REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 29 novembre 2007, n. 15904

Divieto di messa a dimora nella regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere Crataegus Spp.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario
regionale n. 18250 del 13/12/2004, recante "Divieto di messa a dimora
nella regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere
Crataegus  Spp.";
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali", e successive modificazioni e integrazioni;
considerato che:
- negli ultimi anni sul territorio regionale e' proseguita la
diffusione del "Colpo di fuoco batterico delle pomacee", causato dal
batterio Erwinia amylovora, che ha provocato rilevanti danni economici
ed ambientali a molte specie di interesse agrario, ornamentale e
forestale;
- che le piante appartenenti al genere Crataegus Spp. sono
particolarmente sensibili al colpo di fuoco batterico e possono
costituire una potenziale fonte di inoculo e di propagazione della
malattia;
- che con la sopracitata determinazione del Responsabile del Servizio
Fitosanitario regionale il divieto di messa a dimora delle piante
appartenenti al genere Crataegus Spp. e' stato stabilito con
decorrenza dall'1/1/2005 e fino al 31/12/2007;
- che limitare la presenza di piante appartenenti al genere Crataegus
nel territorio della regione Emilia-Romagna puo' contribuire a ridurre
il numero di focolai della malattia;
ritenuto pertanto opportuno prorogare il divieto di messa a dimora
delle piante appartenenti al genere Crataegus Spp.;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
in particolare l'art. 37;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007,
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006,
avente per oggetto "Prima fase di riordino delle strutture
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle
modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali";
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 10743 del 26 luglio 2006, recante "Istituzione ed allocazione
delle posizioni dirigenziali Professional e conferimento degli
incarichi di livello dirigenziale in scadenza il 31/7/2006 per la
Direzione generale Agricoltura", alla quale la Giunta regionale ha
conferito efficacia giuridica con deliberazione n. 1150 del
31/7/2006;
- n. 15071 del 31 ottobre 2006, recante "Conferimento al dott. Alberto
Contessi dell'incarico di Responsabile del Servizio Fitosanitario";
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 450/07;
determina:
1) di prorogare il divieto della messa a dimora, in tutto il
territorio della regione Emilia-Romagna, delle piante appartenenti al
genere Crataegus Spp. fino al 31 dicembre 2010, fatta salva specifica
autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale;
2) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della L.R. 9
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Chiunque non ottemperi a tale divieto, ai sensi dell'art. 11, comma
10, della L.R. 3/04, ha l'obbligo di provvedere all'estirpazione delle
piante entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad
adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00 Euro; gli
organi di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione delle piante
ponendo a carico del trasgressore le relative spese. L'importo della
sanzione e' raddoppiato nel caso si tratti di ditte autorizzate ai
sensi dell'art. 2 della L.R. 3/04 o di ditte che, in base alle
risultanze dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, si occupano professionalmente della
progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi o
giardini.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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