REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 20

RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI. PARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' CERMET SOCIETA' CONS. A R.L. E NUOVAQUASCO SOCIETA' CONS. A R.L.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
CAPO I - Partecipazione alla Societa' CERMET - Certificazione e
ricerca per la qualita' - CERMET soc. cons. a r.l.
Art.	1 - Autorizzazione a partecipare alla Societa' CERMET
Art.	2 - Condizioni di partecipazione
CAPO II - Partecipazione alla Societa' NuovaQuasco
Art.	3 - Autorizzazione a partecipare alla Societa' NuovaQuasco
Art.	4 - Condizioni di partecipazione
Art.	5 - Attivita' della Societa'
Art.	6 - Organi sociali
CAPO III - Norme comuni
Art.	7 - Bilanci delle Societa'
Art.	8 - Esercizio dei diritti inerenti alla qualita' di socio
Art.	9 - Norma finanziaria
CAPO I
Partecipazione alla Societa' CERMET
Certificazione e ricerca per la qualita' -
CERMET soc. cons. a r.l.
Art. 1
Autorizzazione a partecipare alla Societa' CERMET
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la qualita' e il rispetto dei
requisiti di sicurezza dei prodotti e degli ambienti di lavoro, il
rispetto dei requisiti di impatto ambientale dei processi di
produzione e dei prodotti. Al fine di favorire lo sviluppo economico,
la qualificazione delle imprese, la qualita' del territorio e la
qualita' sociale, anche attraverso la promozione di una cultura
diffusa della certificazione mediante la ricerca continua di
metodologie avanzate, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a
partecipare alla Societa' Certificazione e ricerca per la qualita' -
CERMET soc. cons. a r.l., d'ora in poi denominata CERMET, mediante
l'acquisizione dell'intera quota, gia' in proprieta' di ERVET S.p.a.,
per un importo massimo di Euro 313.000,00.
Art. 2
Condizioni di partecipazione
1. La partecipazione della Regione e' subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che la partecipazione della Regione venga acquisita mediante
l'acquisto dell'intera quota gia' in proprieta' di ERVET S.p.a.;
b) che lo statuto della Societa' preveda che essa operi:
1) con azioni per la promozione nel sistema produttivo regionale della
cultura della formazione e della ricerca finalizzata a metodologie
innovative per la certificazione, l'applicazione delle normative,
nonche' il controllo e l'accreditamento, anche promosse dalla Regione
Emilia-Romagna;
2) quale parte terza indipendente per attivita' di certificazione di
sistemi di gestione, di prodotti e per lo svolgimento di attivita'
ispettiva nei diversi settori di attivita' economica o sociale in
conformita' alle norme regionali, nazionali e comunitarie, sia in
ambito obbligatorio che volontario.
CAPO II
Partecipazione alla Societa' NuovaQuasco
Art. 3
Autorizzazione a partecipare alla Societa' NuovaQuasco
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare alla
Societa' Qualita' degli appalti e sostenibilita' del costruire - soc.
cons. a r.l., d'ora in poi denominata NuovaQuasco, avente ad oggetto
l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, con
una quota massima di Euro 300.000,00.
Art. 4
Condizioni di partecipazione
1. La partecipazione della Regione e' subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che la Regione Emilia-Romagna possieda la maggioranza del capitale
sociale;
b) che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro
associazioni;
c) che gli enti pubblici soci svolgano sull'attivita' della Societa'
un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;
d) che la Societa' svolga esclusivamente la produzione di servizi
strumentali a quelli della Regione e degli altri enti pubblici
partecipanti, ovvero funzioni amministrative ad essa demandate dalla
legge regionale, anche sulla base di accordi o intese con altre
Regioni;
e) che la Societa' operi esclusivamente con gli enti partecipanti o
affidanti, non svolga prestazioni a favore di altri soggetti pubblici
o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non partecipi ad
altre societa' o enti.
