REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 28 dicembre 2007, n. 17014

L.R. 15/99. Approvazione graduatoria domande contributo per abbattimento di drupacee colpite da Sharka nel 2007 - Assunzione impegno e liquidazione 80%

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che con la Legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle
produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi", e' stato
introdotto un intervento contributivo in favore delle aziende tenute
all'estirpazione di piante infette, tra l'altro, da Sharka e situate
in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del decreto
ministeriale del 29 novembre 1996;
- che, al fine di dare attuazione a tale legge, con deliberazione n.
1782 del 12 ottobre 1998, ratificata dal Consiglio regionale con atto
n. 1021 del 23 novembre 1998, la Giunta regionale ha provveduto a
definire specifici criteri;
- che con la L.R. 27 luglio 1999, n. 15 "Interventi urgenti per la
prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka" la
Regione e' stata autorizzata ad intervenire con proprie risorse nei
confronti esclusivamente delle aziende tenute all'abbattimento di
piante di drupacee infette da Sharka utilizzando, come previsto al
comma 2 dell'art. 1 della medesima L.R. 15/99, i criteri gia'
stabiliti per l'attuazione della Legge 206/97;
- che con la Legge 17 agosto 1999, n. 307 "Disposizioni in materia di
interventi del Fondo di solidarieta' nazionale in favore delle aziende
agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravita'" e'
stato disposto il rifinanziamento della sopra citata Legge 206/97;
dato atto che le risorse assegnate alla Regione in base alle citate
norme nazionali sono state integralmente utilizzate nel rispetto dei
criteri definiti con la richiamata deliberazione 1782/98;
richiamati:
- l'art. 129, comma 1, lettera f), della Legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Legge finanziaria 2001) con il quale sono stati disposti
finanziamenti per interventi strutturali negli impianti frutticoli
colpiti da Sharka;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n.
100.522 del 9 aprile 2001 con il quale sono stati stabiliti i limiti
massimi di intervento;
dato atto che con deliberazione n. 1775 del 30 settembre 2002,
ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 413 del 29 ottobre 2002
- al fine di consentire la corretta attivazione della linea di
finanziamento rappresentata dalla Legge 388/00 e la prosecuzione degli
interventi finanziari previsti dalla L.R. 15/99 - la Giunta regionale
ha provveduto ad apportare le necessarie modifiche ai criteri gia'
stabiliti con la citata deliberazione 1782/98;
preso atto, pertanto:
- che le attuali linee di finanziamento per interventi in favore delle
produzioni agricole frutticole danneggiate da organismi nocivi sono
riferite agli interventi in favore delle aziende colpite da Sharka;
- che dette linee sono rappresentate dalla L.R. 15/99 e dalla Legge
388/00;
vista la L.R. 29 dicembre 2006, n. 21, di approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009,
nonche' la L.R. 26 luglio 2007, n. 14 di approvazione
dell'assestamento ai bilanci medesimi;
dato atto che le predette linee di finanziamento sono attive nel
bilancio regionale per l'esercizio in corso sui seguenti capitoli di
spesa:
- Capitolo 12027 "Contributi a favore di aziende tenute
all'abbattimento di piante di drupacee infette da Sharka (L.R. 27
luglio 1999, n. 15)", compreso nell'unita' previsionale di base
1.3.1.2.5300 "Prevenzione danni alla frutticoltura";
- Capitolo 12025 "Contributi alle aziende per l'estirpazione ed il
reimpianto di drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle
infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora (L. 1 luglio 1997, n. 206)
- Mezzi statali", compreso nell'unita' previsionale di base
1.3.1.3.6100 "Sussidi alle aziende per la distruzione ed il reimpianto
di piante inidonee - Risorse statali";
