REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 agosto 2007, n. 186

Influenza aviaria - Misure di contenimento dell'influenza aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Viste proprie ordinanze 87/04, 242/04, 285/05, 185/07 con le quali
sono state adottate misure di contenimento dell'influenza aviaria sul
territorio regionale;
vista la segnalazione dell'Azienda USL di Ravenna con la quale si
comunica il riscontro di positivita' a seguito di controlli
sierologici effettuati nell'ambito del piano di monitoraggio regionale
per l'influenza aviaria in un allevamento avicolo di animali detenuti
per il commercio sito nel comune di Conselice;
vista l'assenza di sintomatologia clinica e assenza di mortalita'
anomala nei volatili presenti nell'allevamento sopracitato;
vista la conferma del Centro di Referenza nazionale per l'influenza
aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,
con il quale si comunica il riscontro di positivita' sierologica per
virus influenzale sottotipo H7, senza dimostrazione della presenza del
virus nei tamponi prelevati nell'allevamento avicolo di animali
detenuti per il commercio sito nel comune di Conselice;
ritenuto necessario:
- procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti
nell'area territoriale circostante l'allevamento interessato dal
referto ed in quelli ad esso funzionalmente collegati;
- adottare in via temporanea, in un'area territoriale comprendente
parte del territorio della provincia di Ravenna, Ferrara e di Bologna
alcune misure cautelari volte ad evitare l'eventuale diffusione
dell'infezione;
- sospendere su tutto il territorio regionale in via temporanea fiere,
mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in
cattivita';
visto il T.U.L.L.S.S. approvato con RD 1265/34
vista la Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni;
visto il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8/2/54,
n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
visto il DM n. 298 del 20 luglio 1989, - Regolamento per la
determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli
animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
visto il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione
della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta
contro l'influenza aviaria;
visto il DM 28 settembre 2000 - Misure integrative di lotta contro
l'influenza aviaria;
vista la direttiva 94/2005/CE del Consiglio, relativa a misure
comunitarie di lotta all'influenza aviaria, che abroga la Direttiva
92/40/CE;
visto il decreto legislativo 9 luglio 2005, n. 225, attuazione della
direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione
del morbo "Lingua blu" degli ovini;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 450/07, dal dott. Eugenio di Ruscio, quale
sostituto del dott. Leonida Grisendi, come da nota prot. n. 15553 del
23/7/2007;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
ordina:
Art. 1 - Zona di restrizione
1) Sull'area territoriale riportata nell'Allegato I, che e' parte
integrante della presente ordinanza, viene istituita una zona di
restrizione del raggio di 1 Km attorno al focolaio.
2) Nella zona di restrizione si applicano le seguenti misure:
- esecuzione, a cura dell'Area Dipartimentale di Sanita' pubblica
veterinaria competente per territorio, del censimento di tutte le
aziende commerciali che detengono volatili;
- sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in
qualunque altro locale in cui possono essere isolati;
3) ricorso, a cura dei proprietari, ad appropriati mezzi di
disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende.
4) Divieto di introduzione ed accasamento di volatili negli
allevamenti sia a carattere familiare, sia a carattere intensivo. In
deroga al divieto al presente punto 4), l'Area Dipartimentale di
Sanita' pubblica veterinaria competente per territorio puo'
autorizzare, negli allevamenti nell'area di restrizione di cui
all'Allegato I, l'accasamento di volatili a condizione che:
- sia stato completato un primo controllo clinico e diagnostico su
tutti gli allevamenti di volatili presenti, conformemente all'art. 2
punto 1) di questa ordinanza;
- le aziende interessate abbiano presentato all'Area Dipartimentale di
Sanita' pubblica veterinaria competente per territorio il programma di
accasamento;
- sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e il pollame
introdotto resti per almeno 21 giorni nell'azienda di accasamento
sotto vincolo sanitario.
5) Divieto di uscita delle uova da cova dalle aziende di allevamento.
