REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2008, n. 912

Approvazione criteri e modalita' di accesso e di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga - Attuazione dei contenuti dell'Accordo governativo sottoscritto il 28/2/2008 fra Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e Regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 2, comma 521 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244
relativo agli ammortizzatori sociali in deroga;
richiamati:
- il Protocollo d'intesa sottoscritto il 24 gennaio 2008 fra Regione
Emilia-Romagna e Parti sociali;
- l'Accordo governativo sottoscritto il 28 febbraio 2008 fra Ministero
del Lavoro e Previdenza sociale e Regione Emilia-Romagna per
l'attribuzione di risorse finanziarie per la concessione in deroga
alla vigente normativa di ammortizzatori sociali a favore dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali, di seguito
per brevita' definito Accordo governativo;
- il decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 di
assegnazione dei fondi alle Regioni ai fini delle concessione o della
proroga del trattamento di CIGS, mobilita' e disoccupazione speciale,
in deroga alla vigente normativa e in particolare l'articolo 1 che
recepisce il sopra richiamato Accordo governativo;
premesso che ai fini del corretto e tempestivo adempimento delle
procedure previste per l'accesso alle risorse garantite in deroga alla
vigente normativa sugli ammortizzatori sociali, come da ultimo
precisate ai sensi del sopra richiamato comma 521 dell'art. 2 della
Legge 544/07, la Regione Emilia-Romagna deve procedere
all'individuazione delle crisi occupazionali relative a settori
produttivi e/o aree territoriali o a specifiche imprese colpite da
eventi particolari e/o eccezionali alle quali destinare le risorse
medesime e i criteri e le modalita' per il loro utilizzo in coerenza e
nei limiti di quanto stabilito dall'Accordo governativo sopra citato;
tenuto conto:
- del monitoraggio realizzato dal Servizio regionale competente
relativamente all'attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga
nel corso del 2007 di cui alla propria deliberazione n. 1427 dell'1
ottobre 2007 ad oggetto: "Approvazione criteri e modalita' di accesso
e di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, in attuazione
dei contenuti dell'Accordo governativo sottoscritto il 29/5/2007 fra
Ministero del Lavoro e Previdenza sociale e Regione Emilia-Romagna";
- delle richieste di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga
nel corso del 2008 a favore di crisi occupazionali sottoscritte fra
Province e Parti sociali agli atti del Servizio regionale competente;
dato atto, in particolare, che per quanto attiene  all'individuazione
delle sopra richiamate crisi occupazionali, sono definiti i seguenti
criteri:
1) il 70% delle risorse complessivamente assegnate alla Regione
Emilia-Romagna per gli interventi attraverso ammortizzatori sociali in
deroga pari a 7.700.000,00 Euro sono riservate alle crisi
occupazionali definite in apposite intese che abbiano come oggetto di
intervento i lavoratori di settori produttivi e/o aree territoriali o
specifiche imprese che non beneficiano di nessuno degli ammortizzatori
sociali ordinariamente stabiliti dalla legislazione vigente di cui
alla Legge 223/91 e successive modifiche. In particolare, nell'ambito
delle suddette risorse per ogni singolo trattamento sono definiti i
seguenti criteri:
• Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un periodo massimo,
anche non continuativo, non superiore a quattro mesi nell'arco
dell'anno per un massimo di spesa autorizzabile pari a 4.000.000,00
Euro.
