REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2007, n. 1446

Atto d'indirizzo contenente linee applicative per il rilascio del parere integrato ARPA-AUSL nella dichiarazione d'inizio attivita' (DIA) e nel permesso di costruire

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la propria delibera n. 1367 del 26/7/1999, recante "Prime
indicazioni per la realizzazione degli Sportelli Unici per le
attivita' produttive";
- la propria delibera n. 2767 del 10/12/2001, avente ad oggetto
"Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale
26/7/1999, n.1367, recante 'Prime indicazioni per la realizzazione
degli Sportelli Unici per le attivita' produttive'";
- la propria delibera n. 1864 del 20/9/2004, avente ad oggetto la
"Istituzione del Tavolo di coordinamento regionale degli Sportelli
Unici per le attivita' produttive - approvazione del regolamento di
funzionamento" denominato "IN.CO.R.S.A. - Innovazione e coordinamento
regionale per la semplificazione amministrativa", il quale ha tra gli
obiettivi principali la formulazione di proposte di semplificazione e
omogeneizzazione delle procedure e dei procedimenti in raccordo e
coordinatamente alle attivita' svolte a livello provinciale;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del Sistema regionale
e locale";
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 6 recante "Riforma del Sistema
amministrativo regionale e locale. Unione Europea e Relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'universita'";
richiamati in particolare:
- il comma 2 dell'art. 70 della L.R. 3/99, ai sensi del quale la
Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni
e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle materie di
propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti
amministrativi;
- il comma 2 dell'art. 37 della succitata L.R. 6/04 ai sensi del quale
la Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, regola
forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al
fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica Amministrazione
da parte dei cittadini, favorendo, quando possibile e opportuno, la
modalita' dello Sportello Unico nei confronti dei soggetti fruitori di
servizio destinatari degli atti;
- la L.R. 25 novembre 2002, n. 31 recante "Disciplina generale
dell'edilizia" la quale all'articolo 2 istituisce lo "Sportello Unico
per l'edilizia" e al comma 1 dell'art. 2 prevede che "I Comuni,
attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplinano l'attivita'
urbanistica ed edilizia ed affidano la responsabilita' dei
procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad un'unica
struttura, lo Sportello Unico per l'edilizia";
- il comma 5 dell'art. 33, della L.R. 31/02 sopra richiamata, il quale
prevede che "Per gli insediamenti destinati ad attivita' produttive e
di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e
sulla salute, individuati con atto della Giunta regionale, il titolo
abilitativo e' subordinato, oltre che al rispetto dei requisiti
previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro, all'osservanza delle prescrizioni derivanti
dall'esame di cui all'art. 19, comma primo, lettera h)-bis, della L.R.
4 maggio 1982, n. 19, nonche' al rispetto delle prescrizioni dettate
nell'ambito delle eventuali procedure in materia di valutazione di
impatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata ambientale. In
via transitoria, continua a trovare applicazione l'individuazione
delle attivita' produttive e di servizio di cui alla DGR 21 febbraio
1995, n. 477";
premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna svolge un significativo e importante
ruolo di indirizzo degli Sportelli Unici per le attivita' produttive e
che, nell'ottica di favorire la semplificazione amministrativa e la
riorganizzazione dei processi di servizio verso le imprese, ha
individuato negli Sportelli Unici per le attivita' produttive i nodi
principali e strategici delle relazioni tra pubblica Amministrazione e
imprese;
- che per la realizzazione delle attivita' finalizzate al
coordinamento degli Sportelli Unici per le attivita' produttive, la
Regione Emilia-Romagna, anche tramite il citato Tavolo di
coordinamento regionale degli Sportelli Unici, pone in essere
iniziative e realizza progetti volti al perseguimento degli obiettivi
diretti alla semplificazione amministrativa e all'accelerazione dei
procedimenti;
- che a livello provinciale, in coerenza con quanto previsto dall'art.
50 della L.R. 3/99, si sono costituiti gruppi di lavoro - alcuni dei
quali formalizzati ed organizzati a livello di veri e propri organi
collegiali - finalizzati ad attuare il coordinamento e la promozione
degli Sportelli Unici sul territorio provinciale e che hanno
coinvolto, anche mediante la sottoscrizione di intese, accordi e
convenzioni, gli enti esterni del procedimento unico autorizzatorio,
gli ordini professionali e le associazioni di categoria;
considerato:
- che lo Sportello Unico per le attivita' produttive riveste un
importante ruolo quale strumento per lo sviluppo del territorio e
sostegno dei sistemi imprenditoriali in esso presenti come
riconosciuto anche nella recente Direttiva CEE 12/12/2006, n.
