NOTE
Note all'articolato
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 2003, n.
2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' il seguente:
"Art. 29 - Piani di zona
1. Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9
della L.R. n. 19 del 1994, ha durata triennale ed e' predisposto sulla
base delle indicazioni del Piano regionale. Il Piano di zona:
a) definisce, tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede
di Conferenza Regione-Autonomie locali, il sistema locale dei servizi
sociali a rete che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni
sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi e puo'
integrare, nel rispetto della compatibilita' delle risorse, i livelli
essenziali delle prestazioni sociali indicati dal Piano regionale;
b) definisce le modalita' organizzative per l'accesso dei cittadini al
sistema locale dei servizi sociali a rete, secondo i criteri di cui
all'articolo 7;
c) individua le modalita' per il coordinamento delle attivita' con gli
organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare
riferimento all'amministrazione scolastica, penitenziaria e della
giustizia;
d) indica gli obiettivi e le priorita' di intervento, inclusi gli
interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla
loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie
disponibili, comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario
regionale, nonche' la ripartizione della spesa a carico di ciascun
soggetto firmatario dell'accordo;
e) indica gli interventi sociali da attuarsi nell'ambito dei programmi
di riqualificazione urbana previsti all'articolo 30;
f) indica, sulla base del Piano regionale, le forme e le modalita' di
partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della
qualita' dei servizi;
g) individua i fabbisogni di formazione professionale degli operatori
da segnalare alla Provincia, ai fini della programmazione della
relativa offerta formativa;
h) indica, in ordine di priorita', gli interventi di costruzione e
ristrutturazione finanziabili ai sensi dell'articolo 48, inerente al
fondo sociale regionale per le spese d'investimento.
2. Il Piano di zona e' volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su
servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche
attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarieta' e di
auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini nella verifica dei
servizi, al fine di una loro migliore programmazione;
b) qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche,
attraverso le forme di concertazione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e).
3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del Comune a
cio' designato dai Comuni compresi nel territorio del distretto, e'
approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000 , tra i sindaci
dei Comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte
dai Comuni, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, compresi
nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi
compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti
anche dal Programma delle attivita' territoriali di cui all'articolo
3-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 502 del 1992 , l'accordo e'
sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unita'
sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11,
comma 2.
4. Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani di
zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche
avvalendosi di Osservatori provinciali delle politiche sociali. Le
Province sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3.
5. Alla definizione del Piano di zona concorrono, con le modalita'
indicate dal Piano regionale, i soggetti indicati all'articolo 2,
comma 4, lettera c).
6. I soggetti del Terzo settore, gli altri soggetti senza fini di
lucro indicati all'articolo 20, nonche' le Aziende di cui all'articolo
25 concorrono alla definizione del Piano di zona, con le modalita'
stabilite tramite accordo tra i Comuni, e partecipano all'accordo di
programma attraverso protocolli di adesione.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 2
che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e' il seguente:
"Art. 6 - Livelli essenziali delle prestazioni sociali
1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali, come
previsto dall'articolo 22 della legge n. 328 del 2000 , i servizi e
gli interventi indicati all'articolo 5, commi 4 e 5.
2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
definisce, sulla base del fabbisogno rilevato, le caratteristiche
quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi, che
costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali da
garantire, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi delle
prestazioni individuati dallo Stato. La definizione dei livelli
avviene sulla base dei bisogni rilevati, nel rispetto dei criteri di
equita', efficacia ed appropriatezza, tenuto conto delle risorse del
Fondo sociale regionale di cui all'articolo 46 e della
compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.
3. Per la definizione dei livelli di cui al comma 2, sentita la
competente Commissione consiliare regionale, viene sancita apposita
intesa triennale in sede di Conferenza Regione- Autonomie locali, ai
sensi dell'articolo 31 della L.R. n. 3 del 1999.".
Comma 4
2) Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2003, n.
2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' il seguente:
"Art. 27 - Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva il Piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano
regionale, integrato con il Piano sanitario regionale ed in raccordo
con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del
lavoro, culturale ed abitativa.
2. Il Piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi
per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In
particolare il Piano definisce:
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di
rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale
ed economica del sistema regionale;
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli
interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni
sociali da garantire, secondo quanto previsto all'articolo 6;
c) i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione
degli obiettivi di promozione sociale di cui all'articolo 8, comma 3;
d) i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi
ed agli interventi;
e) i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione e
l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi
sociali;
f) le modalita' per il raccordo tra la pianificazione regionale e
quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti
per la pianificazione di zona;
g) le modalita' per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 4, lettera c) alla definizione dei Piani di zona e gli indirizzi
per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al
controllo della qualita' dei servizi;
h) gli obiettivi e le priorita' per la concessione dei contributi per
spese d'investimento di cui all'articolo 48.
3. Il Piano regionale puo' individuare ambiti di intervento che, per
le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di
specifici Programmi di ambito provinciale. I Programmi provinciali ed
i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.
4. Il Piano regionale definisce inoltre i criteri per la
sperimentazione, nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed
interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre
modelli organizzativi e gestionali innovativi.
5. Il Piano regionale indica altresi' gli ambiti di formazione e
riqualificazione degli operatori sociali e socio- sanitari che
concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano
poliennale di cui all'articolo 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19
(Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle
professioni).
6. Il Piano e' adottato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione- Autonomie
locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le
Organizzazioni sindacali.".
NOTE ALL'ART. 15
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n.
12 che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso
al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche
in integrazione fra loro e' il seguente:
"Art. 22 - Centri di servizio e di consulenza per le istituzioni
scolastiche autonome
1. Per la realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 20, gli
Enti locali, le istituzioni scolastiche, l'amministrazione scolastica,
anche attraverso specifici accordi, possono istituire i Centri di
servizi e di consulenza (C.S.C.) per le istituzioni scolastiche
autonome.
2. I C.S.C. si avvalgono, in forma integrata e realizzandone
l'ottimizzazione, delle risorse professionali, strumentali e
finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche,
dall'amministrazione scolastica, dagli Enti locali e dalla Regione,
nonche' da associazioni ed enti del privato sociale che operano per
valorizzare e sostenere l'autonomia scolastica. Le funzioni dei C.S.C.
possono essere svolte da reti o consorzi di scuole, nonche' da centri
di documentazione educativa e di integrazione.
3. I C.S.C. possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed
offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche,
oltre che della Regione, degli Enti locali e dell'amministrazione
scolastica. Essi operano nello specifico ambito territoriale
individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento o per
l'intero territorio regionale, a seconda della complessita' e della
specificita' delle funzioni.
4. Ai fini della concessione di contributi regionali ai C.S.C., la
Giunta regionale, previo parere della Conferenza di cui all'articolo
49, ne stabilisce standard minimi di funzionamento e di qualita'.".
Comma 6)
2) Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e' il seguente:
"Art. 47 - Fondo sociale regionale. Spese correnti operative
1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a
sostegno dei servizi e degli interventi e' destinato, per quota
parte:
a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla
predisposizione ed aggiornamento del Piano regionale, alla
implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali,
alla realizzazione dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e
l'adolescenza, all'attuazione della riforma di cui alla presente
legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle
sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad
individuare nuove modalita' organizzative e gestionali, alla
realizzazione delle iniziative formative di cui all'articolo 34, comma
3 ed all'articolo 38, comma 4, nonche' al sostegno dei programmi e
delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3 di interesse
regionale;
b) ai comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16,
quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona, e per la
realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al
sostegno economico ed alla mobilita' delle persone anziane, disabili o
inabili, purche' vengano associate le funzioni finanziate;
c) alle province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui
all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attivita' di
coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema
informativo dei servizi sociali, nonche' per l'elaborazione dei Piani
di zona.
2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative e'
destinato inoltre ai comuni singoli ed alle forme associative di cui
all'articolo 16, alle Aziende unita' sanitarie locali, alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle Aziende
pubbliche di servizi alla persona ed ai soggetti privati senza scopo
di lucro per:
a) il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione
sociale, alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le
strutture;
b) il sostegno delle attivita' a favore dell'infanzia,
dell'adolescenza e delle famiglie, previste dalla legge 28 agosto
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza), dalla Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge
31 dicembre 1998, n. 476, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per
il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle citta') e dalla legge regionale 14 agosto 1989, n. 27
(Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle
scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli), e dalla
legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione della citta' dei
bambini e delle bambine);
c) il sostegno delle attivita' sociali in materia di dipendenze
patologiche previste dal Testo unico emanato con D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il
fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di
personale dei Servizi per le tossicodipendenze);
d) il sostegno delle attivita' in materia di immigrazione previste dal
D.Lgs. n. 286 del 1998 e dalla legislazione regionale vigente;
e) il sostegno delle attivita' a favore dei cittadini disabili
previste dalla legge n. 104 del 1997 e dalla L.R. 21 agosto 1997, n.