• Mobilita': per un periodo massimo, anche non continuativo, non
superiore a quattro mesi eventualmente prorogabile per ulteriori
quattro mesi, a seguito di ulteriore intesa, per un massimo di tetto
di spesa autorizzabile pari a 3.000.000,00 Euro;
• Disoccupazione Speciale per un periodo massimo non superiore a sei
mesi per un massimo di tetto di spesa autorizzabile pari a 700.000,00
Euro;
2) il 30% delle risorse complessivamente assegnate pari a 3.300.000,00
Euro saranno, invece, riservate a favore dei lavoratori delle imprese
che hanno gia' utilizzato tutti gli ammortizzatori sociali stabiliti
dalla sopra citata normativa, dando priorita' in questo caso ad
eventuali proroghe dei trattamenti di CIGS per una durata massima di
dodici mesi alle crisi occupazionali riconosciute in appositi Accordi
sottoscritti nel corso del 2007 dalle Parti sociali con il Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale;
atteso che entro la fine di ottobre 2008 il Dirigente regionale
competente, sulla base dei dati di monitoraggio relativi all'utilizzo
delle sopra richiamate tipologie di trattamenti in deroga, potra'
procedere con propria atti ad aggiustamenti nell'ammontare dei sopra
definiti "tetti" di risorse riservate ai singoli trattamenti in
deroga;
dato altresi' atto che nell'ambito e nei limiti dei sopra citati
criteri l'Assessore regionale competente e' delegato a sottoscrivere
con le Parti sociali apposite intese per l'utilizzo degli
ammortizzatori sociali in deroga sulla base di quanto stabilito dal
sopra citato art. 2, comma 521 della Legge 244/07, di seguito definite
per brevita' Intese con le Parti sociali;
ritenuto necessario procedere alla definizione di criteri e modalita'
di accesso e di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga a
favore dei lavoratori delle imprese gia' identificate o ancora da
identificare, nelle sopra richiamate intese con le Parti sociali;
dato atto che le risorse finanziarie previste dall'Accordo governativo
sopra citato per la Regione Emilia-Romagna per i suddetti trattamenti
in deroga ammontano complessivamente a 11 milioni di Euro assegnate
con il sopra richiamato decreto interministeriale n. 43297/08;
dato atto altresi' che le suddette risorse finanziarie, a norma del
sopra citato comma 21, art. 2 della Legge 244/07, si cumulano con le
economie accertate sulle risorse finanziarie attribuite alla Regione
Emilia-Romagna a seguito dei precedenti Accordi governativi per
ammortizzatori sociali in deroga del 20 aprile 2005 e del 29 maggio
2007;
richiamata, altresi' la propria deliberazione n. 680 del 14 maggio
2007 ad oggetto "Approvazione di un Accordo fra Regione e Province
dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione
2007-2009 per il Sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 - L.R.
17/05) in attuazione delibera di G.R. 503/07" e successive modifiche;
sentito, ai sensi della L.R. 12/03, il parere della Commissione
regionale tripartita e del Comitato di coordinamento
interistituzionale in data 9 giugno 2008;
dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 37, comma 4, della Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e
della propria deliberazione 450/07 di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale "Cultura Formazione Lavoro", dott.ssa
Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, in attuazione dell'Accordo governativo sottoscritto
il 28 febbraio 2008 fra Ministero del Lavoro e Previdenza sociale e
Regione Emilia-Romagna, i criteri e le modalita' di accesso e di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, a favore dei lavoratori delle imprese identificate
nelle sopra richiamate Intese con le Parti sociali;
2) di assegnare per competenza al Servizio Lavoro della Direzione
generale "Cultura Formazione Lavoro" la gestione tecnica
dell'attuazione dei contenuti del sopra richiamato Accordo governativo
del 28/2/2008 e di quanto altro disposto dall'Allegato, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, ivi compresa la
concessione dei trattamenti in deroga richiesti;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Criteri, modalita' di accesso e di concessione degli ammortizzatori
sociali in deroga, in attuazione dei contenuti dell'Accordo
governativo sottoscritto il 28 febbraio 2008 fra Ministero del Lavoro
e Previdenza sociale e Regione Emilia-Romagna
Premessa
Si precisa che i criteri e le modalita' di accesso e di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga in oggetto riguardano i soli
trattamenti relativi a periodi di sospensione o di disoccupazione nel
corso del 2008, nonche' per gli iscritti nel corso dello stesso anno
2008 alle liste regionali dei lavoratori in mobilita' e che eventuali
ulteriori autorizzazioni a trattamenti in deroga per le successive
annualita' saranno possibili solo ad accertamento di economie sulle
risorse gia' attribuite alla Regione Emilia-Romagna sulla base
dell'Accordo governativo del 28/2/2008 e a seguito di proroga
nell'utilizzo delle stesse risorse.
Criteri di accesso ai trattamenti in deroga
I lavoratori che potranno accedere in deroga alla vigente normativa ai
trattamenti in deroga di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria -
di seguito CIGS, di Mobilita' o di Disoccupazione dovranno essere
stati assunti in una delle seguenti qualifiche: impiegato, quadro,
operaio, intermedio.
I lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga di CIGS dovranno
avere almeno 90 giorni di anzianita' presso l'impresa che ha proceduto
alla sospensione per la quale e' richiesto il trattamento. Si precisa,
che l'articolo 2112 del Codice civile, sostituito dall'art. 1, comma 1
del DLgs 18/01, stabilisce che "in caso di trasferimento d'azienda, il
rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano", in tal caso, quindi, il
requisito dell'anzianita' aziendale deve essere cercato nell'intero
arco temporale lavorativo prestato dagli interessati presso le due
aziende.
