REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 1971

Modifica dell'allegato parte integrante della deliberazione 139/06 "Modalita' per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Criteri minimi di uniformita' delle procedure per la gestione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione
delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2
settembre 1996, n. 37";
visto che l'art. 3 della su richiamata legge regionale e' stato
modificato con l'art. 27 della L.R. 28 luglio 2006, n. 13;
preso atto che secondo detta modifica le organizzazioni di
volontariato per essere iscritte nei registri di cui alla L.R. 12/05
dovranno, tra l'altro, avere operativita' nel territorio regionale da
almeno sei mesi;
considerato che in ragione di detta modifica di legge e' necessario
modificare anche l'allegato parte integrante della propria
deliberazione n. 139 del 13 febbraio 2006, avente per oggetto
"Modalita' per la gestione del registro regionale delle organizzazioni
di volontariato. Criteri minimi di uniformita' delle procedure per la
gestione dei registri provinciali delle organizzazioni di
volontariato";
considerato inoltre necessario apportare al medesimo allegato
ulteriori modifiche ed integrazioni rese necessarie sia per ovviare a
meri errori materiali, sia per rendere piu' chiare alcune indicazioni
di merito;
dato atto, dunque, di apportare all'allegato parte integrante della
deliberazione 139/06 le modifiche indicate in modo analitico
nell'Allegato 1 che forma parte integrante della presente
deliberazione;
ritenuto necessario, per uniformita' e chiarezza, riportare come
Allegato 2, che forma parte integrante della presente deliberazione,
il testo integrale del documento avente per oggetto "Modalita' per la
gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
Criteri minimi di uniformita' delle procedure per la gestione dei
registri provinciali delle organizzazioni di volontariato", cosi' come
modificato con la presente deliberazione;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dr. Leonida Grisendi,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03 e successive
modificazioni;
su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e
di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per
l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del
terzo settore, Anna Maria Dapporto;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato
parte integrante della deliberazione 139/06, cosi' come indicato
analiticamente nell'Allegato 1 che forma parte integrante della
presente deliberazione;
2) di riportare, per uniformita' e chiarezza, come Allegato 2, che
forma parte integrante della presente deliberazione, il testo
integrale del documento avente per oggetto "Modalita' per la gestione
del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Criteri
minimi di uniformita' delle procedure per la gestione dei registri
provinciali delle organizzazioni di volontariato", cosi' come
modificato con la presente deliberazione;
3) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
ALLEGATO 1
Modifiche ed integrazioni all'allegato parte integrante della
deliberazione 139/06
1) Punto 2, lett. a), il secondo capoverso e' modificato come segue:
"Sono quindi iscrivibili solo le organizzazioni in cui le prestazioni
dei volontari, tenuto conto del complesso delle attivita', sono
preminenti sia sotto il profilo qualitativo (con riferimento alla
natura delle mansioni svolte) che quantitativo (con riferimento al
numero dei volontari ed al tempo impegnato) rispetto ad eventuali
prestazioni retribuite".
2) Punto 2, lett. f), le parole "un anno" sono sostituite con le
parole "sei mesi".
3) Punto 2, lett. f), al quarto capoverso le parole "un anno" sono
sostituite con le parole "sei mesi".
4) Punto 2, lett. h.1), il secondo capoverso e' modificato come
segue:
"E' opportuno precisare che le attivita' di prestazione di servizi
rese dalle organizzazioni a favore di terzi in conformita' alle
finalita' istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici, si
considerano attivita' commerciali e produttive marginali a condizione
che detti corrispettivi non eccedano del 50% i costi di diretta
imputazione (vedi DM 25/5/1995 - Criteri per l'individuazione delle
attivita' commerciali e produttive marginali svolte dalle
organizzazioni di volontariato)".
5) Punto 4, secondo capoverso, lett. a), sono cancellate le parole "ai
sensi dell'art. 12".
6) Punto 5a, al terzo capoverso le parole "un anno" sono sostituite
con le parole "sei mesi".
7) Punto 5a, punto 3c, le parole "un anno" sono sostituite con le
parole "sei mesi".
8) Punto 6a, al terzo capoverso le parole "un anno" sono sostituite
con le parole "sei mesi".
9) Punto 6a, punto 3b, le parole "un anno" sono sostituite con le
parole "sei mesi".
