REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2008, n. 946

L.R. 15/07: direttive all'Azienda regionale diritto agli studi superiori per emanazione bandi di concorso per concessione dei benefici per l'A.A. 2008/09 (art. 4); indirizzi per la concessione dei prestiti (art. 11), assegnazione del finanziamento nazionale e assunzione relativo impegno spesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 15/07 "Sistema regionale integrato di interventi e
servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione",
ed in particolare:
- l'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), secondo cui la Giunta
regionale, previo parere della Commissione assembleare competente,
approva i criteri per la determinazione da parte dell'Azienda
regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito Azienda) dei
requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi
attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di
reddito e di merito, i limiti minimi e massimi entro i quali sono
fissati gli importi dei sostegni economici, nonche' i criteri per
perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione di servizi ed
interventi di sostegno economico;
- gli articoli 19 e 29, comma 6, secondo i quali e' stata istituita
l'Azienda che subentra alle Aziende di Bologna, Ferrara, Modena e
Reggio Emilia e Parma, a decorrere dall'1 gennaio 2008;
- l'articolo 19, comma 2, lett. a), secondo cui l'Azienda provvede,
tra l'altro, a definire annualmente, sulla base di quanto stabilito
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della L.R.
15/07, i requisiti per l'accesso ai servizi e agli interventi e il
sistema tariffario riferito ai diversi servizi e ad approvare i
relativi bandi di concorso;
- l'articolo 11, commi 1 e 3, secondo i quali si prevede la
concessione di prestiti;
- l'articolo 29, comma 9, secondo il quale, fino all'approvazione del
piano regionale degli interventi e dei servizi - di cui all'art. 4
della L.R. 15/07 - continua ad applicarsi il programma regionale per
il diritto allo studio universitario relativo agli anni accademici
2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 approvato ai sensi della L.R. 50/96;
visti inoltre:
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, modificando il
Titolo V della Parte II della Costituzione, rende l'ambito del diritto
allo studio universitario una competenza regionale ed assegna allo
Stato la competenza di determinare i livelli essenziali delle
prestazioni;
- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli
studi universitari;
- il D.P.C.M. 9 aprile 2001, avente ad oggetto "Uniformita' di
trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi
dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390";
- il DLgs 262/07 "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli
studenti nei percorsi di istruzione";
visti altresi':
- l'art. 4 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, (Legge finanziaria
2004) ed in particolare il comma 99, che prevede la concessione di
prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi agli studenti
capaci e meritevoli iscritti ai corsi di cui al decreto del Ministro
dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, ed il comma 100, che prevede l'istituzione di un
apposito fondo, con dotazione, definita nel successivo comma 102, per
l'anno 2004, pari a Euro 10.000.000,00, finalizzato alla costituzione
di garanzie sul rimborso di prestiti fiduciari nonche' alla
corresponsione agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, di
contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti,
concessi dalle banche o da intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico
385/1993;
- la Legge 14 maggio 2005, n. 80 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del Codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali " ed in particolare l'art. 6, comma 7 nel quale
e' stabilito che il fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 100
della Legge 350/03 sia ripartito tra le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano con decreto del Mi.U.R. sulla base di criteri e di
indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
- l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 22 settembre 2005;
- i decreti Mi.U.R. n. 53 del 3 novembre 2005, con il quale sono
definiti i criteri di riparto del Fondo di cui all'art. 4, comma 100
della Legge 350/03, pari ad Euro 10.000.000,00, e n. 67 del 15
dicembre 2005, con il quale viene ripartito il Fondo per la
concessione dei prestiti fiduciari tra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, assegnando alla Regione Emilia-Romagna
la quota di Euro 914.065,37;
dato atto che la somma accreditata alla Regione Emilia-Romagna risulta
essere pari a Euro 914.065,36;
richiamata la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 81 del
24/10/2006 avente per oggetto "Approvazione, ai sensi della L.R.
50/96, del programma regionale per il diritto allo studio
universitario relativo agli anni accademici 2006-2007, 2007-2008 e
2008-2009 (Proposta della Giunta regionale in data 11/9/2006, n.
