REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2007, n. 468

Attuazione dell'art. 15, comma 2, L.R. 24/01 - Aggiornamento dei limiti di reddito per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi ERP

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'articolo 15, comma 2 della L.R. 24/01 il quale prevede che i
limiti di reddito per conseguire l'assegnazione di alloggi di ERP
debbano essere periodicamente aggiornati con deliberazione della
Giunta regionale, sulla base dei prezzi al consumo, quale risulta
dalle determinazioni ISTAT;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002
la quale stabilisce che per concorrere all'assegnazione degli alloggi
di ERP la condizione dei soggetti concorrenti debba, tra le altre
condizioni, rispettare le seguenti:
a) non superare i valori massimi dell'ISE e dell'ISEE rispettivamente
di 30.000 Euro e di 15.000 Euro, calcolati ai sensi del DLgs 31 marzo
1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
b) non possedere un patrimonio mobiliare superiore a 35.000 Euro, al
lordo della franchigia di Euro 15.493,71 prevista dal DLgs 31 marzo
1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 395 del 30 luglio 2002,
con la quale si sono stabiliti in 45.000,00 e 30.000,00 i valori
limiti rispettivamente dell'ISE e dell'ISEE per la permanenza negli
alloggi di ERP;
- considerato che la citata deliberazione del Consiglio regionale
327/02 ha stabilito che, tra le altre ivi previste, condizione per
applicare una riduzione del 20% del valore ISEE del nucleo familiare
risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e' anche quella
secondo cui il nucleo familiare abbia un solo reddito derivante da
lavoro dipendente o da pensione;
ritenuto:
a) di dare attuazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 15,
comma 2 della L.R. 24/01 provvedendo quindi ad aggiornare i limiti di
reddito per l'assegnazione degli alloggi di ERP incrementando i valori
stabiliti con la delibera del Consiglio regionale 327/02
dell'incremento dei prezzi al consumo verificatosi dal 31 agosto 2002
al 31 agosto 2006 e di stabilire che la loro applicazione decorra per
i concorsi pubblici e per la formazione ed aggiornamento delle
graduatorie aperte di cui alle lettere rispettivamente a) e b) del
comma 1 dell'articolo 25 della L.R. 24/01 avviati successivamente
all'approvazione di questa deliberazione;
b) di stabilire che i successivi aggiornamenti di detti limiti di
reddito saranno biennali e che i loro valori saranno determinati
applicando l'incremento dei prezzi al consumo intercorso tra il 31
agosto dell'anno x ed il 31 agosto dell'anno x+2 e che la decorrenza
dell'applicazione dei nuovi limiti e' stabilita al primo gennaio
dell'anno x+3;
c) che le percentuali di incremento di cui alle precedenti lettere a)
e b) si applicano anche ai limiti dei valori ISE ed ISEE per la
permanenza negli alloggi di ERP individuati con la deliberazione del
Consiglio regionale 327/02;
d) di stabilire che alla determinazione delle percentuali di
incremento e dei valori dei limiti di reddito derivanti
dall'applicazione dei precedenti punti a) e b) provveda, con propria
determinazione, il Dirigente del Servizio regionale competente per
materia e che detta determinazione sia pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
e) di stabilire che il valore del patrimonio mobiliare di 35.000 Euro,
al lordo della franchigia di Euro 15.493,71 prevista dal DLgs 31 marzo
1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, individuato con
la deliberazione del Consiglio regionale 327/02 debba essere
incrementato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei
componenti abbia un'eta' superiore ai 65 anni o abbia un grado di
invalidita' superiore al 66%;
f) di stabilire che, fermo restando le altre condizioni elencate dalla
deliberazione del Consiglio regionale 327/02 per applicare una
riduzione del 20% del valore ISEE del nucleo familiare risultante
dall'attestazione rilasciata dall'INPS, tale riduzione si applica
anche ai nuclei con presenza di un solo reddito derivante da lavoro
dipendente e/o da pensione;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese.
Relazioni europee e internazionali, dott. Bruno Molinari, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 450/07;
richiamata l'intesa raggiunta in data nell'ambito della Conferenza
Regione-Autonomie locali ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 della
L.R. 24/01;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie,
Organizzazione, Luigi Gilli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di dare attuazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 15,
comma 2 della L.R. provvedendo quindi ad aggiornare i limiti di
reddito per l'assegnazione degli alloggi di ERP incrementando i valori
stabiliti con la delibera del Consiglio regionale 327/02
dell'incremento dei prezzi al consumo verificatosi dal 31 agosto 2002 
al 31 agosto 2006 e di stabilire che la loro applicazione decorra per
i concorsi pubblici e per la formazione ed aggiornamento delle
graduatorie aperte di cui alle lettere rispettivamente a) e b) del
comma 1 dell'articolo 25 della L.R. 24/01 avviati successivamente
all'approvazione di questa deliberazione;
b) di stabilire che i successivi aggiornamenti di detti limiti di
reddito saranno biennali e che i loro valori saranno determinati
applicando l'incremento dei prezzi al consumo intercorso tra il 31
agosto dell'anno x e ed il 31 agosto dell'anno x+2 e che la decorrenza
dell'applicazione dei nuovi limiti e' stabilita al primo gennaio
dell'anno x+3;
c) che le percentuali di incremento di cui alle precedenti lettere a)
e b) si applicano anche ai limiti dei valori ISE ed ISEE per la
permanenza negli alloggi di ERP individuati con la deliberazione del
Consiglio regionale 327/02;
d) di stabilire che alla determinazione delle percentuali di
incremento e dei valori dei limiti di reddito derivanti
dall'applicazione dei precedenti punti a) e b) provveda, con propria
determinazione, il dirigente del Servizio regionale competente per
materia e che detta determinazione sia pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
e) di stabilire che il valore del patrimonio mobiliare di 35.000 Euro,
al lordo della franchigia di Euro 15.493,71 prevista dal DLgs 31 marzo
1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni individuato con la
deliberazione del Consiglio regionale 327/02 debba essere incrementato
del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia
un'eta' superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidita' superiore
al 66%;
f) di stabilire che, fermo restando le altre condizioni elencate dalla
deliberazione del Consiglio regionale 327/02 per applicare una
riduzione del 20% del valore ISEE del nucleo familiare risultante
dall'attestazione rilasciata dall'INPS, tale riduzione si applica
anche ai nuclei con presenza di un solo reddito derivante da lavoro
dipendente e/o da pensione;
g) di pubblicare questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE
Si comunica che con deliberazione della Giunta regionale n. 623 del
7/5/2007 si e' provveduto a correggere l'errore materiale contenuto
nella delibera di Giunta regionale n. 468 dell'11/4/2007 sostituendo
al punto c) della sua parte narrativa e al punto c) del suo
dispositivo i numeri "327/2002" con "395/2002".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaele Lungarella

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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