REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.	1 -  Oggetto della legge
Art.	2 -  Principi ispiratori
Art.	3 -  Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa
Art.	4 -  Funzioni del Comune
Art.	5 -  Funzioni della Provincia
Art.	6 -  Funzioni della Regione
Art.	7 -  Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i
giovani
PARTE II - BAMBINI E ADOLESCENTI
TITOLO I - OBIETTIVI E PROGRAMMI
Art.	8 -  Riconoscimento di autonomi diritti
Art.	9 -  Obiettivi della programmazione regionale
TITOLO II - SISTEMA DEI SERVIZI ED OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA
CAPO I - Azioni a favore di bambini e adolescenti
Art.	10 -  Partecipazione e qualita' della vita
Art.	11 -  Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani
Art.	12 -  Educazione ai media
Art.	13 -  Educazione al movimento e alle attivita' sportive non
agonistiche
Art.	14 -  Offerta territoriale per il tempo libero e opportunita'
educative
CAPO II - Servizi del territorio
Art.	15 -  Centri per le famiglie
Art.	16 -  Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo
studio, istruzione e formazione professionale
Art.	17 -  Servizio sociale professionale ed e'quipe territoriali
Art.	18 -  E'quipe di secondo livello
CAPO III - Strumenti per l'integrazione delle politiche
Art.	19 -  Coordinamento tecnico a livello distrettuale
Art.	20 -  Programmazione provinciale e integrazione delle politiche
territoriali
Art.	21 -  Coordinamento tecnico provinciale
Art.	22 -  Organismi regionali di coordinamento
CAPO IV - Prevenzione e tutela
Art.	23 -  Prevenzione in ambito sociale
Art.	24 -  Minori vittime di reato
Art.	25 -  Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri e
nelle attivita' ambulatoriali
Art.	26 -  Bambini e adolescenti disabili
Art.	27 -  Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito
penale
Art.	28 -  Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia.
Accordi con il terzo settore
Art.	29 -  Commissione tecnica di coordinamento interistituzionale
CAPO V - Diritto del bambino ad una famiglia e all'accoglienza
Art.	30 -  Prevenzione dell'abbandono. Adozione nazionale e
internazionale
Art.	31 -  Affidamento familiare e accoglienza in comunita'
Art.	32 -  Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo
familiare
PARTE III - GIOVANI
TITOLO I - PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI
Art.	33 -  Obiettivi della programmazione regionale
Art.	34 -  Forum giovani
Art.	35 -  Informagiovani
Art.	36 -  Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche
giovanili
TITOLO II - AZIONI E FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DEI GIOVANI
Art.	37 -  Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile
Art.	38 -  Lavoro e sostegno alle attivita' autonome ed
imprenditoriali
Art.	39 -  Accesso all'abitazione
Art.	40 -  Interventi di promozione culturale
Art.	41 -  Promozione della salute e stili di vita sani
Art.	42 -  Mobilita' e cittadinanza europea
Art.	43 -  Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per
l'esercizio di attivita' dedicate ai giovani
Art.	44 -  Spazi di aggregazione giovanile
Art.	45 -  Sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi
decisionali attraverso pratiche di e-democracy
PARTE IV - NORME FINANZIARIE E FINALI
Art.	46 -  Clausola valutativa
Art.	47 -  Attuazione degli interventi
Art.	48 -  Norme transitorie
Art.	49 -  Modifiche e abrogazioni di norme
Art.	50 -  Abrogazioni di leggi
Art.	51 -  Fondo per le giovani generazioni
Art.	52 -  Norma finanziaria
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto della legge
1. Con la presente legge la Regione riconosce i bambini, gli
adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come
risorsa fondamentale ed essenziale della comunita' regionale. Persegue
l'armonia tra le politiche relative alle varie eta' per assicurare a
tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuita' e
di coerenza.
2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini,
degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle
loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale,
culturale ed economico della societa' regionale.
Art. 2
Principi ispiratori
1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito
dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute
fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinche'
tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunita'
di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione:
a) valorizza le diverse abilita' e le differenze di genere e di
cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i
progetti di vita dei singoli;
b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita
civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento
per creare senso di appartenenza alla comunita', contrastando
qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi
e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;
c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale,
interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la
crescita delle comunita'; considera, altresi', lo scambio che ne
deriva un'opportunita' e una risorsa per affrontare le sfide del
futuro e per la costruzione di un'identita' europea;
d) individua nell'educazione alla pace, alla legalita' e nel rifiuto
della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e
promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori
costituzionali e dei doveri di solidarieta' sociale, anche tramite la
promozione del servizio civile;
e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani
generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la
sostenibilita' dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla
pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della
citta';
f) assicura il diritto delle giovani generazioni ad essere informate e
dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realta' e ad
esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla
formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni
individuali, valorizzata la creativita' e favorita l'autonomia, il
diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo
sport;
g) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni,
valorizzando le responsabilita' e le risorse individuali, associative
e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;
h) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che
prevedono facilita' di accesso, ascolto, flessibilita', prossimita' ai
luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei
bisogni e integrazione delle professionalita', nonche' continuita'
educativa da attuare nei vari contesti di vita;
i) riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al
principio del loro preminente interesse, autonomi diritti in tutti gli
ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le
procedure amministrative che li riguardano.
Art. 3
Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa
1. La programmazione regionale, in attuazione dei principi indicati
all'articolo 2, persegue:
a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia
sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del
tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilita'
e di sviluppo sostenibile;
b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di
governo: programmazione, regolazione e verifica; il raccordo con le
amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le
universita'; la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del
terzo settore;
c) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la
formazione degli operatori pubblici e privati;
d) la continuita' di programmazione attenta alle esigenze delle varie
eta' dei soggetti in prospettiva evolutiva;
e) la valorizzazione di un proficuo rapporto tra Enti pubblici e del
privato sociale al fine di ampliare la liberta' di scelta nei percorsi
di vita delle persone.
Art. 4
Funzioni del Comune
1. I Comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della
comunita' come insieme di soggetti individuali e collettivi che la
compongono, all'interno della programmazione del piano distrettuale
per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della
legge regionale 12 maggio 2003, n. 2 (Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), svolgono le funzioni di lettura dei
bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o
indiretta dei servizi e degli interventi, nonche' di valutazione
qualitativa e quantitativa dei risultati.
2. Il Comune e' titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia
di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorita'
giudiziaria. Esso:
a) prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il
sostegno alla genitorialita' e per i neo maggiorenni;
b) esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei
servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo
maggiorenni, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del
2003 e dai relativi provvedimenti attuativi;
c) assicura la necessaria collaborazione con le autorita' giudiziarie
competenti;
d) valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali,
quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e
solidale.
3. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti
nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di
luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di
associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a
favorire la transizione al mondo del lavoro.
4. I Comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il
dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze,
al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum,
consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e
partecipazione.
Art. 5
Funzioni della Provincia
1. La Provincia, quale ente intermedio:
a) approva gli atti di programmazione provinciale in materia di
accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, cura la
realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue
il relativo monitoraggio;
b) promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su
loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei
bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza,
le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta
professionalita';
c) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia,
l'adolescenza e i giovani e ne assicura il funzionamento;
d) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione,
in accordo con il Garante di cui alla legge regionale 17 febbraio
2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e
l'adolescenza), dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di
esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed
interprovinciale;
e) fornisce all'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e
i giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati;
f) svolge le funzioni in materia di formazione professionale e,
attraverso i centri per l'impiego, sostiene azioni a supporto del
lavoro giovanile;
g) approva il programma provinciale delle azioni per i giovani, cura
il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine
di realizzare gli obiettivi definiti nelle linee prioritarie di azione
della programmazione regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
b) e i relativi piani attuativi.
Art. 6
Funzioni della Regione
1. La Regione:
a) approva lo specifico programma di cui all'articolo 9, comma 4, che
contiene le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia
e l'adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno
alla genitorialita';
b) approva le linee prioritarie di azione della programmazione
regionale a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed
integrazione delle azioni regionali di cui all'articolo 33;
c) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realta' provinciali
e distrettuali, in modo da perseguire omogeneita' di opportunita' e di
qualita' nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il
territorio regionale;
d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari
all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le
modalita' di funzionamento;
e) puo' disporre controlli e verifiche sulle comunita' autorizzate che
accolgono minori, dandone comunicazione al Comune competente alla
vigilanza;
f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per
l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle
nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e
locale;
g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza,
anche tramite le Province, le persone individuate dai servizi del
territorio, disponibili a svolgere attivita' di tutela e curatela e
garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;
h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di
azioni specifiche di volontariato adolescenziale e giovanile a favore
di bambini o coetanei e di progetti di servizio civile, ai sensi della
legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la
valorizzazione del servizio civile. Istituzione del Servizio civile
regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38);
i) favorisce la connessione e la contaminazione tra l'offerta di
opportunita' e i luoghi di vita delle giovani generazioni;
j) incentiva accordi con gli istituti bancari per favorire l'accesso
alla casa e promuove la concessione da parte dei comuni e di altre
istituzioni pubbliche di prestiti sull'onore a tasso zero, secondo
piani di restituzione concordati tramite apposite convenzioni con
istituti di credito o attraverso strumenti di finanza etica, con
particolare riguardo alle esigenze delle giovani generazioni in
materia di studio, lavoro e abitazione;
k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale,
volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le
condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la
capacita' di risposta del sistema dei servizi e degli interventi
pubblici e privati.