1238);
considerato che in tale atto e' previsto che la Giunta regionale emani
indirizzi alle Aziende regionali per il diritto allo studio
universitario di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma in
merito agli aspetti inerenti la concessione dei prestiti, nonche'
assegni loro le rispettive quote del finanziamento nazionale;
preso atto dei Decreti Mi.U.R. del 29 gennaio 2008 che determinano,
per l'anno accademico 2008/09, l'adeguamento dei limiti massimi
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e
dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE),
nonche' degli importi minimi delle borse di studio, con riferimento
alla variazione dell'indice ISTAT del +1,7 per cento in aumento
rispetto all'anno accademico precedente;
ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire all'Azienda lo
svolgimento delle procedure per la realizzazione degli interventi in
tempo utile per assicurarne la conoscenza e l'accesso da parte degli
studenti, provvedere all'approvazione delle direttive alla stessa per
l'emanazione dei bandi di concorso relativi alla concessione dei
benefici per l'anno accademico 2008/2009, contenute nell'Allegato 1
parte integrante della presente deliberazione;
ritenuto altresi' opportuno approvare gli indirizzi all'Azienda per la
concessione dei prestiti, contenuti nell'Allegato 2 parte integrante
della presente deliberazione, nonche' provvedere all'assegnazione a
favore della stessa del finanziamento nazionale di Euro 914.065,36
destinato alla concessione di prestiti di cui all'art. 11 della L.R.
15/07 e all'assunzione del relativo impegno di spesa, rinviando ad
atto del Dirigente regionale competente per materia la liquidazione,
anche in piu' soluzioni e le successive richieste di emissione dei
titoli di pagamento fino all'importo di Euro 914.065,36 a favore
dell'Azienda;
ritenuto che ricorrono tutti gli elementi di cui all'art. 47, comma 2,
della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere
assunto con il presente atto;
sentita l'Azienda in merito agli Allegati 1 e 2, al fine di acquisire
valutazioni e proposte;
sentito il Comitato regionale di coordinamento, di cui al DPR 27
gennaio 1998, n. 25, in data 3/6/2008;
acquisito il parere della Commissione assembleare competente "Turismo
Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport", ai sensi dell'art. 4, comma 4
della L.R. 15/07, espresso in data 18/6/2008;
acquisito il parere della Consulta regionale degli studenti, ai sensi
dell'art. 6, comma 5, lett. b) della L.R.  15/07, espresso in data
17/6/2008;
viste:
- la L.R. 15/11/2001, n. 40;
- la L.R. 26/11/2001, n. 43 e succ. mod.;
- la L.R. 21/12/2007, n. 25 ed in particolare la tabella H;
richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n.
1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre 2006;
richiamata la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007, avente
ad oggetto "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
dato atto, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 450/07:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Gestione della spesa regionale, dott. Marcello Bonaccurso;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
1) di approvare le "Direttive all'Azienda regionale per il diritto
agli studi superiori per l'emanazione dei bandi di concorso relativi
alla concessione dei benefici per l'anno accademico 2008/2009",
contenute nell'Allegato 1, parte integrante della presente
deliberazione;
2) di approvare gli "Indirizzi per la concessione dei prestiti, per
l'a.a. 2008/2009 di cui all'art. 11 della L.R. 15/07" contenuti
nell'Allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;
3) di assegnare all'Azienda regionale per il diritto agli studi
superiori il finanziamento pari a Euro 914.065,36 destinato alla
concessione di prestiti secondo le modalita' contenute negli indirizzi
di cui al precedente punto 2);
4) di imputare la spesa di Euro 914.065,36, registrata al n. 2356 di
impegno sul Capitolo 72819 "Assegnazione all'Azienda per il diritto
agli studi superiori del fondo integrativo per la costituzione di
garanzie e per la concessione di contributi in conto interessi in
relazione al rimborso di prestiti fiduciari per studenti (art. 4,
comma 100, Legge 24 dicembre 2003, n. 350) - Mezzi statali" - UPB
1.6.3.2.24121, del Bilancio per l'esercizio finanziario 2008 che e'
stato dotato della necessaria disponibilita' con l'approvazione della
L.R. 25/07 in premessa citata;
5) di dare atto che, ad esecutivita' della presente deliberazione, il
Dirigente regionale competente per materia provvedera' con proprio
atto formale, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 nonche'
della deliberazione 450/07, alla liquidazione, anche in piu' soluzioni
e alle successive richieste di emissione dei titoli di pagamento fino
all'importo di Euro 914.065,36 a favore dell'Azienda, subordinatamente
alla trasmissione, da parte dell'Azienda stessa, di una comunicazione
sugli esiti del bando, contenente anche il numero delle domande
pervenute e oggetto di istruttoria;
6) di rinviare, per tutto quanto non contemplato nel presente atto
deliberativo, alle disposizioni di cui al D.M. n. 53 del 3/11/2005,
con esclusivo riferimento agli indirizzi di cui al precedente punto
2);
7) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Direttive all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
per l'emanazione dei bandi di concorso relativi alla concessione dei
benefici per l'anno accademico 2008/2009
1) Borse di studio
A) Destinatari
Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 15/07, la borsa di studio e' una
provvidenza resa in denaro e/o servizi, riservata agli studenti, in
possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui ai successivi
paragrafi B) e C), iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, di
laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di
specializzazione (esclusi quelli dell'area medica), nonche' ai corsi
degli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui
all'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli altri
Istituti superiori di grado universitario che rilasciano
corrispondenti titoli accademici, in regola con il pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore
della Regione.
