REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2008, n. 534

Definizione dei criteri quantitativi di riferimento per la valutazione di funzionalita' alla copertura del fabbisogno di prestazioni di ricovero ai fini dell'accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni ed in
particolare l'art. 8 quater, primo comma, che subordina il rilascio
dell'accreditamento istituzionale, tra l'altro, al requisito di
funzionalita' delle strutture rispetto agli indirizzi della
programmazione regionale e qualifica l'accreditamento istituzionale
quale requisito per la erogazione di prestazioni a carico del Servizio
Sanitario nazionale, ferma restando la necessita' di provvedere alla
stipula di accordi e contratti di fornitura per permettere la
effettiva erogazione di prestazioni rese a carico del Servizio
Sanitario nazionale;
- l'art. 5 del DPR 20 ottobre 1992 che ai fini della verifica e
revisione organizzativa dei posti letto di ricovero diurno, indicava
come indice di misurazione ottimale il funzionamento della struttura
per non meno di 250 giorni anno e il tasso di utilizzo prossimo al
100%;
- la propria delibera 327/04 che al punto 2.3 prevede che
l'accreditamento abbia luogo attraverso uno specifico procedimento
valutativo, a condizione che i soggetti che ne fanno richiesta
risultino funzionali alle esigenze della programmazione regionale e
siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti in sede
regionale, nonche' che la valutazione della funzionalita' alle
esigenze della programmazione regionale sia effettuata, in relazione
al fabbisogno assistenziale, a partire dalle strutture pubbliche e da
quelle private accreditate provvisoriamente ai sensi delle Legge
724/94 e ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e
successive modificazioni;
- l'Intesa 23 marzo 2005 che all'articolo 4, comma 1, lettera a,
impegna le Regioni a prevedere a carico del Servizio Sanitario
regionale uno standard di posti letto ospedalieri accreditati non
superiore a 4,5 posti letto per mille abitanti, comprensivi della
riabilitazione e della lungodegenza post-acuzie con una possibile
compatibilita' di variazione non superiore al 5% in piu';
- la nota del Ministro della Salute prot. 790/DGPROG/IIIP/I.4.c.a.
che, nell'esercizio della garanzia del profilo unitario della
programmazione sanitaria a livello nazionale sotto il profilo
quantitativo, ma anche sotto il profilo della distribuzione
territoriale, ribadisce come il suddetto standard di posti letto da
porre a carico del S.S.N. riguardi ciascuna Regione e sia da riferirsi
alla complessiva dotazione, indipendentemente dalla residenza degli
assistiti a favore dei quali i posti letto vengono utilizzati;
- la Legge 296/06 che, alla lettera s del comma 796 dell'art. 1,
prevede che, a decorrere dall'l gennaio 2008, cessino i transitori
accreditamenti delle strutture private gia' convenzionate, ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, non
confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi
dell'articolo 8-quater del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e, alla lettera u del medesimo comma che le Regioni
provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a
decorrere dall'1 gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi
accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente
determinazione del fabbisogno, ai sensi del comma 8 del medesimo
articolo 8-quater del DLgs n. 502 del 1992;
- la propria deliberazione 293/05 "Accreditamento istituzionale delle
strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del
fabbisogno", con la quale, tra l'altro, viene affidata alle Aziende
USL della regione, secondo specifici criteri ivi definiti, la
ricognizione del fabbisogno del livello di assistenza relativo alle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e l'elaborazione
di un Programma aziendale che identifichi anche le azioni ritenute
necessarie per soddisfare tale fabbisogno e l'individuazione del
livello territoriale di erogazione delle prestazioni;
- le determinazioni del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali
