REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 10 giugno 2008, n. 178

Indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Anno 2008. Conferma dei criteri gia' approvati per il triennio 2005-2007 con deliberazione assembleare progr. n. 20/2005. (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 650)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 650 del
12 maggio 2008, recante in oggetto "Indirizzi di programmazione degli
interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei
servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni. Anno 2008.
Conferma dei criteri gia' approvati per il triennio 2005-2007. Del.
Ass. leg.va 20/05";
visto il parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla
Commissione referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport"
di questa Assemblea legislativa con nota prot. n. 13183 in data 5
giugno 2008;
dato atto che la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di
servizi educativi per la prima infanzia", come modificata dalla L.R.
14 aprile 2004, n. 8, ed in particolare l'art. 10, prevede che
l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approvi di norma
ogni tre anni il programma regionale dei servizi per la prima
infanzia, che definisca:
- le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita' e
raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali;
- le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione
degli operatori;
- le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca,
di formazione dei coordinatori pedagogici, di documentazione,
monitoraggio, verifica e valutazione della qualita' dei servizi e
degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali;
preso atto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni, i Comuni, le
Province e le Comunita' Montane, siglata in data 14 febbraio 2008 per
riconfermare, tra l'altro, i criteri sulla cui base le Regioni e le
Province autonome attuano un piano straordinario di intervento per lo
sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, oltre
che alle disponibilita' finanziarie per l'anno 2008 finalizzate a tale
realizzazione;
dato atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1655 del
5/11/2007 "Attuazione del piano straordinario di intervento per lo
sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi. Programma
regionale finalizzato";
considerato che, il programma delle azioni relative ai servizi
educativi per l'infanzia costituisce parte di un sistema complesso, in
cui le finalita' e gli obiettivi propri delle diverse aree sono
elementi che concorrono a costituire un quadro di insieme, che assume
come riferimento la qualita' della vita dei bambini e delle loro
famiglie e impegna le istituzioni di governo a una programmazione
comune;
valutata quindi l'importanza, in attuazione delle finalita' generali
della normativa, di adottare un atto programmatico di indirizzo
limitatamente all'anno 2008 in considerazione della opportunita' di
far coincidere la programmazione provinciale dei servizi educativi per
bambini da 0 a 3 anni con l'approvazione dei piani di zona indicati
all'art. 29 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e successive
modifiche "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
richiamato l'ordine del giorno n. 381 approvato dall'Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna in data 28 settembre 2005 con
la quale si impegna, tra l'altro:
- a incentivare ulteriormente, stante anche l'aumento della
popolazione infantile, l'offerta quantitativa e qualitativa dei
servizi per l'infanzia quale risposta soddisfacente alla domanda
sociale inevasa che segnala ogni anno liste di attesa, sollecitando,
al contempo, un superamento degli squilibri territoriali ancora
esistenti nel rapporto tra domanda e offerta di servizi per la prima
infanzia;
- ad adeguare i contributi per i soggetti gestori pubblici e privati,
in particolare per la realizzazione dell'obiettivo, in merito, che si
e' dato il Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 e cioe' che gli
Stati membri si dotino di servizi per la prima infanzia tali da
raggiungere, nel 2010, almeno il 33% dei bambini in eta';
dato atto altresi' che, in coerenza con le linee di indirizzo e di
programmazione regionale, viene sollecitata alle Amministrazioni
provinciali una particolare attenzione alle differenti situazioni
territoriali operando anche attraverso una differenziazione dei
contributi in base al riconoscimento di situazioni particolari dal
punto di vista geografico e assumendo, tra l'altro, come impegno lo
sviluppo in tali territori, di servizi per l'infanzia;
viste:
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2 "Legge per la montagna";
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 il quale prevede
che la concessione di contributi a persone ed Enti pubblici e privati
sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei
criteri e delle modalita' di assegnazione dei contributi medesimi ai
soggetti interessati;
richiamate:
- la Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 "Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo n. 40 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio pluriennale
2008-2010";
- la Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 "Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e
Bilancio pluriennale 2008-2010";
- la Legge regionale 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche
recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
dato atto che i fabbisogni finanziari da destinare all'attuazione del
programma in oggetto per l'anno 2008 sono stati specificatamente
individuati, per quanto riguarda le risorse regionali, sui pertinenti
capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario in corso;
dato atto inoltre che, la destinazione delle risorse statali sui
pertinenti capitoli di spesa del Bilancio della Regione Emilia-Romagna
sara' stabilita in seguito a finanziamenti provenienti dallo Stato
anche con riferimento al Fondo nazionale delle politiche sociali, e al
Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
valutato altresi' che, qualora si rendessero disponibili per le
medesime finalita' ulteriori risorse, sia regionali che statali, le
stesse saranno ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla
normativa contabile vigente, tra le Province, con provvedimento della
Giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'Allegato "Indirizzi
di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento
e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta'
0-3 anni. Triennio 2005-2007. L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive
modifiche", parte integrante e sostanziale della deliberazione
dell'Assemblea legislativa 20/05;
preso atto degli accordi sottoscritti nell'anno 2007 tra Stato,
Regioni e Province per il finanziamento alla sperimentazione di
sezioni per bambini della fascia di eta' 0-3 anni, cosiddette "sezioni
primavera";
ritenuto, in attuazione delle intese sopramenzionate e in coerenza con
il programma regionale di sviluppo del sistema integrato dei servizi
socio-educativi per bambini da zero a tre anni, di coordinare a
livello provinciale, le azioni nazionali e regionali integrandole,
allo scopo di realizzare una programmazione regionale organica
escludendo la possibilita' di utilizzare il doppio finanziamento. I
servizi che, nell'anno 2007, hanno ottenuto finanziamento statale per
l'avvio di una sezione sperimentale, il cui funzionamento era previsto
per l'anno educativo 2007/2008, non potranno accedere alle risorse
previste per gli interventi in conto capitale e per le spese correnti,
relativamente ai contributi riferiti al consolidamento per l'a.e.