ALLEGATO 2
Modalita' per la gestione del registro regionale delle organizzazioni
di volontariato. Criteri minimi di uniformita' delle procedure per la
gestione dei registri provinciali delle organizzazioni di
volontariato
1. Premessa e definizioni
La presente direttiva attua i commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. 21
febbraio 2005, n. 12, recante "Norme per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre
1996, n. 37".
Essa dunque definisce:
1) relativamente al registro regionale delle organizzazioni di
volontariato, i criteri, le modalita' e le procedure per l'iscrizione,
la cancellazione e la revisione;
2) relativamente ai registri provinciali delle organizzazioni di
volontariato, i criteri minimi di uniformita' delle procedure
affinche' le Province, ciascuna nel proprio ambito di competenza,
disciplinino le modalita' di iscrizione, cancellazione e revisione.
L'iscrizione nei registri del volontariato da' diritto ad agevolazioni
di natura economica, amministrativa e gestionale, nonche' attribuisce
la natura fiscale di ONLUS, ai sensi dell'art. 10, comma 8 del DLgs
460/97.
2. Requisiti generali delle organizzazioni iscrivibili
Nel registro regionale e nei registri provinciali del volontariato
sono iscrivibili le organizzazioni che presentino contestualmente i
seguenti requisiti sostanziali e formali:
a) si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed
eventualmente, ma solo in misura secondaria, di lavoratori dipendenti
o di prestatori di lavoro autonomo.
Sono quindi iscrivibili solo le organizzazioni in cui le prestazioni
dei volontari, tenuto conto del complesso delle attivita', sono
preminenti sia sotto il profilo qualitativo (con riferimento alla
natura delle mansioni svolte) che quantitativo (con riferimento al
numero dei volontari ed al tempo impegnato) rispetto ad eventuali
prestazioni retribuite.
Con l'avvertenza che:
- le prestazioni personali non possono essere effettuate che da
persone fisiche, il che esclude che possano essere iscritte, nei
registri del volontariato, organizzazioni cui aderiscono quali
associati soggetti collettivi (con l'unica eccezione, ovviamente,
degli organismi di collegamento e di coordinamento di cui al
successivo punto 2);
- i requisiti della spontaneita' e volontarieta' escludono che possano
essere considerati volontari coloro che operano a titolo gratuito
presso l'organizzazione non per libera scelta personale;
b) siano liberamente costituite a fini di solidarieta', qualunque sia
la forma giuridica assunta e, quindi, che operino esclusivamente a
favore di persone terze rispetto all'organizzazione attraverso
attivita' volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione,
di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a
tutelare diritti primari. Solidale e', infatti, ogni azione che
consente la fruizione dei diritti, la qualita' della vita per tutti,
il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo
economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell'ambiente e
del territorio (Carta dei valori del volontariato).
Non sono iscrivibili le organizzazioni che non svolgono direttamente
attivita' solidaristiche ma che operano unicamente o prevalentemente
in appoggio ad iniziative solidaristiche gestite da altri soggetti.
Le organizzazioni che si propongono la salvaguardia di specie animali
in via di estinzione sono iscrivibili nei registri, dato l'interesse
che tale finalita' riveste per la tutela e valorizzazione della natura
e dell'ambiente, contribuendo allo sviluppo e al mantenimento di un
sistema sostenibile che consenta la vita delle attuali generazioni
senza nulla togliere alle generazioni future.
Le organizzazioni animaliste e zoofile sono iscrivibili qualora
valorizzino l'animale attraverso interventi di tipo educativo e/o
terapeutico che abbiano l'obiettivo di migliorare la qualita' della
vita delle persone, ovvero, nel rispetto della L.R. 27/00 "Nuove norme
per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina",
svolgano attivita' di controllo efficace della popolazione canina e
felina sul territorio al fine di promuovere un equilibrio tra uomo ed
animale sulla base della tutela dell'incolumita' delle persone (lotta
alle zoonosi e alla diffusione della rabbia) e, in generale, della
salvaguardia della salute pubblica;
c) siano dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo,
contabile, patrimoniale, processuale, ecc.
Per le organizzazioni a struttura semplice tale requisito e' connesso
alla loro stessa esistenza e non deve quindi essere comprovato.
Invece, per le organizzazioni che costituiscono articolazioni di piu'
ampie organizzazioni nazionali o locali, l'autonomia deve essere
accertata per evitare che nei registri venga iscritta un'entita' priva
di una propria soggettivita', ma che costituisce un mero braccio
operativo di un'organizzazione strutturalmente unitaria.