Art. 7
Osservatorio regionale per l'infanzia,
l'adolescenza e i giovani
1. E' istituito l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza
e i giovani al fine di fornire un impianto certo e coordinato di
conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in
Emilia-Romagna, che assume anche le competenze dell'osservatorio
regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
2. L'osservatorio si articola in due sezioni dedicate,
rispettivamente, all'infanzia e all'adolescenza, in ottemperanza alle
disposizioni della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale
per l'infanzia) e del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29
del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248), e ai giovani. Ciascuna sezione e'
coordinata dall'assessorato di riferimento.
3. Ai lavori dell'osservatorio concorrono tutti gli assessorati, le
agenzie e gli istituti regionali che, a qualsiasi titolo, si occupano
di infanzia, di adolescenza, di famiglie e di giovani, nonche' gli
enti territoriali, le amministrazioni dello Stato e, previo accordo,
le magistrature minorili.
4. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su
infanzia, adolescenza e giovani provenienti da soggetti istituzionali
e dal terzo settore;
b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e
delle risorse destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;
c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche
specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle
giovani generazioni;
d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione
dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani in Emilia-Romagna e
sull'attuazione dei relativi diritti;
e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei
dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione.
5. La Regione individua forme di coordinamento e d'integrazione
dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di
monitoraggio previsti dalla legislazione vigente; promuove, per le
finalita' indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio
d'informazioni con soggetti privati; d'intesa con le Province, sono
specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione
giovani.
PARTE II
BAMBINI E ADOLESCENTI
TITOLO I
OBIETTIVI E PROGRAMMI
Art. 8
Riconoscimento di autonomi diritti
1. La Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti
in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della
Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York
il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
2. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all'ascolto del minore in
tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano,
nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa
all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25
gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei
diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
Art. 9
Obiettivi della programmazione regionale
1. La Regione, nell'attivita' programmatoria, favorisce lo sviluppo e
la socializzazione dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso
il sostegno alle famiglie, quali realta' complesse in cui si
sviluppano le personalita', e promuove la creazione di un adeguato
contesto educativo, culturale e sociale.
2. La Regione persegue l'approccio integrato nell'attuazione delle
politiche riguardanti i bambini, gli adolescenti e il sostegno alla
genitorialita'. A tal fine:
a) attua i collegamenti tra le politiche di settore;
b) pratica la concertazione con gli enti locali, adotta strumenti
condivisi di prevenzione e tutela;
c) prevede, per i servizi territoriali, parametri qualitativi e
quantitativi adeguati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale
n. 2 del 2003;
d) persegue l'integrazione gestionale e professionale tra i servizi
del territorio, il lavoro di e'quipe e l'integrazione sociale e
sanitaria come obiettivo strategico del sistema di benessere e di
protezione sociale, regionale e locale.
3. La Regione tutela il diritto alla salute dei bambini e degli
adolescenti con interventi e servizi di prevenzione, educazione alla
salute e di cura. La rete dei servizi sociali e sanitari di base e
specialistici garantisce facilita' di accesso e presa in carico,
percorsi clinici e assistenziali qualificati, integrati e
multiprofessionali, continuita' nei percorsi socio-sanitari,
informazione e supporto alle famiglie e alle scuole, interazione con
il terzo settore.
4. Al fine di conferire priorita' agli interventi in favore dei
bambini e degli adolescenti e in attuazione degli obiettivi indicati
all'articolo 3, la Regione predispone, nell'ambito del piano di cui
all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, uno specifico
programma per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo
sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva e il sostegno alla
genitorialita'. Il programma contiene le linee d'indirizzo per la
predisposizione dei programmi provinciali di cui all'articolo 20 e dei
piani distrettuali per la salute e il benessere.
5. La Regione promuove e valorizza l'apporto di idee e di esperienze
provenienti dai soggetti del terzo settore, anche tramite la
conferenza regionale del terzo settore, istituita dalla legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale).
TITOLO II
SISTEMA DEI SERVIZI ED OPPORTUNITA'
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
CAPO I
Azioni a favore di bambini e adolescenti
Art. 10
Partecipazione e qualita' della vita
1. La Regione e gli enti locali perseguono la partecipazione e il
miglioramento della qualita' della vita dei minori nei contesti
urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione:
a) valorizza le attivita' di informazione, formazione, scambio di
buone prassi e aggiornamento del personale di enti locali e delle
aziende unita' sanitarie locali (AUSL), coinvolgendo le istituzioni
scolastiche e il terzo settore, per favorire la diffusione di pratiche
coerenti con il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e
con la promozione attiva di strumenti di partecipazione;
b) promuove la pratica del gioco quale strumento educativo che
favorisce la relazione attiva, l'aggregazione tra persone,
l'integrazione, il rispetto reciproco e delle cose, la sperimentazione
delle regole e la gestione dei conflitti;
c) sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilita' di
fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia e
dell'adolescenza, anche migliorandone l'accessibilita'
spazio-temporale, la sicurezza e la percezione quali luoghi di
relazione;
d) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura e alle arti
attraverso iniziative di educazione tempestiva alla comprensione e al
rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale,
nonche' mediante la sperimentazione di forme di partecipazione attiva
dei bambini e degli adolescenti alla vita culturale, museale e
artistica del territorio;
e) valorizza una cultura della progettazione, della pianificazione
urbana, ambientale e territoriale ispirata al rispetto e all'ascolto
dei bambini e degli adolescenti e incentiva la realizzazione di
interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e
percorsi urbani e ambientali compatibili con le loro esigenze;
f) promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla
vita pubblica e alla definizione delle iniziative di loro interesse
anche attraverso il supporto tecnologico e metodologico a pratiche di
partecipazione attraverso internet, svolte a livello locale e a
livello regionale.
Art. 11
Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani
1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento
fondamentale di formazione e crescita di bambini e adolescenti e di
promozione del benessere. A tal fine promuove accordi e forme di
collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le
AUSL ed altri soggetti pubblici e del terzo settore per la
programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in
particolare su alimentazione, attivita' fisica, educazione
all'affettivita' e alla sessualita', nonche' su fumo, alcool e
sostanze psicostimolanti. Gli interventi dovranno tener conto delle
singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale ed
essere adeguati ai contesti di vita dei ragazzi.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione incentiva e sostiene
progetti ed interventi, promossi da enti locali, AUSL e terzo settore,
volti:
a) allo sviluppo della relazione madre-bambino, di relazioni positive
tra genitori e figli fin dai primi anni di vita, di condivisione delle
responsabilita' tra madre e padre;
b) al sostegno e alla formazione, in accordo con l'amministrazione
scolastica, di insegnanti, educatori dei diversi ordini e gradi di
scuola, nonche' di operatori, per supportare le situazioni di
problematicita' di bambini con gravi disabilita', in cui sono
necessari specifici approcci e interventi di matrice psico-educativa.
La Regione incentiva il sostegno e la formazione anche per i disturbi
di apprendimento in cui e' necessario l'utilizzo di strumenti
compensativi ed approcci di tecnologia informatica;
c) alla promozione della salute degli adolescenti, tramite la
facilitazione dell'accesso ai servizi, la costituzione di e'quipe
multiprofessionali, l'attivazione di spazi e servizi dedicati e la
sperimentazione di specifiche modalita' di presa in carico;
d) allo sviluppo dei fattori protettivi e delle competenze necessarie
all'autonomia dei bambini e degli adolescenti, alla gestione dello
stress e dei conflitti ed alla valorizzazione delle metodologie di
educazione tra pari.
3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali, vigila sulle
prescrizioni di farmaci a bambini e adolescenti, compresi gli
psicofarmaci, adottando appositi strumenti di verifica
dell'appropriatezza. L'assessorato di riferimento informa
periodicamente dei risultati ottenuti da tali strumenti la commissione
assembleare competente nell'ambito delle politiche per la salute e
politiche sociali.
Art. 12
Educazione ai media
1. La Regione promuove l'educazione ai media quale fondamentale
strumento per lo sviluppo del senso critico, della capacita' di
analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo
e consapevole delle potenzialita' espressive proprie dei diversi
soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene
iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani
generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei
linguaggi mediali, anche attraverso apposite convenzioni con centri
studi, poli specialistici e universita'.
2. La Regione, attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni
(CORECOM) e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuove
iniziative informative, formative, nonche' protocolli volti alla
diffusione di codici di autoregolamentazione in materia di
comunicazione, stampa, trasmissioni radiotelevisive e internet in
rapporto alla rappresentazione dei minori e ad iniziative di
comunicazione e programmi radiotelevisivi loro rivolti.
3. La Regione e gli enti locali promuovono forme di confronto con il
sistema dei mezzi d'informazione al fine di costruire stabili e
continuative modalita' di raccordo e dialogo per una corretta
informazione dell'opinione pubblica sulla condizione e sui diritti dei
bambini.
Art. 13
Educazione al movimento
e alle attivita' sportive non agonistiche
1. La Regione riconosce la funzione sociale delle attivita' motorie e
sportive non agonistiche come opportunita' che concorrono allo
sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo
fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. A tal fine la
Regione promuove:
a) l'educazione a corretti stili di vita, anche attraverso la
formazione sportiva di base e l'attivita' motoria, diversificata in
base agli interessi, ai bisogni ed alle abilita' psicofisiche dei
singoli, in particolare dei bambini, nel tempo extrascolastico, in
collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico, le amministrazioni
scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive
iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione
sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva;
b) l'educazione al movimento e allo sport e la loro diffusione nelle
scuole, incentivando il rapporto degli enti locali con le associazioni
del territorio per attivita' non agonistiche, in accordo con gli
uffici scolastici e le autonomie scolastiche;
c) iniziative sperimentali affinche' le scuole dell'infanzia e le
scuole primarie possano avvalersi della collaborazione degli enti di
promozione sportiva per interventi di supporto alle attivita'
motorie.
2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti organizzativi delle
iniziative di cui al comma 1, lettera c).
