REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2008, n. 983

Definizione dei criteri e modalita' per la rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai mercati storici e alle botteghe storiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 10 marzo 2008, n. 5 "Promozione e valorizzazione delle
botteghe storiche";
richiamato in particolare l'art. 3, comma 1 della legge regionale
anzidetta che stabilisce che la Giunta regionale, entro 120 giorni
dalla sua entrata in vigore, sentita la competente Commissione
assembleare, fissa i criteri e le modalita' di rilevazione dei dati e
delle informazioni relative alle botteghe storiche e ai mercati
storici, sulla base dei quali, fatte salve eventuali integrazioni
definite dalle Province, i Comuni provvedono alla individuazione e
classificazione delle botteghe e dei mercati storici ed alla
iscrizione in un apposito Albo comunale;
vista la proposta elaborata dal Servizio competente, acquisite le
valutazioni degli Enti locali;
visto l'esito delle consultazioni con i rappresentanti delle
organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi;
acquisito il parere della competente Commissione assembleare nella
seduta del 19 giugno 2008;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
richiamata la propria deliberazione 450/07 recante "Adempimenti
conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi
approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo
dott.ssa Morena Diazzi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.
43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di approvare i criteri e le modalita' di rilevazione dei dati e delle
informazioni relative alle botteghe storiche e ai mercati storici, in
attuazione della L.R. 10 marzo 2008 n. 5, allegati alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale del provvedimento
medesimo;
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Criteri e modalita' per la rilevazione dei dati e delle informazioni
relativi ai Mercati storici e alle Botteghe storiche
1. Modalita' di iscrizione all'Albo comunale
I Comuni provvedono all'individuazione delle Botteghe storiche e dei
Mercati storici presenti nel proprio territorio e li iscrivono in un
apposito Albo comunale.
Nella fase di prima attuazione le associazioni di categoria, le Camere
di Commercio, le associazioni dei consumatori segnalano ai Comuni
l'esistenza di esercizi e mercati aventi i requisiti di Botteghe
storiche o di Mercati storici.
Sulla base delle proposte dei soggetti suindicati, nonche' sulla base
di ricerche ed indagini proprie o di istanze dai titolari delle
attivita', il Comune provvede, in presenza dei requisiti,
all'iscrizione all'Albo.
L'iscrizione all'Albo e' comunque subordinata alla richiesta formale
del gestore del locale (con l'assenso del proprietario), salvo il caso
dei Mercati gestiti dai Comuni.
L'Albo comunale puo' essere successivamente integrato a seguito di
istanza di iscrizione presentata al Comune dai soggetti
sopraindicati.
2. Requisiti ai fini dell'iscrizione all'albo comunale
Costituiscono requisiti per il riconoscimento dello status di Bottega
storica o Mercato storico, ai fini dell'iscrizione all'Albo comunale:
I) svolgimento della stessa attivita' nello stesso locale o nella
stessa area pubblica da almeno 50 anni, senza soluzione di
continuita', a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione,
insegna, gestione o di proprieta', a condizione che siano state
mantenute le caratteristiche originarie dell'attivita'. Possono essere
ammesse interruzioni di attivita' determinate esclusivamente dai
trasferimenti previsti all'art. 2, comma 2 della L.R. 5/08.
Nel caso di pubblici esercizi recanti la denominazione "Osteria":
svolgimento della stessa attivita' nello stesso locale da almeno 25
anni, senza soluzione di continuita', a prescindere dagli eventuali
mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprieta', a
condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie.
Nel caso di farmacie e tabaccherie, attualmente in possesso di idoneo
titolo per lo svolgimento dell'attivita' commerciale, i 50 anni sono
riferiti alla attivita' prevalente.
Possono essere ricompresi nella definizione di Mercato storico
complessi unitari, di proprieta' pubblica, di particolare valore
storico-artistico-architettonico, destinati ad attivita' commerciali,
artigianali e di pubblico esercizio da almeno 50 anni;
II) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi
con l'attivita' svolta, al fine di dare il senso di un evidente
radicamento nel tempo dell'attivita' svolta;
III) presenza nelle aree, nei locali, negli arredi, sia interni che
esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di
particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e
culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la
cultura del luogo, visibili al pubblico.
Gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, per essere
riconosciuti come requisito idoneo a qualificare l'attivita'
commerciale o artigianale come Bottega storica devono offrire, al di
la' della presenza quantitativa, una chiara visibilita', alla persona
comune, non munita cioe' di particolari conoscenze tecniche e
culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attivita'
svolta e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella
attivita'.
Ai fini dei requisiti di cui al punto III possono essere considerati,
in particolare, i seguenti elementi:
a) gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quanto
altro conservato in originale, legati all'attivita' svolta, che
testimonino la durata nel tempo di tale attivita';
b) la presenza, nel locale, di finiture, proprie ed originarie,
interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne,
targhe, ecc.);
c) il locale figuri citato in opere letterarie e/o cinematografiche di
particolare rilievo nei rispettivi settori e/o che sia legato alla
toponomastica locale.
3. Modalita' di presentazione della domanda
La domanda dovra' contenere:
a) l'individuazione dell'esercizio o del mercato proposti come bottega
storica o del mercato storico,
b) una scheda documentaria contenente:
1) la denominazione dell'attivita' e la specifica dell'attivita'
svolta;
2) la data di prima autorizzazione dell'attivita' storicamente
significativa;
3) una descrizione sintetica dell'attivita' e delle eventuali
connessioni con le attivita' produttive, culturali e turistiche;
4) la documentazione fotografica a colori e/o in bianco/nero - se
esistente - che rappresenti, in forma esaustiva, l'insegna, le
pertinenze e i locali di svolgimento dell'attivita';
5) la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in
scala 1:200;
c) una raccolta della documentazione storica dell'esercizio o del
mercato (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei
atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel
tempo);
d) una relazione in cui dovranno essere descritti:
- le caratteristiche dell'esercizio o del mercato, la sua evoluzione
nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
- le peculiarita' architettoniche, di arredo, di servizio che rendono
l'esercizio o il mercato meritevole di qualificazione regionale.
4. Cancellazione dall'Albo
I Comuni dispongono la cancellazione dall'Albo comunale  delle
Botteghe Storiche gli esercizi commerciali e i mercati storici
rispetto ai quali venga accertata la perdita dei requisiti in base ai
quali e' avvenuta l'iscrizione.
5. Caratteristiche del marchio
Il marchio Bottega storica o Mercato storico deve contenere
necessariamente i seguenti contenuti:
1. Intestazione Bottega storica o Mercato storico.
2. Stemma della Regione Emilia-Romagna.
3. Stemma del Comune che effettua il rilascio.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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