REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2007, n. 1130

Approvazione schemi-tipo di convenzione, contratto comodato e verbale di consegna da sottoscrivere con il Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione marittima di Ravenna per la collaborazione nelle attivita' di protezione civile, con particolare riferimento all'ambiente marino e costiero

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono
espressamente  richiamate:
1) di dare atto che la convenzione sottoscritta dalla Regione
Emilia-Romagna e dal Ministero dei Trasporti - Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione marittima di Ravenna,
datata 7/8/2003, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 1377
del 14/7/2003, e' risolta, a decorrere dall'1/9/2007, stante il
consenso delle parti;
2) di approvare, in linea con quanto previsto dagli indirizzi
operativi definiti con propria deliberazione 652/07, lo schema-tipo di
convenzione, lo schema-tipo di contratto di comodato d'uso gratuito, e
lo schema-tipo di singolo contratto e relativo verbale di consegna
riportati rispettivamente in Allegato "A", in Allegato "B" e in
Allegato "C", parti integranti e sostanziali alla presente
deliberazione, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 15 della
L.R. 1/05 che prevede che l'Agenzia regionale, per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali che le sono state attribuite, possa
stipulare apposite convenzioni allo scopo di avvalersi della
collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle
strutture operanti sul territorio (tra le quali il "Corpo delle
Capitanerie di porto") e che per suo tramite, la Regione, puo'
concedere alle medesime strutture, a titolo gratuito in comodato o in
uso, beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale,
strumentali allo svolgimento di attivita' di protezione civile;
3) di dare atto che la determinazione delle risorse finanziarie, da
destinare all'attuazione delle attivita' previste dalla nuova
convenzione, sara' definita anno per anno, tenendo conto delle
effettive disponibilita' finanziarie dell'Agenzia, secondo le
procedure indicate nella convenzione medesima;
4) di individuare con successivo atto, al termine della ricognizione
valutativa, tutt'ora in corso, i beni  patrimoniali regionali da
concedere, a titolo di comodato d'uso gratuito, alla Direzione
marittima di Ravenna;
5) di dare atto che, sulla base di quanto stabilito nella propria
deliberazione 652/07, la convenzione, il contratto di comodato d'uso
gratuito e il verbale di consegna dei mezzi e materiali di cui al
precedente punto 3), nonche' i successivi, eventuali contratti e
verbali di consegna di beni che si riterra' necessario concedere a
tale titolo, alla Direzione marittima di Ravenna, nei limiti di durata
della convenzione medesima, verranno sottoscritti, per la Regione
Emilia-Romagna, dal Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione
civile e, per la Direzione marittima di Ravenna, dal Direttore
marittimo dell'Emilia-Romagna pro-tempore, in conformita' ai
rispettivi schemi-tipo riportati negli Allegati "A", "B" e "C" alla
presente deliberazione;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Schema-tipo di convenzione tra l'Agenzia regionale di Protezione
civile e il Ministero dei Trasporti - Corpo delle Capitanerie di porto
- Guardia costiera - Direzione marittima di Ravenna per la
collaborazione nelle attivita' di protezione civile.
L'anno . . . . . . , addi' . . . . . . . . . . . del mese di . . . . .
. . . . . . presso la sede dell'Agenzia regionale di Protezione
civile, Viale Silvani n. 6, Bologna
L'Agenzia regionale di Protezione civile, rappresentata dal Direttore,
ex art. 21, comma 6, L.R. 1/05, domiciliato, per la carica, a Bologna
in Viale Silvani n. 6 (di seguito, per brevita' "Agenzia regionale "),
ai sensi degli artt. 14 e 15, L.R. 1/05 nonche' ai sensi della
delibera di Giunta regionale n. 652 del 14/5/2007
Il Ministero dei Trasporti - Corpo delle Capitanerie di porto -
Guardia costiera - Direzione marittima di Ravenna rappresentato dal
Direttore marittimo pro-tempore dell'Emilia-Romagna, domiciliato, per
la carica, a Ravenna - localita' Porto Corsini - in Via Teseo Guerra
n. 15 (di seguito, per brevita', "Direzione marittima")
convengono e stipulano la presente convenzione
Art. 1
Oggetto e finalita'
La presente convenzione ha come obiettivo la valorizzazione dei
rapporti di reciproca collaborazione tra l'Agenzia regionale e la
Direzione marittima, allo scopo di rafforzare e rendere sempre piu'
moderno ed efficiente il sistema di protezione civile nella regione
Emilia-Romagna, con particolare riferimento all'ambiente marino e
costiero.
