REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2007, n. 2129

DLgs 195/2005 "Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" istituzione del catalogo pubblico dell'informazione ambientale della Regione e dell'ARPA Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e successive modificazioni;
- la Convenzione di Aarhus, 25 giugno 1998, sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l'accesso alla giustizia in materia ambientale;
- la Legge 16 marzo 2001, n. 108 recante oggetto "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla
giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998";
- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico all'informazione
ambientale;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 195 recante oggetto "Attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale";
- la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 recante oggetto "Sviluppo
regionale della societa' dell'informazione" e sue modifiche ed
integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
recante il Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
rilevato che il citato DLgs 195/05 prevede che:
- al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento
dell'informazione ambientale, l'autorita' pubblica istituisca e
aggiorni almeno annualmente appositi cataloghi pubblici
dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie
dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvalga degli uffici
per le relazioni con il pubblico gia' esistenti (art.4, comma 1);
- l'Autorita' pubblica stabilisca un piano per rendere l'informazione
ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche
facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione
pubbliche, da aggiornare annualmente (art. 8, comma 2);
- entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto,
l'Autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferisca nelle
banche dati istituite in attuazione dei piani di cui all'art. 8, comma
2, almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali,
atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per
oggetto l'ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle
lettere a) e b) , se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle
autorita' pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1,
comma 6, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a
livello regionale o locale, laddove predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attivita'
che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorita'
in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e
gli accordi in materia ambientale;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi
relativi agli elementi riferimento al luogo in cui puo' essere
richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3 (art. 8,
comma 3);
- a decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30
dicembre di ogni anno, l'Autorita' pubblica trasmetta al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare i dati degli
archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle
richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonche' una relazione
sugli adempimenti posti in essere in applicazione del decreto stesso
(art. 10, comma 1);
rilevato inoltre che:
- in materia di rilevamento, gestione e acceso alle informazioni
ambientali la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a costituire il
Sistema Informativo regionale sull'Ambiente nell'ambito del Sistema
Informativo nazionale ambientale di cui al decreto ministeriale del
16/10/1995 "Approvazione della scheda di attuazione degli interventi
regionali, previsti dal programma triennale per la tutela ambientale
1994-1996, relativi a progetti di informazione ed educazione
ambientale e di realizzazione del SINA", che comprende banche dati
alfanumeriche e cartografiche sullo stato dell'ambiente assicurando la
pubblicazione delle informazioni tramite Internet, secondo i principi
stabiliti dalla convenzione di Aarhus;
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 19
aprile 1995, n. 44 l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
- ARPA - ha il compito di "gestire il sistema informativo regionale
sull'ambiente (SIRA), sulla base degli indirizzi formulati dalla
Regione, garantendo il flusso dei dati e delle informazioni alla
Regione stessa e al sistema informativo nazionale ambientale";
- le banche dati implementate nel SIRA ed il sistema di accesso ai
dati ed alle informazioni ambientali costituiscono una importante base
di riferimento per rispondere alle richieste contenute nel DLgs
195/05;
considerato che:
- per dare attuazione alle disposizioni dettate dal DLgs 195/05 il
Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa ha
costituito con propria determina n. 11926 del 19/9/2007 ai sensi
dell'art. 40 comma 1, lettera m, della L.R. 43/01, uno specifico
gruppo di lavoro interdirezione, composto da funzionari delle
strutture organizzative centrali della Direzione generale Ambiente e
Difesa del suolo e della costa e del Servizio Comunicazione;
educazione alla sostenibilita' della Direzione generale
Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica al fine di
assolvere ai seguenti compiti:
- la realizzazione del catalogo previsto all'art. 4;
- la elaborazione entro il 29 febbraio 2008 di un piano dettagliato di
tutte le attivita' da mettere in atto per la piena attuazione del DLgs
195/05;
- il coordinamento del gruppo di lavoro e' stato affidato al Servizio
Risanamento Atmosferico, Acustico, Elettromagnetico che nell'ambito
della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa ha
tra i propri compiti il coordinamento dello sviluppo delle risorse
informatiche della Direzione generale e del sistema informativo
regionale ambientale;
dato atto che:
- per attuare quanto disposto dal DLgs 195/05 si e' ritenuto opportuno
realizzare un quadro unico ed integrato dei dati e delle informazioni
ambientali che la Regione Emilia-Romagna gestisce direttamente o in
collaborazione con ARPA Emilia-Romagna;
- il coordinatore del Gruppo di Lavoro, sulla base delle informazioni
rilevate dai componenti il Gruppo stesso, in collaborazione con ARPA
Emilia-Romagna ha elaborato il "Catalogo pubblico dell'informazione
ambientale della Regione e dell'ARPA Emilia-Romagna";
valutato che:
- i contenuti del "Catalogo pubblico dell'informazione ambientale
della Regione e dell'ARPA Emilia-Romagna" rispondono pienamente alla
richiesta informativa espressa dal DLgs 195/05;
- la struttura ed i contenuti del catalogo consentono di procedere
alla sua informatizzazione ed alla sua integrazione nel SIRA;
vista la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 concernente:
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06 Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa,
dott. Giuseppe Bortone, ai sensi della citata propria deliberazione
450/07;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di istituire, in attuazione dell'art. 4, comma 1, del DLgs 195/05
"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale", il "Catalogo pubblico dell'informazione
ambientale della Regione e dell'ARPA Emilia-Romagna" quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna provvedera' annualmente
all'aggiornamento del Catalogo di cui al precedente punto 1);
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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