n. 10256 del 26/7/2004 e n. 6952 del 30/5/2007, che definiscono le
procedure concernenti il processo di accreditamento, ivi compresa la
verifica della rispondenza delle attivita' erogabili dalla struttura
richiedente al fabbisogno e alla coerenza con la programmazione
sanitaria regionale;
- la propria delibera 1654/07 "Approvazione dell'accordo generale per
il triennio 2007-2009 tra la Regione Emilia-Romagna e la Associazione
della ospedalita' privata AIOP in materia di prestazioni ospedaliere
erogate dalla rete ospedaliera privata" sottoscritto in data 7
novembre 2007 che, esplicita come il quadro contrattuale abbia
rappresentato il mezzo attraverso il quale si e' concretizzato il
sistema di accreditamento transitorio, in attesa del completamento del
processo di accreditamento istituzionale, cosi' come attualmente
disciplinato dall'art. 8-quater del DLgs 502/92 e successive modifiche
e integrazioni e secondo il percorso previsto dalla propria
deliberazione 327/04 e in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge
296/06 (Finanziaria 2007), e, al punto A.7 dell'allegato, prevede che
le strutture ospedaliere private di alta e non alta specialita'
aderenti all'accordo di cui trattasi saranno accreditate,
compatibilmente all'esito del percorso di accreditamento definitivo,
per tutte le funzioni ospedaliere ed ambulatoriali autorizzate, nelle
quantita' coerenti, in relazione all'attivita' ospedaliera,  con la
programmazione regionale entro i limiti di dotazione complessivi
fissati tra le Regioni e il Ministero della Salute.
Tenuto conto:
- che la succitata delibera di Giunta regionale 1654/07 gia' riporta,
all'Allegato 3.1, per le strutture di ricovero private psichiatriche,
il prospetto dettagliato dei posti letto per ciascuna struttura,
relativamente ad autorizzazione, accreditamento e fabbisogno;
considerati:
- i dati consolidati di attivita' ospedaliera relativi alle strutture
di ricovero pubbliche e private accreditate per il triennio 2004-2006
in particolare per le giornate di degenza ordinaria e gli accessi di
ricovero diurno complessivamente erogati a carico del Servizio
Sanitario nazionale ivi compresi i dati relativi ai ricoveri di
cittadini emiliano-romagnoli in strutture di ricovero di altre regioni
e ai ricoveri di cittadini residenti in altre regioni presso strutture
emiliano-romagnole;
- i dati relativi ai tempi di attesa per ricoveri programmati per le
tipologie di ricovero di cui alla delibera di Giunta regionale 1532/06
"Piano regionale sul contenimento dei tempi di attesa" e in relazione
ai riferimenti temporali e percentuali definiti nel medesimo atto in
attuazione dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella
seduta del 23 marzo 2005, in attuazione dell'articolo 1, comma 173
della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
verificato:
- come il rilevante saldo attivo di mobilita' osservato, la situazione
dei tempi di attesa nonche' i trend osservati su base triennale
depongano per una adeguatezza dei volumi produttivi complessivi
riferiti all'anno 2006, espressi in giornate di degenza ordinaria ed
accessi in ricovero diurno, rispetto alla copertura di fabbisogno di
prestazioni di ricovero dei cittadini emiliano-romagnoli e
garantiscano un adeguato potenziale di risposta alla domanda di
ricovero espresse da cittadini residenti in altre regioni;
- che nel triennio in cui si sono valutati i dati consolidati si
osserva una sostanziale stabilita' del numero di giornate di degenza
osservate con una variazione media annua nel triennio pari a 0,7%, e
che  l'anno di maggiore produzione e' stato l'anno 2006;
- come lo standard massimo di posti letto ospedalieri accreditabili
previsto dall'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 sopra citato,
comporta per la Regione Emilia-Romagna un numero di posti letto in
grado rispondere anche ad incrementi del fabbisogno di risorse
ospedaliere senza dover ricorrere a modifiche della  programmazione,
lasciando ampio margine rispetto a fenomeni di fluttuazione della