L'autonomia delle articolazioni di piu' ampie organizzazioni nazionali
o locali deve quindi emergere esplicitamente dallo statuto di queste
ultime o, in mancanza, deve essere attestato espressamente dalle
medesime.
Detta attestazione ha valenza generale per tutte le articolazioni del
medesimo livello territoriale (sezioni provinciali, comitati comunali,
ecc.).
Qualora lo statuto delle organizzazioni nazionali o locali non preveda
una parte normativa specifica per le articolazioni, queste ultime, al
fine di ottenere l'iscrizione, devono dotarsi di atto interno per
l'adozione di un proprio statuto o, in via minimale e per quanto
compatibile con la vita dell'articolazione stessa, per l'adozione
dello statuto dell'organizzazione sopra ordinata come propria
normativa interna;
e) abbiano sede legale nel territorio regionale;
f) siano effettivamente operanti nel territorio regionale da almeno
sei mesi, ivi comprese:
- le organizzazioni che contribuiscono all'attuazione e al
consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita
economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e/o
all'attuazione di attivita' svolte all'estero riconducibili al
concetto di volontariato espresso dalla L.R. 12/05;
- le organizzazioni non governative che non svolgono piu' attivita' di
cooperazione internazionale ma operino solo sul territorio nazionale
svolgendo attivita' di volontariato nell'ambito dell'Emilia Romagna.
Sono invece escluse le ONG che svolgono effettivamente attivita' di
cooperazione internazionale allo sviluppo, anche se affiancate da
altre attivita' che darebbero titolo all'iscrizione.
L'operativita' delle organizzazioni di volontariato esplica il fine
solidaristico delle stesse. Pertanto e' necessario accertarne
l'effettiva, continuata e consolidata sussistenza secondo i rispettivi
scopi istituzionali, anche con il concorso degli enti locali e di
altre istituzioni.
La previsione di almeno sei mesi di attivita' deve essere dunque
intesa come garanzia delle attitudini e delle capacita' operative
delle organizzazioni richiedenti l'iscrizione, nonche' della serieta'
e della continuita' degli impegni istituzionali assunti dalle stesse;
g) siano dotate di atti costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata che prevedano,
oltre agli elementi di cui alla successiva lett. h), anche i criteri
di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro
obblighi e diritti.
Pur se non espressamente indicato ne' nella Legge 266/91, ne' nella
L.R. 12/05, l'atto costitutivo e lo statuto devono ovviamente indicare
anche la denominazione dell'organizzazione, la sede legale, gli scopi
e le modalita' di attuazione di questi ultimi (art. 16 Codice
civile);
h) siano caratterizzate per normativa statutaria e per situazione
effettiva da:
h.1) assenza di fini di lucro, nonche' di remunerazione degli
associati sotto qualsiasi forma. Cio' sta a significare che:
- gli eventuali utili debbono essere interamente impiegati per le
finalita' sociali dell'organizzazione e non possono essere ripartiti
fra gli associati;
- gli associati non possono percepire alcuna utilita' ne' economica,
ne' di altra natura;
- e' esclusa la possibilita' di ripartire fra gli associati i beni che
residuino in caso di scioglimento dell'organizzazione
(utilita'/remunerazione differita).
E' opportuno precisare che le attivita' di prestazione di servizi rese
dalle organizzazioni a favore di terzi in conformita' alle finalita'
istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici, si
considerano attivita' commerciali e produttive marginali a condizione
che detti corrispettivi non eccedano del 50% i costi di diretta
imputazione (vedi DM 25/5/1995 - Criteri per l'individuazione delle
attivita' commerciali e produttive marginali svolte dalle
organizzazioni di volontariato);
h.2) elettivita' delle cariche associative, intendendosi per tali
quelle riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione (membri
dei direttivi, Presidenti, Vicepresidenti, Segretari, ecc.).
Ne deriva che:
- dette cariche possono essere conferite solo ad aderenti
all'organizzazione;
- dette cariche possono essere attribuite dalla base associativa,
ovvero in seno ai direttivi nominati dalla base associativa
(Presidenti, Vicepresidenti, Segretari);
- e' esclusa la possibilita' che dette cariche vengano attribuite a
membri di diritto o a persone nominate da soggetti terzi rispetto
all'organizzazione, o da soggetti interni all'organizzazione diversi
dalla base associativa;
- la sostituzione all'interno degli organismi direttivi puo' essere
ammessa solo per surrogare membri venuti a mancare in corso di mandato
e dovrebbe avvenire per nomina dei primi non eletti;
- la sostituzione all'interno degli organismi direttivi di
organizzazioni con costituzione complessa o degli organismi di
collegamento e di coordinamento di cui al punto 3, puo' essere ammessa
solo per surrogare membri venuti a mancare in corso di mandato e per
nomina da parte dei soggetti competenti per l'attribuzione delle
cariche;
- e' ammesso che i componenti di organi di controllo (es. revisori) e
di organi arbitrali (es. probiviri) vengano nominati dalla base
associativa fra persone non aderenti all'organizzazione, a garanzia di
professionalita' e imparzialita';
h.3) gratuita' delle cariche associative, restando quindi esclusa ogni
forma di remunerazione;
h.4) gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, restando
quindi esclusa ogni forma di remunerazione.