B) Requisiti economici
Le condizioni economiche dello studente sono riferite agli Indicatori
ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) e ISEE
(Indicatore della situazione economica equivalente) calcolati sulla
base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei
patrimoni posseduti, ai sensi dell'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001.
L'Indicatore ISPE del nucleo familiare dello studente non puo'
superare il limite di 30.191,12 Euro.
L'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non puo'
superare il limite di 17.891,03 Euro.
Al fine di premiare le eccellenze, l'Azienda puo' prevedere requisiti
economici di accesso piu' favorevoli per gli studenti matricole che,
ai sensi del DLgs 262/07 "Disposizioni per incentivare l'eccellenza
degli studenti nei percorsi di istruzione", abbiano conseguito la lode
all'esame di stato della scuola secondaria superiore.
C) Requisiti di merito
I requisiti di merito sono determinati dall'Azienda ai sensi degli
artt. 10 e 11 della L.R. 15/07 e dall'art. 6 del DPCM 9 aprile 2001,
sentite le Universita', gli Istituti di alta formazione artistica e
musicale e gli altri Istituti superiori di grado universitario.
L'Azienda puo' innalzare i limiti previsti al citato articolo del DPCM
in misura non superiore al 25% per i corsi ad accesso programmato
delle Universita' statali e non statali, sentite le Universita'.
L'Azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del DPCM, nei casi in cui,
nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, non siano
immediatamente applicabili i crediti, fa riferimento ai criteri di
determinazione del merito definiti dall'art. 4 del DPCM 30 aprile
1997.
In riferimento all'art. 14, commi 2 e 5 del DPCM, l'Azienda puo'
stabilire per gli studenti con disabilita' non inferiore al 66%
requisiti di merito individualizzati, che possono discostarsi da
quelli previsti dal DPCM sino ad un massimo del 40%, d'intesa con le
strutture delegate dalle Universita' ai sensi della legge 18 gennaio
1999, n, 17.
D) Tipologie degli studenti
Sono considerati "Fuori sede" gli studenti residenti in un comune la
cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i
mezzi pubblici, in un tempo superiore a novanta minuti e che prendano
alloggio nei pressi della sede universitaria a titolo oneroso e per un
periodo non inferiore a dieci mesi. Le suddette condizioni di
onerosita' e di durata devono essere dimostrate a norma di legge.
Qualora tali studenti prendano alloggio nei pressi della sede
universitaria a titolo non oneroso per almeno 10 mesi, sono
considerati studenti pendolari.
Qualora tali studenti prendano alloggio nei pressi della sede
universitaria per un periodo inferiore a 10 mesi, sono considerati
studenti in sede.
Sono considerati "Pendolari" gli studenti residenti in un comune la
cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i
mezzi pubblici, in un tempo compreso fra 45 e 90 minuti.
Sono considerati "In sede" gli studenti residenti nel comune sede del
corso di studio frequentato. Sono considerati "in sede" anche gli
studenti residenti in un comune la cui distanza dalla sede del corso
frequentato sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo
inferiore ai 45 minuti.
E) Modalita' di assegnazione delle borse di studio
Al fine di perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione di
servizi ed interventi di sostegno economico e di assicurare
l'uniformita' di trattamento su tutto il territorio regionale,
l'Azienda emana un bando di concorso unico composto da una parte
generale, contenente le norme che riguardano tutti gli studenti
interessati, e da parti specifiche che indicano le particolarita'
inerenti le diverse Universita' e Istituti superiori di grado
universitario di riferimento.
Le borse di studio sono concesse ai destinatari elencati al paragrafo
A) secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 della L.R. 15/07 e
dall'art. 4 del DPCM 9 aprile 2001, fatta eccezione per la previsione
di erogazione della seconda rata della borsa di studio entro il 30
giugno dell'anno successivo.
Ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 15/07, la borsa di studio puo'
costituire un prestito, che diventa a fondo perduto e quindi non deve
essere restituito qualora gli studenti conseguano determinati
requisiti di merito nell'anno accademico per il quale la borsa di
studio viene assegnata; il merito e' pertanto valutato sia ai fini
dell'accesso che per confermare l'assegnazione. Nel bando, tale nuova
modalita' deve essere chiaramente esplicitata affinche' non si
ingeneri confusione negli studenti.