domanda;
- come il dato di occupazione media regionale, nell'anno di maggiore
produzione, sia stato del 83,9%, su 365 giorni, per i posti letto
ordinari e del 179,5%, su 250 giorni, per i posti letto di ricovero
diurno;
dato atto, del parere di regolarita' amministrativa, espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dott. Leonida Grisendi
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e successive modifiche
e della propria delibera 450/07;
acquisito il parere favorevole della Commissione Assembleare Politiche
per la salute e Politiche sociali espresso nella seduta pomeridiana
del 16 aprile 2008;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di assumere il limite previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a),
dell'Intesa 23 marzo 2005 nella misura dei 4,5 posti letto per mille
abitanti  incrementato del 5% del limite stesso, in ragione della
composizione per eta' della popolazione regionale, nonche' dell'alto
saldo attivo di mobilita' sanitaria, per un riferimento complessivo
pari a 4,725 posti letto ogni mille abitanti, avendo verificato come
tale standard comporti la possibilita' di assorbire anche eventuali
incrementi del fabbisogno rispetto al dato osservato negli ultimi 3
anni;
- di ribadire che il limite massimo dei posti letto accreditabili per
ciascuna struttura coincide con il numero di posti letto autorizzati
secondo quanto previsto dalla Legge regionale 34/98 e successive
modifiche e dalla delibera di Giunta regionale 327/04;
- di precisare che le disposizioni di cui ai punti successivi non si
applicano alle strutture di ricovero private psichiatriche, per le
quali l'allegato 3.1 alla delibera di Giunta regionale 1654/07 gia'
riporta il prospetto dettagliato dei posti letto per ciascuna
struttura, relativamente ad autorizzazione, accreditamento e
fabbisogno;
- di stabilire che il numero di posti letto accreditabili, in quanto
funzionali alla programmazione regionale, per ciascuna delle restanti
strutture, pubbliche e private, viene computato sulla base delle
giornate di degenza di ricovero ordinario e degli accessi di ricovero
diurno effettivamente erogati a carico del SSN e per cittadini ovunque
residenti, da ciascuna struttura nell'anno di maggiore produzione del
triennio 2004-2006;
- di calcolare il numero effettivo di posti letto considerando un
tasso di occupazione del 75%, su 365 giorni, per i posti letto
ordinari e un tasso di occupazione del 100%, su 250 giorni, per i
posti letto di ricovero diurno, sempre nel limite massimo dei posti
letto autorizzati, come esemplificato nell'allegato parte integrante
della presente deliberazione;
- di stabilire che, alla scopo di assicurare una adeguata elasticita'
organizzativa delle strutture, il numero di posti letto funzionale
alla copertura del fabbisogno viene come sopra determinato non per
singola specialita', ma complessivamente per ciascuna struttura, fatta
salva la compatibilita' con la articolazione per disciplina delle
corrispondenti autorizzazioni;
- di stabilire che per le strutture che hanno registrato nel triennio
2004-2006 un tasso di utilizzo straordinariamente basso e che pertanto
si vedrebbero, in applicazione dei criteri di cui sopra, diminuire i
posti letto accreditati in via definitiva di oltre il 30% rispetto a
quelli precedentemente accreditati in via transitoria, viene garantito
comunque l'accreditamento del 70% dei posti letto transitoriamente
accreditati al 31/12/2007;
- di riconoscere alla singola struttura il diritto di richiedere la
verifica del possesso dei requisiti di accreditamento anche
relativamente a posti letto non accreditabili in quanto non funzionali
alla copertura del fabbisogno secondo i criteri di cui al punto
precedente, comunque entro il limite dei posti letto transitoriamente
accreditati;
- di stabilire che nell'ipotesi di cui al punto precedente non e'
necessaria una distinzione fisica fra posti letto effettivamente
accreditati e posti letto meramente verificati con esito positivo;
- di stabilire che il numero di posti letto accreditati rappresenta il
