REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3760 - Risoluzione proposta dai consiglieri Monari, Caronna, Muzzarelli, Borghi, Rivi, Lucchi, Salsi, Fiammenghi, Piva, Bosi, Garbi, Ercolini, Tagliani, Montanari, Mazzotti, Pironi, Bortolazzi, Zoffoli, Richetti, Beretta, Nanni, Mezzetti, Mazza, Masella e Guerra per chiedere al Parlamento di stralciare dal decreto legislativo 23 maggio 2008, n. 92 sulla sicurezza l'emendamento 2.0.800 AS n. 692 che prevede la sospensione per un anno dei processi penali per fatti commessi fino al 30 giugno 2002 per i quali e' prevista una pena detentiva inferiore a dieci anni ad esclusione di quelli che si svolgono nei confronti di detenuti anche per altra causa e per reati puniti con pena piu' grave

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna,
preso atto
che l'emendamento al decreto legislativo sulla sicurezza presentato ed
approvato dalla maggioranza parlamentare prevede la sospensione per un
anno dei processi penali per fatti commessi fino al 30 giugno 2002 per
i quali e' prevista una pena detentiva inferiore ai 10 anni, ad
esclusione di quelli che si svolgono nei confronti di detenuti anche
per altra causa e per reati puniti con pena piu' grave;
considerato
che emerge da un'elaborazione dei dati (forniti dall'Ufficio
Statistiche della Corte d'Appello di Bologna, e quindi relativi a
tutta la regione Emilia-Romagna, che si riferiscono a fatti commessi
fino al 31 dicembre 2002) come siano interessati dalla norma: 333 su
802 (il 41%) dei processi pendenti avanti al Tribunale in composizione
collegiale; 2581 su 13201 (19,6%) dei processi che pendono avanti al
Tribunale monocratico; 20673 su 86472 (il 23,9%) tra i procedimenti
trattati attualmente avanti al Giudice per le indagini preliminari.
Dimezzando i dati relativi a procedimenti in corso per i fatti
commessi nel 2002, per ottenere un dato maggiormente approssimato, si
tratterebbe di 301 su 802 (il 38%) dei processi pendenti davanti al
Tribunale in composizione collegiale; 1962 su 13201 (il 15%) dei
processi che pendono davanti al Tribunale monocratico; 18302 su 86472
(21%) tra i procedimenti trattati attualmente avanti al Giudice per le
indagini preliminari;
considerato inoltre che
la sospensione ed ogni intervento teso ad agevolare la prescrizione
vanno contro il principio di certezza della pena e contro il diffuso
bisogno di giustizia che attraversa la societa', per soddisfare il
quale servono piu' sicurezze e un sistema giudiziario efficiente;
rilevato
come pur non essendo disponibili dati suddivisi per tipologia di reati
contestati, di certo l'incidenza dei reati esclusi dalla sospensione
non e' molto significativa tra quelli pendenti avanti il Tribunale in
composizione monocratica, che si riferiscono a reati relativamente
meno gravi, i quali rappresentano percio' il numero maggiore dei
processi che saranno sospesi;
preso atto inoltre che
l'emendamento approvato prevede altresi' la riapertura dei termini per
il patteggiamento e la facolta' per il Presidente del Tribunale di
sospendere i processi quando i reati in essi contestati sono prossimi
alla prescrizione e la pena eventualmente da infliggere non sarebbe
eseguibile perche' inferiore a quella condonata dall'indulto approvato
nel 2006;
considerato
che se un magistrato del collegio giudicante dovesse mancare per
trasferimento o altra causa il processo dovrebbe ricominciare da capo.
La facolta' di dare la precedenza nella formazione dei ruoli di
udienza a determinati procedimenti potra' risolversi in una prematura
sentenza di prescrizione per gli altri attraverso l'accantonamento del
fascicolo processuale;
constatato
quindi come le vittime dei reati, e in particolare quelle che
attendono il risarcimento dal processo penale, saranno le prime ad
essere penalizzate. Piu' che ricorrere al patteggiamento, che peraltro
non puo' avere alcun effetto sul giudizio civile, gli imputati
cercheranno di giungere alla prescrizione magari sperando di lucrare
qualche effetto positivo dall'allungamento dei tempi del processo.
Sono dunque ipotizzabili fatti gravi per i quali l'accertamento sara'
quantomeno ritardato, se non reso impossibile, dal verificarsi di uno
dei molteplici accadimenti che sulla base della norma approvata
possono impedire del tutto lo svolgimento dei processi;
chiede al Parlamento
di stralciare dal testo del DLgs 23 maggio 2008 n. 92 l'emendamento
2.0.800 AS n. 692, che se approvato impedirebbe il  perseguimento dei
responsabili di gravissimi reati quali omicidi colposi a vario titolo,
violenza sessuale, estorsione, rapina, colpa medica, usura e
maltrattamenti in famiglia, nonche' delitti in materie per le quali la
condanna impone severe pene accessorie a tutela del buon andamento
della pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (corruzione,
peculato, abuso d'ufficio, frode fiscale, truffa ai danni dell'UE) e
della correttezza e trasparenza del mercato (reati in materia
economica).
L'effetto di questo emendamento e' quello di un'amnistia mascherata
per molti gravi reati e si configura come un colpo durissimo al
principio della certezza della pena, cioe' esattamente il contrario
dei dichiarati obiettivi del Decreto Sicurezza, che cosi' stravolto
rappresenta una garanzia di impunita' per molti che si sono resi
colpevoli di gravi delitti, penalizzando tutte le persone offese dai
reati, ai quali sara' di fatto negata giustizia.
Approvata a maggioranza nella seduta antimeridiana del 25 giugno 2008

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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