atteso che i due predetti capitoli si differenziano esclusivamente
quanto alla fonte di finanziamento e non sussiste fra i medesimi
alcuna relazione di cofinanziamento;
dato atto che con comunicato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 150 - Parte seconda - del 10 ottobre
2007, si e' provveduto ad aprire i termini, con scadenza 22 ottobre
2007, per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi
per abbattimenti di piante di drupacee infette da Sharka imposti nel
corso del 2007;
preso atto:
- che gli aiuti concedibili devono essere calcolati secondo i
parametri di contributo per l'estirpazione, il mancato reddito ed il
reimpianto di coltivazioni frutticole indicati al punto 3) del
dispositivo della citata deliberazione 1782/98 e al relativo punto 5
dell'Allegato parte integrante e sostanziale della medesima
deliberazione, cosi' come modificata dalla deliberazione 1775/02,
secondo quanto di seguito riportato:
- Eta' dell'impianto: I anno di impianto
Euro per pianta: 23,24;
Euro per ettaro: fino ad un massimo di 6.972,17;
- Eta' dell'impianto: II anno di impianto
Euro per pianta: 29,05;
Euro per ettaro: fino ad un massimo di 8.521,54;
- Eta' dell'impianto: III anno di impianto
Euro per pianta: 34,86;
Euro per ettaro: fino ad un massimo di 10.458,25;
- Eta' dell'impianto: dal IV anno al IX anno di impianto
Euro per pianta: 36,80;
Euro per ettaro: fino ad un massimo di 13.944,34;
- Eta' dell'impianto: X anno di impianto
Euro per pianta: 29,05
Euro per ettaro: fino ad un massimo di 11.620,28
- Eta' dell'impianto: XI anno di impianto
Euro per pianta: 23,24
Euro per ettaro: fino ad un massimo di 9.296,22
- Eta' dell'impianto: dal XII anno di impianto
Euro per pianta: 7,75
Euro per ettaro: fino ad un massimo di 6.972,17
- vivai: Euro per pianta: 1,03/astone;
- che sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende agricole e
vivaistiche che rispondono ai seguenti due requisiti:
- abbiano provveduto all'estirpazione di piante di drupacee in
ottemperanza a quanto disposto dalle specifiche prescrizioni
fitosanitarie emanate dal Servizio Fitosanitario regionale;
- si impegnino al reimpianto anche su altre particelle dell'impresa,
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante,
fatte salve le limitazioni previste per i beneficiari degli aiuti di
cui ai Regg. CE n. 2200/97 e n. 2467/97 concernenti la concessione di
premi per il risanamento della produzione comunitaria di mele, pere,
pesche e pesche-noci e l'eventuale divieto al reimpianto stesso
disposto per motivi sanitari dal Servizio Fitosanitario regionale;
- che il punto 4 dell'Allegato della deliberazione 1782/98, cosi' come
modificata dalla deliberazione 1775/02, prevede che nella definizione
della graduatoria siano applicati per le piante di drupacee i seguenti
criteri di priorita':
a) estirpazione di piante in frutteti secondo il seguente ordine:
- pesco;
- susino;
- albicocco;
- ciliegio;
definendo, nell'ambito della stessa specie, le seguenti priorita':
1) abbattimenti su superfici superiori ad 1 (uno) ettaro: la priorita'
e' attribuita alla azienda per la quale risulta piu' elevato il
rapporto tra l'entita' del contributo concedibile e la SAU aziendale
complessivamente investita a rosacee e drupacee al momento degli
abbattimenti;
2) abbattimenti su superfici uguali o inferiori ad 1 (uno) ettaro: la
priorita' e' attribuita all'azienda che ha diritto al contributo di
maggiore entita';
b) estirpazione di astoni in vivaio di:
- pesco;
- susino;
- albicocco;
- ciliegio;
preso atto del verbale relativo all'istruttoria delle domande di
contributo presentate in esito al predetto comunicato - registrato al
protocollo n. NP/2007/23217 di questo Servizio in data 19 novembre
2007 e conservato agli atti - dal quale risulta:
- che sono pervenute n. 92 domande relative ad abbattimenti di
drupacee effettuati nel territorio regionale nel corso del 2007 ed
attestati dagli Ispettori fitosanitari con verbali datati entro il 22