L'Agenzia regionale e la Direzione marittima attribuiscono il massimo
interesse al raggiungimento di tale obiettivo, in relazione al ruolo
ed alla presenza qualificata, sul territorio regionale, delle forze
istituzionalmente preposte ad interventi di previsione e prevenzione
dei rischi, di soccorso e di contrasto attivo alle pubbliche
calamita'.
Art. 2
Programma operativo
Annualmente l'Agenzia regionale e la Direzione marittima concordano,
sul piano tecnico, uno schema di programma operativo annuale per
l'attuazione della presente convenzione. Il programma viene elaborato
con le tempistiche e le modalita' illustrate al successivo art. 3,
tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, delle esigenze e delle
disponibilita' operative delle parti.
Il programma operativo annuale si articola, indicativamente, nelle
seguenti attivita':
a) concorso nelle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi,
sia nelle attivita' di soccorso in caso di calamita' o nell'imminenza
delle stesse, sia nell'attivita' di formazione degli operatori di
protezione civile e di informazione alla popolazione in materia di
rischi e delle relative misure di sicurezza, con particolare
riferimento all'ambiente marino e costiero;
b) formazione e addestramento dei volontari di protezione civile e del
personale degli Enti locali preposto alla protezione civile, anche in
relazione alla definizione di un progetto di scuola regionale di
protezione civile, in tutti gli ambiti di attivita' di protezione
civile, ivi compresa l'informazione alla popolazione;
c) definizione congiunta delle modalita' di partecipazione delle
strutture, del personale e dei mezzi della Direzione marittima allo
svolgimento di esercitazioni promosse dall'Agenzia regionale, dirette
a simulare situazioni di emergenza, con la presenza contestuale anche
di altre strutture operative istituzionali e del volontariato;
d) concessione in comodato d'uso gratuito, alla Direzione marittima,
di strutture, attrezzature e mezzi da impiegare, sul territorio
regionale, per il potenziamento delle capacita' operative del sistema
di protezione civile, in base a quanto stabilito dal successivo art.
4;
e) condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento alle
tipologie di rischio di interesse reciproco, anche mediante mezzi
informatici, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi
concordemente definite, nonche' acquisizione, secondo le vigenti
disposizioni normative, dei supporti hardware e software eventualmente
necessari;
f) implementazione delle connessioni e delle radio-comunicazioni, tra
il Centro operativo regionale e le strutture della Direzione
marittima, per assicurare migliori collegamenti in situazioni di
crisi;
g) definizione di procedure operative per migliorare e rendere sempre
piu' efficaci le modalita' di informazione, attivazione e
coordinamento degli interventi delle parti, in previsione od in
occasione di crisi ed emergenza, ai fini di protezione civile, anche
in relazione a quanto previsto dall'art. 108 del decreto legislativo
112/98.
Art. 3
Tempistiche e modalita' del programma operativo
Il programma operativo annuale, di cui al precedente articolo, viene
elaborato in base alla seguente tempistica:
a) entro il mese di novembre, di ciascun anno, viene avviata una
valutazione tecnica congiunta delle esigenze e delle disponibilita'
operative delle parti, con riguardo a tutte le attivita' di cui al
precedente art. 2;
b) entro il mese di gennaio, dell'anno successivo, la programmazione
di massima, di cui alla precedente lettera a), viene sottoposta a
verifica di compatibilita' con le risorse disponibili nel bilancio
dell'Agenzia regionale, anche provenienti da specifici trasferimenti
statali; di conseguenza viene definito, congiuntamente, il programma
operativo annuale, che non necessariamente contempla tutte le
tipologie di attivita' possibili.
Il programma operativo annuale contiene anche le modalita' operative
di attuazione, per l'anno in questione, delle singole tipologie di
attivita'.