L'Area Dipartimentale di Sanita' pubblica veterinaria territorialmente
competente, in accordo con quella nel cui territorio e' sito
l'impianto di destinazione, in deroga al divieto di cui al presente
punto 5), puo' autorizzare il trasporto di uova da cova destinate
direttamente all'incubatoio, previa disinfezione delle uova stesse e
degli imballaggi. L'incubatoio deve garantire la rintracciabilita'
delle partite di uova cosi' introdotte. I pulcini nati dalle uova di
cui al presente punto e fino a quando non siano stati effettuati con
esito favorevole i controlli di cui all'art. 2, punto 1) nelle aziende
di origine delle uova, possono essere destinati esclusivamente ad
un'azienda dove non siano presenti specie sensibili e che abbia
rispettato il periodo di vuoto sanitario di almeno 7 giorni.
6) L'Area Dipartimentale di Sanita' pubblica veterinaria competente
per territorio autorizza il trasporto diretto da aziende site in zona
di restrizione:
- di uova da tavola verso un centro di imballaggio, purche'
confezionate in imballaggi a perdere, nel rispetto delle norme di
biosicurezza previste dalla normativa vigente e dal presente atto;
- di uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti
previsto dall'Allegato III, Sezione X, Capo II, del Regolamento CE n.
853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'Allegato
II, Capo XI, del Regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o
all'esterno della zona di restrizione;
- uova destinate alla distruzione.
7) Divieto di movimentazione degli animali sensibili dalle aziende
site in zona di restrizione. In deroga al presente divieto, l'Area
Dipartimentale di Sanita' pubblica veterinaria competente per
territorio autorizza, previo accordo con quella ricevente l'invio al
macello, esclusivamente dopo l'esecuzione, con esito favorevole, di:
- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore
precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni due giorni,
per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento
dell'allevamento;
- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 20 campioni
di sangue per controllo sierologico, nei 5 giorni precedenti il carico
e, laddove possibile in relazione alla taglia, di 10 tamponi tracheali
o cloacali nelle 48 ore precedenti il primo carico, per la ricerca
dell'antigene virale. I campioni devono essere esaminati presso la
sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Sezione provinciale di
Forli';
in deroga al presente divieto, l'Area Dipartimentale di Sanita'
pubblica veterinaria competente per territorio autorizza, previo
accordo con quella ricevente l'invio di pollastre di galline ovaiole e
di riproduttori, a condizione che, nei 5 giorni precedenti la
movimentazione, almeno 20 animali siano stati sottoposti a controllo
sierologico e al tampone tracheale o cloacale per la ricerca
dell'antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la
movimentazione. Gli animali una volta raggiunto l'allevamento di
destinazione dovranno rimanere per almeno 21 giorni sotto vincolo
sanitario.
8) Per il carico degli animali in allevamenti presenti nella zona di
restrizione devono essere rispettate le seguenti condizioni di
biosicurezza:
- il carico per il macello di tutti i volatili in un allevamento da
carne, deve essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i
volatili devono essere trasportati direttamente all'impianto di
destinazione. Il termine di 10 giorni non si applica nel caso si
tratti di macellazione di galline ovaiole a fine carriera nel qual
caso le procedure di avvio al macello dovranno essere comunque
concluse nel piu' breve tempo possibile.
Il mancato rispetto del termine previsto comportera':
- il sequestro dell'allevamento;
- l'obbligo dell'effettuazione, con spese a carico dell'allevatore, di
controlli virologici a cadenza settimanale e controlli sierologici a
cadenza bisettimanale;
- se in tale periodo gli animali dovessero venire a morte o dovessero
essere abbattuti a seguito della malattia non verranno riconosciuti
gli indennizzi previsti dalla Legge 218/88.
9) Il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali,
riducendo al minimo l'attraversamento di aree ad elevata densita' di
allevamento.
10) Le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali,
devono essere impiegate, per tutto il periodo necessario al
completamento delle operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui
vengono spediti gli animali.
11) Le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con
l'adozione di tutte le misure di biosicurezza necessarie ad evitare la
diffusione dell'infezione.
12) Le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il
trasporto dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e
dopo il loro impiego.
13) L'Area Dipartimentale di Sanita' pubblica veterinaria competente
per territorio verifica che il detentore dell'allevamento tenga
apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l'azienda del
personale, delle attrezzature e degli automezzi, con utilizzo di
apposito registro.