In caso di reiscrizione agli studi a seguito di formale rinuncia, lo
studente ha titolo per concorrere alla concessione della borsa, a
condizione che abbia restituito la borsa precedentemente percepita e
che sia in possesso dei requisiti richiesti.
Al fine di raggiungere l'obiettivo della piu' ampia copertura
finanziaria a favore degli studenti idonei, garantendo l'uniformita'
di trattamento su tutto il territorio regionale, l'Azienda procede,
compatibilmente con le risorse disponibili (calcolate sommando la
previsione del gettito della tassa regionale, la previsione della
quota del Fondo integrativo nazionale, eventuali fondi propri, ivi
compresi quelli messi a disposizione da altri soggetti, pubblici e
privati), alla individuazione di budgets o alla determinazione del
numero dei benefici da attribuire, per ciascuna delle seguenti
tipologie:
- laurea triennale;
- laurea specialistica a ciclo unico/magistrale;
- laurea del vecchio ordinamento;
- laurea specialistica/magistrale;
- corsi di specializzazione;
- studenti stranieri;
- matricole.
A tal fine saranno predisposte distinte graduatorie per le diverse
tipologie.
Dovranno inoltre essere previste apposite graduatorie per gli iscritti
ai corsi di alta formazione artistica e musicale - autorizzati, anche
in via sperimentale, dal MiUR in attuazione della Legge 508/99 - per
il conseguimento di titoli accademici di I e II livello, nonche' di
perfezionamento; apposita graduatoria dovra' altresi' essere prevista
per gli iscritti alla Scuola superiore per mediatori linguistici San
Pellegrino di Misano Adriatico, relativamente ai corsi di studi
superiori per mediatori linguistici di durata triennale riconosciuti
con apposito decreto ministeriale.
Agli studenti stranieri, che percepiscono redditi in Italia o il cui
nucleo familiare risiede e percepisce redditi in Italia, si applicano
le stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
L'assegnazione dei benefici ai destinatari avviene a seguito dello
scorrimento delle rispettive graduatorie nei limiti del budget o del
numero dei benefici evidenziati nei bandi di concorso. L'elaborazione
di graduatorie di merito tiene conto, a parita' di crediti, in via
subordinata anche del numero di bonus utilizzati. In via ancora
subordinata, in caso di parita' di merito, la posizione in graduatoria
e' determinata con riferimento alla condizione economica.
Qualora Fondazioni, Enti locali o altri soggetti, pubblici e privati,
mettano a disposizione dell'Azienda risorse per finanziare i benefici
di cui al presente atto, tali risorse saranno utilizzate dall'Azienda
per la concessione dei benefici secondo i requisiti previsti dalla
normativa vigente e nel rispetto delle condizioni stabilite dai
soggetti finanziatori, evidenziate in apposita convenzione da
stipularsi da parte dell'Azienda con tali soggetti.
Il bando per l'attribuzione dei benefici deve essere pubblicato almeno
quarantacinque giorni prima della relativa scadenza. La scadenza della
presentazione delle domande per la concessione della borsa di studio
non puo' essere fissata in data antecedente al 15 settembre.
Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque entro
e non oltre il 31 dicembre, e' erogata agli studenti beneficiari,
attraverso la messa in pagamento, la prima rata semestrale delle borse
di studio, in servizi ed in denaro.
Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio in base
al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al
merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle
disponibilita' finanziarie, sono ammessi a fruire del servizio di
ristorazione nella stessa misura degli studenti assegnatari.
L'Azienda individua il numero di borse di studio a concorso secondo un
orientamento che privilegi gli studenti della laurea triennale e della
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.
Qualora venga garantita la concessione delle borse di studio a tutti
gli idonei, eventuali ulteriori risorse disponibili potranno essere
destinate alla concessione delle integrazioni delle borse a favore
degli studenti che conseguano il titolo di studio di laurea e di
laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi
ordinamenti didattici.
F) Importi delle borse di studio
Gli importi delle borse di studio, per l'anno accademico 2008/2009,
sono i seguenti:
- studenti fuori sede: 4.523,78 Euro;
- studenti pendolari : 2.493,88 Euro;
- studenti in sede: 1.705,11 Euro.
Tali importi sono da considerare minimi; possono essere aumentati
attraverso la previsione di una quota integrativa con l'opzione di
conversione in servizi ristorativi.
Per la definizione degli importi, l'Azienda puo' individuare tre fasce
di condizione economica corrispondenti alla concessione della borsa
rispettivamente di importo massimo, di importo intermedio o di valore
pari alla meta' dell'importo massimo.