29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunita' di vita
autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili);
f) il sostegno delle attivita' a favore delle minoranze nomadi di cui
alla legislazione regionale vigente;
g) il sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui
all'articolo 20, comma 1, secondo le norme regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale ed associazionismo.
3. Il Consiglio regionale, sulla base di quanto previsto dal Piano
regionale, approva un programma annuale che indica i criteri generali
di ripartizione delle risorse relative alle attivita' di cui al comma
1, lettere b) e c), ed al comma 2.".
3) Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e' il seguente:
"Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento
1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento e'
finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed
acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi
della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi
in conto capitale.
2. I destinatari dei contributi sono:
a) comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di
personalita' giuridica;
b) Aziende unita' sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla
persona;
c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di
adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.
3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona,
sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle
tipologie ed ai parametri di funzionalita' ed organizzazione previsti
dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle
norme sull'autorizzazione al funzionamento.
4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la
ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,
all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in
proprieta', o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in
concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.
5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di
immobili, la volonta' di acquisto, da parte dei competenti organi,
deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.
6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati
per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli
interventi negli a'mbiti socio-assistenziale, socio-educativo e
socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella
Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio a
cura e spese del benefi'ciario. Sono nulli gli atti di alienazione
delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del
vincolo.
7. La Giunta regionale puo', su richiesta del benefi'ciario,
autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a
condizione che le finalita' per le quali e' stato concesso il
contributo non siano piu' perseguibili o sia piu' opportuna, in
relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da
quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla
residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso,
la quota parte dello stesso che il benefi'ciario deve restituire alla
Regione.
8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i
contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le
seguenti finalita':
a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e
regionali;
b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera b);
c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in
strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto
all'articolo 22, comma 3 della legge n. 328 del 2000;
d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari
supporti familiari ed in condizione di poverta' estrema e senza fissa
dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per
il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di
persone in condizione di non autosufficienza.
9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono
tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca
dell'accreditamento.
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalita' e le
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei
contributi stessi, nonche' la percentuale da concedere ai soggetti
benefi'ciari.".
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 15,comma 5, lettera a) della legge regionale
12 maggio 2003, n. 2 che concerne Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali e' il seguente:
"Art. 15 - Comuni
(omissis)
5. I comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
a) tutela dei minori, anche mediante la collaborazione con l'autorita'
giudiziaria competente;
(omissis)".
Comma 8
2) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 2
che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e' gia' citato alla nota 1) dell'articolo 9.
NOTE ALL'ART. 21
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2003, n.
2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' il seguente:
"Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria
1. La Conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla L.R. 12
maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario
regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), assume la denominazione di Conferenza
territoriale sociale e sanitaria.
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle funzioni
gia' esercitate ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994,
promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la
salute previsti dal Piano sanitario regionale (6). I Programmi per le
attivita' territoriali, previsti all'articolo 3-quater, comma 2, del
D.Lgs. n. 502/1992 assumono, per gli interventi socio-sanitari, le
indicazioni dei Piani di zona.".
2) Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272 che concerne Norme di attuazione di coordinamento e transitorie
del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni e' il seguente:
"Art. 13 - Coordinamento dei servizi
1. D'intesa con le regioni e gli enti interessati, e' costituita
presso ogni centro per la giustizia minorile una commissione per il
coordinamento delle attivita' dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli
enti locali.
2. Presso il ministero di grazia e giustizia e' costituita una
commissione centrale per il coordinamento delle attivita' dei servizi
indicati nel comma 1. La costituzione, la composizione e il
funzionamento della commissione sono determinati con decreto del
ministro di grazia e giustizia d'intesa con le regioni.".
Comma 4
3) Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 30giugno 2003, n.
12 che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso
al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche
in integrazione fra loro e' il seguente:
"Art. 46 - Conferenze provinciali di coordinamento
1. Per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia,
d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza
provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa
possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione
scolastica regionale, le universita', le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e gli
organismi di formazione professionale accreditati, nonche' i soggetti
operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Ove necessario,
limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il
territorio di piu' province, sono invitate a partecipare alla
Conferenza anche le altre Province interessate. Le istituzioni
scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati
possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro
reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare
rappresentanti per ordini e gradi di scuole.
2. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la
programmazione dell'offerta formativa e puo' rappresentare la sede per
la definizione di accordi e di programmi integrati a livello
territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.
3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di
cui all'articolo 45, alla definizione degli a'mbiti territoriali
funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla istituzione
dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui
all'articolo 45, comma 8.
4. Le modalita' di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi
per a'mbiti territoriali o per materie, anche in apposite commissioni,
sono disciplinate dalla Conferenza con proprio regolamento.".
NOTA ALL'ART. 22
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n.
10 che concerne Partecipazione della regione Emilia-Romagna alla
costituzione della associazione nazionale italiana Citta' amiche
dell'infanzia e dell'adolescenza "CAMINA" e' il seguente:
"Art. 4 - Coordinamento delle attivita'
1. Al fine di garantire il coordinamento e la valutazione dei
programmi e delle attivita' di CAMINA con la programmazione delle
attivita' regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1, e per
analizzare le ricadute delle normative dei diversi settori sulle
condizioni dei bambini e dei ragazzi, e' istituito presso la
Presidenza della Giunta apposito gruppo tecnico interassessorile,
coordinato dall'Assessorato competente in materia di infanzia ed
adolescenza.".
NOTA ALL'ART. 24
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 5 , comma 4 lettera g) della legge regionale
12 maggio 2003, n. 2 che concerne Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali e' il seguente:
"Art. 5 - Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali
a rete
(omissis)
4. I servizi e gli interventi del sistema locale comprendono in
particolare:
(omissis)
g) servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed
accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 26
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che
concerne Legge quadro per l'assistenza , l'integrazione sociale e i
diritti delle persone Handicappate e' il seguente:
"Art. 3 - Soggetti aventi diritto
1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di
difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in
suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della
minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali.".
2) Il testo dell'articolo 7, comma 3 della legge regionale 12 maggio
2003, n. 2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali e' il seguente:
"Art. 7 - Accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete.
Istituzione degli sportelli sociali
(omissis)
3. Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi
servizi o soggetti, i competenti servizi attivano gli strumenti
tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione
del programma assistenziale individualizzato, compresi il progetto
individuale per le persone disabili ed il progetto educativo
individuale per i minori in difficolta'.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272 che concerne Norme di attuazione di coordinamento e transitorie
del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni e' gia' citato alla nota 2) dell'articolo 21.
NOTA ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3 della legge 27-5-1991 n. 176 che concerne
Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989 e' il seguente:
"Art. 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia
delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei
tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione
preminente.".
NOTA ALL'ART. 31
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 12 maggio 2003, n.
2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' il seguente:
"Art. 35 - Autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari
1. Il funzionamento di servizi e strutture residenziali e
semiresidenziali, pubbliche e private, che svolgono attivita'
socio-assistenziali e socio-sanitarie e' subordinato al rilascio di
specifica autorizzazione, al fine di garantire la necessaria
funzionalita' e sicurezza, nel rispetto delle norme statali e
regionali in materia, con particolare riguardo alla sicurezza e salute
dei lavoratori. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva
quali servizi e strutture sono soggetti all'autorizzazione e quali
sono soggetti alla comunicazione di avvio di attivita'.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare
competente,stabilisce con propria direttiva, acquisito il parere della
Conferenza regionale del Terzo settore, i requisiti minimi generali e
specifici per il funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al
comma 1, le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto
conto del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio
2001, n. 308 (Regolamento concernente 'Requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art.
11 della legge 8 novembre 2000, n. 328), nonche' le modalita' di
comunicazione di avvio di attivita' per i servizi e gli interventi non
soggetti ad autorizzazione al funzionamento indicati all'articolo 37.