2006/123/CE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa
ai servizi nel mercato interno (Gazzetta Europea 27/12/2006 n. L376);
- che nel corso di questi anni la stretta collaborazione che si e'
instaurata con le Amministrazioni provinciali ha dato origine ad una
sinergia interistituzionale, soprattutto sul versante della
comunicazione e del monitoraggio e ha visto il coinvolgimento e il
confronto delle stesse Amministrazioni comunali nonche' degli enti
terzi coinvolti nel procedimento unico autorizzatorio, del sistema
camerale e delle associazioni di categoria;
- che in seguito all'istituzione dello Sportello Unico per l'edilizia
(SUE) in alcune realta' del territorio regionale si sono verificate
criticita' dal punto di vista organizzativo, logistico e gestionale
determinate dalle difficolta' di coordinamento e raccordo dei
procedimenti se attivati contestualmente o distintamente presso lo
Sportello Unico per le attivita' produttive (SUAP) e presso lo
Sportello Unico per l'edilizia (SUE);
- che per quanto attiene al rapporto tra lo Sportello Unico per le
attivita' produttive e lo Sportello Unico per l'edilizia, alla luce
delle criticita' rilevate, si e' ritenuto opportuno avviare uno studio
per l'approfondimento delle tematiche connesse alle modalita'
applicative dei procedimenti interessanti i suddetti Sportelli;
- che in tale contesto e con particolare riferimento alle prassi
amministrative, e al fine specifico di superare le criticita'
rilevate, la Regione Emilia-Romagna, su proposta del Comitato tecnico
del Tavolo di Coordinamento regionale degli Sportelli Unici per le
attivita' produttive, e in attuazione del programma di lavoro
approvato dal medesimo Tavolo, ha promosso e avviato una
sperimentazione volta ad individuare i casi in cui il rilascio del
titolo abilitativo edilizio (DIA o Permesso di costruire) non
necessita dell'acquisizione del parere integrato AUSL-ARPA, previsto
dall'art. 33, comma 5, della L.R. 31/02, "per gli insediamenti
destinati ad attivita' produttive e di servizio caratterizzati da
significativi impatti sull'ambiente e sulla salute";
- che a tal fine e per valorizzare un approccio condiviso secondo
modalita' "bottom up" e' stata avviata una fase di sperimentazione che
si e' svolta secondo le indicazioni di cui al P.G. AIA/DAP/06/5262 del
10 marzo 2006 e i cui tratti salienti sono cosi' di seguito
sintetizzati:
1) sulla base delle rilevazioni svolte e delle indicazioni pervenute
dagli operatori del settore, dai responsabili degli Sportelli Unici
per le attivita' produttive e dai coordinamenti provinciali e' emerso
che una delle maggiori criticita' riguarda la gestione del
procedimento e le modalita' di rilascio del parere integrato, previsto
dall'art. 33, comma 5, della L.R. 31/02 da richiedersi per tutti i
titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire e DIA) per gli
interventi relativi alle attivita' produttive e di servizio
caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute
elencate nella delibera di Giunta regionale 477/95 (Adozione della
direttiva in materia di Attivita' produttive caratterizzate da
significative interazioni con l'ambiente. Art. 13, comma 6, L.R. 26
aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni);
2) al fine di "snellire", nel senso di non aggravare e di ridurre il
numero di procedimenti attivati per il rilascio del titolo abilitativo
edilizio da sottoporre al suddetto parere integrato, si e' deciso di
riconsiderare, anche sotto il profilo della dimensione dell'opera, la
significativita' dell'interazione con l'ambiente delle attivita'
produttive e di servizio contenute nell'elenco di cui alla DGR 477/95.