Art. 4
Comodato d'uso gratuito
Alla Direzione marittima possono essere concessi, in comodato d'uso
gratuito, ai sensi dell'art 15 L.R. 1/05, beni mobili strumentali
all'esercizio di attivita' di protezione civile, in essere o da
acquisire a cura dell'Agenzia regionale.
I singoli contratti di comodato, e i relativi verbali di consegna,
redatti in conformita' allo schema  approvato con delibera di Giunta
regionale n. . . . . del . . . . . . . . , sono sottoscritti dal
Direttore dell'Agenzia regionale, autorizzato ai sensi della delibera
di Giunta regionale n. 652 del 14/5/2007.
L'Agenzia puo' concorrere alla copertura degli oneri derivanti
dall'impiego dei beni comodati  nonche' alla manutenzione degli
stessi, anche concedendo un contributo la cui entita' e' determinata,
nei programmi operativi di ciascun anno, sulla base delle
disponibilita' di bilancio nonche' sulla base delle analisi dei costi,
effettivamente sostenuti, a tale scopo, nel corso dell'annualita'
precedente.
Art. 5
Comitato tecnico
E' istituito un comitato tecnico composto dal Capo Servizio Supporto
navale di zona marittima di Ravenna, dal Direttore dell'Agenzia
regionale e da un rappresentante per ciascuna delle due strutture,
designato dai rispettivi responsabili. Il comitato provvede alle
attivita' istruttorie finalizzate all'elaborazione e alla definizione
del programma operativo annuale di cui al precedente art. 2.
Comitato tecnico provvede, entro il mese di dicembre di ciascun anno,
anche alla verifica dell'attivita' svolta e redige, al riguardo, uno
specifico documento di valutazione congiunta del livello di
perseguimento degli obiettivi annuali, formulando altresi' proposte di
modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalita'
attuative del programma nonche' agli aspetti organizzativi, gestionali
e finanziari. Degli esiti di tale verifica si tiene conto in occasione
della definizione dei successivi programmi annuali.
Art. 6
Oneri a carico dell'Agenzia e modalita' di impiego
delle risorse disponibili
L'onere finanziario annuo a carico dell'Agenzia, per l'attuazione
della presente convenzione, viene determinato, nei limiti delle
risorse disponibili, anche provenienti da specifici trasferimenti
statali, con atto amministrativo adottato dall'Agenzia regionale,
nell'ambito della programmazione annuale di attivita'.
L'erogazione delle risorse finanziarie relative ad attivita' contenute
nel programma operativo annuale, per le quali sia previsto il rimborso
alla Direzione marittima da parte dell'Agenzia regionale, avviene con
le seguenti modalita':
- anticipazione pari al 40% dell'importo complessivo delle risorse, da
disporre contestualmente all'approvazione del programma medesimo;
- saldo della somma rimanente, previa presentazione di idonea
documentazione probatoria della spesa da parte della Direzione
marittima, tenuto conto anche dell'attivita' di verifica prevista dal
precedente art. 5.
Le suddette risorse saranno versate con le modalita' indicate dalla
Direzione marittima.
Art. 7
Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di anni 5 dalla data della sua
sottoscrizione ed e' rinnovabile o prorogabile, salvo eventuale
disdetta da parte dei contraenti, da comunicarsi almeno tre mesi prima
della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.
La presente convenzione vincola, annualmente, l'Agenzia regionale, in
termini finanziari, secondo le disponibilita' presenti nei pertinenti
capitoli di bilancio.
Art. 8
Controversie
Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della presente
convenzione, non composte all'interno del Comitato tecnico di cui al
precedente art. 3, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da
tre membri, nominati il primo dall'Agenzia regionale, il secondo dalla
Direzione marittima ed il terzo concordemente dagli altri due arbitri,
ai sensi dell'art. 806 e segg. C.C.
La sede esclusiva dell'arbitrato e' Bologna.
Art. 9
Registrazione
La presente convenzione e' soggetta a registrazione solo in caso
d'uso; le spese sono a carico della parte richiedente.
Letto approvato e sottoscritto
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA	IL DIRETTORE MARITTIMO
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	DELL'EMILIA-ROMAGNA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 . . . . . . . . . . . . . . . .

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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