Non sono ammissibili ai trattamenti in deroga di CIGS o di
Disoccupazione per periodi antecedenti al 2008 o nel caso di
trattamenti di mobilita' in deroga i lavoratori iscritti alla relativa
lista in data antecedente all'1 gennaio 2008.
La formazione e l'approvazione della sopra richiamata lista regionale
dei lavoratori in mobilita', anche nel caso specifico dei trattamenti
di mobilita' in deroga, resta disciplinata dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 2081 del 12 dicembre 2005 ad oggetto "Conferimento
alla Regione delle adozioni dei provvedimenti di approvazione della
lista dei lavoratori di cui all'art. 6 della Legge 223/91".
I lavoratori che possono accedere ai trattamenti in deroga devono
provenire da imprese ubicate nel territorio dell'Emilia-Romagna. Per
quanto attiene agli ulteriori requisiti delle imprese, si rinvia a
quanto definito in specifico nelle Intese con le Parti sociali per
l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga.
Come specificato dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale anche
per la CIGS in deroga l'impresa e' tenuta al versamento del contributo
addizionale per il periodo di utilizzo di cui all'art. 8, comma 1 del
D.L. 86/88 convertito dalla Legge 160/88 (Circolare INPS n. 171 del 4
agosto 1988). Tale contributo e' dovuto nella misura del 3% per le
imprese fino a 50 dipendenti, nella misura del 4,5% per le imprese con
piu' di 50 dipendenti.
Per la Mobilita' in deroga, invece, l'impresa non rientra nelle
previsioni dell'art. 16 della Legge 223/91 e quindi non e' tenuta al
pagamento della c.d. "Tassa d'ingresso".
Per quanto attiene ulteriori specificazioni sulle problematiche
relative all'accesso ai trattamenti in deroga si rinvia ai contenuti
dei messaggi INPS e in particolare da ultimo dal messaggio n. 2818 del
4 febbraio 2008.
Durata dei trattamenti in deroga
I trattamenti in deroga sono ammissibili a decorrere dall'1 gennaio
2008 per:
- la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un periodo massimo,
anche non continuativo, non superiore a quattro mesi nell'arco
dell'anno. Per le crisi occupazionali riconosciute in appositi Accordi
sottoscritti nel corso del 2007 dalle Parti sociali con il Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale, invece, potranno utilizzare i
suddetti trattamenti di CIGS per una durata massima di dodici mesi;
- Mobilita' per un periodo massimo, anche non continuativo, non
superiore a quattro mesi eventualmente prorogabile a seguito di
ulteriore intesa di altri quattro mesi;
- Disoccupazione Speciale per un periodo massimo non superiore a sei
mesi.
La durata dei suddetti trattamenti, nell'ambito delle durate massime
sopra stabilite, sono definite nelle intese con le Parti sociali in
considerazione della situazione della crisi occupazionale da
affrontare.
Dopo 12 mesi, anche non continuativi, di utilizzo dei suddetti
trattamenti da parte di un lavoratore, gli stessi trattamenti sono
ridotti del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento
nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso delle proroghe
successive. Cosi' come stabilito dalla circolare INPS n. 57 del 13
marzo 2007, pertanto, lo stesso Istituto in sede di liquidazione dei
trattamenti in deroga a favore dei lavoratori beneficiari provvedera'
ad applicare le sopra citate decurtazioni.
I trattamenti in deroga sono incompatibili con ogni trattamento
previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa anche con oneri a carico della Regione.
Fatta salva la sopra richiamata incompatibilita', si precisa che
qualora il lavoratore abbia gia' beneficiato da parte dell'INPS di
altri trattamenti previdenziali o assistenziali per periodi che
successivamente sono riconosciuti oggetto di trattamento in deroga, in
sede di liquidazione degli stessi trattamenti l'INPS dovra' procedere
agli opportuni conguagli.
Il finanziamento dell'Accordo governativo del 28/2/2008 con risorse
del Fondo per l'occupazione prevede che i trattamenti in deroga
coprano l'integrazione salariale, i connessi assegni al nucleo
familiare, se dovuti, e la contribuzione figurativa.
Resta fermo il principio giuridico che anche il trattamento di CIGS e
di mobilita' in deroga e' calcolato all'80% dell'ultima retribuzione
ed e' soggetto ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/80
(Circolare INPS n. 30 del 30 gennaio 2007).