Art. 14
Offerta territoriale per il tempo libero
e opportunita' educative
1. La Regione valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli
adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti
da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di
crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo
dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio
del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo
consapevole, l'educazione alla legalita' e al rispetto delle persone e
delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la
valorizzazione delle diverse potenzialita', per l'integrazione e la
socializzazione di bambini ed adolescenti.
2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti
pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono
aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso,
condizione di salute o disabilita', religione, etnia e gruppo sociale
e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonche'
spazi attrezzati idonei per le attivita' previste. In tutti i servizi
e le attivita' e' richiesta la presenza di un adulto responsabile,
possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o
comunque di documentata esperienza in campo educativo.
3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206
(Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta
dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la
valorizzazione del loro ruolo), la Regione riconosce e incentiva la
funzione educativa e sociale svolta, mediante le attivita' di oratorio
o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa
cattolica, nonche' dalle altre confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma,
della Costituzione.
4. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello
educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza,
in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo
graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attivita' di
campeggio e' consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o
rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle
norme che ne regolano le modalita'.
5. Il centro di aggregazione e' un punto d'incontro e di
socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le
attivita' e le iniziative diventano opportunita' per sviluppare
processi di assunzione di responsabilita', di impegno, di educazione
alla cooperazione e alla solidarieta'. Gli adulti sono rappresentati
soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei
gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di
rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.
6. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e
scolastiche e' un servizio di accompagnamento nella quotidianita' di
preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte
dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al
sostegno di ragazzi e ragazze con difficolta' di socializzazione o
esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso
valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralita'
delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione
condivisa e integrata.
7. L'educativa di strada e' un'attivita' rivolta a gruppi spontanei di
adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire
una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche
attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni,
risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre
quelli di rischio. L'educativa di strada e' uno strumento per
veicolare informazioni significative, in grado di influire su
atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare
l'accesso ai servizi territoriali.
8. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attivita'
ludiche o laboratoriali ed e' soggetto a dichiarazione d'inizio
attivita', secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma
10.
9. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza,
anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in
aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva
indicata al comma 10, le tipologie, i requisiti strutturali e
organizzativi.
10. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a
dare comunicazione dell'attivita' al Comune nel quale questa si
svolge, per consentire l'attivita' di vigilanza. La Giunta regionale,
nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con
direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attivita'
stessa, nonche' le relative modalita' di controllo. Fino
all'approvazione della direttiva regionale i servizi funzionanti
rimangono soggetti alla normativa previgente.
CAPO II
Servizi del territorio
Art. 15
Centri per le famiglie
1. I Comuni, in forma singola o associata, nell'adempimento delle
proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialita' possono
potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri
per le famiglie con figli.
2. Il centro e' un servizio finalizzato:
a) alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche
attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana,
al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di
eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo
sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare
attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con
bambini disabili, nonche' tramite l'incentivazione d'iniziative volte
al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi
parentali nel primo anno di vita del bambino;
b) all'integrazione e al potenziamento dell'attivita' dei servizi
territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio
familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi;
c) alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarieta'
tra le famiglie.
3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:
a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso
rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e
alle opportunita' del territorio;
b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente
interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di
mediazione familiare e consulenza in merito al diritto di famiglia;
c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in
particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di
famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione
per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi
di scambio di attivita', di servizi e saperi tra le persone.
4. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2
e 3, il centro attua una programmazione integrata con i consultori
familiari, mantiene un forte collegamento con i servizi educativi,
sociali, le autonomie scolastiche, i centri di servizio indicati
all'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro) e rapporti continuativi con i coordinamenti
zonali e provinciali previsti dalla presente legge.
5. I requisiti strutturali e organizzativi dei centri sono stabiliti
con atto della Giunta regionale, che prevede la dotazione di
professionalita' adeguate e l'utilizzo della metodologia del lavoro di
gruppo.
6. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le
modalita' stabilite dagli articoli 47 e 48 della L.R. 12 marzo 2003,
n. 2.
Art. 16
Servizi educativi per la prima infanzia,
diritto allo studio, istruzione e formazione professionale
1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono
regolamentati dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in
materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dai relativi
provvedimenti attuativi.
2. L'istruzione e la formazione professionale sono normate dalla legge
regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale
25 maggio 1999, n. 10) e dalla legge regionale n. 12 del 2003.
Art. 17
Servizio sociale professionale ed e'quipe territoriali
1. I Comuni, singoli o associati, tramite i servizi sociali, anche
avvalendosi per quanto di competenza delle AUSL e delle aziende
ospedaliere, esercitano le funzioni di tutela dei minori di cui
all'articolo 15, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 2 del
2003, e di promozione, anche ai sensi della Convenzione ONU di cui
alla legge n. 176 del 1991.
2. Indipendentemente dalla tipologia organizzativa scelta, i servizi
sociali prevedono l'assistente sociale come figura professionale
specificamente dedicata, con continuita' e prevalenza, alla tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Il servizio sociale opera secondo la metodologia del lavoro di
e'quipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali,
educative e sanitarie: assistente sociale, educatore, psicologo,
neuropsichiatra ed altre figure richieste dal caso. Il servizio
sociale opera a favore di bambini e adolescenti anche attraverso il
sostegno a famiglie, gruppi, reti sociali. Ogni servizio sociale
individua il responsabile di ciascun caso in una delle figure
professionali componenti l'e'quipe.
4. La Regione incentiva, tramite le Province, l'associazionismo degli
enti locali per assicurare, altresi', efficaci e tempestivi
interventi, anche notturni e festivi, per l'emergenza.
5. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia previsti
dalla legislazione statale, i servizi si fanno carico delle situazioni
di pregiudizio o rischio psicofisico e sociale dei minori perseguendo
in modo privilegiato, ove possibile, l'accordo e la collaborazione
della famiglia.
6. I servizi territoriali perseguono l'integrazione gestionale e
professionale attraverso la costituzione di e'quipe multiprofessionali
che garantiscono presa in carico, progettazione individualizzata e
valutazione dell'esperienza.
7. I soggetti pubblici competenti in materia di minori, anche in
accordo tra loro, si avvalgono di un supporto giuridico continuativo,
figura esperta sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, a sostegno
degli operatori e delle e'quipe anche nell'interazione con gli uffici
giudiziari. L'esperto giuridico collabora alla promozione d'iniziative
di aggiornamento normativo del personale dei servizi e alla corretta
rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie,
nonche' del funzionamento dei servizi, anche in riferimento alla
gestione delle relazioni tra servizi e mass-media. La Regione assicura
la formazione, l'aggiornamento periodico in servizio e la supervisione
di tali esperti anche per garantire l'integrazione delle competenze
giuridiche con quelle sociali, psicologiche e pedagogiche.
8. La Giunta regionale stabilisce i requisiti qualitativi e
quantitativi delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie
adeguati alla realizzazione di percorsi personalizzati ed integrati a
favore di tutti i bambini e gli adolescenti in difficolta', anche in
attuazione dei livelli essenziali di assistenza e dell'articolo 6
della legge regionale n. 2 del 2003.
Art. 18
E'quipe di secondo livello
1. La conferenza territoriale sociale e sanitaria promuove
l'attivazione di e'quipe specialistiche di secondo livello in materia
di tutela, di ambito provinciale o sovradistrettuale.
2. Le funzioni in materia di tutela, affidamento familiare,
accoglienza in comunita' e adozione possono essere svolte dalla
medesima e'quipe sulla base di protocolli locali.
3. L'accesso all'e'quipe di secondo livello avviene esclusivamente su
invio dei servizi territoriali di cui all'articolo 17. La titolarita'
e la responsabilita' del caso restano comunque in capo al servizio
inviante.
4. Le e'quipe di secondo livello per la tutela sono finalizzate alla
gestione di situazioni che risultano piu' compromesse, sia sul piano
dello sviluppo psicofisico del bambino o adolescente, sia sul piano
dell'adeguatezza genitoriale e hanno le seguenti funzioni:
a) consulenza ai servizi sociali e sanitari di base;
b) presa in carico complessiva del caso, quando la sua gravita'
suggerisce interventi integrativi a quelli di rilevazione,
osservazione, valutazione, protezione, terapia avviati dal servizio
territoriale;
c) accompagnamento del minore nell'eventuale percorso giudiziario;
d) supervisione specifica agli adulti della comunita' o della famiglia
affidataria che accoglie il bambino;
e) terapia familiare al nucleo genitoriale e terapia riparativa al
bambino o ragazzo.
5. Ogni e'quipe per la tutela e' composta da personale opportunamente
specializzato ed esperto nella diagnosi e riparazione delle
conseguenze post-traumatiche della violenza acuta o cronica sui
bambini e adolescenti. All'e'quipe, come previsto dall'articolo 20,
comma 2, lettera c), viene garantita apposita formazione e adeguata
supervisione e l'equipe medesima e' costituita almeno dalle seguenti
figure professionali: assistente sociale, psicologo esperto nei
problemi dei minori, neuropsichiatra infantile ed educatore; a seconda
dei casi e' integrata da altre figure professionali specificatamente
preparate.
CAPO III
Strumenti per l'integrazione delle politiche
Art. 19
Coordinamento tecnico a livello distrettuale
1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire
una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e
all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico,
educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate
azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di
servizi socio-educativi, scuole e soggetti del terzo settore
competenti in materia.
2. La funzione di coordinamento viene garantita dall'ufficio di piano,
che si avvale di figure di sistema dedicate. Il coordinamento
assicura:
a) una rete di relazioni e collaborazioni tra i protagonisti delle
politiche per l'infanzia e l'adolescenza per superare i rischi di
settorializzazione nelle progettazioni che interessano i bambini e gli
adolescenti;
b) il monitoraggio e la valutazione del programma territoriale
d'intervento per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alla
genitorialita', la promozione delle buone prassi e la cura della
documentazione.