Con il medesimo atto sono stabilite le modalita' per rilasciare
autorizzazioni per la gestione di servizi e strutture a carattere
sperimentale. Tali autorizzazioni, in deroga ai requisiti minimi, sono
subordinate alla presentazione di progetti innovativi che abbiano
l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza della gestione
dei servizi.
3. La Giunta regionale disciplina il coordinamento delle procedure
concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei
servizi con quelle concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle
attivita' sanitarie, nonche' le modalita' di raccolta ed aggiornamento
dei dati sulle strutture e sui servizi di cui al comma 1.
4. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al
funzionamento delle strutture e dei servizi sono attribuite ai Comuni
che le esercitano anche avvalendosi dei servizi dell'Azienda unita'
sanitaria locale, al fine di costituire un apposito organismo tecnico
la cui composizione e modalita' di funzionamento sono stabilite con la
direttiva di cui al comma 2. La Regione individua ed organizza azioni
formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.
5. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare
servizi, aprire, ampliare o trasformare strutture socio-assistenziali
e socio-sanitarie, presenta domanda al Comune nel quale i servizi
vengono erogati, oppure nel quale la struttura e' ubicata. Il modello
di domanda e' stabilito dalla Regione.
6. L'autorizzazione al funzionamento deve obbligatoriamente indicare:
il soggetto gestore, la tipologia di servizio o struttura, la sua
denominazione e, per le strutture, l'ubicazione e la capacita'
ricettiva massima autorizzata. Con la direttiva consiliare di cui al
comma 2 possono essere individuati ulteriori elementi che
l'autorizzazione al funzionamento deve indicare.".
NOTE ALL'ART. 33
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2003, n.
2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' gia' citato alla nota 2) dell'articolo 9.
2) Il testo dell'articolo 8 delle legge regionale 8 agosto 2001 n. 24
che concerne Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo e' il seguente:
"Art. 8 - Contenuto del programma
1. Il programma regionale per le politiche abitative costituisce lo
strumento di programmazione, volto al coordinamento e all'integrazione
degli interventi per le politiche abitative. Il programma ha contenuti
pluriennali ed e' approvato dal Consiglio regionale.
2. Il programma determina con riferimento ai fabbisogni rilevati:
a) le linee di intervento nel settore delle politiche abitative e i
criteri per la loro integrazione con l'insieme delle politiche locali,
dando comunque priorita' al recupero, acquisto o realizzazione di
alloggi di erp e di abitazioni destinate alla locazione, anche
nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana;
b) le tipologie dei contributi da assegnare, nell'ambito di quelle
previste dalla presente legge, e la percentuale massima di
finanziamento ammissibile;
c) i criteri generali relativi alle modalita' di ripartizione delle
risorse finanziarie tra i vari settori di intervento, ivi compresa la
realizzazione di abitazioni in locazione destinate a particolari
categorie sociali, tra le quali le forze dell'ordine ed i lavoratori
in mobilita';
d) i requisiti di ammissibilita' delle proposte comunali.
3. Il programma stabilisce altresi' i criteri generali per la
valutazione delle proposte comunali, ai fini dell'assegnazione dei
contributi nel corso dei procedimenti attuativi disciplinati dall'art.
9, nel rispetto dei seguenti criteri di priorita':
a) l'integrazione degli interventi con le politiche sociali della
Regione;
b) la previsione del cofinanziamento comunale nell'attuazione
dell'intervento.
4. Il programma definisce la procedura per la valutazione
dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi, identificando i
parametri di riferimento. A tal fine sono considerati, in particolare,
i seguenti indicatori:
a) la durata delle diverse fasi in cui si articola il processo di
attuazione del programma, con l'obiettivo di perseguire
l'ottimizzazione dei tempi e la semplificazione delle procedure;
b) il rapporto tra le risorse impegnate e l'incremento della
disponibilita' di alloggi sociali realizzati;
c) il grado di soddisfacimento dell'utenza degli interventi delle
politiche abitative.
5. Il programma e' predisposto previa intesa con gli Enti locali,
nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali, ai sensi
dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, nonche' con la partecipazione
delle parti sociali e delle altre istanze economiche e sociali,
nell'ambito della Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, ai
sensi dell'art. 34 della medesima legge regionale.".
3) Il testo dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 marzo
2004, n. 5 che concerne Norme per l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati . Modofiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990,
n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2 e' il seguente:
"Art. 3 - Funzioni della Regione
(omissis)
2. Il Consiglio regionale approva:
a) su proposta della Giunta, il programma triennale per l'integrazione
sociale dei cittadini stranieri immigrati, comprensivo delle
iniziative di attuazione della presente legge. Tale programma,
formulato sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e la Consulta
regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati, di cui all'articolo 6, e tenendo conto dell'attivita' di
osservazione del fenomeno migratorio di cui al successivo comma 4,
nonche' delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della legge
regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la
realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai capi III e
IV della presente legge;
b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla
programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato
all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le
previsioni dei Capi III e IV, nei confronti dei soggetti a cui sia
stato riconosciuto ai sensi della normativa vigente il diritto ad un
trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori
conseguenti a crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi
economiche e sociali o situazioni di instabilita' politica.
(omissis)".
4) Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n.
20 che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile
regionale :Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 39 e' il
seguente:
Art. 7 - Programmazione
1. Il Consiglio regionale, per realizzare gli obiettivi di cui
all'articolo 3, approva il documento di programmazione triennale del
servizio civile, sentito il parere della Consulta regionale di cui
all'articolo 20.
2. ll documento di programmazione triennale regionale definisce:
a) i settori prioritari di svolgimento del servizio civile regionale;
b) i criteri di ammissione dei volontari ed i criteri di
organizzazione del servizio civile regionale, finalizzati a consentire
la massima partecipazione;
c) le forme di riconoscimento ed incentivazione del servizio civile
volontario e di tutela delle persone che compiono questa scelta;
d) i tempi e le modalita' di attuazione della programmazione
regionale;
e) le priorita' ed i criteri generali di ammissione ed approvazione
dei progetti, in relazione alla prevista validita' triennale.
3. La Giunta regionale approva piani annuali attuativi del documento
di programmazione triennale, nei quali devono essere individuati:
a) la capacita' d'impiego complessiva di volontari in servizio civile
nel territorio regionale, ivi compresa quella derivante dagli
obiettori di coscienza in servizio civile alternativo a quello
militare;
b) le priorita' d'intervento articolate nei settori indicati
all'articolo 9;
c) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), rivolte agli studenti che
adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti, alle loro famiglie
ed alle persone frequentanti centri d'aggregazione;
d) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto
previsto all'articolo 13, con particolare riferimento agli Enti
iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 8, nonche' il
sostegno ai progetti di servizio civile;
e) i programmi formativi, per gli obiettori ed i volontari, e di
aggiornamento per i responsabili del servizio civile, nel rispetto
della titolarita' dell'attivita' formativa degli Enti di servizio
civile iscritti nell'elenco regionale, distinguendo fra il sostegno ai
Coordinamenti provinciali, di cui all'articolo 16, ed il sostegno agli
Enti;
f) le forme dei provvedimenti di incentivazione, riconoscimento e
tutela di tutti i soggetti che prestano servizio civile in progetti
approvati e che si realizzano sul territorio regionale;
g) gli standard di selezione dei progetti ed i criteri di approvazione
di cui all'articolo 14;
h) le forme d'incentivazione e consolidamento dei Coordinamenti
provinciali degli Enti di servizio civile.
4. L'attuazione del piano annuale del servizio civile avviene in
collaborazione con i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio
civile.
5. La Regione assicura una equa distribuzione sul territorio delle
risorse umane e finanziarie disponibili per le finalita' della
presente legge.".
5) Il testo dll'art,3 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 che
concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita',
sicurezza e regolarita' del lavoro e' il seguente:
"Art. 3 - Funzioni della Regione
1. La Regione, sentiti gli organismi di collaborazione
interistituzionale e di concertazione sociale di cui all'articolo 6,
nonche' la Conferenza regionale del terzo settore di cui all'articolo
35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento
in materia di politiche del lavoro, nonche' le altre funzioni
attribuite espressamente dalla presente legge. A tale fine l'Assemblea
legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva le linee di
programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro, di norma
con cadenza triennale, in modo unitario o comunque integrato con gli
indirizzi per il sistema formativo di cui all'articolo 44 della legge
regionale n. 12 del 2003, prevedendo inoltre modalita' di
coordinamento con la programmazione regionale in materia di politiche
economiche, sociali e sanitarie.