Agli aderenti, ivi compresi coloro che ricoprano cariche associative,
possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese
effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro i limiti
preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa;
h.5) obbligatorieta' del bilancio, nel senso che annualmente gli
organi deputati alla gestione dell'organizzazione debbono sottoporre i
rendiconti all'approvazione della base associativa, con le modalita'
stabilite dallo statuto;
h.6) democraticita' della struttura.
La "democraticita'", prevista quale requisito ulteriore rispetto alla
"elettivita' delle cariche", puo' essere verificata in base ai
parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del
Codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono
applicabili anche alle associazioni non riconosciute.
A titolo esemplificativo, una struttura organizzativa puo' essere
ritenuta democratica se:
- alla base associativa sono rimesse le determinazioni di maggior
rilievo per la vita dell'organizzazione e quindi, oltre all'elezione
degli amministratori ed all'approvazione dei rendiconti espressamente
previste dalla richiamata normativa, anche quelle riguardanti le
modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'organizzazione.
Per quanto riguarda lo scioglimento va precisato che il fatto che la
norma di cui all'art. 21, comma 3 del Codice civile sia posta a
garanzia della democraticita' delle associazioni (riconosciute e non)
e' un assunto su cui la dottrina concorda e che la stessa
giurisprudenza sostiene. Per cui tale norma e' applicabile anche alle
associazioni non riconosciute ed esige inderogabilmente, per la
deliberazione di scioglimento delle associazioni, sia in prima che in
seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti gli
associati (e non dei soli presenti in assemblea).
Cio' vale in particolare per le organizzazioni iscritte,  per le quali
la democraticita' diventa un connotato essenziale, tanto che la stessa
Legge 266/91 e la L.R. 12/05 stabiliscono che il loro statuto preveda
espressamente l'obbligatorieta' della democraticita' della struttura.
Per le motivazioni esposte  puo' ritenersi dunque che l'art. 21, comma
3 del Codice civile debba applicarsi alle organizzazioni di
volontariato iscritte indipendentemente da un loro riconoscimento
giuridico.
Pertanto, per essere in linea con la legislazione statale, dal loro
statuto dovra' risultare espressamente, per le delibere di
scioglimento dell'organizzazione,  la necessita' se non dei 3/4 (cosa
ottimale), comunque di una maggioranza particolarmente qualificata,
che possa effettivamente garantire la democraticita' dell'ordinamento
interno;
- tutti gli aderenti hanno pari diritti e opportunita' (es.: diritto
di elettorato attivo e passivo, diritto di voto) e pari doveri. Il che
comporta fra l'altro l'impossibilita' di riservare l'accesso alle
cariche, in tutto o in parte, a determinate categorie di aderenti;
eventuali eccezioni a tale principio possono tuttavia essere
necessarie per motivi giuridici (es.: minore eta') o opportune per la
tutela degli interessi delle categorie destinatarie dell'attivita'
dell'organizzazione (es.: nelle organizzazioni che si propongono di
tutelare persone affette da determinate patologie, l'accesso alle
cariche associative puo' essere riservato in tutto o in parte ad
aderenti affetti dalle patologie stesse o a loro familiari);
- viene applicato il principio maggioritario nel senso che le
determinazioni degli organi collegiali dell'organizzazione vengono
assunte a maggioranza;
- al voto di chi ricopre determinate cariche (es. Presidente) o
appartiene a determinate categorie di aderenti non e' attribuito un
peso maggiore rispetto al voto espresso da altri aderenti. Va
ricordato inoltre che secondo il concetto di parita' di diritti e
doveri tra soci, espresso dal Codice civile, norme che prevedono
diversita' di valenza di voto sono di fatto inapplicabili in quanto
ogni associato dispone di un solo voto. Ogni diversa disposizione
dello statuto e' dunque da considerarsi nulla;
- l'assenza di chi ricopre determinate cariche o appartiene a
determinate categorie di aderenti non invalida di per se' le sedute;
- non viene vanificato l'esercizio dei diritti spettanti agli aderenti
(es. mediante: convocazione di seconde sedute nello stesso giorno
della prima, convocazioni inviate troppo a ridosso della data fissata
per le riunioni, espulsione non motivata degli aderenti, divieto per
gli espulsi di adire l'autorita' giudiziaria ...);
- e' riconosciuto alla base associativa il diritto di ottenere la
convocazione delle assemblee.