Consultazione sindacale per l'accesso ai trattamenti in deroga
Ai fini del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento
di CIGS in deroga, di norma, le imprese dovranno applicare la
procedura prevista dall'art. 2 del DPR 10 giugno 2000, n. 218. Il
datore di lavoro, quindi, che intenda richiedere l'intervento di CIGS
in deroga, nonche' le rappresentanze sindacali unitarie ovvero, in
mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative operanti nella
provincia, sono tenuti a presentare domanda di esame congiunto,
qualora l'intervento riguardi unita' produttive ubicate esclusivamente
in regione, alla Provincia ovvero alla Regione. Nei casi in cui la
richiesta di intervento di integrazione salariale riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province, gli incontri per l'esame
congiunto si svolgeranno presso la Regione; altrimenti si svolgeranno
presso la Provincia coinvolta.
Si precisa che i verbali di consultazione sindacale, di norma, devono
anticipare o essere coincidenti con le sospensioni.
Le imprese artigiane aderenti ad Ente Bilaterale Emilia Romagna -
EBER, invece, svolgeranno la consultazione sindacale secondo le
modalita' in vigore presso l'Ente bilaterale medesimo.
Per quanto attiene il perfezionamento dell'iter di concessione della
mobilita' in deroga a seguito di licenziamenti la consultazione
sindacale seguira' le procedure delle Leggi 223/91 e 236/93. Ai sensi
dell'art. 4, della stessa Legge 223/91, come integrato dall'art. 3,
DLgs 469/97, l'esame congiunto previsto nelle procedure per la
dichiarazione di mobilita' del personale si svolge presso la Regione,
ove coinvolga unita' produttive ubicate esclusivamente nel territorio
di questa ma in diverse province, o presso la Provincia, ove coinvolga
invece unita' produttive qui esclusivamente collocate.
Modalita' di presentazione richieste
Le domande dei trattamenti di CIGS in deroga in regola con le vigenti
normative sul bollo, unitamente al verbale di consultazione sindacale
e copia del libro matricola dell'impresa, dovranno essere presentate
entro il 28 febbraio  2009 al Servizio Lavoro della Regione
Emilia-Romagna - Viale A. Moro n. 38, 40127 Bologna - VII Piano -
Stanza 714 (nelle giornate dal lunedi' al venerdi' dalle 9,30 alle
12,30) su apposita modulistica definita dal Dirigente del Servizio
regionale competente, nonche' in formato elettronico - su floppy
disk/cd.
Il Servizio Lavoro procedera', nel limite complessivo delle risorse
finanziarie a disposizione per ogni singola tipologia di trattamento,
previa verifica dei criteri, alla concessione dei trattamenti, di
norma entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Dei
provvedimenti di concessione verra' data comunicazione all'INPS oltre
che agli interessati o ad eventuali loro delegati.
I trattamenti autorizzati saranno liquidati dall'INPS territorialmente
competente dietro presentazione di apposita richiesta da parte
dell'impresa su modulistica indicata dalla stessa INPS.
Le imprese richiedenti dovranno comunicare mensilmente al Servizio
Lavoro e all'INPS territorialmente competente l'effettivo utilizzo
dell'ammortizzatore sociale richiesto.
Le domande dei trattamenti in deroga di Mobilita' e Disoccupazione
Speciale, cosi' come stabilito dal sopracitato Accordo governativo,
dovranno essere presentate dai lavoratori interessati ai competenti
uffici territoriali dell'INPS che procedera' nel limite complessivo
delle risorse finanziarie a disposizione dopo verifica dei requisiti e
dei criteri, all'erogazione dei trattamenti richiesti.
Il Servizio Lavoro per competenza comunichera' all'INPS gli elenchi
degli iscritti alla lista regionale dei lavoratori in mobilita' e dei
disoccupati in possesso dei requisiti per richiedere i trattamenti in
deroga.
Monitoraggio utilizzo trattamenti in deroga
Nell'ambito delle rispettive competenze in materia di verifica
dell'andamento complessivo della spesa per gli ammortizzatori sociali
in deroga, il Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna
congiuntamente alla Direzione regionale INPS e a Italia Lavoro SpA,
cosi' come indicato dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale,
cosi' come gia' realizzato nel corso del 2007 con un apposita intesa
di cui alla determinazione n. 14197 del 5 novembre 2007, al fine del
rispetto del quadro di compatibilita' economica, proseguiranno nelle
attivita' di costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate alla Regione Emilia-Romagna, compresa la
gestione delle procedure - archivi informatizzati compresi - relativi
alle fasi di presentazione, concessione e liquidazione dei trattamenti
di CIGS e Mobilita' in deroga.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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