PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa ad attivita' geognostiche di cui al permesso di ricerca di acque minerali e termali denominato "Valverde" sito in comune di Cesenatico, presentato da Parco Levante Srl

L'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa ad
attivita' geognostiche di cui al permesso di ricerca di acque minerali
e termali denominato "Valverde" sito in comune di Cesenatico,
presentato da Parco Levante Srl.
Il progetto e' presentato dalla Societa' Parco Levante Srl.
Il progetto interessa il territorio della provincia di Forli'-Cesena e
del comune di Cesenatico.
L'attivita' in progetto, pur non essendo compresa in alcuna delle
categorie individuate negli allegati della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, in quanto ricompresa all'interno del
"Sistema costiero" di cui dell'art. 12 del Piano territoriale di
coordinamento provinciale della Provincia di Forli'-Cesena, e'
assoggettata alle procedure di valutazione d'impatto ambientale
poiche' figura nell'elenco delle infrastrutture ed attrezzature, di
cui al comma 7 del medesimo articolo, la cui realizzazione, se non
prevista in strumenti di pianificazione nazionali, regionali od
infraregionali, e' subordinata alla valutazione d'impatto ambientale
secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.
Considerate le differenti procedure di valutazione d'impatto
ambientale previste dalla vigente normativa si e' ritenuto di
assoggettare l'intervento in oggetto alla procedura di verifica
(screening), in quanto assimilabile dal punto di vista
progettuale-impiantistico alle attivita' di cui al punto B.1.2
"Attivita' di ricerca minerali solidi, idrocarburi e di risorse
geotermiche incluse le attivita' minerarie" degli allegati della L.R.
9/99 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali la citata
legge ne stabilisce la sottoposizione a procedura di screening, anche
se di competenza regionale.
L'Autorita' competente e' individuata ai sensi della L.R. 9/99 nella
Provincia, in quanto ricorrono, nel caso in esame, le condizioni di
cui all'art. 5 della citata legge, il quale recita, al comma 2, che
"La Provincia e' competente per le procedure relative ai progetti non
compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui
localizzazione interessi il territorio provinciale, attivate su
richiesta del proponente".
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente:
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.
33606/125 del 3 aprile 2007, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo dell'intervento in progetto ed in
considerazione dei limitati impatti attesi dalla sua attuazione, le
attivita' geognostiche previste dal permesso di ricerca di acque
minerali e termali denominato "Valverde" sito in comune di Cesenatico
- presentato dalla Societa' Parco Levante Srl - dall'ulteriore
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) al fine di preservare dall'inquinamento, sia le risorse idriche
destinate potenzialmente al consumo umano sia quelle minerali o
termali, come previsto nell'elaborato presentato "Lavori di ricerca
eseguiti e programmati", si chiede di trattare la zona immediatamente
circostante il punto di captazione - testa del pozzo - come una zona
di tutela assoluta ai sensi dell'art. 94 del DLgs 152/06 (ex DPR
236/88) ed in virtu' di quanto previsto dal DLgs 105/92;
2) durante le attivita' di cantiere dovranno essere messi in atto
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', sia mediante l'eventuale, se necessaria, realizzazione di
misure di mitigazione temporanee (come ad esempio barriere mobili o
rilevati temporanei o altro), al fine di garantire il rispetto dei
valori limite vigenti in prossimita' di tutti i ricettori presenti
durante le fasi di cantiere previste e nei periodi di loro attivita';
3) in merito alle attivita' di cantiere dovra' comunque essere
rispettato quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale
21 gennaio 2002, n. 45 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per particolari attivita' ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della
L.R. 9 maggio 2001, n. 15;
4) in fase di cantiere, anche sulla base di quanto proposto nello
studio, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e
gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'
dell'aria nella zona, al fine di garantire il rispetto dei limiti di
qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la
salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni
diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei
materiali, dal funzionamento delle macchine operatrici sull'area di
cantiere si prescrive quanto segue:
a) si dovra' prevedere la periodica bagnatura dei depositi temporanei
di inerti ponendo particolare attenzione a non localizzarli in
prossimita' dei lati prospicienti la viabilita' esistente;
b) le vie di transito e le aree non asfaltate interne all'area di
cantiere dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate;
5) una volta concluse le operazioni di cantiere dovra' essere
tempestivamente trasmessa a questa Amministrazione - Servizio
Pianificazione territoriale - la stratigrafia di dettaglio del
sondaggio/pozzo esplorativo realizzato e, successivamente, in ragione
della periodicita' dei campionamenti, i dati relativi alle prove di
pompaggio ed i risultati delle analisi chimico-fisiche condotte sulle
acque ai fini dell'ottenimento del certificato di riconoscimento delle
proprieta' terapeutiche delle stesse;
6) ritenuto di dovere adottare modalita' di gestione dei rifiuti
prodotti dalle attivita' di cantiere in progetto ispirate alla massima
tutela ambientale, privilegiando quindi operazioni di recupero dei
rifiuti in luogo di un loro smaltimento, si ritiene necessario
sottoporre a test di cessione, ai sensi del DLgs 152/06 e del DM 3
agosto 2005, i fanghi bentonitici di risulta, derivanti dalla
perforazione del sondaggio/pozzo, al fine di definirne le piu'
opportune forme di eliminazione;
b) di dare atto che costituisce oggetto della presente procedura
unicamente la realizzazione di un sondaggio/pozzo avente carattere
esplorativo, fermo restando, per le motivazioni compiutamente
esplicitate in premessa narrativa, l'obbligo per il soggetto
proponente di effettuare i successivi ed ulteriori adempimenti in
materia di valutazione d'impatto ambientale, previsti dall'art. 3
dell'Accordo di programma, sottoscritto in data 17 gennaio 2005 tra il
Comune di Cesenatico, Gesturist SpA e la Provincia di Forli'-Cesena,
inerente l'utilizzo dell'ambito di riqualificazione dell'immagine
turistica posto in Via dei Mille angolo Via Dante a Valverde,
coincidente con il P.P. n. 14 "Via Dante". In particolare l'art. 3 del
citato Accordo di programma dispone l'obbligo di assoggettare a
procedura di verifica, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, lo sfruttamento delle acque
termali, allo scopo di accertare un utilizzo sostenibile di tale
risorsa ed una non influenza significativa di tale attivita' sulle
criticita' ambientali afferenti l'area, prima tra tutte la
subsidenza;
c) di quantificare in Euro 50 pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, sono a carico del proponente;
d) di trasmettere copia della presente delibera al soggetto
proponente, Societa' Parco Levante Srl, e al Comune di Cesenatico;
e) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
f) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di
deliberazione;
g) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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