E' opportuno precisare che il numero degli aderenti alle
organizzazioni iscrivibili non deve essere tale da creare coincidenza
numerica tra la composizione dell'organo direttivo (Comitato esecutivo
o direttivo, Consiglio di amministrazione, ecc.) e la composizione
della base associativa (assemblea).
Se cio' si verificasse verrebbero di fatto vanificate in definitiva le
esigenze di reciproco controllo nonche' il principio di alterita'
degli organi, tenuto conto delle diverse e non sovrapponibili
competenze che spettano all'uno o all'altro organo, tra cui, per
l'assemblea, si ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il
potere di nomina e revoca degli amministratori.
Le organizzazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base
associativa composta da un numero di aderenti almeno il doppio piu'
uno del numero dei membri che, secondo lo statuto delle
organizzazioni, compongono l'organo direttivo.
Data la natura delle organizzazioni di volontariato non sono ammessi
organi direttivi di tipo monocratico.
3. Organismi di collegamento e di coordinamento
Sono iscrivibili nei registri provinciali anche gli organismi di
coordinamento e collegamento comunque denominati di sole
organizzazioni di volontariato gia' iscritte in numero prevalente nei
registri.
Per l'iscrizione nel registro regionale degli organismi di
coordinamento e collegamento, sono fatte salve le disposizioni
regionali relative alle caratteristiche delle organizzazioni di
volontariato a rilevanza regionale.
Anche detti organismi debbono possedere i requisiti di cui al punto 2
tranne, ovviamente, quelli incompatibili con la loro stessa natura. E'
ovvio infatti che quanto piu' sopra indicato, ad esempio,
relativamente agli scopi solidaristici, alle prestazioni personali
degli aderenti, agli ambiti di operativita', non puo' essere riferito
agli organismi di cui trattasi.
La Regione e le Province verificano che gli organismi di coordinamento
e collegamento iscritti nei registri all'entrata in vigore della L.R.
12/05 possiedano i requisiti previsti da detta legge, dalla presente
direttiva e da altre direttive emanate in materia e, se necessario, li
invitano a regolarizzare la loro situazione; detta regolarizzazione
deve comunque avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente direttiva nel Bollettino Ufficiale regionale.
4. Forma giuridica delle organizzazioni
Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 12/05 le organizzazioni di
volontariato possono essere iscritte nei registri qualunque sia la
forma giuridica assunta e se liberamente costituite a fini di
solidarieta' e di impegno civile.
Fatte salve le norme di incompatibilita' di cui all'art. 3, comma 3
della L.R. 12/05 e all'art. 4, comma 6 della L.R. 34/02, la liberta'
di forma riconosciuta dalla norma consente sostanzialmente di
iscrivere nei registri in oggetto:
a) le organizzazioni giuridicamente riconosciute;
b) le organizzazioni non riconosciute giuridicamente, siano esse
costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata;
c) le sezioni autonome delle organizzazioni di cui alla lett. a) o di
cui alla lett. b) che, a loro volta, possono essere giuridicamente
riconosciute, ovvero costituite con atto notarile, con scrittura
privata registrata o con atto dell'organo competente
dell'organizzazione nazionale o regionale di riferimento;
d) le fondazioni a base associativa costituita da persone fisiche,
cioe' quelle la cui normativa statutaria preveda, al di la' della
definizione formale, organi esecutivi nominati dalla base associativa
e modalita' di funzionamento proprie delle associazioni.
Come affermato anche con parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 739
del 25 maggio 1994, non possono essere iscritte nel registro i
soggetti aventi natura pubblica, stante il riferimento alla normativa
del Codice civile di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n. 266.
5. Registro regionale: modalita' per l'iscrizione, la cancellazione,
la revisione
Competente della tenuta e della gestione del registro regionale e' la
Presidenza della Giunta regionale tramite l'Assessorato alla
Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per
l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del
volontariato, dell'associazionismo e del Terzo settore.