2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del
lavoro contengono:
a) gli obiettivi, le priorita' e le linee di intervento;
b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare
agli enti locali;
d) i criteri e le priorita' per le iniziative a favore dei soggetti
indicati nell'articolo 11;
e) i criteri e le priorita' per la concessione degli incentivi ai
soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali,
favoriscano l'inserimento lavorativo o la stabilizzazione
occupazionale.
3. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del
mercato del lavoro regionale di cui all'articolo 4 ed in attuazione
degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 la Giunta regionale,
sentita la commissione assembleare competente, approva, di norma
annualmente, il Piano regionale del lavoro, strumento attuativo degli
indirizzi di programmazione di cui al comma 1.
4. La Regione partecipa, ai sensi dello Statuto regionale, alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo
comunitari inerenti le materie di cui alla presente legge. La Giunta
regionale, nel rispetto delle linee di programmazione di cui al comma
1, individua le modalita' di attuazione dei programmi comunitari, in
particolare per quanto attiene alla programmazione, alla gestione ed
al controllo degli interventi.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente,
delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla
legislazione nazionale, gli standard delle prestazioni in materia di
tutela, sicurezza e qualita' del lavoro da raggiungere nel territorio
regionale.
6. La Giunta regionale, a seguito dei processi di concertazione
sociale e di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 6,
adotta i provvedimenti amministrativi relativi a:
a) sperimentazione ed avvio di attivita' innovative, per le
metodologie previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro
efficacia e delle condizioni di omogeneita' ed adeguatezza per la
relativa messa a regime;
b) programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente
svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza,
esclusivamente a livello regionale;
c) esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.
7. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
approva criteri e modalita' attuative in ordine alla certificazione
delle competenze, comunque acquisite, di cui al sistema regionale
delle qualifiche, nonche' per l'elaborazione dei bilanci di
competenza.
8. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attivita' e le
politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di
analisi del sistema economico e sociale regionale. Spettano altresi'
alla Regione il controllo e la valutazione delle attivita' inerenti le
funzioni di cui al presente articolo, nonche' la valutazione
dell'efficacia e dei risultati prodotti dalle politiche attuate sul
territorio regionale.
9. Nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattivita'
nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e cio' sia
lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, la
Regione esercita il potere sostitutivo, ai sensi e nei termini di cui
all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita').".
6) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n 7
che concerne Promozione del sistema regionale delle attivita' di
ricerca industriale , innovazione e trasferimento tecnologico e' il
seguente:
"Art. 3 - Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione
e trasferimento tecnologico
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per le finalita'
di cui all'art. 1, approva, nell'ambito del Programma triennale per le
Attivita' Produttive di cui all'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, il
Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e
trasferimento tecnologico che definisce le azioni di cui agli articoli
4, 5 e 6.
2. La Giunta, sulla base del Programma approvato dal Consiglio
regionale approva un Programma operativo che specifica, in riferimento
a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse
azioni, le tipologie dei contributi ammissibili e le relative
modalita' di concessione ed erogazione, nonche' i soggetti ammissibili
di cui all'articolo 8.".
7) Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999 n, 3
che concerne Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 54 - Programma regionale
1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione
in materia di attivita' produttive industriali, in coerenza con gli
strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 123 , e per perseguire finalita' di delegificazione e
semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della
Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta regionale
puo' proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione,
aggiornamenti parziali del programma stesso.
2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la
Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalita' di cui al
comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali di categoria piu' rappresentative.
3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attivita' spettanti
alla Regione e da' attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19
del D.Lgs. n. 112 del 1998 , agli interventi previsti dalla
legislazione statale nel rispetto delle finalita', tipologie di
interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione
si raccordano gli interventi previsti dalla legislazione regionale in
materia di politiche per le imprese.
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della
legislazione regionale vigente:
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di
impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialita' giovanile e
femminile;
a bis) lo sviluppo dell'imprenditorialita' nelle zone montane;
b) la qualificazione delle risorse umane;
c) l'attivita' nel lavoro autonomo e nelle professioni;
d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni
conferite alla Regione dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 , di
iniziative a sostegno delle aziende in difficolta', in particolare per
la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in forma
cooperativa, che possono garantire la prospettiva del mantenimento di
livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della legge 27 febbraio
1985, n. 49;
d) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la
partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;
f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle
tipologie e nei processi produttivi;
g) la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale, la loro
certificazione e l'applicazione di metodologie di qualita' totale
basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;
h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di
rischi, la tutela della salute, la qualita' ambientale interna ed
esterna alle imprese;
i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire
l'esportazione e l'internazionalizzazione.
5. Il programma regionale sostiene altresi':
a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 112 del 1998 , e la capitalizzazione di impresa, nonche' la
definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e
il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese,
anche in forma associata;
c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione
delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonche' per
l'internazionalizzazione delle imprese;
d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento
all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale,
promuovendo altresi' lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle
aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali
di servizi alle imprese.".
8) Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n 15
che concerne Sistema regionale integrato di interventi e servizi per
il diritto allo studio universitario e l'alta formazione e' il
seguente:
"Art. 4 - Programmazione regionale
1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano
regionale degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
2. Il piano, di norma triennale, indica gli obiettivi generali da
perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonche' le
azioni e gli strumenti necessari.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 53 della legge
regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione europea e Relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'universita'), promuove
la stipula di accordi e intese con le Universita' per la creazione
della rete integrata degli interventi e dei servizi per lo studio e la
ricerca.
4. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare
competente, approva:
a) gli standard minimi di qualita' dei servizi;
b) i criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale per
il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 19, di seguito
denominata Azienda, dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli
interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con particolare
riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
c) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi
dei sostegni economici;
d) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio
nell'attribuzione di servizi e di interventi di sostegno economico;
e) i criteri di accreditamento dei soggetti interessati ad entrare a
far parte del sistema abitativo regionale;
f) gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari
per le quali sia richiesto l'accesso alle agevolazioni, previste dalla
legge statale o regionale, riservate allo sviluppo e alla
conservazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi, con
particolare riferimento agli standard relativi alla sicurezza, al
risparmio energetico e alla tutela ambientale ai sensi della normativa
nazionale e regionale;
g) i criteri e le modalita', in conformita' ai principi di equilibrio
economico-finanziario, riguardanti l'accensione di mutui e prestiti da
parte dell'Azienda.
5. La Giunta regionale provvede ad accreditare, sulla base dei criteri
di cui al comma 4, lettera e), i soggetti interessati ad entrare a far
parte del sistema abitativo regionale.
6. La Giunta regionale assegna annualmente all'Azienda i finanziamenti
stabiliti dalla legge di bilancio regionale e, con cadenza biennale,
definisce il limite massimo di spesa per il personale.
7. Alle riunioni della Conferenza Regione-Universita' di cui al comma
3 partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Azienda, o un
suo delegato, per le materie di cui alla presente legge.".
9) Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13
che concerne Norme in materia di spettacolo e' il seguente:
"Art. 5 - Programma regionale
1. Il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta, il
programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo.
La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle
indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'art. 6, dalla
Conferenza Regione - Autonomie locali e dalle associazioni di
categoria.
2. Il programma poliennale in particolare prevede:
a) le finalita' generali e le priorita' tra le diverse tipologie di
intervento;
b) gli obiettivi e i criteri per la definizione degli accordi con gli
enti locali;
c) i contenuti e i criteri della convenzione tipo;
d) i criteri per la verifica dell'attuazione delle attivita' soggette
a convenzioni e accordi;
e) le modalita' di attuazione degli interventi diretti di cui all'art.
8;
f) gli obiettivi da perseguire con gli interventi di cui all'art. 9.
3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le
quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi
regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.".
10) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n.
37 che concerne Norme in materia di promozione culturale e' il
seguente:
"Art. 3 - Programma triennale degli interventi
1. L'attivita' di promozione culturale della Regione si realizza sulla
base di un programma triennale approvato dal Consiglio regionale; i
programmi triennali successivi al primo sono predisposti dalla Giunta
regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza del
precedente.
2. Il programma triennale:
a) individua gli obiettivi generali e settoriali, con le relative
quote di finanziamento, da conseguire in relazione alle diverse
tipologie di intervento;
b) stabilisce i tetti di finanziamento, fermo restando che l'entita'
del contributo regionale non puo' essere superiore al cinquanta per
cento della spesa ritenuta ammissibile;
c) indica i criteri di priorita' per l'assegnazione dei contributi;
d) stabilisce tempi e modalita' per la presentazione delle domande.