ottobre 2007 (Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente
atto);
- che n. 1 domanda non e' stata ritenuta ammissibile in quanto
pervenuta fuori termine (Allegato B - parte integrante e sostanziale
del presente atto);
- che l'istruttoria tecnica ha tenuto conto del danno complessivamente
subito dalle aziende ai fini della formulazione di una proposta di
graduatoria e della conseguente quantificazione del contributo
concedibile rispondenti ai criteri stabiliti nella piu' volte citata
deliberazione 1782/98 e successive modifiche sopra riportate;
- che per n. 12 aziende non vi era corrispondenza tra i dati relativi
agli abbattimenti (numero delle piante e superfici interessate)
riportati nella domanda presentata ed i dati riportati nei verbali
redatti dagli Ispettori fitosanitari e che, per questi casi, si e'
provveduto ad effettuare verifiche che hanno permesso di individuare
l'esatto numero delle piante abbattute e le superfici interessate;
- che per n. 48 aziende gia' interessate da abbattimenti effettuati
precedentemente - gia' oggetto di contributo in applicazione della
Legge 206/97, della L.R. 15/99 e della Legge 388/00, di cui alle
deliberazioni 2746/99, 2747/99, 2584/00, 2756/01, 2438/02 ed alle
determinazioni 16851/03, 18256/04, 7421/05, 18659/05 e 17936/06 -
l'istruttoria ha proceduto alla valutazione complessiva del danno
subito ed alla relativa determinazione del contributo concedibile, con
conseguente calcolo del contributo pari a zero per n. 1 azienda
(Allegato C - parte integrante e sostanziale del presente atto);
- che per tutte le aziende il contributo concedibile e' stato
calcolato pari al 100% del contributo spettante;
- che n. 90 domande sono state ritenute ammissibili e si concretizzano
in n. 115 posizioni di graduatoria, in relazione alle diverse specie
abbattute per le quali il richiedente ha presentato la domanda di
contributo (Allegato D - parte integrante e sostanziale del presente
atto);
- che i criteri di priorita' stabiliti dalla citata deliberazione
regionale 1782/98, cosi' come modificata dalla deliberazione 1775/02,
sono stati applicati, ai fini della formulazione della graduatoria,
come segue:
- priorita' 01: abbattimento di piante di pesco in seguito ad attacchi
di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento in
graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato tra
entita' del contributo e superficie complessivamente investita a
pomacee e drupacee;
- priorita' 02: abbattimento di piante di pesco in seguito ad attacchi
di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro; inserimento
in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita' del
contributo;
- priorita' 03: abbattimento di piante di susino in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato tra
entita' del contributo e superficie complessivamente investita a
pomacee e drupacee;
- priorita' 04: abbattimento di piante di susino in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- priorita' 05: abbattimento di piante di albicocco in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato tra
entita' del contributo e superficie complessivamente investita a
pomacee e drupacee;
- priorita' 06: abbattimento di piante di albicocco in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- per abbattimenti su superfici complessivamente uguali o inferiori ad
un ettaro, a parita' di contributo, la priorita' in graduatoria e'
stata attribuita all'azienda che ha abbattuto il maggior numero di
piante;
dato atto che presso questo Servizio e' conservata tutta la
documentazione inerente le singole domande pervenute;
visto il DPR 3 giugno 1998 n. 252 "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia", ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lett. e);
vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4";
ritenuto, pertanto, di dover provvedere con il presente atto:
- a recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta;
- ad approvare la conseguente proposta di graduatoria, dando atto che