Art. 20
Programmazione provinciale
e integrazione delle politiche territoriali
1. Nell'ambito del programma di cui all'articolo 6, la Regione prevede
l'approvazione, da parte delle Province, di un programma per la
promozione e lo sviluppo delle politiche di tutela e accoglienza
dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il programma provinciale persegue:
a) il raccordo e l'integrazione tra le pianificazioni locali, la
promozione di progetti sovra distrettuali e di area vasta;
b) la realizzazione dell'economia di sistema, da perseguire anche
promuovendo l'attuazione coordinata e congiunta d'iniziative
nell'ambito di ciascuna Provincia, al fine di prevenire fenomeni di
frammentazione;
c) la formazione permanente degli operatori e la supervisione alle
e'quipe territoriali e di secondo livello;
d) la diffusione delle buone prassi, anche mediante scambi
interdistrettuali e interprovinciali.
Art. 21
Coordinamento tecnico provinciale
1. Presso ogni Provincia e' istituito un coordinamento tecnico per
l'infanzia e l'adolescenza, che assume le competenze di tutti i
coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia sociale e
socio-sanitaria riguardanti l'infanzia e l'adolescenza e li
sostituisce.
2. Il coordinamento svolge un ruolo di raccordo tra i diversi
distretti, rappresenta un ambito di confronto interistituzionale in
merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con
il piano sociale e sanitario, e supporta le conferenze territoriali
sociali e sanitarie di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 2
del 2003. Il coordinamento:
a) collabora alla redazione della proposta del programma provinciale
in materia di accoglienza e tutela da sottoporre all'approvazione dei
competenti organi politici;
b) contribuisce alla promozione, all'incremento della cultura e alla
riflessione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche
al fine di fornire supporto tecnico nell'orientamento delle politiche
provinciali e locali previste nell'atto d'indirizzo e coordinamento
triennale;
c) fa proposte per il superamento degli squilibri territoriali e per
la diffusione di buone prassi tra i servizi, anche operando in
collaborazione su area vasta;
d) propone un componente effettivo ed uno supplente per la commissione
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).
3. La composizione del coordinamento e' stabilita in accordo tra la
Provincia e le conferenze territoriali sociali e sanitarie dell'ambito
provinciale.
4. Nella composizione del coordinamento e' garantita la rappresentanza
dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in
ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato
sociale; e', inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello
Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento
si raccorda con l'ufficio di supporto delle conferenze territoriali
sociali e sanitarie, il coordinamento pedagogico provinciale e la
conferenza provinciale di coordinamento di cui all'articolo 46 della
legge regionale n. 12 del 2003.
Art. 22
Organismi regionali di coordinamento
1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento
regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa, che assume
anche le competenze del coordinamento regionale adozione (CRAD).
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la
composizione del coordinamento, che assicura la rappresentanza dei
servizi che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito
sociale, sanitario, educativo, dell'Ufficio scolastico regionale
nonche' del privato sociale; promuove l'apporto delle amministrazioni
dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il
coordinamento puo' avvalersi della collaborazione di esperti esterni.
3. Il coordinamento:
a) propone iniziative, attivita' di studio e promozione per la
diffusione di una corretta cultura dei diritti dei bambini e degli
adolescenti nonche' di una genitorialita' competente e
dell'integrazione degli interventi relativi, anche in collaborazione
col Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) attiva forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in
materia di minori ed enti gestori di servizi pubblici e privati, enti
autorizzati in materia di adozione, rappresentanze delle famiglie
adottive e affidatarie e delle comunita' di accoglienza nonche', pur
nella distinzione dei ruoli, con le magistrature minorili;
c) elabora proposte in ordine alle linee d'indirizzo programmatiche
degli interventi a favore di bambini e adolescenti e al miglioramento
della qualita' dell'offerta dei servizi;
d) promuove iniziative di condivisione e messa in rete delle buone
pratiche, anche avvalendosi dei risultati dell'attivita' dei centri di
documentazione educativa e per l'integrazione.
4. Il coordinamento si avvale dei flussi informativi dell'osservatorio
regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.
5. Presso la Presidenza della Giunta e' istituito un gruppo tecnico
per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche
regionali per l'infanzia e l'adolescenza, che sostituisce il
coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 maggio
2004, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
costituzione della associazione nazionale italiana Citta' amiche
dell'infanzia e dell'adolescenza 'CAMINA'), con i seguenti compiti:
a) provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle
ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali,
nonche' degli interventi in materia di infanzia e adolescenza
finanziati ai sensi della presente legge;
b) curare il raccordo degli interventi regionali con i programmi
rivolti all'infanzia e all'adolescenza realizzati in ambito nazionale
ed internazionale.
6. Il gruppo tecnico e' formato dai referenti designati da ciascuna
direzione generale, agenzia e istituto della Regione.
CAPO IV
Prevenzione e tutela
Art. 23
Prevenzione in ambito sociale
1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di
tutte le politiche ed attivita' di prevenzione, a livello regionale,
provinciale e zonale, la condizione essenziale per la loro efficacia,
efficienza ed economicita'; a tal fine sostiene l'attivazione, in
ciascuna Provincia, del coordinamento tecnico provinciale di cui
all'articolo 21 e, nel distretto, della figura di sistema di cui
all'articolo 19.
2. La programmazione e le attivita' coordinate dei soggetti
interessati, rivolte anche ai minori stranieri, articolano la
prevenzione nei seguenti livelli:
a) promozione dell'agio ed educazione alla legalita' e al rispetto
reciproco;
b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;
c) protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la
reiterazione.
3. La Regione riconosce la necessita' di comprendere nel percorso di
prevenzione del disagio dei bambini e degli adolescenti un
accompagnamento competente dei genitori, mirato a sostenere e
sviluppare le loro possibilita' e disponibilita' affettive, accuditive
ed educative, eventualmente compromesse, e in vista di un loro
recupero. Tale accompagnamento e' finalizzato a garantire a tutto il
nucleo un clima familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei
bisogni evolutivi dei suoi membri piu' giovani, anche, se necessario,
mediante interventi terapeutici o sociali adeguati.
Art. 24
Minori vittime di reato
1. La Regione, al fine di cooperare alla prevenzione, alla riparazione
delle conseguenze e al contrasto dei reati in danno di minori, in
particolare della violenza sessuale e del maltrattamento, anche
intrafamiliari, della trascuratezza e della violenza assistita,
nonche' dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile,
promuove:
a) azioni informative e formative nei confronti del personale dei
servizi educativi e della scuola, in quanto destinatari privilegiati
delle rivelazioni delle vittime; dei pediatri di libera scelta e dei
medici di medicina generale, in quanto potenziali testimoni della
storia del bambino e della famiglia; dei pediatri di comunita' e degli
assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale, in quanto in grado
di verificare, precocemente e periodicamente, le condizioni di vita
pregiudizievoli; degli operatori delle strutture ospedaliere, per il
contatto con esiti di possibili violenze; degli operatori degli spazi
giovani consultoriali e dei centri di ascolto per adolescenti; di
tutti i soggetti che costituiscono il sistema di protezione dei
bambini e adolescenti;
b) campagne informative sull'abbandono scolastico, sullo sfruttamento
e sulle modalita' di segnalazione del lavoro minorile e dell'utilizzo
di bambini e adolescenti nell'accattonaggio e in attivita' illecite,
in accordo con le competenti autorita', quali le Forze dell'ordine, la
Polizia municipale, gli ispettorati del lavoro;
c) l'attivazione di punti d'ascolto per le problematiche inerenti il
disagio minorile, gestiti da operatori competenti;
d) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso
di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche
d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter
giudiziario, da parte di persone competenti, capaci di attivare un
rapporto di fiducia col bambino o adolescente;
e) la presa in carico tempestiva e complessiva, sociale, sanitaria ed
educativa, dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza, con
particolare attenzione alla gravita' dei danni derivanti da violenza
sessuale, anche attraverso il sostegno al genitore protettivo;
f) azioni anche informative tese a favorire l'istituto della
costituzione di parte civile.
2. La Regione sostiene il ruolo del sistema di protezione in quanto
strumento che garantisce e potenzia l'efficacia delle azioni a favore
dei bambini e degli adolescenti. Il sistema e' costituito da servizi e
da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed
accoglienza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera g) della legge
regionale n. 2 del 2003, gestiti da soggetti pubblici o privati
operanti in modo integrato e sinergico, cui le leggi statali e le
norme regionali attribuiscono un ruolo nel percorso di protezione dei
bambini e degli adolescenti vittime o a rischio di violenze,
maltrattamenti e trascuratezza. La Regione riconosce nel coordinamento
tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza l'ambito di
raccordo del sistema di protezione; per favorire tale ruolo la Regione
promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.
3. I servizi promuovono o adottano, per quanto di loro competenza,
ogni misura al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione
secondaria, intesa come aggravamento degli effetti traumatici del
reato a causa del cattivo o mancato uso degli strumenti volti a
tutelare la vittima. I servizi operano al fine di assicurare
l'assistenza indicata all'articolo 609 decies, terzo e quarto comma
del codice penale, in particolare predisponendo le protezioni dovute
nella preparazione e nel corso della raccolta di testimonianze di
minori vittime di violenza, anche in attuazione dell'articolo 498,
comma 4 ter del codice di procedura penale.
4. La Regione sostiene percorsi formativi dedicati al personale
incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso
giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette;
sostiene, altresi', i servizi nell'allestimento di spazi attrezzati
per tali audizioni.