Al riguardo si e' preso principalmente in considerazione la procedura
di dichiarazione di inizio attivita' (DIA) e si e' proceduto ad una
verifica di fattibilita' e di compatibilita' attraverso una
sperimentazione su alcuni territori provinciali di nuove modalita' di
applicazione della suddetta procedura;
3) per quanto concerne l'ambito spaziale di applicazione della
sperimentazione, i territori interessati sono stati i seguenti: la
Provincia di Ferrara, il Comune di Carpi (Sportello Unico associato
composto da quattro Comuni con Carpi come Capofila), la Comunita'
Montana Unione dei Comuni Valle del Samoggia (Sportello Unico
associato con sede presso la Comunita' Montana) e il Comune di
Faenza;
4) la sperimentazione e' stata effettuata nel periodo 15 marzo - 30
giugno 2006;
5) la metodologia operata ha previsto sia incontri con referenti degli
enti esterni quali AUSL, ARPA e SUE/Ufficio tecnico edilizia, sia il
coinvolgimento delle associazioni di categoria e gli ordini
professionali i quali sono stati invitati a valutare le proposte
oggetto della sperimentazione e a produrre eventuali osservazioni. In
alcune realta' territoriali prese a confronto sono stati considerati
anche preesistenti accordi tra i Comuni titolari di SUAP, AUSL, ARPA e
Servizio edilizia. Si tratta di accordi che definiscono le modalita'
di rilascio del parere integrato per interventi aventi una
significativa interazione per l'ambiente e che definiscono altresi'
l'iter istruttorio per l'espressione del parere integrato,
diagrammandone attivita' procedurali e tempi in maniera uniforme per
gli utenti del territorio di riferimento e definendo le
responsabilita' dei vari operatori;
6) per quanto attiene alla forma del parere esso di norma e' stato
individuato in un parere unico, integrato in un unico documento a
firma congiunta AUSL e ARPA territorialmente competente. In altri casi
il parere AUSL-ARPA viene elaborato nell'ambito di un gruppo di
coordinamento "comprensoriale" che si riunisce con cadenza settimanale
e si tratta pertanto di un parere a tutti gli effetti integrato, ossia
frutto di una valutazione congiunta e simultanea;
7) quanto al tempo necessario per la formazione del parere integrato
esso e' risultato variare dalle tre alle sei settimane;
8) ad esito della sperimentazione effettuata e' stato messo a punto
uno strumento operativo consistente in una tabella caratterizzata da
chiarezza, in quanto individua in modo univoco la corrispondenza fra
l'intervento edilizio e la tipologia di attivita'; semplicita', in
quanto consente una rapida lettura degli interventi da sottoporre o
meno a parere; flessibilita', in quanto modello facilmente applicabile
nelle diverse realta' territoriali;
9) dall'analisi della "scrematura" effettuata con l'utilizzo della
nuova tabella e' emerso che le pratiche da non sottoporre a parere
integrato sono pari a circa un 30%, e che cio' comporta
un'accelerazione dei tempi per queste pratiche ma, soprattutto, un
risparmio notevole, in termini economici, per gli imprenditori;
ritenuto, sulla base di quanto fin qui premesso e considerato, che:
- e' necessario approfondire e consolidare il proficuo dialogo
instaurato con gli Enti locali, al fine di rendere sempre piu' agevole
il rapporto tra mondo produttivo e pubblica Amministrazione sul
territorio regionale, anche alla luce dei piu' recenti orientamenti
normativi regionali diretti a facilitare l'accesso ai servizi della
pubblica Amministrazione da parte di cittadini e imprese e ad adottare
le idonee misure di semplificazione amministrativa;
- e' opportuno precisare - adottando un apposito atto contenente linee
applicative di indirizzo per lo svolgimento dell'attivita'
autorizzatoria posta in capo agli Sportelli Unici per le attivita'
produttive - alcuni profili che sono risultati poco chiari e di
difficile applicazione relativamente al coordinamento dei procedimenti
di cui alla L.R. n. 31 del 2002 (in particolare gli artt. 10, comma 5,
e 13, comma 5, riferiti all'edilizia residenziale) col procedimento
unico e semplificato per autorizzare la realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione e riconversione degli impianti produttivi previsto
dal DPR n. 447 del 1998;
- in particolare, le suddette linee di indirizzo debbano riguardare,
in coerenza con l'obiettivo generale di semplificazione
amministrativa, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione
dell'impianto produttivo i profili endoprocedimentali connessi al
parere preventivo concernente la valutazione degli aspetti
igienico-sanitari che, oltre ad interessare e condizionare il
procedimento di formazione e di rilascio del titolo abilitativo
edilizio, maggiormente si intrecciano con la disciplina che fa capo
allo Sportello Unico per le attivita' produttive; e cio',
circoscrivendo l'obbligatorieta' dell'acquisizione del parere
preventivo integrato ARPA-AUSL per le attivita' produttive
classificate ai soli casi di progetti di interventi edilizi che
comportino una modifica sostanziale sotto il profilo igienico
sanitario e ambientale per i fruitori della struttura o per l'ambiente
esterno;
- che per le ragioni espresse ai precedenti punti sia quindi
necessario adottare un atto di indirizzo contenente linee applicative
nel caso di rilascio del parere integrato di cui al comma 5, art. 33
della L.R. 31/02 nella dichiarazione d'inizio attivita' (DIA) e nel
permesso di costruire;
vista la propria deliberazione n. 450 del 3/4/2007, concernente
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso
congiuntamente dal Direttore generale alle "Attivita' produttive,
Commercio, Turismo", dott.ssa Morena Diazzi, dal Direttore generale
"Ambiente e Difesa del suolo e della costa", dott. Giuseppe Bortone,
dal Direttore generale alla "Programmazione territoriale e negoziata,
Intese. Relazioni europee. Relazioni internazionali", dott. Bruno
Molinari, dal Direttore generale alla "Sanita' e Politiche sociali",
dott. Leonida Grisendi ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.