La borsa verra' corrisposta integralmente agli studenti il cui
Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare
convenzionale sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite ISEE previsto
al paragrafo B). Per valori superiori, fino al raggiungimento del
predetto limite, la borsa viene ridotta gradualmente fino alla meta'
dell'importo minimo.
L'importo delle borse di studio puo' essere incrementato, nel caso di
studenti disabili al fine di assicurare l'accesso e la frequenza dei
corsi universitari; inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, possono essere concessi contributi e servizi aggiuntivi,
in relazione alla specificita' delle esigenze individuali ed alla
effettivita' dei bisogni.
2) Contributi
I contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni
formativi per la partecipazione a programmi di mobilita'
internazionale, di cui all'art. 13, c.1, lett b) della L.R. 15/07,
sono attributi tramite concorso, ai sensi dell'art. 10 del DPCM del
9/4/2001, previa predeterminazione da parte dell'Azienda del budget
previsto per tale tipologia di intervento.
Qualora venga garantita la concessione delle borse di studio a tutti
gli studenti idonei, eventuali ulteriori risorse disponibili possono
essere destinate alla concessione degli altri contributi previsti
dall'art. 13 della L.R. 15/07.
Tali contributi sono attribuibili per concorso secondo i seguenti
criteri:
- contributi di cui al citato art. 13, comma 1, lett a), sulla base di
requisiti economici e di merito. A tal fine possono essere previste
soglie economiche piu' elevate rispetto a quelle previste dalla borsa
di studio, fino ad un massimo di Euro 35.000 per ISEE e Euro 58.000
per ISPE.
I requisiti di merito per l'accesso sono:
- avere conseguito la laurea o la laurea specialistica/magistrale
entro la durata normale del corso di studi;
- la conferma del contributo e' subordinata al raggiungimento del
titolo entro la durata prevista dall'ordinamento del corso.
Per l'assegnazione di tale tipologie di contributi, possono essere
previsti i seguenti criteri di priorita':
a) voto di laurea,
b) condizioni economiche piu' disagiate;
- contributi di cui al citato art. 13, comma 1, lett. c): secondo i
requisiti previsti per l'accesso alle borse di studio;
- contributi di cui al citato art. 13, comma 1, lett. d): fatto salvo
il medesimo requisito economico per l'accesso alle borse di studio,
l'Azienda deve verificare attentamente le ragioni, adeguatamente
documentate, del ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito.
Con esclusivo riferimento ai contributi di cui all'art. 13, comma 1,
lett. c), in caso di parita', e' accordata priorita' agli studenti che
presentano le condizioni economiche piu' sfavorevoli.
3) Assegni formativi
Qualora siano disponibili risorse finanziarie aggiuntive, possono
essere erogati agli studenti frequentanti master e corsi di alta
formazione e specializzazione gli assegni formativi previsti all'art.
12 della L.R. 15/07. Gli importi degli assegni formativi per la
iscrizione e frequenza ai master si diversificano in ragione delle
tasse di iscrizione e delle condizioni economiche.
Gli assegni formativi sono erogati tramite concorso sulla base di
requisiti economici e di merito.
I requisiti economici per l'accesso sono riferiti all'Indicatore ISEE
(Indicatore della situazione economica equivalente) calcolato sulla
base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei
patrimoni posseduti. L'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello
studente non puo' superare il limite di 23.500,00 Euro.
I requisiti di merito per l'accesso sono:
- avere conseguito la laurea o la laurea specialistica/magistrale
entro la durata normale del corso di studi;
- la conferma dell'assegno formativo e' subordinata al raggiungimento
del titolo entro la durata prevista dall'ordinamento del corso.
Per l'assegnazione degli assegni formativi, possono essere previsti i
seguenti criteri di priorita':
- voto di laurea;
- condizioni economiche piu' disagiate.
In caso di parita', e' accordata priorita' agli iscritti ai master di
primo livello.
Gli assegni formativi di cui all'art. 12 della L.R. 15/07 non sono, di
norma, cumulabili con altre tipologie di assegni formativi concessi
dalla Regione Emilia-Romagna.
4) Servizi abitativo e ristorativo
La Regione persegue l'obiettivo della progressiva concentrazione delle
risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi
e del contenimento dei costi di gestione dei servizi per il diritto
allo studio universitario. Pertanto l'Azienda deve perseguire
obiettivi di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e di
razionalizzazione della spesa, attenendosi anche alle disposizioni
contenute nella L.R. 11/04, in particolare agli artt. 19 e 21.