5. Nell'emergenza di gravi violenze fisiche, psicologiche, sessuali,
subite o assistite dai bambini o dagli adolescenti, la Regione
riconosce il loro diritto a cure tempestive, mediante percorsi di
sostegno psicologico e psicoterapeutico, a opera dei servizi
territoriali o specializzati, che provvedono anche a segnalare i fatti
alle competenti autorita' giudiziarie. L'assistenza e' assicurata
specie in vista dell'eventuale audizione protetta della vittima, per
il tempo necessario ad acquisire consapevolezza e capacita' di
verbalizzazione dei fatti avvenuti.
6. La Regione partecipa alle azioni degli enti locali e delle
competenti amministrazioni dello Stato volte alla tutela di bambini e
ragazzi coinvolti come vittime in attivita' criminose o illegali.
Art. 25
Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri
e nelle attivita' ambulatoriali
1. Le strutture pubbliche e private che assistono la nascita ed
erogano cure intensive e cure in regime di degenza a bambini e
adolescenti, devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi
definiti dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997) ed atti
attuativi. In particolare, anche ai sensi della legge regionale 1
aprile 1980, n. 24 (Norme per l'assistenza familiare e per la tutela
psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri), tali
strutture devono:
a) agevolare, accanto al bambino o ragazzo ricoverato, la permanenza
continuativa di familiari o loro sostituti a lui graditi;
b) riservare appositi spazi al gioco e all'intrattenimento dei bambini
ricoverati;
c) garantire il diritto allo studio;
d) facilitare l'accesso all'assistenza specialistica ambulatoriale,
prevedendo specifiche modalita' di accoglienza.
2. Al fine indicato dal comma 1, lettera c) la Regione promuove
accordi con gli uffici scolastici.
Art. 26
Bambini e adolescenti disabili
1. La Regione garantisce la qualita' tecnica, umana e relazionale
della prima informazione sulla disabilita' nel periodo prenatale e
perinatale e assicura il primo intervento di sostegno ai genitori,
anche tramite i presidi ospedalieri e promuovendo il raccordo con i
servizi del territorio.
2. I Comuni, le Province, e le AUSL, anche in accordo con
l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di
bambini e adolescenti con disabilita' di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa', in particolare
attraverso:
a) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal
servizio sanitario regionale;
b) il supporto alle famiglie con bambini con gravi sofferenze,
disabilita' o malattie rare, anche tramite interventi di assistenza
domiciliare;
c) gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e
scolastici previsti dalle leggi statali e regionali;
d) la definizione del progetto individualizzato di cui all'articolo 7,
comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003, contenente le
prestazioni sociali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative;
e) gli interventi per l'inserimento lavorativo previsti dalla
normativa regionale e nazionale in materia di formazione professionale
e collocamento mirato.
3. I Comuni e le AUSL, anche avvalendosi del terzo settore, promuovono
il benessere del bambino e dell'adolescente con disabilita' e della
sua famiglia, anche mediante il lavoro sociale di rete, finalizzato a
potenziare le abilita' personali del minore stesso nonche' le
competenze dei familiari e di tutte le persone coinvolte nei processi
educativi e di cura.
Art. 27
Interventi a favore dei minori
inseriti nel circuito penale
1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione:
a) del principio, sancito dalla normativa statale, di residualita'
della pena detentiva e della piena fruibilita' di tale principio anche
da parte dei minori stranieri;
b) della funzione educativa del procedimento e della misura penale.
2. Per tali finalita' la Regione promuove la territorializzazione
degli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale,
intesa come:
a) condivisione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra servizi
sociali dell'amministrazione della giustizia, degli enti locali e
servizi sanitari di un progetto personalizzato sul minore, che lo
accompagna dall'ingresso nel circuito penale fin dopo la sua
dimissione;
b) previsione di modalita' concordate e programmate tra il centro per
la giustizia minorile e i servizi territoriali  per la dimissione del
ragazzo dal circuito penale;
c) promozione, nell'esecuzione del progetto personalizzato, del
coinvolgimento delle istituzioni e delle risorse presenti sul
territorio, anche attraverso accordi con le organizzazioni sindacali,
le associazioni datoriali e di categoria afferenti al mondo produttivo
e il terzo settore.
3. La Regione e gli enti locali, per quanto di propria competenza,
promuovono la realizzazione della rete finalizzata all'esecuzione
degli interventi nei confronti dei minori sottoposti a procedimento
penale, inclusa la messa alla prova; tale rete comprende le strutture
e le forme di accoglienza, nonche' i servizi di ambito sociale,
formativo-educativo e ricreativo.
4. La Regione e gli enti locali riconoscono, nei limiti e nelle forme
previste dalla legge dello Stato, il valore sociale ed educativo della
giustizia riparativa, in quanto procedimento nel quale la vittima, il
reo e gli altri soggetti della comunita' lesi da un reato partecipano
alla risoluzione del conflitto prodotto dall'illecito, anche con
l'aiuto di un terzo indipendente, tramite la mediazione penale.
Art. 28
Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia. Accordi con il
terzo settore
1. La Regione promuove intese con il Ministero della giustizia al fine
di condividere:
a) forme e modalita' per la territorializzazione degli interventi;
b) percorsi formativi comuni al personale dei servizi degli enti
territoriali e dell'amministrazione della giustizia;
c) promozione di attivita' di alfabetizzazione, scolarizzazione e
mediazione culturale, nonche' di formazione e di avviamento al lavoro
per i minori in carico al circuito penale;
d) sostegno d'iniziative d'incontro e di socializzazione tra i minori
sottoposti a misure penali e i loro pari, nonche' di sensibilizzazione
ai temi dell'adolescenza in difficolta' e di confronto e scambio di
buone prassi.
2. La Regione e gli enti locali promuovono accordi con le
organizzazioni del terzo settore per attivita' di supporto qualificato
ai minori e neo maggiorenni inseriti nel circuito penale.
Art. 29
Commissione tecnica
di coordinamento interistituzionale
1. La Regione riconosce nella commissione di coordinamento delle
attivita' dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e
dei servizi sociali degli enti locali, istituita ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 272 del 1989, il
principale organismo tecnico, in ambito regionale, di confronto e
d'integrazione interistituzionale sui temi della devianza minorile e
della promozione della territorializzazione degli interventi.
2. Il servizio regionale competente in materia di minori presta la
propria collaborazione alla commissione di cui al comma 1, su
richiesta della medesima, e le fornisce i flussi informativi
dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.
La Regione promuove lo scambio e la collaborazione con
l'amministrazione della giustizia nella gestione, a fini statistici e
scientifici, di flussi documentari.
CAPO V
Diritto del bambino ad una famiglia e all'accoglienza
Art. 30
Prevenzione dell'abbandono.
Adozione nazionale e internazionale
1. Le attivita' e i servizi del territorio della Regione relativi alle
adozioni si basano sul principio del superiore interesse del minore,
previsto all'articolo 3 della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176
del 1991, e sul principio di sussidiarieta' dell'adozione
internazionale, previsto dalla Convenzione relativa alla tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31
dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4
maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri).
2. Per l'attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione
promuove la prevenzione e il contrasto dell'abbandono tramite:
a) il sostegno alle competenze genitoriali e l'eliminazione degli
ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;
b) misure di sostegno ad ogni scelta genitoriale e tutela del parto
anonimo, garantendo al neonato l'inserimento immediato in un ambiente
familiare, in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri,
sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni;
c) attivita' di sensibilizzazione, informazione, preparazione, anche
attraverso corsi gratuiti, alle coppie che dichiarano la propria
disponibilita' all'adozione, nonche' sostegno psicologico e sociale
alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione,
all'inserimento scolastico e ai periodi critici della crescita.
3. Al fine di garantire la corretta e tempestiva conduzione delle
indagini psico-sociali per le coppie candidate all'adozione nazionale
e internazionale, la Regione promuove la creazione e la qualificazione
delle e'quipe di secondo livello, ad opera dei competenti servizi del
territorio.
4. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli
d'intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di
adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della
condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei
rispettivi compiti.
Art. 31
Affidamento familiare e accoglienza in comunita'
1. La Regione, per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli
adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, attribuisce
pari dignita' all'affidamento familiare e all'inserimento all'interno
di comunita' che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, pur
nel riconoscimento delle specificita' di ciascuna opzione. La scelta
del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, e'
determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua
famiglia e dall'opportunita' di ridurre al minimo la permanenza fuori
dalla famiglia d'origine.
2. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a
ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio
contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la
protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta
qualita', qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui,
all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne
gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed
accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'eta'.
3. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le
diverse realta' territoriali, in modo da perseguire omogeneita' di
opportunita' ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il
territorio regionale.
4. La Regione, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n.
2 del 2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per
l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per
l'accoglienza in comunita'.
Art. 32
Valorizzazione del volontariato
e dell'associazionismo familiare
1. L'impiego di volontari, anche in progetti di servizio civile,
appositamente formati a sostegno dei bambini e delle loro famiglie,
deve essere previsto in maniera continuativa e per un tempo
preventivamente concordato con i servizi competenti, nell'ambito di
accordi con associazioni o organismi di volontariato. Tale impiego non
sostituisce il ruolo delle figure professionali.
2. La Regione, tramite il coordinamento regionale per l'attuazione dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 22,
promuove forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in
materia di minori e associazioni di volontariato, con particolare
riguardo a quelle di famiglie adottive e affidatarie.
PARTE III
GIOVANI
TITOLO I
PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI
Art. 33
Obiettivi della programmazione regionale
1. Con riferimento agli articoli 2 e 3 la Regione riconosce,
garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce
il pieno sviluppo della loro personalita' sul piano culturale, sociale
ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni
della societa' civile e alle istituzioni e ne promuove e valorizza le
forme associative anche per lo svolgimento di attivita' d'interesse
generale e sociale.