2007-2008;
richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 450
del 3 aprile 2007, concernente "Adempimenti conseguenti alle delibere
1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera
447/03 e successive modifiche";
dato atto che e' stato sentito il parere della Conferenza
Regione-Autonomie locali nella seduta del 5 maggio 2008;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di confermare, limitatamente all'anno 2008 e per le motivazioni
indicate in premessa, gli indirizzi di programmazione degli interventi
per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi
educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3 anni, in attuazione della
legge regionale L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche,
gia' approvati per il triennio 2005-2007 con deliberazione
dell'Assemblea legislativa n. 20 del 28 settembre 2005;
2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 10
gennaio 2000, n. 1 e successive modifiche, la Giunta regionale, in
attuazione del sopracitato programma:
a) adottera' la delibera di programma annuale per i finanziamenti in
conto capitale, approvera' gli atti programmatori delle Province per
le spese di investimento e adottera' il relativo riparto;
b) approvera' il riparto dei fondi a favore delle Province per le
spese correnti, unitamente all'assegnazione delle risorse a favore
delle stesse;
3) di stabilire che, in attuazione dell'art. 10, comma 3 della legge
regionale, con successivi atti la Giunta regionale provvedera' alla
realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori
pedagogici, documentazione, monitoraggio, verifica e valutazione della
qualita' dei servizi e degli interventi anche in accordo con gli Enti
locali;
4) di dare atto che i fabbisogni finanziari da destinare
all'attuazione del programma in oggetto per l'anno 2008 sono stati
specificatamente individuati, per quanto riguarda le risorse
regionali, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziano in corso;
5) di dare altresi' atto che:
- la destinazione delle risorse statali sui pertinenti capitoli di
spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna sara' stabilita in
seguito a finanziamenti provenienti dallo Stato, anche con riferimento
al Fondo nazionale delle politiche sociali e al Piano straordinario di
intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia;
- qualora si rendessero disponibili per le medesime finalita'
ulteriori risorse, sia regionali che statali, le stesse saranno
ripartite, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile
vigente, tra le Province, con provvedimento della Giunta regionale,
secondo i criteri indicati nell'Allegato "Indirizzi di programmazione
degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-3
anni. Triennio 2005-2007. L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 e successive
modifiche", parte integrante e sostanziale della deliberazione
dell'Assemblea legislativa 20/05;
6) di stabilire che:
- nel rispetto delle norme recate dalla Legge 350/03 e dall'art. 4,
comma 2, L.R. 25/07, le risorse regionali di cui al Capitolo di spesa
58435 dovranno finanziare esclusivamente gli interventi ammissibili ai
sensi dell'art. 3 della citata Legge 350/03, trattandosi di contributi
destinati alla realizzazione di interventi che insistono su immobili
del patrimonio pubblico di proprieta' di Enti locali;
- nella realizzazione dei piani di intervento territoriali, sulla base
delle indicazioni in premessa, non potranno essere finanziate le
cosiddette "sezioni primavera" che per la loro sperimentazione hanno
ottenuto risorse statali;
7) di stabilire, inoltre, che con successivi atti della Giunta
regionale si provvedera' a dare attuazione alle iniziative dirette
regionali, il cui onere finanziario gravera' sui Capitoli 58437 e
75648;
8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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