L'Azienda stabilisce le modalita' di utilizzazione del servizio di
ristorazione, nonche' la partecipazione degli utenti al costo del
servizio, al fine di garantire l'economicita' della gestione.
Ai fini dell'assegnazione del servizio abitativo agli studenti capaci,
meritevoli e privi di mezzi, l'Azienda pubblica il bando di concorso
rivolto ai destinatari e secondo i requisiti di reddito e merito
previsti per le borse di studio e indicati nel precedente Capitolo 1).
Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie e' garantito il
servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo
degli alloggi effettivamente a disposizione dell'Azienda.
Le tariffe del servizio abitativo vengono determinate dall'Azienda in
modo differenziato in relazione alle diverse tipologie di alloggio e
al grado di comfort offerto.
Il servizio abitativo dovra' progressivamente prevedere nuovi standard
prestazionali e omogenei in tutte le sedi, anche attraverso politiche
tariffarie mirate, tenuto conto della necessita' di attivare e
strutturare un servizio in grado di accogliere una platea di ospiti
piu' ampia rispetto ai soli studenti idonei.
5) Modalita' per l'accesso ai benefici
Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi, corredate dalle
informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonche'
all'alloggio per gli studenti fuori sede, sono presentate dagli
studenti avvalendosi della facolta' di presentazione di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atti di notorieta' ai sensi delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.
Per quanto concerne i controlli e le sanzioni si fa riferimento a
quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. 15/07, nonche' alle
indicazioni contenute nel paragrafo 5.3 "Trasparenza, diritto di
accesso e controlli" dell'Allegato 1 "Programma regionale per il
diritto allo studio universitario", parte integrante della
deliberazione dell'Assemblea legislativa 81/06.
In particolare, al fine di assicurare agli studenti le condizioni piu'
agevoli per la gestione dei benefici ottenuti, soprattutto per quanto
attiene alle procedure per la concessione o la revoca (ed eventuale
restituzione) dei benefici concessi, l'Azienda stabilisce e
pubblicizza i termini temporali entro i quali saranno espletati i
controlli necessari a validare o a revocare i benefici medesimi. Le
verifiche sui requisiti devono essere espletate dall'Azienda nei tempi
piu' brevi possibili e le procedure per il recupero dei benefici
devono prevedere modalita' di rateizzazione per importi e scadenze
dilazionate nel tempo che tengano conto delle condizioni economiche
degli studenti; tali modalita' di rateizzazione devono essere
particolarmente agevolate e diluite nel tempo per gli studenti nelle
situazioni economiche piu' disagiate. Per quanto riguarda, inoltre, le
previste verifiche sul merito (la cui certificazione compete alle
Universita' di riferimento), l'Azienda mettera' in atto tutti i
dispositivi, anche facendo ricorso alle tecnologie informatiche, per
fare in modo che gli studenti possano contribuire ai procedimenti di
valutazione del merito e dei controlli, fornendo tempestivamente
all'Azienda tutte le informazioni utili per un piu' rapido incrocio
con i dati in possesso delle Universita'.
I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi
abitativi devono essere stabiliti, anche differenziando i tempi per
gli iscritti al primo anno da quelli per gli iscritti ad anni
successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative
siano completate e rese pubbliche almeno quindici giorni prima
dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei
corsi per le borse di studio, con la pubblicazione di graduatorie
redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.
Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui sopra, i
controlli e le verifiche sulla veridicita' delle autocertificazioni
degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla
erogazione dei benefici.
Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rimanda a quanto
indicato nel DPCM 9 aprile 2001.
ALLEGATO 2
Indirizzi per la concessione dei prestiti, per l'a.a. 2008/2009, di
cui all'art. 11 della L.R. 15/07
L'art. 11 della L.R. 15/07 disciplina due tipologie di prestiti:
- al comma 1, prestiti per studenti capaci e meritevoli ancorche'
privi di mezzi: tali prestiti sono a fondo perduto nel caso in cui gli
studenti conseguano determinati requisiti di merito nell'anno
accademico in cui sono concessi, in caso contrario sono restituiti
senza interessi;
- al comma 3: prestiti per studenti e neolaureati, anche per favorire
percorsi di mobilita' internazionale.
I prestiti di cui al comma 1 rappresentano un sostegno economico che
diventa una borsa di studio (prestiti a fondo perduto) nel caso in cui
gli studenti siano particolarmente meritevoli e lo dimostrino durante
l'anno di assegnazione con il rendimento richiesto dal bando per le
borse di studio.