2. La Regione promuove e coordina le politiche per i giovani, in
un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli enti locali e le
parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e
le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo la
partecipazione dei giovani nelle politiche loro dirette, al fine di
una condivisione delle priorita', delle strategie, del conseguimento e
della verifica dei risultati e dell'ottimizzazione degli
investimenti.
3. Al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore
rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta regionale
istituisce con propria deliberazione gli organismi di coordinamento di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).
4. La Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto degli organismi
di coordinamento di cui al comma 3 e dell'osservatorio di cui
all'articolo 7, presenta triennalmente all'Assemblea legislativa un
documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare
a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attivita', ai
piani e ai programmi relativi alle norme indicate di seguito, e un
rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel
periodo di riferimento:
a) piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge
regionale n. 2 del 2003;
b) programma regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 8
agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel
settore abitativo);
c) programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge
regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
d) documento di programmazione triennale di cui all'articolo 7 della
legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la
valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile
regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38);
e) linee di programmazione ed indirizzi per le politiche del lavoro
definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2005
n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita',
sicurezza e regolarita' del lavoro);
f) programma regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 14
maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attivita' di
ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico);
g) programma regionale di cui all'articolo 54 della legge regionale n.
3 del 1999;
h) piano regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 27
luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e
servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta
formazione);
i) programma pluriennale di cui all'articolo 5 della legge regionale 5
luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);
j) programma triennale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22
agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);
k) attivita' per la sicurezza stradale dei giovani di cui agli
articoli 4, comma e), e 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30
(Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) ed
all'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in
materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate
allo spettacolo, allo sport e al tempo libero);
l) programma regionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000,
n. 13 (Norme in materia di sport);
m) programma regionale di cui all'articolo 3, comma 2 della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la
qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento
degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38");
n) programma regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16
maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle
attivita' di informazione ed educazione ambientale);
o) programma triennale regionale sullo sviluppo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT) di cui alla L.R. 24
maggio 2004, n. 11.
5. La Regione promuove l'attivazione, lo sviluppo ed il consolidamento
di ambiti di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica
delle istituzioni locali e favorisce la conoscenza delle esperienze
realizzate e la diffusione delle buone prassi.
Art. 34
Forum giovani
1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum
giovani", quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e
istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e
d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle
linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4, nonche'
di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum puo' essere
organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l'utilizzo di
tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la piu' ampia presenza
di giovani, stabilisce con proprio atto le forme delle loro
rappresentanza al Forum giovani e ne garantisce il coinvolgimento
anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee.
3. Al forum sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni
indicate di seguito, privilegiando la fascia d'eta' giovanile:
a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale
e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;
b) universita', Azienda regionale per il diritto agli studi superiori,
istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale
accreditati;
c) enti locali e loro associazioni;
d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
f) Servizio diocesano per la pastorale giovanile e rappresentanti di
ogni altra confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato
un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
g) coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile (COPRESC)
di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003.
Art. 35
Informagiovani
1. La Regione riconosce l'informazione quale strumento fondamentale
per i giovani di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunita'
in rapporto alle possibilita' di scelta negli ambiti di vita che li
riguardano; garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari
opportunita' di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio
regionale.
2. La Regione sostiene la creazione e la qualificazione dei servizi
Informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da soggetti
pubblici o privati convenzionati, anche tramite attivita' finalizzate
allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori.
3. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei
servizi Informagiovani attraverso interventi di ristrutturazione delle
sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della
funzionalita' logistica e organizzativa, dell'acquisizione di
dotazioni strumentali e tecnologiche, nonche' di un utilizzo delle
stesse tecnologie in un'ottica di evoluzione e adeguamento alle
esigenze emergenti.
4. Gli Informagiovani tra le proprie attivita':
a) svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale e
garantiscono un'efficace comunicazione sulle opportunita' offerte dal
territorio;
b) favoriscono e promuovono i percorsi d'incontro giovanile, la
comunicazione tra i giovani e la partecipazione sociale;
c) prestano servizi a favore delle esigenze informative dei giovani.
5. La Regione, anche al fine di istituire il coordinamento regionale
Informagiovani, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra
gli Informagiovani a livello territoriale finalizzati
all'individuazione di strumenti e metodologie di lavoro condivisi, ad
attivita' di indagine, ricerca, documentazione e comunicazione.
6. La Regione fissa, altresi', i livelli minimi delle prestazioni
erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla
presente legge.
Art. 36
Integrazione e coordinamento provinciale
delle politiche giovanili
1. Al fine di coordinare e integrare le politiche e gli interventi
rivolti ai giovani nei loro rispettivi territori, e in un quadro di
concertazione con gli enti locali e le parti sociali, nonche' di
collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni
del privato sociale, ciascuna Provincia approva  linee triennali
d'indirizzo, articolate in piani annuali, sulle azioni che intende
attuare a favore dei giovani, coerenti con quanto stabilito dalla
presente legge e, in particolare, con gli indirizzi regionali di cui
all'articolo 33, comma 4.
2. Le linee d'indirizzo di cui al comma 1 vengono presentate alla
Regione con le modalita' definite dalla Giunta regionale con proprio
atto.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, ciascuna Provincia
garantisce il coordinamento provinciale delle politiche giovanili
attraverso la costituzione di un proprio organismo, del quale
definisce la composizione e le modalita' di funzionamento, assicurando
la rappresentanza degli enti locali e delle loro forme associative,
delle AUSL, dell'associazionismo, del volontariato e cooperazione, dei
COPRESC, della scuola, delle universita', del mondo del lavoro e, piu'
in generale, degli enti ed organizzazioni che operano nell'ambito
delle politiche giovanili e incidono sulla qualita' della vita dei
giovani.
4. L'organismo di coordinamento provinciale:
a) avanza proposte ed esprime valutazioni sugli indirizzi e la
programmazione degli interventi sul territorio provinciale a favore
dei giovani, anche ai fini del superamento di eventuali squilibri sul
piano quantitativo e qualitativo;
b) assicura il raccordo tra le politiche di settore, in particolare
con gli orientamenti previsti nei piani distrettuali per la salute e
il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 2
del 2003, per la diffusione di buone prassi tra territori e servizi e
per l'elaborazione di accordi e di programmi integrati a livello
territoriale;
c) promuove riflessioni sulla condizione dei giovani e le
problematiche che li riguardano;
d) collabora con la Provincia per le attivita' di monitoraggio degli
interventi e per l'aggiornamento dei flussi informativi per
l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di
cui all'articolo 7.
TITOLO II
AZIONI E FORME DI SOSTEGNO
A FAVORE DEI GIOVANI
Art. 37
Apprendimento, orientamento
e partecipazione responsabile
1. La Regione e le Province favoriscono l'accesso dei giovani ad
attivita' di formazione superiore, continua e permanente, concedendo
gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale n.
12 del 2003, nonche' alle attivita' transnazionali promosse dalla
decisione n. 1720/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
15 novembre 2006, relativa all'istituzione di un programma d'azione
nel campo dell'apprendimento permanente.
2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui
all'articolo 33 e i programmi provinciali di cui all'articolo 35
prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo
dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale
opportunita' per affermare capacita', potenzialita', interessi e
passioni. In particolare, la programmazione regionale e provinciale
sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle
abilita' acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a
quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003,
dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla
risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 -
"Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il
patto europeo per la gioventu' e promuovere la cittadinanza attiva"
(sistema Youth Pass).
3. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani al volontariato,
ai progetti di servizio civile nazionale e regionale, alle diverse
attivita' di solidarieta' e associazionismo, come strumento di
crescita personale, come mezzo per acquisire competenze ed esperienze
integranti la vita scolastica o professionale, come opportunita' di
cittadinanza e di partecipazione attiva, come strumento di accoglienza
e d'integrazione.
4. La Regione sostiene l'organizzazione d'iniziative di coinvolgimento
degli adolescenti e dei giovani nelle attivita' di sostegno scolastico
e ricreativo di bambini e di coetanei in difficolta', per il
superamento della solitudine e per favorire l'instaurarsi di relazioni
tra giovani in una prospettiva di solidarieta'.
Art. 38
Lavoro e sostegno alle attivita' autonome
ed imprenditoriali
1. La Regione, coerentemente con la decisione 2005/600/CEE del
Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli orientamenti per le
politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, sostiene
l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione per facilitare
l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo
una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni
professionali.
2. Nella definizione degli standard del servizio per l'orientamento
professionale e delle figure di riferimento, di cui all'articolo 23
della legge regionale n. 17 del 2005, la Giunta regionale tiene conto
delle particolari esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione,
individuando figure professionali di riferimento e sostenendo la
qualificazione degli operatori e delle attivita'.
3. La Regione sostiene l'acquisizione delle competenze chiave indicate
dalla raccomandazione 2006/962/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente, al fine di garantire ai giovani l'accesso
e la permanenza nel mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di
competenze in contesti formali, non formali e informali secondo quanto
previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003 e
sostenendo la qualificazione del contratto di apprendistato.
4. Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 della legge
regionale n. 17 del 2005, la Giunta regionale detta disposizioni volte
a favorire l'accesso dei giovani ai tirocini formativi e di
orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge
regionale n. 12 del 2003.
5. La Regione valorizza l'imprenditorialita' giovanile come fattore
determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, come
approccio creativo al lavoro e come possibilita' di creazione e
accesso a nuove attivita' lavorative, favorendo la propensione
all'autoimprenditorialita' nei percorsi e nei programmi formativi del
sistema formativo regionale.
6. La Regione e le Province favoriscono la creazione e
l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di
impresa in grado di cogliere le esigenze d'innovazione e di
privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono,
inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di
attivita' svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei
giovani.