43/01 e della deliberazione di Giunta regionale 450/07;
tutto cio' premesso, considerato e ritenuto;
su proposta dell'Assessore alle "Attivita' produttive. Sviluppo
economico. Piano telematico", dell'Assessore alla "Programmazione e
Sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle autonomie.
Organizzazione", dell'Assessore all'"Ambiente e Sviluppo sostenibile";
dell'Assessore alle "Politiche per la salute":
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, per le finalita' e con le motivazioni espresse in
premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, come parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato atto
di indirizzo recante nuove modalita' di applicazione per il rilascio
del parere integrato di cui al comma 5, art. 33 della L.R. 31/02 nella
dichiarazione d'inizio attivita' (DIA) e nel permesso di costruire
(Allegato A);
b) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, la "tabella" di riferimento contenente un elenco di
interventi edilizi per le attivita' produttive e di servizio
"caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente", con
l'indicazione dell'assoggettamento o meno a parere integrato (Tabella
Allegato A);
c) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, la classificazione delle attivita' produttive
caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, contenuta
nell'Allegato B;
d) di abrogare la propria precedente deliberazione del 21 febbraio
1995, n. 477 e di riservarsi, qualora necessario in seguito ad
opportune verifiche, l'adozione con successivo atto, di aggiornamenti
al presente atto di indirizzo nonche' di una modulistica di
riferimento;
e) di prevedere la pubblicazione dell'allegato atto di indirizzo nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Direttiva concernente la disciplina per il rilascio del parere
integrato ARPA-AUSL nella dichiarazione d'inizio attivita' (DIA) e nel
permesso di costruire
I. Finalita' e ambito di applicazione
La presente direttiva ha lo scopo di disciplinare in maniera uniforme
nell'ambito del territorio regionale l'espressione e le modalita' di
rilascio del parere preventivo integrato tra ARPA e AUSL richiamato
dall'art. 33, comma 5 della L.R. n. 31 del 2002, nel caso in cui i
procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio siano
attivati con dichiarazione di inizio attivita' (DIA) o con richiesta
di permesso di costruire (in via residuale per tutti gli altri casi)
relativamente ad impianti per attivita' produttive o di servizio che
sono caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, come
da classificazione di cui all'Allegato B.
In particolare la presente direttiva si applica a tutte le attivita'
caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente contenute
nell'elenco di cui all'Allegato B, ad eccezione delle seguenti
attivita' di servizio:
- ospedali;
- strutture sanitarie pubbliche o private;
- strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di tipo
socio-assistenziale e/o collettivo;
- scuole e asili nido;
- centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici.
Per fornire tutti gli elementi utili a comprendere la relazione fra
gli interventi edilizi e le attivita' produttive e di servizio
classificate come caratterizzate da significative interazioni con
l'ambiente, escluse le attivita' sopra elencate, e al fine di rendere
piu' agevole e corretta l'applicazione della presente direttiva, nella
apposita tabella allegata in calce, sono riportate in correlazione tra
loro, da un lato, le tipologie degli interventi edilizi, precisandosi
che le definizioni degli interventi edilizi ivi indicati sono quelle
contenute gia' nell'Allegato 1 della citata legge regionale
sull'edilizia cui si rinvia e, dall'altro, la classificazione delle
attivita' produttive caratterizzate da significative interazioni con
l'ambiente (come risulta da una rilettura della DGR 477/95), ad
esclusione delle attivita' di servizio sopra riportate per le quali
non si applica la presente direttiva.