2. La partecipazione della Regione e' subordinata altresi' alla
condizione che lo statuto della Societa' preveda che essa operi, senza
fini di lucro, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione
Emilia-Romagna, per il perseguimento del seguente oggetto:
a) realizzazione e gestione di sistemi informativi e osservatori nei
settori dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, della
sicurezza sul lavoro, delle politiche abitative e della qualita'
edilizia, dell'ambiente, ivi compresa la gestione dei servizi idrici e
di smaltimento rifiuti;
b) supporto tecnico alla gestione del demanio idrico;
c) diffusione dei dati raccolti, anche attraverso la diffusione di
rapporti periodici;
d) promozione della qualita' nella gestione delle procedure di appalto
della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali;
e) attivita' di formazione e aggiornamento professionale sotto il
profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che
si occupano di appalti e della gestione del territorio;
f) favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione europea nelle
materie di attivita' della Societa'.
Art. 5
Attivita' della Societa'
1. La Giunta regionale svolge le funzioni di osservazione e
monitoraggio e sostiene la qualificazione della domanda e dell'offerta
nel campo degli appalti, secondo quanto previsto dall'articolo 4,
tramite la stipula di apposita convenzione nella quale e' indicato il
programma delle attivita' affidate dalla Regione alla Societa'
NuovaQuasco. La convenzione disciplina:
a) le modalita' e le procedure di conferimento alla Societa' dei
finanziamenti connessi alle attivita' di cui al presente articolo,
nell'ambito delle disponibilita' finanziarie autorizzate dal bilancio
regionale;
b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle
attivita' svolte;
c) le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a
consuntivo.
2. La Giunta regionale approva, entro il 31 dicembre, il programma
annuale di attivita' che la Societa' presenta entro il 31 ottobre di
ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto
indicato al comma 1. In allegato al programma annuale di attivita'
sono riportate tutte le iniziative della Societa' prestate in favore
degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.
3. Il programma annualmente approvato puo' essere integrato o variato
dalla Giunta regionale, in accordo con la Societa'.
4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale all'Assemblea
legislativa sull'attivita' svolta dalla Societa'.
Art. 6
Organi sociali
1. Lo statuto deve prevedere quali organi sociali:
a) l'assemblea dei soci;
b) l'organo amministrativo;
c) il revisore unico dei conti, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 2477, comma secondo, del codice civile.
2. La Regione nomina l'amministratore unico ovvero il presidente e la
maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, qualora
questo sia previsto dallo statuto, e il revisore unico dei conti o la
maggioranza del collegio di revisione contabile. Il consiglio di
amministrazione, ove previsto, deve essere composto da non piu' di tre
componenti, compreso il presidente. Il consiglio di amministrazione
puo' delegare ad un suo componente parte dei propri poteri, con
esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446
e 2447 del codice civile.
3. L'organo amministrativo puo' determinare la nomina di un direttore
della Societa'.
CAPO III
Norme comuni
Art. 7
Bilanci delle Societa'
1. Il bilancio di esercizio delle Societa' di cui alla presente legge,
corredato dalle relazioni dell'organo amministrativo e di quello di
revisione, nonche' dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci
dovra' essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'articolo
2435 del codice civile, alla Giunta regionale.
Art. 8
Esercizio dei diritti inerenti alla qualita' di socio
1. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere, anche
attraverso suo delegato, tutti gli atti necessari all'esercizio della
qualita' di socio nelle Societa' CERMET e NuovaQuasco.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 3 la
Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unita'
previsionale di base e appositi capitoli nella parte spesa del
bilancio regionale, la cui copertura e' garantita dai fondi a tale
scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui
alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al Capitolo 86350, voce n. 16 "Fondo
speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti",
elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2007.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale
e' autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni
al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto
dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4).
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto al comma 1
dell'articolo 5, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di
apposita unita' previsionale di base e appositi capitoli nella parte
spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione della legge regionale di
bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge
regionale n. 40 del 2001.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 luglio 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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