7. Per il sostegno alle attivita' previste ai commi 5 e 6 e' istituito
un apposito fondo di rotazione per la gestione del quale la Giunta
regionale stabilisce con propria deliberazione le modalita' operative,
con particolare riguardo:
a) alla durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni
concesse;
b) alla quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova
costituzione e a quelle in espansione;
c) ai criteri per la determinazione dell'entita' delle agevolazioni;
d) alle condizioni per l'erogazione del finanziamento.
8. La Regione e le Province possono promuovere forme di tirocinio, con
esclusivi fini orientativi e di addestramento pratico, rivolti ad
adolescenti e giovani di eta' non superiore a ventinove anni,
regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'universita' ovvero
un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I tirocini in questione
hanno durata non superiore a tre mesi e si svolgono prevalentemente
nel periodo estivo, quando, secondo il calendario dell'universita'
ovvero dell'istituto di iscrizione, allo studente non viene richiesto
di frequentare le lezioni ovvero sostenere esami. Alla convenzione tra
soggetti promotori e datori di lavoro ospitanti deve essere allegato
un progetto di orientamento ed addestramento ove siano precisati:
conoscenze ed attitudini costituenti obiettivo del tirocinio;
strumenti individuati per raggiungere l'obiettivo; forme di
coordinamento dei tutor, al fine del raggiungimento degli obiettivi;
modalita' e condizioni di presenza nonche' forme di tutela dello
studente nell'organizzazione di lavoro del datore ospitante. Salvo
quanto previsto nei commi precedenti, ai tirocini in oggetto si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge
regionale n. 17 del 2005 ovvero, fino ad attuazione di questi, al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25
marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei
principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997,
n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento).
Art. 39
Accesso all'abitazione
1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge
regionale n. 24 del 2001 e nel rispetto delle linee prioritarie di
azione di cui all'articolo 33, promuove condizioni di particolare
favore per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o alla
proprieta' degli alloggi. Individua nell'ambito del fondo di garanzia
di cui all'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale n. 24 del
2001 una quota di risorse destinate al pagamento delle rate dei mutui
o dei canoni di locazione da parte di giovani che si trovano nelle
condizioni previste dalla disposizione citata.
2. La Regione concede, altresi', contributi in conto capitale ai
giovani per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria
abitazione principale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale
n. 24 del 2001.
3. La Regione sostiene progetti, attivita' e iniziative che
valorizzino forme di vicinato solidale per l'instaurarsi di relazioni
tra giovani e comunita' locale in una prospettiva di solidarieta',
attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni.
Art. 40
Interventi di promozione culturale
1. La Regione sostiene e valorizza la creativita' giovanile e il
pluralismo di espressione, e promuove la crescita, la consapevolezza
critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito
culturale.
2. La Regione promuove l'incremento della fruizione dell'offerta
culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche
finalizzate a facilitarne l'accesso ai beni e alle attivita' culturali
presenti sul territorio regionale.
3. La Regione promuove iniziative di educazione alla comprensione e al
rispetto del patrimonio storico, culturale, ambientale, anche
attraverso campagne di sensibilizzazione e valorizza il ruolo
propositivo dei giovani nella cura e nella salvaguardia del patrimonio
culturale.
4. La Regione sostiene le produzioni culturali dei giovani nei diversi
ambiti e discipline artistiche; assicura ad essi un ambiente culturale
aperto all'innovazione nelle sue diverse espressioni; garantisce un
contesto favorevole alla ricerca e allo sviluppo della progettualita',
della creativita' e della professionalita' dei giovani, anche
attraverso la messa a disposizione di strumenti per creare reti
sociali, e favorisce l'incontro tra produzione artistico-creativa dei
giovani e mercato.
5. Nei programmi di attuazione della legge regionale n. 13 del 1999,
della legge regionale n. 37 del 1994 e della legge regionale 24 marzo
2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e
beni culturali) la Regione individua le azioni finalizzate al sostegno
della produzione e della fruizione culturale dei giovani e delle
associazioni o organizzazioni che svolgono la loro attivita' in favore
dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani.
6. La Regione supporta e incentiva la creazione di reti di giovani
artisti e ne favorisce gli scambi a livello regionale, nazionale e
internazionale; sostiene e valorizza i progetti promossi a questo
scopo dagli enti locali, e in collaborazione tra soggetti pubblici e
privati e a livello territoriale; promuove la conoscenza sulla
presenza e le attivita' dei giovani artisti sul territorio regionale,
anche attraverso la realizzazione di archivi inerenti le diverse
discipline.
7. La Regione contrasta le cause che possono indurre il divario
digitale tra i giovani sia a livello tecnologico, sia culturale, anche
promuovendo la conoscenza e l'uso critico delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione e favorendo la padronanza
della multimedialita'.
Art. 41
Promozione della salute e di stili di vita sani
1. La Regione:
a) promuove l'informazione, da attuarsi anche tramite l'utilizzo delle
tecnologie digitali, finalizzata all'adozione di stili di vita sani,
alla comprensione ed alla consapevolezza sui consumi ed i messaggi
mediatici che li incentivano, favorendo il coinvolgimento diretto dei
giovani;
b) sostiene progetti ed interventi finalizzati a responsabilizzare i
giovani sui propri comportamenti e sui rischi possibili con un
approccio globale ai fattori di rischio ed un'attenzione particolare
alla sessualita', all'alimentazione ed al consumo di sostanze
psicoattive, anche legato alle attivita' sportive;
c) promuove, in accordo con l'amministrazione scolastica, la
programmazione d'interventi di promozione alla salute nelle scuole
secondarie superiori, anche con specifiche attivita' di consulenza ed
ascolto;
d) favorisce il coinvolgimento di giovani di pari eta' nel ruolo di
supporto allo sviluppo di competenze orientate a scelte e
comportamenti responsabili nei propri coetanei e di promozione della
partecipazione attiva;
e) riconosce i servizi di prossimita', ed in particolare gli
interventi di strada, quali strumenti facenti parte della rete dei
servizi territoriali, idonei a contattare i giovani direttamente nei
luoghi di vita e di aggregazione, a riconoscere  le possibili
situazioni di rischio, a fornire informazioni e consulenza, ad
attivare le risorse formali ed informali della comunita' locale, a
garantire supporto ed accompagnamento verso le opportunita' ed i
servizi del territorio;
f) promuove lo sport come diritto di cittadinanza e riconosce la
funzione della pratica delle attivita' motorie, sportive e ricreative
come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni
sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di
vita;
g) sostiene, con modalita' stabilite dalla Giunta regionale, gli enti
di promozione sportiva e le associazioni sportive e ricreative che
svolgono la loro attivita' in favore dei giovani o che sono costituite
in prevalenza da giovani;
h) promuove la salute dei giovani, tramite i servizi e gli interventi
sanitari e socio-sanitari, garantendo la personalizzazione e la
progettazione partecipata degli interventi;
i) sostiene la sperimentazione di e'quipe multiprofessionali e di
forme di sostegno stabile alla continuita' scolastica ed
all'integrazione sociale e lavorativa dei giovani disabili al
compimento della maggiore eta';
j) promuove l'attivazione di servizi socio-sanitari per i giovani, a
cui concorrono professionisti con diverse competenze, provenienti da
servizi pubblici e del terzo settore, incentiva l'utilizzo delle
tecnologie digitali e delle diverse connettivita'  per favorire
l'accesso dei giovani ai servizi e nuovi modelli di consulenza e di
presa in carico, sostiene la qualificazione e l'aggiornamento
professionale degli operatori finalizzata a rafforzare le competenze
specifiche indispensabili nella relazione con i giovani;
k) incentiva l'organizzazione di servizi e spazi dedicati per i
giovani fino ai ventuno anni d'eta' ed a tutti gli studenti
nell'ambito della promozione della salute sessuale e riproduttiva dei
giovani;
l) favorisce interventi di sostegno per le giovani famiglie con
bambini e le giovani madri sole, anche tramite i centri per le
famiglie di cui all'articolo16;
m) riconosce i luoghi del divertimento, anche notturni, come spazi
importanti per i giovani, nei quali favorire la contaminazione tra le
offerte culturali, ricreative e artistiche e promuovere la sicurezza e
la salute, con particolare attenzione ai rischi legati al consumo di
sostanze ed agli incidenti stradali. La Regione e gli enti locali
promuovono la qualita' dell'offerta di divertimento ed un divertimento
piu' sicuro e sano. La definizione di strategie d'intervento comuni
tra Regione, enti locali, Forze dell'ordine, AUSL, terzo settore,
professionisti dei servizi territoriali e di emergenza o urgenza,
organizzatori e gestori delle attivita' e giovani fruitori e la
sperimentazione d'interventi innovativi si fondano sulla condivisione
di valori e principi tra tutti i soggetti coinvolti nell'offerta di
divertimento, sull'ascolto ed il supporto dei giovani fruitori, sul
monitoraggio e l'analisi costante delle nuove tendenze e delle
situazioni locali.
Art. 42
Mobilita' e cittadinanza europea
1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove
e supporta le attivita' legate alla mobilita' giovanile transnazionale
nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza
attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.
2. La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e supportano scambi
giovanili, attivita' di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile,
seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati
direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle
loro associazioni.
3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in
paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione
privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori
costituzionali di solidarieta', di difesa civile non armata e
nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le
finalita' della legge regionale n. 20 del 2003.
4. La Regione e le Province promuovono la formazione permanente e
continua degli animatori socio-culturali di attivita' giovanili
transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori
alle attivita' di formazione.
5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce
il riconoscimento delle competenze e delle abilita' acquisite in
ambito non formale attraverso le attivita' di mobilita' giovanile
transnazionale.