Ad esso sono iscrivibili le organizzazioni di cui al precedente punto
2 e 3, costituiti nelle forme di cui al precedente punto 4 ed aventi
rilevanza regionale.
5a) Registro regionale: iscrizione
La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice ai sensi dell'art.
8 della Legge 266/91 secondo il modello Allegato A, e' sottoscritta
dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente, e'
indirizzata al Presidente della Regione Emilia-Romagna ed inviata a:
Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Promozione delle politiche
sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza.
Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato,
dell'associazionismo e del Terzo settore - Viale A. Moro n. 21 - 40127
Bologna.
Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale
dell'organizzazione per l'espressione del parere preventivo
sull'iscrivibilita'.
Il parere del Comune e' obbligatorio, deve essere espresso entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve accertare
l'effettiva operativita' di almeno sei mesi dell'organizzazione
richiedente, secondo i propri fini istituzionali di tipo
solidaristico.
Trascorso il termine suddetto senza che il Comune si sia espresso la
Regione puo' prescindere dal parere.
I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalla Regione in
modo difforme dal parere espresso dal Comune devono essere a riguardo
motivati.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1) normativa interna dell'organizzazione e precisamente:
1a) per le organizzazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto
costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del
provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello
statuto vigente;
1b) per le organizzazioni costituite con atto notarile, copia - anche
non autenticata - dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.
Qualora quest'ultimo non dovesse essere piu' quello originario dovra'
essere inviata la scrittura privata registrata - anche non autenticata
- recante lo statuto vigente;
1c) per le organizzazioni costituite con scrittura privata registrata,
copia - anche non autenticata - della scrittura stessa recante lo
statuto vigente. Qualora quest'ultimo non dovesse essere piu' quello
originario dovra' essere inviata la scrittura privata registrata -
anche non autenticata - recante lo statuto vigente, unitamente a copia
dell'atto costitutivo non necessariamente registrato.
Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione (a mano
o tramite raccomandata a.r.) entro 45 giorni dalla formalizzazione.
Le articolazioni locali di organizzazioni nazionali non costituite ne'
con atto notarile ne' con scrittura privata registrata e non dotate di
proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente
dell'organizzazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in
caso di impossibilita', attestazione dello stesso organo circa la loro
esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza,
l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura
privata registrata con cui l'organo competente delle articolazioni
locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa
interna.
Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza
possibilita' di dubbio l'autonomia delle articolazioni locali, queste
ultime debbono inviare inoltre dichiarazione dell'organo nazionale
competente che attesti la loro autonomia nell'ambito
dell'organizzazione nazionale;
2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
3) relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'organizzazione che
evidenzi tra l'altro:
3a) la rilevanza regionale;
3b) l'ambito solidaristico in cui opera l'organizzazione;
3c) l'effettiva operativita' di almeno sei mesi secondo i fini
istituzionali e la presenza ed il coinvolgimento operativo
determinante e prevalente dei volontari;
3d) il fatto che l'organizzazione opera esclusivamente o
prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione
stessa;
4) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o
dichiarazione attestante la data di presentazione.
Gli organismi di collegamento e coordinamento debbono inoltre allegare
l'elenco di tutte le organizzazioni aderenti.
Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'organizzazione.
Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono
effettuate ai sensi e con le responsabilita' di cui al DPR 445/00.
Il Responsabile della Posizione organizzativa Sviluppo dell'economia
sociale e Coordinamento del Terzo settore e' responsabile del
procedimento relativo alla gestione del registro regionale.
Ai fini dell'iscrizione nel registro la Regione verifica il possesso
dei requisiti di legge e puo' chiedere in merito pareri ed ulteriori
dati conoscitivi agli Enti locali e ad altre istituzioni.
La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60
giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata),
fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni
integrative, con atto del Dirigente regionale competente.
I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.
I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all'organizzazione
richiedente, alla Provincia e al Comune ove l'organizzazione ha sede
legale, e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale regionale.
Contro i provvedimenti di diniego di iscrizione e' ammesso il ricorso
di cui all'art. 6, comma 5 della Legge 266/91.
5b) Registro regionale: cancellazione
La cancellazione dal registro regionale e' disposta con atto motivato
del Dirigente regionale competente e comunicato all'organizzazione
interessata, alla Provincia e al Comune ove ha sede legale.