I prestiti di cui al comma 3 rappresentano la possibilita' per lo
studente di accedere a forme di finanziamento a condizioni
particolarmente agevolate e senza la necessita' di presentare garanzie
reali o personali di terzi. Tale strumento, volto ad ampliare
l'offerta dei benefici rivolti agli studenti universitari, e'
finalizzato a sopperire alle difficolta' di carattere economico legate
alla frequenza degli studi universitari e puo' affiancarsi ai prestiti
di cui al comma 1.
1) Destinatari
1.1) Sono destinatari dei prestiti da restituire senza interessi (di
cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R. 15/07) gli studenti capaci e
meritevoli e privi di mezzi, in regola con il pagamento alla Regione
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario,
iscritti alle Universita' di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia
e Parma, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e alle Scuole
superiori per mediatori linguistici, di cui al D.M. 10 gennaio 2002,
n. 38, con sede in Emilia Romagna, ai seguenti corsi:
- al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di
I livello e delle Scuole superiori per mediatori linguistici;
- agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale
a ciclo unico;
- ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma
accademico di II livello;
- ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della
professione.
Sono destinatari dei prestiti gli studenti selezionati sulla base di
requisiti di merito e reddito previsti dal bando di concorso
dell'Azienda, indicati al Capitolo 1) dell'Allegato 1 al presente
atto.
Saranno predisposte graduatorie degli idonei ordinate in base ai
requisiti di merito, fatta eccezione per gli studenti iscritti ai
corsi di specializzazione, che saranno ordinati in base alle
condizioni economiche.
1.2) Sono destinatari dei prestiti (di cui al comma 3 dell'art. 11
della L.R. 15/07) gli studenti capaci e meritevoli, in possesso dei
requisiti di reddito e di merito di cui al successivo paragrafo 2),
sulla base di graduatorie predisposte dall'Azienda in ordine crescente
in base all'Indicatore della situazione economica equivalente,
iscritti alle Universita' di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia,
Parma e Piacenza, alle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e
alle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui al D.M. 10
gennaio 2002, n. 38, con sede in Emilia Romagna, ai seguenti corsi:
- al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di
I livello e delle Scuole superiori per mediatori linguistici;
- agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale
a ciclo unico;
- ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma
accademico di II livello;
- ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area
medica di cui al DLgs 17 agosto 1999, n. 368;
- ai corsi di dottorato di ricerca;
- ai master di cui all'art. 3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999, n.
509 e all'articolo 3, comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, con
l'esclusione dei master per i quali sono previsti altri interventi
pubblici (es. assegni formativi . . .).
Qualora si presentino sul territorio situazioni tali da indurre alla
predisposizione di prestiti per finalita' specifiche, i suddetti
requisiti sono suscettibili di revisione in accordo con l'Azienda e le
Universita' territorialmente competenti.
2) Modalita' attuative e condizioni per l'accesso ai prestiti di cui
al comma 3 dell'art. 11 della L.R. 15/07
L'Azienda provvedera' ad emanare il bando per l'individuazione
dell'istituto di credito con cui attivare la convenzione, cosi' come
previsto dall'art. 11, comma 3 della L.R. 15/07, per la concessione di
prestiti, costituendo un apposito fondo che potra' essere alimentato
oltre che dalle risorse messe a disposizione dall'Azienda, anche dagli
interessi attivi che su tale fondo maturano e da risorse di enti
pubblici e privati.
L'Azienda procedera' in modo da assicurare che i servizi resi
dall'istituto di credito convenzionato siano espletati a titolo
gratuito e nella trattativa di affidamento avra' cura di definire i
migliori assetti organizzativi per la gestione del servizio e le
migliori condizioni a favore degli studenti.
Il prestito e' accordato nella misura massima annua di Euro 23.000,00,
in funzione della tipologia dei beneficiari e del residuo periodo di
studio da completare.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4 della L.R. 15/07, il prestito di cui al
comma 3 dell'art. 11 (da restituire con interessi) e' cumulabile con
la borsa di studio, l'assegno formativo e i contributi previsti dalla
medesima legge. Tale prestito non e' cumulabile con altre tipologie di
prestiti concessi dalle Universita' o da altri soggetti, pubblici o
privati.