6. La Regione, d'intesa con le Province ed i Comuni, promuove e
supporta le iniziative e le attivita' del dialogo europeo strutturato
con i giovani, promosso dalla decisione n. 1719/2006/CEE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa
all'istituzione del programma "Gioventu' in azione" per il periodo
2007-2013.
Art. 43
Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile
 per l'esercizio di attivita' dedicate ai giovani
1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.
34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione
sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme
per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"), la
Regione valorizza e sostiene le associazioni di promozione sociale che
svolgono la loro attivita' in favore dei giovani. La Regione sostiene,
altresi', i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in
associazione, che dimostrino capacita' di realizzare attivita',
fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo
giovanile.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005, la
Regione valorizza i soggetti di cui al comma 1 e le associazioni di
volontariato che svolgano la loro attivita' in favore dei giovani.
3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 206 del 2003, la Regione
riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante
le attivita' di oratorio o attivita' similari, dalle parrocchie e
dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonche' dalle altre
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai
sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
4. La Regione valorizza le associazioni che si avvalgano di
prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, se perseguono l'obiettivo
di favorire l'acquisizione da parte dei giovani di condizioni
lavorative continuative e stabili. La Giunta regionale definisce, ai
sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale n. 17 del 2005,
specifici criteri per la concessione, sospensione e revoca degli
incentivi.
Art. 44
Spazi di aggregazione giovanile
1. La Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche
attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano
l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificita' socio-culturale
e della marginalita' sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai
piccoli centri e alle zone montane.
2. Gli spazi di aggregazione si caratterizzino come luoghi
polifunzionali d'incontro, d'intrattenimento, di acquisizione di
competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di
cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attivita'
sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo,
ricreativo e multiculturale, attuate senza fini di lucro, con
caratteristiche di continuita' e liberta' di partecipazione, senza
discriminazione alcuna.
3. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove e
sostiene:
a) lo sviluppo e la qualificazione degli spazi attraverso interventi
di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attivita'; di adeguamento
e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalita'
logistica e organizzativa; dell'acquisizione di dotazioni strumentali
e tecnologiche;
b) le attivita' realizzate negli spazi di aggregazione giovanile
collocati sul territorio regionale gestiti da soggetti pubblici e del
privato sociale, che prevedano tra le loro finalita' iniziative
prevalentemente rivolte ai giovani e una partecipazione attiva dei
giovani, con particolare attenzione ai progetti da essi elaborati, al
fine di valorizzarne le competenze e il protagonismo;
c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla
costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di
aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi
e della comunicazione;
d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la
professionalita' degli operatori degli spazi giovani e forme
significative di collaborazioni tra essi.
4. Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di cui
all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in
materia di riqualificazione urbana), l'amministrazione comunale
individua interventi di ristrutturazione edilizia, recupero,
realizzazione o ampliamento di fabbricati, nonche' interventi di altra
natura, destinati alla creazione di spazi di aggregazione per i
giovani. Il bando di cui all'articolo 8, comma 1, della legge
regionale n. 19 del 1998 ricomprende gli interventi indicati nel
presente comma.
5. I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere assegnati anche
dall'accordo di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui
alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di
programmi speciali d'area), che ricomprendano tra le loro previsioni
interventi di riqualificazione urbana destinati a realizzare spazi di
aggregazione per i giovani e che valorizzino la progettazione
partecipata.
Art. 45
Sostegno per il coinvolgimento dei giovani
nei processi decisionali
attraverso pratiche di e-democracy
1. La Regione supporta gli enti locali nella predisposizione di azioni
a favore del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali
maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione
strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite
forum, dibattiti on line e predisposizione di pareri in via
elettronica.
2. La Regione si impegna ad attivare pratiche di e-democracy anche
nella redazione di progetti di legge regionali con attinenza al mondo
giovanile.
PARTE IV
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 46
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della
presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con
cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche dell'osservatorio
regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui
all'articolo 7, del gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale
di cui all'articolo 22, comma 5 e di altri organismi di coordinamento
indicati all'articolo 6, comma 1, lettera d), presenta alle
commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce
informazioni sui seguenti aspetti:
a) le azioni poste in essere per realizzare continuita' di
programmazione rivolta alle esigenze di bambini, adolescenti e giovani
e il miglioramento dell'integrazione delle politiche e dei programmi
regionali nei diversi settori d'intervento, evidenziando eventuali
criticita' emerse;
b) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il
finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge
nonche' le modalita' di selezione dei progetti finanziati dalla
Regione, presentati da soggetti privati o enti locali;
c) il quadro delle iniziative e degli interventi in favore di bambini,
adolescenti e giovani attuati con la presente legge, con particolare
attenzione ad eventuali nuovi strumenti e ai risultati ottenuti.
2. Le commissioni assembleari competenti, in ordine alle attivita' di
controllo previste dal presente articolo, possono procedere ad
audizioni degli organi consultivi e di altri osservatori qualificati
impegnati nell'attuazione della presente legge, nonche' prevedere
forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori e i
giovani riguardo l'efficacia degli interventi realizzati.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano
per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente
articolo.
4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo
sono stanziate adeguate risorse finanziarie.
Art. 47
Attuazione degli interventi
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge rientra
nell'ambito delle tipologie di finanziamento e delle risorse
rinvenibili anche nelle leggi settoriali vigenti, nonche' ne utilizza,
ove compatibili, le medesime procedure di spesa.
2. La realizzazione e la gestione degli interventi spettano alle
singole direzioni generali competenti per materia.
3. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge
devono sussistere i requisiti previsti dalla normativa contabile
vigente per l'iscrizione in bilancio delle risorse.
4. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 10, 11, 12, 13 e
14, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme
associative e a soggetti pubblici e privati per:
a) attivita' educative, culturali, sportive, di socializzazione e di
aggregazione;
b) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture
finalizzate al tempo libero e alle attivita' educative e culturali per
i bambini e gli adolescenti.
5. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 35, la Regione
concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a
soggetti pubblici e privati per le attivita' e la qualificazione degli
Informagiovani e per la ristrutturazione, l'adeguamento e
miglioramento di strutture e per l'acquisizione di dotazioni
strumentali e tecnologiche finalizzate ai servizi degli
Informagiovani.
6. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 43, la Regione
concede contributi agli enti locali e loro forme associate e ai
soggetti pubblici e privati per progetti con finalita' educative,
culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione.
7. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 40 e 44, la
Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e
a soggetti pubblici e privati volti a sostenere la creativita' e le
produzioni culturali dei giovani e per la realizzazione di interventi
finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attivita' degli
spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale,
nonche' per interventi edilizi, l'acquisto di immobili, attrezzature e
arredi destinati agli spazi di aggregazione giovanile.
8. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 38, commi 5, 6 e
7, la Regione provvede secondo quanto disposto dagli articoli 53 e 54,
comma 4, lettera a), della legge regionale n. 3 del 1999.
9. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 la Giunta
regionale con proprio atto definisce, previo parere della Commissione
assembleare competente, i criteri, le priorita' e le modalita' di
accesso ai contributi.
Art. 48
Norme transitorie
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge continua ad applicarsi, fino alla loro conclusione, la
normativa previgente alle modifiche o abrogazioni di cui agli articoli
49 e 50.
Art. 49
Modifiche e abrogazioni di norme
1. Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27
(Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle
scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) sono
abrogati.
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003
sono sostituiti dai seguenti:
"2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la
composizione, le modalita' di designazione dei componenti, la durata e
il funzionamento della Consulta.
3. La Consulta e' nominata con atto del Presidente della Giunta
regionale ed e' presieduta dall'assessore competente in materia di
servizio civile.".
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003
sono abrogati.
4. L'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2004 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 3
Quota associativa, programmi e contributi
1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa
annuale.
2. CAMINA presenta alla Giunta regionale programmi di attivita' nei
settori di cui all'articolo 1, comma 2. La Giunta approva i programmi,
concede i relativi contributi, stabilendone le modalita' di
erogazione. A tal fine la Giunta individua i capitoli ordinari di
spesa per garantire la copertura finanziaria della quota associativa
annuale, nonche' dei contributi per la realizzazione delle attivita'
programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3. CAMINA e' tenuta a presentare alla Giunta regionale i programmi di
cui al comma 2, corredati dei relativi piani finanziari, nonche' una
relazione annuale che attesti la realizzazione delle attivita' e delle
iniziative programmate. La Giunta trasmette la relazione alle
competenti commissioni dell'Assemblea legislativa regionale.
L'assessore all'infanzia e all'adolescenza informa le competenti
commissioni dell'assemblea legislativa delle attivita' svolte da
CAMINA.".
5. L'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2004 e' abrogato.
Art. 50
Abrogazioni di leggi
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle citta'
dei bambini e delle bambine);
b) legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento
delle politiche rivolte ai giovani);
c) legge regionale 25 ottobre 1997, n. 34 (Delega ai Comuni delle
funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per
minori);
d) legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la
regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della
regione Emilia-Romagna).
Art. 51
Fondo per le giovani generazioni
1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalita' della presente legge, istituisce un fondo denominato
Fondo per le giovani generazioni.
2. Alla determinazione dell'entita' del Fondo per le giovani
generazioni concorrono:
a) le somme provenienti dallo Stato;
b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con
leggi di bilancio anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo
47, comma 1;
c) le eventuali altre risorse statali vincolate;
d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per
iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni.
Art. 52
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unita' previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle
leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali
modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di
apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli, che verranno
dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui
all'articolo 47, commi 4, 5, 6 e 7, si fa fronte mediante
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del
2001.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 luglio 2008	VASCO ERRANI

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