REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

Richiesta registrazione della denominazione "Aglio bianco piacentino"

Il Direttore generale Agricoltura comunica che e' pervenuta alla
Regione Emilia-Romagna la domanda presentata da AINPO, Strada Mercati
n. 9/e - 43100 Parma, per la richiesta di registrazione della
denominazione "Aglio bianco piacentino"descritta nella scheda
allegata, ai sensi del Reg. (CE) n. 510/06.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
1273 del 15 luglio 1997, nei trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione, l'intera documentazione presentata dai promotori resta
a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il Servizio
Valorizzazione delle produzioni.
In tale periodo chiunque puo' presentare, alla Direzione generale
Agricoltura, opposizione motivata alla proposta di modifica del
disciplinare.
Per eventuali informazioni, si consiglia di rivolgersi a Alberto
Ventura, del Servizio Valorizzazione delle produzioni, Viale Silvani
n. 6 - Bologna - tel. 051/284466, e-mail:
alventura@regione.emilia-romagna.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Valtiero Mazzotti
Richiesta di modifica di disciplinare D.O.P. ( ) - I.G.P. (X)
Comunicata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE n. 510/06 del
Consiglio del 20 marzo 2006
1) Autorita' nazionale
Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, Via XX
Settembre n. 20 - 00100-Roma.
2) Richiedente
AINPO - Strada dei Mercati n. 9/e - 43100 Parma, tel. 0521/994533 -
fax 0521/981361 - ainpopr@tin.it.
3) Denominazione del prodotto
Aglio bianco piacentino (IGP).
4) Tipo di prodotto
Prodotto orticolo.
5) Sintesi del disciplinare
a) Nome del prodotto: "Aglio bianco piacentino".
b) Descrizione del prodotto
La denominazione "Aglio bianco piacentino" I.G.P. designa i bulbi
ottenuti dalla coltivazione delle locali varieta' di aglio "Ottolini"
e "Serena", nella zona geografica di produzione delimitata.
Il prodotto, per poter essere commercializzato o reimpiegato per la
semina, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- i bulbi si presentano allo stato secco;
- la tunica esterna del bulbo e quelle che avvolgono ciascuno spicchio
devono essere completamente secche e di colore bianco;
- i bulbi sono provvisti di spicchi (o bulbilli) nel numero variabile
tra 14 e 18, di sapore acre, di dimensioni medie e grosse (ovvero con
diametro massimo della sezione equatoriale non inferiore a 40 mm),
compatti e di forma regolare senza difetti qualitativi;
- i bulbi devono aver le caratteristiche previste dalle norme comuni
di qualita' rispondenti alle categorie extra o I.
c) Zona geografica di produzione
La zona di produzione e di condizionamento della I.G.P. "Aglio bianco
piacentino" ricade in provincia di Piacenza e comprende l'intero
territorio dei comuni di Besenzone, Cadeo, Calendasco, Caorso,
Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gossolengo,
Gragnano Trebbiense, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Podenzano,
Pontenure, Rottofreno, Sarmato, San Pietro in Cerro, Villanova e parte
del territorio dei comuni di Agazzano, Alseno, Borgonovo Val Tidone,
Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Gazzola,
Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Vigolzone.
d) Storia ed origine del prodotto
Nel Piacentino, fino al XIX secolo, la coltivazione dell'aglio
riguardava orti familiari. Le piu' antiche notizie statistiche
relative alla produzione di pieno campo di aglio nell'area risalgono
al 1922.
Negli anni successivi la coltivazione dell'aglio in pieno campo non
tardo' a svilupparsi. Nel 1947 si costitui' a Piacenza il Consorzio
Provinciale Orticoltura avente un proprio marchio commerciale ed una
specifica Sezione economica produttori di aglio, il S.E.P.A., che da
subito si distinse principalmente per l'esportazione di tale prodotto
verso gli Stati Uniti. Nel corso degli ultimi trenta anni la
coltivazione di aglio bianco piacentino ha assunto una posizione di
notevole importanza, occupando il 10% circa della superficie nazionale
investita ad aglio, con una produzione media annua di circa 3.000
tonnellate. Dal 1978 a Monticelli d'Ongina si svolge ogni anno una
manifestazione-convegno dedicata all'Aglio bianco, ed in particolare
alle varieta' locali (Ottolini e Serena).
La consolidata tradizione della coltivazione dell'aglio consenti' di
fare un lunghissimo e certosino lavoro di miglioramento varietale,
culminato con la selezione della locale varieta' di aglio "bianco
Piacentino", riconosciuta il 6 gennaio 1982 con il decreto di
iscrizione della denominazione varietale nel Registro delle varieta'
di Allium sativum L. Nel 1983 venne ufficializzata la certificazione
varietale e sanitaria ENSE di aglio "Piacentino bianco" da seme.
Successivamente con decreto del 9 aprile 2004 e' stata rinnovata
l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' con la nuova
denominazione "Ottolini".
e) Metodo di ottenimento del prodotto
Preparazione del terreno
La lavorazione principale del terreno deve essere eseguita in estate,
prima delle piogge autunnali. L'aratura e' seguita da successive
erpicature e/o fresature che, oltre per l'interramento dei concimi
minerali, servono per lo sminuzzamento del terreno necessario per il
regolare collocamento dei bulbilli.