Cause della cancellazione sono:
- richiesta della stessa organizzazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o piu' requisiti essenziali
all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attivita'
o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione (vedi art. 5,
L.R. 12/05), previa diffida e concessione di un termine per il
ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello
statuto, entro i termini di cui al punto 1c) del paragrafo 5a), previa
valutazione delle motivazioni.
Avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso il ricorso di cui
all'art. 6, comma 5 della Legge 266/91.
5c) Registro regionale: revisione
Il Registro regionale e' soggetto a revisione periodica al fine di
verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.
La revisione viene svolta di norma ogni due anni anche in
collaborazione con istituti finalizzati alle rilevazioni statistiche.
A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui si svolge la revisione trasmettono, entro i
termini fissati, dichiarazione a firma del legale rappresentante
attestante il permanere dei requisiti di legge, secondo il modello che
verra' all'uopo disposto dal Servizio regionale competente.
6. Registri provinciali: criteri di uniformita' delle procedure per
l'iscrizione, cancellazione e revisione
Nei registri provinciali sono iscrivibili le organizzazioni di cui al
precedente punto 2 e 3, costituiti nelle forme di cui al precedente
punto 4 e non aventi rilevanza regionale, con sede legale ed operanti
nel territorio provinciale.
La tenuta e la gestione dei registri provinciali sono di competenza
delle singole Province.
6a) Registri provinciali: iscrizione
La domanda, redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 8 della Legge
266/91 secondo il modello Allegato A, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'organizzazione deve essere presentata
all'Amministrazione provinciale competente per territorio.
Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale
dell'organizzazione per l'espressione del parere preventivo 
sull'iscrivibilita'.
Il parere del Comune e' obbligatorio, deve essere espresso entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve accertare
l'effettiva operativita' di almeno sei mesi dell'organizzazione
richiedente, secondo i propri fini istituzionali di tipo
solidaristico.
Trascorso il termine suddetto senza che il Comune si sia espresso le
Province possono prescindere dal parere.
I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalla Provincia in
modo difforme dal parere espresso dal Comune devono essere a riguardo
motivati.
La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente
documentazione:
1) normativa interna dell'organizzazione e precisamente:
1a) per le organizzazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto
costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del
provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello
statuto vigente;
1b) per le organizzazioni costituite con atto notarile, copia - anche
non autenticata - dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.
Qualora quest'ultimo non dovesse essere piu' quello originario dovra'
essere inviata la scrittura privata registrata - anche non autenticata
- recante lo statuto vigente;
1c) per le organizzazioni costituite con scrittura privata registrata,
copia - anche non autenticata - della scrittura stessa recante lo
statuto vigente. Qualora quest'ultimo non dovesse essere piu' quello
originario dovra' essere inviata la scrittura privata registrata -
anche non autenticata - recante lo statuto vigente, unitamente a copia
dell'atto costitutivo non necessariamente registrato.
Le modifiche statutarie devono essere comunicate alle Province (a mano
o tramite raccomandata a.r.) entro 45 giorni dalla formalizzazione.
Le articolazioni locali di organizzazioni nazionali non costituite ne'
con atto notarile ne' con scrittura privata registrata e non dotate di
proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente
dell'organizzazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in
caso di impossibilita', attestazione dello stesso organo circa la loro
esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza,
l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura
privata registrata con cui l'organo competente delle articolazioni
locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa
interna.
Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza
possibilita' di dubbio l'autonomia delle articolazioni locali, queste
ultime debbono inviare inoltre dichiarazione dell'organo nazionale
competente che attesti la loro autonomia nell'ambito
dell'organizzazione nazionale;
2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
3) relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'organizzazione che
evidenzi tra l'altro:
3a) l'ambito solidaristico in cui opera l'organizzazione;
3b) l'effettiva operativita' di almeno sei mesi secondo i fini
istituzionali e la presenza ed il coinvolgimento operativo
determinante e prevalente dei volontari;
3c) il fatto che l'organizzazione opera esclusivamente o
prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione
stessa;
4) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o
dichiarazione attestante la data di presentazione.
Gli organismi di collegamento e coordinamento debbono inoltre allegare
l'elenco di tutte le organizzazioni aderenti.
Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'organizzazione.
Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono
effettuate ai sensi e con le responsabilita' di cui al DPR 445/00.
Ai fini dell'iscrizione nel registro la Provincia verifica il possesso
dei requisiti di legge e puo' chiedere in merito pareri ed ulteriori
dati conoscitivi agli Enti locali e ad altre istituzioni.
Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente
competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo
sospensione dei termini.