Detta tabella e' caratterizzata da chiarezza, in quanto individua in
modo univoco la corrispondenza fra l'intervento edilizio e la
tipologia di attivita'; semplicita', in quanto consente una rapida
lettura degli interventi da sottoporre o meno a parere integrato;
flessibilita', in quanto modello facilmente applicabile nelle diverse
realta' territoriali.
Alla luce degli esiti della sperimentazione svolta, le tipologie di
intervento edilizio connesse ad attivita' produttive, sono da
ritenersi caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente
e, quindi, da assoggettarsi a parere integrato quanto agli aspetti
igienico-sanitari ed ambientali per i fruitori della struttura o per
l'ambiente esterno, esclusivamente nel caso in cui comportino
modifiche sostanziali.
Per definire la nozione di "modifica sostanziale", viene proposto, a
titolo esemplificativo, un elenco di casi in cui si verifica una
interazione fra gli aspetti igienico-sanitari e quelli ambientali, in
virtu' della quale, deve essere richiesto il parere integrato.
Si ha "modifica sostanziale" nel caso che l'intervento:
1) implichi il rilascio di nuove autorizzazioni o la modifica di
autorizzazioni rilasciate per gli scarichi idrici e/o per le emissioni
in atmosfera;
2) richieda il rilascio della valutazione di impatto acustico;
3) determini l'esposizione a valori di induzione magnetica superiore a
0,2 uT;
4) riguardi impianti tecnologici di processo;
5) presenti mutamento della destinazione d'uso dell'opera;
6) presenti mutamento dell'attivita' lavorativa, anche se questa e'
compresa nella medesima destinazione d'uso;
7) preveda una diversa distribuzione degli spazi destinati
all'attivita' che comporti la ridefinizione del layout previsto dal
titolo abilitativi precedente;
8) preveda una variazione delle bucature nell'edificio;
9) preveda una variazione di superficie finestrata apribile di vano
per attivita' principale.
La tabella risulta utile anche nelle casistiche della diretta
presentazione della pratica al SUE in quanto permette di inoltrare al
SUAP quelle DIA, presentate direttamente al SUE, che di fatto
necessitano di parere integrato.
II. Modalita' di espressione del parere integrato sugli insediamenti
produttivi caratterizzati da significativo impatto sulla salute e
sull'ambiente
Nel caso in cui il parere integrato debba essere richiesto, la
semplificazione attiene alla modalita' di redazione del parere. Esso
consiste in un unico documento (in formato cartaceo fino all'adozione
di quello in modalita' telematica) a firma congiunta AUSL e ARPA
territorialmente competenti, nel quale e' espresso il parere unico,
che e' frutto di un esame contestuale, integrato da tutte le
valutazioni riguardanti sia gli aspetti ambientali che quelli
sanitari.
III. Aggiornamenti
Periodicamente si procedera' alla verifica dell'applicazione del
presente atto di indirizzo e si provvedera' a monitorare l'andamento
degli indicatori di controllo dei punti critici e a predisporre gli
aggiornamenti che risultino utili oltre alle elaborazioni di opportune
modulistiche di riferimento.
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO B
Classificazione delle attivita' produttive caratterizzate da
significative interazioni con l'ambiente
a) Attivita' industriali ed artigianali di tipo produttivo o
manifatturiero, comprese le attivita' di lavorazione, conservazione,
trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, nonche' la
macellazione;
b) attivita' zootecniche: allevamenti, stalle;
c) attivita' di servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o
private, strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di
tipo socio-assistenziale e/o collettivo, strutture alberghiere,
strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande,
scuole, asili nido, strutture destinate allo spettacolo, allo sport,
al tempo libero, laboratori di analisi;
d) artigianato di servizio, relativamente alle sole attivita' di:
autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico con capienza
superiore a 50 posti-auto, autolavaggi, lavanderie e attivita'
assimilabili;
e) attivita' commerciali e del terziario, limitatamente a: centri e/o
attivita' commerciali di superficie lorda comprensiva di servizi,
depositi, ecc. superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali,
centri di deposito e/o vendita di presidi sanitari e/o gas tossici,
uffici di superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati,
magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (riferimento
DPR 24 maggio 1988, n. 215 in attuazione direttive CEE);
f) attivita' che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi
destinati al lavoro od alla sosta di persone, ed altri insediamenti
quali: impianti di stoccaggio liquami e/o di depurazione di acque
reflue, impianti di stoccaggio, trattamento e/o smaltimento rifiuti,
acquedotti, impianti di teleriscaldamento, cimiteri.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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