Per quanto concerne i requisiti di merito:
- per studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di
quelli dell'area medica di cui al DLgs 17 agosto 1999, n. 368; ai
corsi di dottorato di ricerca; ai master di cui all'art. 3, comma 8
del decreto 3 novembre 1999, n. 509 e all'articolo 3, comma 9 del
decreto 22 ottobre 2004, n. 270, con l'esclusione dei master per i
quali sono previsti altri interventi pubblici:
- se iscritti al primo anno: avere conseguito la laurea, la laurea
specialistica/magistrale o la laurea specialistica/magistrale a ciclo
unico entro la durata normale del corso;
- se iscritti ad anni successivi: avere superato le verifiche previste
per l'ammissione al nuovo anno di corso;
- per studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennale,
dei corsi accademici di I livello e delle Scuole superiori per
mediatori linguistici; agli ultimi tre anni dei corsi di laurea
specialistica o magistrale a ciclo unico; ai corsi di laurea
specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello:
a) non essere mai stati iscritti in "fuori corso" o "ripetente" negli
anni accademici precedenti;
b) aver acquisito tutti i crediti formativi o aver superato tutti gli
esami previsti dal proprio ordinamento didattico per gli anni
precedenti, esclusi quelli da acquisire mediante tirocini dell'anno
accademico precedente.
Gli iscritti al primo anno di laurea specialistica devono avere
conseguito la laurea entro la durata normale del corso di studi.
Per quanto concerne i requisiti di reddito, i richiedenti devono avere
un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore a 35.000,00 Euro ed un Indicatore della situazione
patrimoniale equivalente (ISPE) non superiore a 58.000,00 Euro.
Gli studenti, per poter beneficiare del prestito, devono risultare
incensurati e non aver subito protesti.
3) Bandi e criteri di priorita'
Al fine della concessione dei prestiti, l'Azienda, sentite le
Universita', gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e la
Scuola superiore per mediatori linguistici, predispone:
- per il 2008, entro il mese di luglio 2008, con scadenza massima
delle domande entro il mese di ottobre 2008;
- per il 2009, entro il mese di marzo 2009, con scadenza massima delle
domande entro il mese di giugno 2009,
- appositi bandi per l'accesso ai prestiti con l'indicazione di:
- beneficiari;
- requisiti di ammissione (generali e di merito ed eventuale reddito)
per le due tipologie di prestiti;
- termini e modalita' per la presentazione delle domande;
- numero ed entita' dei prestiti/contributi in conto interessi messi a
concorso;
- criteri e modalita' di selezione e di costruzione delle
graduatorie;
- cause di incompatibilita';
- modalita' e durata della concessione del prestito;
- modalita' e tempi di rimborso;
- procedure e tempi di recupero dei crediti in caso di insolvenza.
Nella definizione delle graduatorie, e' data priorita' agli studenti
idonei non assegnatari di borse di studio nell'anno accademico di
riferimento.
In subordine, hanno priorita' gli studenti:
- iscritti ai corsi di laurea magistrale,
- iscritti ai corsi afferenti a settori disciplinari scientifici e
tecnologici;
- in condizioni economiche piu' disagiate;
- in particolari situazioni familiari (per es. figli a carico, ecc.);
- residenti in Emilia-Romagna.
4) Risorse finanziarie
Il finanziamento di cui all'art. 4, comma 100, della Legge 24 dicembre
2003, n. 350, e' destinato dall'Azienda:
- alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti concessi
agli studenti capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, iscritti
ai corsi di cui al decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive
modifiche ed integrazioni, delle Universita' presenti in
Emilia-Romagna, ai corsi delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, di cui alla Legge 21 dicembre 1999,
n. 508, ai corsi delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di
cui al D.M. 10 gennaio 2002, n. 38;
- alla concessione di contributi in conto interessi, attraverso
l'alimentazione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 11 della L.R.
15/07, per la corresponsione di prestiti, da restituire senza
interessi, agli studenti capaci e meritevoli, che siano anche privi di
mezzi delle Universita' di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e
Parma, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e alle Scuole
superiori per mediatori linguistici, di cui al D.M. 10 gennaio 2002,
n. 38 con sede in Emilia Romagna, in regola con il pagamento alla
Regione della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario.
5) Verifica dei risultati
Anche al fine di consentire alla Regione di rispettare i tempi
stabiliti dal D.M. 53/05, l'Azienda trasmette al servizio regionale
competente entro il 30 novembre 2008 (conseguente alla scadenza 2008)
ed entro il 30 luglio 2009 (conseguente alla scadenza 2009), una
relazione illustrativa dell'andamento della concessione dei prestiti,
indicando elementi quali, ad esempio:
- risorse proprie utilizzate;
- risorse utilizzate di cui al Fondo nazionale;
- numero di richieste presentate e ritenute ammissibili sulla base dei
rispettivi bandi;
- numero dei prestiti concessi, distinti per tipologia di corsi di
studio;
- importi medi corrisposti;
- caratteristiche dei prestiti concessi (tasso di interesse,
condizioni di restituzione, ecc..);
- contributi in conto interessi agli studenti capaci e meritevoli
privi di mezzi, secondo quanto previsto dal comma 100 della Legge
350/03.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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