Entro trenta giorni dall'assunzione la Provincia trasmette gli atti di
iscrizione alle organizzazioni interessate, al Comune sede legale
delle stesse e alla Regione.
A quest'ultima va trasmesso anche copia dell'istanza presentata dalle
singole organizzazioni.
Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione e' ammesso il ricorso
di cui all'art. 6, comma 5 della Legge 266/91.
6b) Registri provinciali: cancellazione
La cancellazione dal Registro provinciale e' disposta con atto
motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni
dall'assunzione alla Regione, all'organizzazione interessata ed al
Comune ove essa ha sede legale.
Cause della cancellazione sono:
- richiesta della stessa organizzazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o piu' requisiti essenziali
all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attivita'
o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione (vedi art.
17, L.R. 12/05), previa diffida e concessione di un termine per il
ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello
statuto, entro i termini di cui al punto 1c) del paragrafo 6a), previa
valutazione delle motivazioni.
Avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso il ricorso di cui
all'art. 6, comma 4 della legge.
6c) Registri provinciali: revisione
Il Registro provinciale e' soggetto a revisione periodica al fine di
verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.
La revisione viene svolta di norma ogni due anni con modalita' che
verranno disposte dalle competenti Amministrazioni provinciali o,
preferibilmente, in collaborazione con la Regione nelle forme previste
dal secondo capoverso del precedente punto 5c.
ALLEGATO A
Fac-simile di domanda da redigersi in carta semplice ai sensi
dell'art. 8 della Legge 266/91
Al Signor Presidente della
Regione Emilia-Romagna
Bologna (1)
Il/La sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . , nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . , prov. . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . e residente a . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . , prov. . . . . . . . , Via . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. . . . . . .; in qualita' di
Presidente (o legale rappresentante) dell'organizzazione (esatta
denominazione ed eventuale acronimo) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .;
chiede
che la stessa sia iscritta nel registro regionale(2) del volontariato,
ai sensi della L.R. 21 febbraio 2005, n. 12.
A tal fine allega alla presente istanza:
a) copia dell'atto costitutivo;
b) copia dello statuto vigente;
c) elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche
associative;
d) relazione dettagliata sull'attivita' svolta dall'organizzazione;
e) elenco di tutte le organizzazioni aderenti; (3)
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28/12/2000, n.
445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76
del DPR 445/00, sotto la propria personale responsabilita';
dichiara inoltre quanto segue:
-  che l'organizzazione (denominazione estesa ed eventuale acronimo) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . , codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha sede legale a . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cap. . . . . .
. , prov. . . . . . . . . . . , Via . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . , tel. . . . . . . / . . . . . . . . . .
. . . , fax . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . , e-mail
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .;
-  che l'organizzazione e' stata costituita il . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ;
- che ha la seguente natura giuridica:
  organizz. con personalita' giuridica	q
  organizz. costituita con atto notarile	q
  organizz. costituita con scrittura privata registrata	q
  Sezione locale di organizzazione naz.le/reg.le	q
  (specificare quale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
- che svolge la seguente attivita' (descrizione sintetica della/e
attivita') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- che per fini istituzionali gestisce le seguenti strutture (indicare
numero e tipologia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ;
-  che il totale degli aderenti all'org.ne e' n. . . . . . . . . . . .
. . . . . . .;
- che il totale degli aderenti che svolgono attivita' di volontariato
e' n. . . . . . . . loro mansioni . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .;
- che il totale dei volontari non aderenti e' n. . . . . . . . . . . .
. . . . . ., loro mansioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
- che il totale dei lavoratori retribuiti (dipendenti e/o prestatori
d'opera) e' n. . . . . . . . , loro mansioni . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Attesta infine, sotto la propria responsabilita', che tutto quanto
dichiarato corrisponde al vero e che la norma statutaria allegata e'
quella vigente.
Per eventuali comunicazioni, potra' essere contattato/a (indicare
nominativo e recapito telefonico di un/una referente) . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Distinti saluti.
Data . . . . . . . . . . . . . . .	IL PRESIDENTE
	(o Legale rappresentante)
(1) Ovvero: Al signor Presidente della Provincia di . . . . . . . . .
. . . . se l'istanza va rivolta alla Provincia in quanto
l'organizzazione richiedente non e' a rilevanza regionale.
(2) Ovvero "provinciale" se l'istanza e' rivolta alla Provincia.
(3) Solo se il richiedente e' un organismo di collegamento e
coordinamento di altre organizzazioni.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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