Inoltre, si deve provvedere, mediante scoline e fossi di testata, alla
sistemazione degli appezzamenti in modo da facilitare il drenaggio
delle acque in eccesso.
Fertilizzazione
Le modalita' di somministrazione di concimi minerali e di ammendanti
organici sono realizzate in modo da mantenere la fertilita' del
terreno e contestualmente di fornire alla coltura tutti i nutrienti
necessari per un corretto sviluppo.
In tutti i casi i quantitativi massimi di unita' di fertilizzante che
non potranno essere superati sono:
P205 250 Kg/Ha;
K20 300 Kg/Ha;
N 150 Kg/Ha.
Semina
La messa a dimora dei bulbilli deve essere effettuata nel periodo
compreso tra il 20 settembre e il 20 novembre e preferibilmente nel
mese di ottobre, impiegando semente (bulbilli) certificata
appartenente esclusivamente alle varieta' "Ottolini" o "Serena".
Il materiale di propagazione e' costituito da bulbilli ottenuti per
sgranatura dei bulbi; i quali vengono puliti da radici, tuniche
esterne, bulbilli centrali e da bulbilli esterni al bulbo (denti).
Durante le operazioni di sgranatura e pulitura dei bulbilli viene
posta particolare attenzione ad evitare schiacciamenti e lesioni degli
stessi.
Non e' ammesso il ristoppio. Debbono trascorrere almeno quattro anni
tra colture successive di aglio sullo stesso appezzamento.
L'avvicendamento colturale e' ritenuto necessario per comprensibili
motivi fitosanitari; in particolare, non si deve far succedere la
coltura di aglio ad altre colture bulbose o a radice carnosa al fine
di ostacolare la comparsa di malattie che interessano l'apparato
radicale e gli organi di riserva delle piante. Per gli stessi motivi,
causati in questo caso dall'elevata presenza di sostanza organica
scarsamente umidificata, non e' consentita la successione a prato.
La semina deve essere effettuata in modo da non superare la densita'
massima d'investimento di 270.000 piante per ettaro. I sesti
d'impianto da adottare sono:
distanza tra le file 30 -33 cm;
distanza sulla fila 12-15 cm.
Tali distanze, da tempo adottate nella pianura piacentina, permettono
di ottenere un aumento ed una maggiore omogeneita' della pezzatura
media dei bulbi.
Raccolta e operazioni di essiccamento.
La maturazione fisiologica dell'Aglio bianco piacentino inizia
normalmente fra il 20 giugno e il 15 luglio, conseguentemente la
raccolta si conclude, di regola, verso la meta' del mese e non oltre
il 30 luglio.
L'aglio, una volta estirpato, rimane sul campo, in file ben esposte,
fino all'essiccamento completo. Completate le operazioni di
essiccamento in campo l'aglio viene legato in mazzi e quindi collocato
nelle aie delle aziende per l'essicazione definitiva.
Successivamente viene posto in piccole cataste e sistemato in appositi
locali, in attesa di essere avviato ai siti di conservazione e
condizionamento.
Il trasferimento dalle aziende ai siti di conservazione
/condizionamento, che dovranno essere nella zona indicata
dall'articolo 3, avviene in modo da mantenere la rintracciabilita' del
prodotto ed inalterata la qualita' dello stesso, ovvero che i bulbilli
non subiscano schiacciamenti, lesioni, perdita della cuticola.
6) Legame con l'ambiente geografico
La zona geografica di produzione e' caratterizzata dalla presenza di
suoli di origine alluvionale, tendenti allo sciolto e medio impasto,
ben drenati e dal clima di tipo temperato-subcontinentale con valori
massimi delle precipitazioni mensili in autunno e in primavera e ad
elevate escursioni termiche giornaliere ed annuali.
L'insieme di tali condizioni ambientali favorisce l'ottenimento di
bulbi di aglio caratterizzati da elevata serbevolezza e dall'elevato
tenore di allicina.
7) Struttura di controllo
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto
da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli
articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/06.
8) Elementi specifici dell'etichettatura
Il prodotto "Aglio bianco piacentino" e' immesso al consumo in
confezioni conformi alla vigente normativa e sigillate in modo da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della
confezione. L'"Aglio bianco piacentino" puo' essere immesso al consumo
solo con il logo della Indicazione Geografica Protetta apposto su ogni
confezione, nel rispetto delle norme generali che regolano il
commercio del prodotto.
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la IGP Aglio bianco
piacentino, anche a seguito di processi di elaborazione e di
trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni
recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del
logo comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione
protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo
della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del
prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del
diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione
della IGP Aglio bianco piacentino riuniti in Consorzio incaricato alla
tutela dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in
apposti registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione
protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette
funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorita' nazionale
preposta all'attuazione del (CE) 510/06.
9) Condizioni nazionali (eventuali)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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