3. Il programma triennale e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.".
11) Il testo dell'articolo 4, comma e) della legge regionale 20 luglio
1992, n. 30 che concerne Programma di intervento per la sicurezza dei
trasporti e' il seguente:
"Art. 4 - Contenuto degli interventi
(omissis)
e) la realizzazione di strumenti informativi, educativi e formativi
rivolti all'utenza e finalizzati alla sicurezza e all'impiego di mezzi
appropriati.".
12) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n.
30 che concerne Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti
e' il seguente:
"Art. 6 - Attivita' dell'Osservatorio regionale per l'educazione
stradale e la sicurezza
1. Il Comitato tecnico-Osservatorio di cui all'art. 6 della L.R. 27
aprile 1990, n. 35, svolge attivita' consultiva e di proposta sui temi
della sicurezza stradale e collabora con l'Assessore regionale
competente in materia di trasporti e vie di comunicazione con riguardo
agli interventi di cui alla presente legge. Realizza le iniziative di
carattere educativo, informativo e formativo che gli vengono affidate
relative alla sicurezza stradale.
2. A tal fine il Presidente del Comitato Tecnico Osservatorio puo'
essere incaricato con deliberazione della Giunta regionale a gestire i
fondi stanziati nel bilancio regionale per le iniziative di cui al
comma 1, in qualita' di funzionario delegato ai sensi dell'art. 66
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, nel testo sostituito dall'art. 17
della L.R. 5 settembre 1994, n. 40.".
13) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990 n.
35 l che concerne Norme in materia di promozione , attuazione e
gestione delle struture destinate allo spettacolo, allo sport e al
tempo libero e' il seguente:
"Art. 6 - Consulta e Comitato tecnico - Osservatorio regionale per
l'educazione stradale e la sicurezza
1. Sono istituiti la Consulta e il Comitato tecnico - Osservatorio
regionale per l'educazione stradale e la sicurezza, rispettivamente
quale strumento di raccordo delle politiche della Regione e degli enti
locali e quale organo tecnico consultivo della Regione e degli enti
locali in materia di sicurezza, circolazione, educazione e
formazione.
2. La Consulta regionale e' presieduta dal Presidente della Giunta
regionale o da un Assessore delegato, ed e' inoltre composta dai
Presidenti delle Province e dai Sindaci dei Comuni capoluogo di
Provincia e del Comune di Rimini o da un Assessore da essi delegato,
nonche' dal Presidente del Circondario di Rimini o dal componente
dell'Ufficio di presidenza da esso delegato. La Consulta ha compiti di
proposta, di informazione e di consulenza.
3. Il Comitato tecnico - Osservatorio e' composto da funzionari degli
assessorati regionali, da rappresentanti di amministrazioni comunali e
provinciali, da esperti e tecnici del settore, da rappresentanti di
enti e associazioni interessati alle tematiche dell'educazione
stradale e della sicurezza. Esso e' presieduto da uno dei funzionari
regionali componenti o da un esperto della materia appositamente
incaricato. Alla nomina dei componenti e del Presidente provvede il
Presidente della Giunta regionale.
4. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato
tecnico spettano ai componenti i compensi previsti dalla L.R. 18 marzo
1985, n. 8. I compensi per il Presidente e per i componenti del
Comitato tecnico - Osservatorio sono stabiliti dalla Giunta regionale
sulla base della normativa vigente in materia.".
14) Il testo dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 23
dicembre 2002 n. 40 che concerne Incentivi per lo sviluppo e la
qualificazione dell'offerta turistica regionale. abrogazione della
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (disciplina dell'offerta
turistica della regione emilia-romagna. programmazione e finanziamento
degli interventi. abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38) e' il
seguente:
"Art. 3 - Funzioni della Regione
(omissis)
2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale,
un atto di programmazione che definisce criteri generali, priorita' e
modalita' applicative, relativi alle agevolazioni previste dalla
presente legge, con particolare riguardo a:
a) indicazioni per l'individuazione e la definizione delle aree
territoriali cui riservare i finanziamenti;
b) iniziative incentivabili;
c) individuazione delle categorie di soggetti incentivabili nelle
varie aree e in base alle tipologie di iniziative;
d) importi massimi e minimi di spesa ammissibile ai benefici;
e) misura dei contributi assegnabili;
f) criteri di riparto dei fondi fra le Province;
g) indicazioni sulla ripartizione delle risorse da parte delle
Province fra i diversi settori di agevolazione e fra soggetti pubblici
e soggetti privati;
h) modalita' e condizione di concessione ed erogazione dei contributi
ai soggetti beneficiari nonche' disciplina dei casi di revoca delle
agevolazioni concesse;
i) disciplina del vincolo di destinazione.
(omissis)".
15) Il testo dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1996 n. 15 che
concerne Promozione, organizzazione e sviluppo delle attivita' di
informazione ed educazione ambientale e' il seguente:
"Art. 2 - Programma regionale
1. Il programma regionale delle attivita' di informazione ed
educazione ambientale (INFEA) e' lo strumento programmatico di
riferimento e di raccordo nel settore ed e' approvato dal Consiglio
regionale. Esso e' predisposto dalla Giunta regionale anche sulla base
delle proposte delle Province e dei soggetti interessati, previa
acquisizione del parere della commissione regionale di coordinamento
di cui all'art. 6, ha durata triennale, e' articolato per annualita' e
contiene, tra l'altro:
a) l'individuazione delle attivita' da realizzare attraverso la rete
dei centri di informazione ed educazione ambientale e degli sportelli
ambientali;
b) l'individuazione delle attivita' di formazione ed educazione
ambientale per la scuola, di ogni ordine e grado, da realizzare anche
in base ad apposite convenzioni con la Sovrintendenza regionale
scolastica, i Provveditorati, gli Istituti scolastici, l'Istituto
regionale di ricerca e sperimentazione e aggiornamento educativo
(IRRSAE), l'Universita' ed i soggetti gestori delle scuole non
statali, nonche' delle attivita' di formazione degli operatori dei
centri di informazione ed educazione ambientale e degli sportelli
ambientali;
c) l'individuazione delle attivita' formative e dimostrative da
svilupparsi secondo la forma del turismo educativo-ambientale da parte
di soggetti pubblici, privati ed associativi;
d) la indicazione delle attivita' di comunicazione, informazione e
sensibilizzazione ambientale rivolte ai cittadini, anche con l'ausilio
di supporti multimediali;
e) i progetti speciali, anche transnazionali, finalizzati allo
sviluppo della istruzione ambientale e alla conoscenza integrata dei
problemi ambientali con quelli della salute, dell'alimentazione, dei
beni culturali, dell'agricoltura biocompatibile, della tutela dei
consumatori, del turismo ecologico;
f) la individuazione delle modalita' e delle forme di rapporto del
sistema regionale di informazione ed educazione ambientale con il
mondo della scuola e dell'universita', con le associazioni
ambientaliste e del volontariato, con soggetti privati, imprese e loro
associazioni;
g) la indicazione delle fonti, dei criteri e delle modalita' di
finanziamento delle strutture territoriali e delle attivita' previste
nel programma stesso;
h) il raccordo con altri programmi di iniziative e di attivita' di
informazione ed educazione ambientale predisposti in attuazione di
leggi regionali ed in particolare delle seguenti: L.R. 24 gennaio
1977, n. 2; L.R. 25 gennaio 1983, n. 6; L.R. 2 aprile 1988, n. 11;
L.R. 3 luglio 1989, n. 23; L.R. 7 dicembre 1992, n. 45; L.R. 12 luglio
1994, n. 27; L.R. 7 marzo 1995, n. 10; L.R. 19 aprile 1995, n. 44.".
NOTA ALL'ART. 34
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 20 ottobre 2003 n.
20 che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile.
istituzione del servizio civile regionale. abrogazione della l.r. 28
dicembre 1999, n. 38 e' il seguente:
"Art. 16 - Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile
1. Le Province, in raccordo con gli Enti di servizio civile iscritti
nell'Elenco regionale e le loro forme autonome di rappresentanza, al
fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del
territorio e le risorse del servizio civile, incentivano e promuovono
la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e
rappresentanza degli Enti di servizio civile, come previsto
all'articolo 6, comma 2.