limite massimo di utilizzo su base annuale per prestazioni a carico
del Servizio sanitario nazionale;
- di consentire che, comunque entro il limite massimo annuale di cui
al punto precedente, i posti letto meramente verificati con esito
positivo possono essere utilizzati per rispondere a picchi di domanda
che si verifichino nel corso dell'anno;
- di prevedere che non possano essere concessi nuovi accreditamenti,
per attivita' di ricovero, ai sensi dell'articolo 8-quater del DLgs 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di uno
specifico provvedimento regionale di ricognizione e conseguente
determinazione del fabbisogno;
- di correlare la definizione quantitativa  del fabbisogno alla
verifica della effettiva consistenza della popolazione residente al
31/12/2008, fermo restando lo standard di riferimento di 4,725 posti
letto per mille abitanti sopra assunto;
- che, qualora la variazione della popolazione di cui al punto
precedente comporti un incremento del numero di posti letto
accreditabili, gli eventuali posti letto aggiuntivi saranno
accreditati tra quelli delle strutture accreditate, gia' verificati e
precedentemente non dichiarati funzionali;
- di dare mandato al Direttore generale Sanita' e Politiche sociali
perche' provveda, relativamente alle attivita' di assistenza
specialistica ambulatoriale per esterni, alla individuazione delle
priorita' e delle procedure per l'attribuzione di nuovi accreditamenti
che si rendano necessari per adeguare la risposta all'evoluzione del
fabbisogno rilevato in sede di monitoraggio e revisione dei Programmi
aziendali indicati in premessa;
- di approvare quale parte integrante e sostanziale, l'allegato al
presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Formule da utilizzare per la quantificazione del numero di posti letto
accreditabili per ciascuna struttura
- Formula generale per il dimensionamento dei posti letto ordinari
(giornate di degenza ordinarie/365)/0.75
- Formula generale per il dimensionamento dei posti letto di ricovero
diurno
(accessi di ricovero diurno/250)
Esempio 1
- Struttura con 240 posti letto autorizzati e transitoriamente
accreditati, 230 di ricovero ordinario e 10 di ricovero diurno, che ha
erogato nel 2006 n. 58.100 giornate di degenza ordinarie e n. 1.680
accessi di ricovero diurno.
Posti letto ordinari
(58.100/365)/0.75 = 160/0.75 = 212
Posti letto per ricovero diurno
1680/250 = 7
Dotazione complessiva da considerarsi accreditabile
219 posti letto, corretta in quanto non superiore al numero di posti
letto autorizzati e non inferiore di piu' del 30% al numero di posti
letto transitoriamente accreditati.
Esempio 2
- Struttura con 650 posti letto autorizzati, 600 per ricovero
ordinario e 50 per ricovero diurno, che ha erogato nel 2006 186.200
giornate di degenza ordinarie e 15.000 accessi di ricovero diurno.
Posti letto ordinari
(186.200/365)/0.75 = 510/0.75 = 680
Posti letto ricovero diurno
15.000/250 = 60
Dotazione complessiva da considerarsi accreditabile
Poiche' il numero di posti letto ottenuto sulla base della formula
generale sarebbe superiore al numero di posti letto autorizzati, in
ragione di un tasso di occupazione reale maggiore e piu' efficiente di
quello minimo considerato per la formula generale, il numero di posti
letto accrebitabili totale e' pari a 650.
Esempio 3
- Struttura con 247 posti letto autorizzati e transitoriamente
accreditati, 220 ordinari e 27 di ricovero diurno,  che ha erogato nel
2006 41.200 giornate di degenza ordinarie e 4725 accessi di ricovero
diurno.
Posti letto ordinari
(41.200/365)/0.75 = 113/0.75 = 151
Posti letto ricovero diurno
4725/250 = 19
Dotazione complessiva da considerarsi accreditabile
Poiche' il numero di posti letto ottenuto sulla base della formula
generale sarebbe di 169, pari al 68.5% del numero transitoriamente
accreditato, la dotazione da considerarsi accreditabile e' pari al 70%
di quello transitoriamente accreditato, cioe' 173 posti letto totali.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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