il contributo concesso con il presente atto e' pari al 100% di quanto
spettante a ciascuna azienda sulla base dei criteri stabiliti;
- a concedere alle aziende collocate nell'Allegato D il contributo
calcolato in sede di istruttoria tecnica ed a fianco di ciascuna
indicato, per un onere complessivo a carico del bilancio regionale di
Euro 280.729,43;
- ad assumere - ricorrendo le condizioni di cui all'art. 47, comma 2,
della predetta L.R. 40/01 - con il presente atto anche il conseguente
impegno di spesa;
verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa regionale, che
l'onere di spesa assunto con il presente provvedimento nonche'
l'importo oggetto di liquidazione sono ricompresi nell'ambito dei
budget massimi assegnati alla Direzione generale competente, per il
rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 1, comma 656 e seguenti
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2007)" concernenti il patto di stabilita' interno;
verificata la necessaria disponibilita' di cassa nel pertinente
capitolo di bilancio;
ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto - ricorrendo le
condizioni di cui all'art. 51, comma 3, della citata L.R. 40/01 ed in
attuazione di quanto previsto al punto 7) della citata deliberazione
1782/98 - a disporre la liquidazione di un anticipo pari all'80% del
contributo concesso relativamente alle aziende collocate nelle
posizioni dalla n. 1 alla n. 113 della graduatoria e riportate negli
Allegati E ed F (parte integrante e sostanziale del presente atto);
dato atto che, ai sensi di quanto stabilito ai punti 4) e 7) del
dispositivo della deliberazione 1782/98 si provvedera' alla
liquidazione del saldo ad avvenuto accertamento della realizzazione
del reimpianto, fatta eccezione per le aziende per le quali il
reimpianto sia comunque vietato;
ritenuto, viceversa, di stabilire che alla liquidazione dei contributi
relativi alla specie abbattuta albicocco concessi alle aziende Manuzzi
Elio - FC e Pedini Alfonso - BO, collocate a pari merito nella
posizione n. 114 della graduatoria approvata con il presente atto e
tenute al reimpianto obbligatorio, si provvedera', per economicita'
del procedimento ed esiguita' dell'importo, con successivo atto in
unica soluzione a saldo, ad avvenuto accertamento del reimpianto
medesimo;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450, del 3 aprile 2007,
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
viste, infine:
- la deliberazione n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale la Giunta
regionale ha dato corso alla prima fase di riordino delle proprie
strutture organizzative, nonche' la deliberazione n. 1663 del 27
novembre 2006 di modifica all'assetto delle Direzioni generali della
Giunta e del Gabinetto del Presidente;
- le deliberazioni n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1487 del 30 ottobre
2006 con le quali la stessa Giunta ha conferito efficacia giuridica
agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di
responsabilita' di struttura e professional;
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto, ai sensi
della predetta deliberazione 450/07;
dato atto, infine, del parere di regolarita' contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott.
Marcello Bonaccurso, ai sensi della medesima deliberazione 450/07;
determina:
1) di dare attuazione agli interventi contributivi previsti dalla L.R.
15/99 secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta
regionale 1782/98, ratificata con atto consiliare 1021/98 - cosi' come
modificati con deliberazione 1775/02, ratificata con atto consiliare
413/02 - con riferimento alle domande pervenute in esito al comunicato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
150/07 per abbattimenti effettuati nel corso del 2007;
2) di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta
sulle domande pervenute sulla base dei predetti criteri e sintetizzate
nel verbale trattenuto agli atti di questo Servizio al n.