2. Qualora la Provincia non provveda, si applica l'articolo 16 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale).
3. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile sono
costituiti, entro il 31 dicembre 2004, in forma di associazione e
possono avvalersi, previe specifiche convenzioni, delle risorse
logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalla Provincia,
dagli Enti locali e dagli Enti aderenti, oltre ad eventuali
finanziamenti regionali.
4. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile possono
fruire altresi' di finanziamenti regionali finalizzati al sostegno
delle attivita' di cui al comma 5, da prevedersi nell'ambito del
provvedimento annuale per la concessione di contributi di cui
all'articolo 9, comma 5.
5. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile svolgono
almeno le seguenti attivita':
a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la
rappresentanza degli Enti di servizio civile aderenti;
b) garantiscono un servizio di sportello informativo fruibile da parte
delle persone e degli enti interessati sul territorio provinciale;
c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle
informazioni ai fini della costituzione e dell'adeguamento della banca
dati di cui all'articolo 13;
d) garantiscono servizi di base per tutti gli Enti aderenti,
consistenti in attivita' d'informazione ed orientamento, consulenza,
sostegno alla presentazione dei progetti, formazione ed
aggiornamento.
6. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile non si
sostituiscono, nella titolarita' dei progetti o delle convenzioni,
agli Enti di servizio civile ed a forme di aggregazione finalizzate
alla realizzazione di progetti che gli stessi Enti si danno, siano
essi sedi locali di assegnazione di Enti nazionali od Enti a carattere
locale.".
NOTA ALL'ART. 36
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 29, della legge regionale 12 maggio 2003, n.
2 che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' il seguente:
"Art. 29 - Piani di zona
1. Il Piano di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9
della L.R. n. 19 del 1994, ha durata triennale ed e' predisposto sulla
base delle indicazioni del Piano regionale. Il Piano di zona:
a) definisce, tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede
di Conferenza Regione-Autonomie locali, il sistema locale dei servizi
sociali a rete che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni
sociali. Provvede inoltre alla localizzazione dei servizi e puo'
integrare, nel rispetto della compatibilita' delle risorse, i livelli
essenziali delle prestazioni sociali indicati dal Piano regionale;
b) definisce le modalita' organizzative per l'accesso dei cittadini al
sistema locale dei servizi sociali a rete, secondo i criteri di cui
all'articolo 7;
c) individua le modalita' per il coordinamento delle attivita' con gli
organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare
riferimento all'amministrazione scolastica, penitenziaria e della
giustizia;
d) indica gli obiettivi e le priorita' di intervento, inclusi gli
interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla
loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie
disponibili, comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario
regionale, nonche' la ripartizione della spesa a carico di ciascun
soggetto firmatario dell'accordo;
e) indica gli interventi sociali da attuarsi nell'ambito dei programmi
di riqualificazione urbana previsti all'articolo 30;
f) indica, sulla base del Piano regionale, le forme e le modalita' di
partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della
qualita' dei servizi;
g) individua i fabbisogni di formazione professionale degli operatori
da segnalare alla Provincia, ai fini della programmazione della
relativa offerta formativa;
h) indica, in ordine di priorita', gli interventi di costruzione e
ristrutturazione finanziabili ai sensi dell'articolo 48, inerente al
fondo sociale regionale per le spese d'investimento.
2. Il Piano di zona e' volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali d'intervento fondati su
servizi e prestazioni tra loro complementari e flessibili, anche
attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarieta' e di
auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini nella verifica dei
servizi, al fine di una loro migliore programmazione;
b) qualificare la spesa, anche attivando risorse economiche,
attraverso le forme di concertazione di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e).
3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del sindaco del Comune a
cio' designato dai Comuni compresi nel territorio del distretto, e'
approvato con accordo di programma, secondo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000 , tra i sindaci
dei Comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte
dai Comuni, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, compresi
nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi
compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria, previsti
anche dal Programma delle attivita' territoriali di cui all'articolo
3-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 502 del 1992 , l'accordo e'
sottoscritto d'intesa con il direttore generale dell'Azienda unita'
sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11,
comma 2.
4. Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani di
zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche
avvalendosi di Osservatori provinciali delle politiche sociali. Le
Province sottoscrivono gli accordi di cui al comma 3.
5. Alla definizione del Piano di zona concorrono, con le modalita'
indicate dal Piano regionale, i soggetti indicati all'articolo 2,
comma 4, lettera c).
6. I soggetti del Terzo settore, gli altri soggetti senza fini di
lucro indicati all'articolo 20, nonche' le Aziende di cui all'articolo
25 concorrono alla definizione del Piano di zona, con le modalita'
stabilite tramite accordo tra i Comuni, e partecipano all'accordo di
programma attraverso protocolli di adesione.".
NOTE ALL'ART. 37
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2003, n.
12 che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso
al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche
in integrazione fra loro e' il seguente:
"Art. 14 - Assegni formativi
1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad
attivita' di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e
permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano
adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva
appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo
criteri e modalita' definiti dalla Giunta regionale.".
Comma 2)
2) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2003, n.
12 che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso
al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche
in integrazione fra loro e' il seguente:
"Art. 6 - Libretto formativo personale
1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attivita' di
istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento
dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto
formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche e
le certificazioni conseguite.
2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo,
nonche' le modalita' per il rilascio dello stesso a tutti coloro che
lo richiedono.
3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di
frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le
competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati,
nonche' dichiarazioni di autoformazione.".
NOTE ALL'ART. 38
Comma 2
1) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17
che concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della
qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro e' il seguente:
"Art. 23 - Orientamento al lavoro
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale
n. 12 del 2003, la funzione di orientamento al lavoro di cui
all'articolo 32, comma 3, lettera b) si esplica attraverso
l'erogazione di servizi per il sostegno e l'aiuto alla persona nella
ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di
accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.
2. La Giunta regionale definisce, secondo quanto previsto all'articolo
35, comma 2, le figure professionali di riferimento e gli standard di
servizio per l'orientamento. La Giunta regionale sostiene, inoltre, la
qualificazione degli operatori e delle attivita'.
3. Le Province programmano i servizi di orientamento al lavoro
perseguendo l'obiettivo della loro qualificazione e dell'integrazione
con gli ambiti in cui la funzione di orientamento e' esercitata dai
soggetti del sistema formativo.
4. I Comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla legge
regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di enti locali), possono svolgere le
funzioni di informazione e orientamento di cui all'articolo 32, comma
3, lettere a) e b), nel rispetto degli standard essenziali delle
prestazioni di cui all'articolo 34. Relativamente a tali funzioni i
Comuni garantiscono adeguate forme di informazione e raccordo nei
confronti delle. . .".
Comma 4
2) Il testo dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17
che concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della
qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro e' il seguente:
"Art. 24 - Tirocini
1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia
dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di
orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge
regionale n. 12 del 2003, quali strumenti, non costituenti rapporti di
lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte
professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al
datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della
regolarita' e qualita' dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da
apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro,
pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le
condizioni di cui all'articolo 25, comma 1, il datore di lavoro puo'
essere costituito da imprenditore o da persona esercente una
professione, ancorche' senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono
attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal
tirocinante.
3. I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione Europea, o
provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione
di regolarita', sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di
accesso come stabiliti all'articolo 30, comma 1 della legge regionale
n. 12 del 2003. E' obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro
gli infortuni e per responsabilita' civile verso terzi da parte del
soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto
ospitante.
4. I soggetti promotori inviano copia delle convenzioni e dei progetti
di tirocinio alla Direzione provinciale del lavoro ed alla Provincia
territorialmente competente, nonche' alle rappresentanze provinciali
confederali delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle
commissioni di cui all'articolo 7, comma 3, le quali ne informano le
rappresentanze sindacali aziendali ove presenti.
5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile
didattico ed organizzativo dell'attivita', posto a disposizione dal
soggetto promotore del tirocinio, nonche' un responsabile del
tirocinio scelto dal soggetto ospitante.
6. I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini possono
assegnare borse di studio in favore dei tirocinanti per la durata del
tirocinio.".
3) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17
che concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della
qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro e' il seguente:
"Art. 25 - Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei
tirocini
1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto agli articoli
5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, adotta disposizioni,
sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, in relazione a:
a) i destinatari;
b) il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed
il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui all'articolo
24, comma 2, con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo
determinato, o, comunque, con un ruolo organizzativo chiaramente
definito, ovvero in qualita' di soci lavoratori, o liberi
professionisti associati;
c) le professionalita' ad alto contenuto specialistico che consentono
di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti
professioni, anche senza lavoratori dipendenti;
d) la durata massima dei tirocini, che non puo' superare i dodici
mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative
rivolte a persone con disabilita', prevedendo altresi' le condizioni
per le eventuali sospensioni temporanee, che dovranno essere
concordate nel progetto di tirocinio; le verifiche e, per i tirocini
realizzati nell'ambito della programmazione della Regione e delle
Province, le eventuali sanzioni in caso di inadempienze.
2. La Giunta regionale puo' altresi' individuare condizioni di maggior
favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di svantaggio,
allorche' realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del
1991.
3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:
a) le Province;
b) le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali e
non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonche' le
altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli
riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri
studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei
titoli accademici;
c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai
propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al
conseguimento del relativo titolo di studio;
d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della
formazione professionale;
e) le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario in
quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge
regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio
universitario. Abrogazione della L.R. 9 ottobre 1990, n. 46 e della
L.R. 19 luglio 1991, n. 20);
f) comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali,
purche' iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti
individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno
seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale,
anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro
pieno reinserimento sociale;
g) le Aziende unita' sanitarie locali, relativamente a quanti hanno
seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale,
anche per un congruo periodo a questi successivo;
h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla
gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2,
secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;
i) i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonche' le associazioni e gli enti autorizzati dalla
Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni di
intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento
a modalita', criteri e particolari categorie di utenti, che sono
definiti dalla Giunta regionale;
j) gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.
4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dagli articoli
5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni
di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in
materia di promozione dell'occupazione).".
4) Il testo dell'art. 26 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17
che concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della
qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro e' il seguente:
"Art. 26 - Qualificazione dei tirocini
1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la
certificazione delle competenze acquisite.
2. Le Province, per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 1,
promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:
a) il miglioramento della capacita' di promozione e realizzazione dei
tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;
b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei
tirocinanti, nonche' l'eventuale assunzione dell'onere della copertura
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;
c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e
formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini;
d) attivita' di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti
ospitanti e tirocinanti.
3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei
tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti
promotori di cui all'articolo 25, comma 3 e le parti sociali.".
5) Il testo dell'articolo 9, comma 2) della legge regionale 30 giugno
2003, n. 12 che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,attraverso
il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale
anche in integrazione fra loro e' il seguente:
"Art. 9 - Metodologie didattiche nel sistema formativo
(omissis)
2. Nell'a'mbito della legislazione in materia e della contrattazione
nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative,
orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di
lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla
base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il
datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a
compiti di promozione ed assumono la responsabilita' della qualita' e
della regolarita' dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio
deve essere sottoscritto dal tirocinante.
(omissis)".
6) Il testo degli 'artt.24,25 e 26 della legge regionale 1 agosto
2005, n. 17 che concerne Norme per la promozione dell'occupazione,
della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro e' gia' citato alle
note 2, 3 e 4 del presente articolo.".
NOTE ALL'ART. 39
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 8
agosto 2001, n. 24 che concerne Disciplina generale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo e' il seguente:
"Art. 11 - Fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo
(omissis)
3-bis. Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali per
la casa, puo' essere istituito un fondo di garanzia per la concessione
di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate dei mutui o dei
canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi
realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del fondo
regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui al comma
1. Le modalita' di concessione delle garanzie fidejussorie sono
definite con atto della Giunta regionale.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2001, n.
24 che concerne Disciplina generale dell'intervento pubblico nel
settore abitativo e' il seguente:
"Art. 13 - Abitazioni in proprieta'
1. Al fine di promuovere la proprieta' della prima casa il programma
regionale puo' prevedere l'erogazione agli operatori di cui al comma 2
dell'art. 14, di contributi, in conto capitale ovvero in conto
interessi, per l'acquisto, il recupero e la costruzione di
abitazioni.
2. Contributi in conto capitale possono essere concessi altresi' ai
cittadini per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria
abitazione principale, anche attraverso interventi di
autocostruzione.
3. Il programma regionale puo' prevedere la concessione dei contributi
di cui al comma 1 anche per il recupero o la costruzione di abitazioni
in locazione a proprieta' differita. Le abitazioni sono destinate alla
locazione per uso abitativo primario, ovvero all'assegnazione in
godimento, per un periodo non inferiore a dieci anni, con successivo
trasferimento in proprieta' ai conduttori o assegnatari, in possesso
di requisiti previsti dall'art. 15. Il canone di locazione o di
godimento ed il prezzo di cessione sono determinati nella convenzione
comunale, in conformita' ai criteri definiti dal comma 8 dell'art.
12.".
NOTE ALL'ART. 43
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.
34 che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.
10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)
e' il seguente:
"Art. 9 - Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo
1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte
al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di
interesse e diffusione regionale volti:
a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei princi'pi ispiratori e
dell'evoluzione storica dell'associazionismo;
b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli
associativi e di raccordo interassociativo;
c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con
piu' di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e
immobile di valore storico.
2. La Regione assegna altresi' contributi alle province per il
sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative
concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed
iscritte nei registri provinciali.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce
annualmente le priorita' di assegnazione nonche' le modalita' ed i
criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui ai
commi 1 e 2.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 21 febbraio 2005, n.
12 che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove
norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 -
legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993,
n. 26) e' il seguente:
"Art. 9 - Contributi
1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nei
registri previsti dalla presente legge al fine di sostenere progetti
d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del
volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attivita' di
volontariato, con particolare riferimento ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalita' e le
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei
contributi stessi, nonche' la percentuale da concedere ai soggetti
beneficiari.".
Comma 4
3) Il testo dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 1 agosto
2005, n. 17 che concerne Norme per la promozione dell'occupazione,
della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro e' il seguente:
"Art. 10 - Incentivi ed assegni di servizio
(omissis)
4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6,
definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca
degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento
ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove
imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il
perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 8, comma 1,
lettere b), f) e g), secondo le priorita' di cui all'articolo 11.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 44
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19
che concerne Norme in materia di riqualificazione urbana e' il
seguente:
"Art. 4 - Programma di riqualificazione urbana
1. A seguito della individuazione degli ambiti da assoggettare a
riqualificazione urbana, di cui all'art. 2, della eventuale stipula
del protocollo d'intesa, di cui all'art. 8, comma 5, ed una volta
espletate le procedure partecipative, di cui all'art. 3,
l'Amministrazione comunale elabora il programma di riqualificazione
urbana, raccordandosi con i soggetti pubblici e privati che
partecipano all'attuazione del programma.
2. Il programma di riqualificazione urbana e' lo strumento che
definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i
relativi obiettivi di qualita' ed e' caratterizzato, di norma, dalla
pluralita' delle funzioni, delle tipologie di intervento e degli
operatori nonche' dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche
e private.
3. Il programma di riqualificazione urbana e' di dimensioni e
consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della citta' e
persegue:
a) il miglioramento delle condizioni di salubrita' e sicurezza;
b) l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e
delle opere infrastrutturali occorrenti;
c) la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilita'
nelle sue varie forme;
d) il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in
particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;
e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento
a quella in locazione;
f) la qualita' sociale e nuova occupazione qualificata.
4. Il programma di riqualificazione urbana contiene la dettagliata
descrizione degli interventi da realizzare e delle relative tipologie,
nonche' delle risorse da investire da parte dei soggetti pubblici e
privati. Il programma deve comunque prevedere:
a) l'elenco delle unita' immobiliari, con l'indicazione delle
proprieta' e delle destinazioni d'uso, attuali e di progetto;
b) le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata;
c) i costi dell'intervento e la ripartizione degli stessi tra i
soggetti partecipanti al programma;
d) i tempi di esecuzione del programma e le diverse fasi temporali di
realizzazione degli interventi;
e) gli atti unilaterali d'obbligo ovvero gli accordi di cui all'art.
3, comma 4;
f) l'elenco delle proprieta' che non partecipano alla realizzazione
dell'intervento;
g) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti
urbanistici generali e la definizione dei loro contenuti cartografici
o normativi.
5. Il programma di riqualificazione urbana presenta altresi' i
contenuti propri dei piani attuativi del P.R.G. e si attua attraverso
la concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo
previsto dalla legge.".