NP/2007/23217 di protocollo in data 19 novembre 2007, nel quale sono
indicate:
a) le domande pervenute (Allegato A - parte integrante e sostanziale
del presente atto);
b) la domanda non ammissibile al contributo (Allegato B - parte
integrante e sostanziale del presente atto);
c) l'azienda per la quale il contributo e' stato calcolato pari a zero
(Allegato C - parte integrante e sostanziale del presente atto);
d) la proposta di graduatoria delle domande ammissibili costituita da
n. 115 posizioni, in relazione alle diverse specie abbattute per le
quali il richiedente ha presentato la domanda di contributo e come
tali collocate in graduatoria in conseguenza delle diverse priorita'
previste (Allegato D - parte integrante e sostanziale del presente
atto);
3) di approvare, pertanto, la graduatoria cosi' come riportata
nell'Allegato D al presente atto dalla quale risulta che l'importo
complessivo del contributo concedibile agli aventi titolo ammonta ad
Euro 280.729,43;
4) di dare atto che le disponibilita' utilizzabili per il
finanziamento della graduatoria qui approvata consentono la
concessione del contributo, nella misura massima dell'importo indicato
in graduatoria, per tutte le posizioni presenti nella graduatoria
stessa;
5) di concedere, conseguentemente, ai soggetti collocati nella
graduatoria di cui all'Allegato D il contributo a fianco di ciascuno
indicato, fatta salva l'eventuale riduzione all'80% di detto
contributo in presenza del divieto al reimpianto disposto con proprio
atto formale per motivi fitosanitari;
6) di imputare la somma complessiva di Euro 280.729,43 come segue:
a) quanto ad Euro 249.936,40, relativi al finanziamento delle
posizioni dalla n. 1 alla n. 94, registrati al n. 5411 di impegno sul
Capitolo 12027 "Contributi a favore di aziende tenute all'abbattimento
di piante di drupacee infette da Sharka (L.R. 27 luglio 1999, n. 15)",
compreso nell'unita' previsionale di base 1.3.1.2.5300 "Prevenzione
danni alla frutticoltura" del Bilancio per l'esercizio finanziario
2007, che presenta la necessaria disponibilita';
b) quanto ad Euro 30.793,03, relativi al finanziamento delle posizioni
dalla n. 95 alla n. 114 (due a pari merito), registrati al n. 5412 di
impegno sul Capitolo 12025 "Contributi alle aziende per l'estirpazione
ed il reimpianto di drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle
infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora (Legge 1 luglio 1997, n.
206) - Mezzi statali", compreso nell'unita' previsionale di base
1.3.1.3.6100 "Sussidi alle aziende per la distruzione ed il reimpianto
di piante inidonee - Risorse statali" del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2007, che presenta la necessaria disponibilita';
7) di liquidare - per le motivazioni espresse in premessa e ferme
restando le valutazioni in itinere eseguite dall'Ente Regione sulla
base dell'effettivo andamento della spesa interna (liquidita' di
cassa) - ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della
deliberazione 450/07, la somma complessiva di Euro 224.571,13 pari
all'80% del contributo concesso ai soggetti beneficiari collocati in
graduatoria nelle posizioni dalla n. 1 alla n. 113 della graduatoria,
come segue:
a) quanto ad Euro 199.949,11 sul Capitolo 12027 del Bilancio 2007 -
impegno n. 5411 - ai soggetti beneficiari riportati nell'Allegato E,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) quanto ad Euro 24.622,02 sul Capitolo 12025 del Bilancio 2007 -
impegno n. 5412 - ai soggetti beneficiari riportati nell'Allegato F,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
8) di dare atto che si provvedera' al saldo ad avvenuto accertamento
della realizzazione dei reimpianti previsti entro le tre annate
agrarie successive all'abbattimento delle piante infette, fatta
eccezione per le posizioni in graduatoria nei confronti delle quali,
successivamente all'erogazione dell'acconto, sia stato emesso l'atto
dirigenziale di divieto al reimpianto;
9) di stabilire che, nei confronti delle aziende che non hanno
realizzato il reimpianto entro i termini prescritti, si provvedera'
alla revoca del contributo concesso e all'applicazione di quanto
previsto dall'art. 18, terzo comma, della L.R. 15/97;
10) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che alla
liquidazione dei contributi relativi alla specie abbattuta albicocco
concessi alle aziende Manuzzi Elio - FC e Pedini Alfonso - BO,
collocate a pari merito nella posizione n. 114 della graduatoria si
provvedera', con successivo atto in unica soluzione a saldo, ad
avvenuto accertamento del reimpianto obbligatorio;
11) di trasmettere il presente atto a tutti i soggetti in
graduatoria;
12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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