2) Il testo dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 3 luglio
1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione urbana
e' il seguente:
"Art. 8 - Criteri e modalita' di assegnazione dei contributi
1. In conformita' all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un
bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le
procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito dai
commi successivi.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 47
Comma 8
1) Il testo dell'articolo 53 della legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 che concerne Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 53 - Fondo unico regionale per le attivita' produttive
industriali
1. E' istituito il Fondo unico regionale per le attivita' produttive
industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma
5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse
regionali destinate ad interventi di sostegno alle attivita'
produttive industriali, per il conseguimento degli obiettivi indicati
nel programma regionale di cui all'art. 54.".
2) Il testo dell'articolo 54, comma 4, lettera a) della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne Riforma del sistema
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 54 - Programma regionale
(omissis)
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della
legislazione regionale vigente:
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di
impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialita' giovanile e
femminile;
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 49
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1989, n.
27 che concerne Norme concernenti la realizzazione di politiche di
sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i
figli e' il seguente:
"Art. 11 - Centro per le famiglie
1. Al fine di sostenere gli impegni e le responsabilita' dei genitori
la Regione promuove e incentiva l'istituzione, in via sperimentale, da
parte dei Comuni, di centri per le famiglie con bambini aventi lo
scopo di fornire informazioni, mobilitare e raccordare risorse
pubbliche, private solidaristiche, favorire iniziative sociali di
mutuo aiuto.
2. I centri svolgono in particolare:
a) censimento dei bisogni e dei servizi inerenti i compiti di cura dei
bambini e di organizzazione della vita quotidiana delle famiglie
nonche' promozione e coordinamento delle risorse con particolare
attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con
bambini portatori di handicap;
b) promozione di supporti organizzativi e tecnici ed erogazioni di
contributi economici a favore di gruppi e famiglie che realizzano
iniziative di mutuo aiuto in ordine all'impegno di cura e di
educazione dell'infanzia;
c) informazione in ordine alla legislazione, ai servizi e alle risorse
attinenti la condizione femminile, l'uguaglianza di opportunita' tra
uomo e donna, il diritto di famiglia, la maternita', la paternita' e
l'infanzia;
d) realizzazione di iniziative promozionali di studio e ricerca sulla
condizione dell'infanzia, sulla prevenzione della violenza e dei
maltrattamenti contro i minori, sulla condizione femminile e delle
famiglie, con particolare riguardo alla corresponsabilita' dei
genitori negli impegni di cura verso i figli.".
2) Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 1989, n.
27 che concerne Norme concernenti la realizzazione di politiche di
sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i
figli e' il seguente:
"Art. 12 - Istituzione dei centri
1. Al fine dell'istituzione dei centri di cui al precedente art. 11 la
Giunta regionale emana, entro un anno dalla approvazione della
presente legge, apposite direttive che individuano tempi di
attuazione, criteri organizzativi e modalita' di coordinamento con le
attivita' dei consultori familiari.
2. I Comuni possono deliberare di gestire in forma associata il centro
per le famiglie secondo le modalita' di cui al titolo IV della L.R. 12
gennaio 1985, n. 2. In tal caso l'attivita' del centro rientra nelle
competenze tecnico-funzionali del Servizio sociale dell'Unita'
sanitaria locale.
3. I Comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini della
realizzazione delle attivita' del centro, convenzioni con soggetti non
istituzionali di cui agli artt. 14 e 16 della L.R. 12 gennaio 1985, n.
2 con le modalita' di cui all'art. 20 della medesima legge, nonche'
con associazioni, fondazioni e istituzioni private, anche a carattere
cooperativo, dotate o meno di personalita' giuridica, che dimostrino
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) legale rappresentanza nel territorio regionale;
b) assenza di scopo di lucro;
c) fini istituzionali ricompresi nelle materie regolate dalla presente
legge;
d) aver svolto da almeno un anno attivita' di informazione, di
consulenza e di supporto ai singoli in ordine alle tematiche di cui
alle lett. c) e d) del precedente art. 11.
4. L'accertamento dei requisiti di cui al precedente comma viene fatto
con le procedure previste dagli articoli 15 e 17 della L.R. 12 gennaio
1985, n. 2 dai soggetti che istituiscono il centro.
5. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le
modalita' stabilite dall'art. 41 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.".
Comma 2
3) Il testo dell'articolo 20, commi 2 e 3 della legge regionale 20
ottobre 2003, n. 20 che concerne Nuove norme per la valorizzazione del
servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale.
Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 e' il seguente:
"Art. 20 - Consulta regionale per il servizio civile
(omissis)
2. Alla Consulta compete:
a) formulare proposte in ordine al documento di programmazione
triennale regionale del servizio civile;
b) esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro
presentazione alla struttura statale competente in materia di servizio
civile, ai sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n. 64 del
2001, in ordine al miglioramento del servizio civile nel territorio
regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche previste
all'articolo 15, comma 2 della presente legge;
c) presentare all'Assessore regionale competente la proposta di
programma ed il documento preparatorio della Conferenza regionale sul
servizio civile;
d) formulare proposte in ordine al previsto parere regionale sulla
programmazione annuale del servizio civile di cui all'articolo 8,
comma 2, lettera a) della legge n. 230 del 1998 ed all'articolo 4 del
decreto legislativo n. 77 del 2002;
e) formulare proposte alla Regione in ordine all'adeguamento ed alla
applicazione del piano annuale attuativo regionale.
3. La Consulta e' nominata con atto del Presidente della Giunta
regionale ed e' composta da:
a) l'Assessore competente, che la presiede;
b) tre rappresentanti degli Enti di servizio civile;
c) due rappresentanti degli Enti locali;
d) un rappresentante delle Aziende pubbliche di servizi alla persona;
e) un rappresentante delle Aziende unita' sanitarie locali e delle
Aziende ospedaliere;
f) un rappresentate delle associazioni degli obiettori e dei volontari
in servizio civile;
g) un rappresentante della Conferenza regionale del Terzo settore, di
cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999;
h) un rappresentante degli enti dell'associazionismo giovanile;
i) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
j) un rappresentante delle Universita' degli studi;
k) un rappresentante delle Associazioni delle famiglie operanti a
livello regionale;
l) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per
l'Emilia-Romagna;
m) nove rappresentanti dei Coordinamenti provinciali degli Enti di
servizio civile.
(omissis)".
Comma 3
4) Il testo dell'articolo 20, commi 4 e 5 della legge regionale 20
ottobre 2003, n. 20 che concerne Nuove norme per la valorizzazione del
servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale.
Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 e' il seguente:
"Art. 20 - Consulta regionale per il servizio civile
(omissis)
4. Ai lavori della Consulta partecipa un rappresentante della sede
periferica per l'Emilia-Romagna dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile, di cui al D.P.R. n. 352 del 1999.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la durata,
comunque non superiore a tre anni, le modalita' di designazione dei
componenti ed il funzionamento della Consulta.".
Comma 4
5) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n.
10 che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
costituzione della associazione nazionale italiana "Citta' amiche
dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)" e' il seguente:
"Art. 3 - Quota associativa e contributi
1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa
annuale.
2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle
iniziative nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, concede a
CAMINA, stabilendo le relative modalita' di erogazione, contributi per
la realizzazione del programma delle attivita'. A tal fine, la Giunta
individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura
finanziaria della quota regionale di partecipazione alle attivita'
programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3. CAMINA e' tenuta a presentare alla Regione i programmi delle
iniziative e delle attivita' corredati dei relativi piani finanziari.
CAMINA presenta altresi' una relazione annuale che attesti la
realizzazione delle attivita' e delle iniziative programmate. La
relazione e' trasmessa alla competente Commissione consiliare.".
Comma 5
6) Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n.
10 che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
costituzione della associazione nazionale italiana "Citta' amiche
dell'infanzia e dell'adolescenza (CAMINA)" e' il seguente:
"Art. 4 - Coordinamento delle attivita'
1. Al fine di garantire il coordinamento e la valutazione dei
programmi e delle attivita' di CAMINA con la programmazione delle
attivita' regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1, e per
analizzare le ricadute delle normative dei diversi settori sulle
condizioni dei bambini e dei ragazzi, e' istituito presso la
Presidenza della Giunta apposito gruppo tecnico interassessorile,
coordinato dall'Assessorato competente in materia di infanzia ed
adolescenza.".
NOTE ALL'ART. 52
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' gia' citato alla nota 1) del presente articolo.