14) Dagli allevamenti avicoli presenti in zona di restrizione la
pollina puo' essere allontanata e smaltita secondo la normativa
vigente solo previa autorizzazione rilasciata dall'Area Dipartimentale
di Sanita' pubblica veterinaria (Allegato II parte integrante del
presente atto).
15) Sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame
o altri volatili in cattivita' per tutto il periodo di durata della
zona di restrizione.
16) Non vengono rilasciati pollame o altri volatili per il
ripopolamento faunistico.
Art. 2 - Controlli nella zona di restrizione
1) L'Area Dipartimentale di Sanita' pubblica veterinaria competente
per territorio effettua nell'ambito della zona di restrizione due
controlli a distanza di almeno 20 giorni di tutti gli allevamenti
commerciali delle specie sensibili. Il prelievo deve essere costituito
da almeno 20 campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei
confronti del virus dell'influenza aviaria e, laddove possibile in
relazione alla taglia degli animali, di 10 tamponi tracheali o
cloacali per la ricerca dell'antigene virale, avendo cura che il
secondo controllo avvenga quando siano terminate le operazioni del
primo controllo.
2) I campioni devono essere esaminati presso la Sezione provinciale di
Forli' dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna.
3) I veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore
controllo sia ritenuto opportuno nell'ambito della vigilanza sugli
allevamenti avicoli.
Art. 3 - Misure sanitarie per la zona di attenzione
1) Sull'area territoriale riportata nell'Allegato I, che e' parte
integrante della presente ordinanza, viene istituita una zona di
attenzione del raggio di 10 km attorno al focolaio e che comprende la
zona di restrizione di cui all' art. 1 della presente ordinanza.
2) L'Area Dipartimentale di Sanita' pubblica veterinaria competente
per territorio effettua nell'ambito della zona di attenzione un
controllo di tutti gli allevamenti commerciali delle specie sensibili.
Il prelievo deve essere costituito da almeno 20 campioni di sangue per
la ricerca di anticorpi nei confronti del virus dell'influenza aviaria
e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10
tamponi tracheali o cloacali per la ricerca dell'antigene virale.
3) Dalla zona di attenzione le movimentazioni di volatili sensibili
sono autorizzate dall'Area Dipartimentale di Sanita' pubblica
veterinaria solamente a seguito dell'acquisizione dell'esito
favorevole del controllo eseguito secondo i criteri sopra descritti.
4) Sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame
o altri volatili in cattivita' per tutto il periodo di durata della
zona di attenzione.
5) Non vengono rilasciati pollame o altri volatili per il
ripopolamento faunistico.
Art. 4 - Misure sanitarie per il territorio regionale
In tutto il restante territorio regionale devono essere applicate le
misure previste dall'ordinanza della Giunta regionale 87/04.
Sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o
altri volatili in cattivita' per un periodo di 15 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 5 - Sanzioni
Ai trasgressori delle norme previste dalla presente ordinanza sono
applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 225.
Art. 6 - Disposizioni finali
I veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i trasportatori ed il
personale al momento della entrata in allevamento devono rispettare
scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad evitare ogni
ulteriore diffusione del contagio.
Le misure previste dalla presente ordinanza possono essere modificate
con l'evolversi della situazione epidemiologica.
Art. 7 - Competenze
I sigg. Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i Direttori
delle Aziende UU.SS.LL., i Direttori di ADSPV delle Aziende UU.SS.LL.,
il personale di vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 maggio
1982, n. 19, nonche' gli agenti della forza pubblica, sono incaricati,
ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente
ordinanza.
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna.
L'ASSESSORE DELEGATO
Lino Zanichelli
ALLEGATO I
Zona di protezione - Delimitazione area territoriale
Elenco dei Comuni compresi in zona di protezione: Provincia Ravenna:
Conselice (parte)
Zona di sorveglianza - Delimitazione area territoriale
Elenco dei Comuni compresi in zona di sorveglianza: Provincia di
Ravenna: Conselice (tutto) Lugo (parte), Sant'Agata sul Santerno
(parte), Alfonsine (parte), Massa Lombarda (parte), Provincia Bologna:
Imola (parte); Medicina (parte); Molinella (parte); Argenta (parte).
La mappa riportante la zona di restrizione e attenzione e consultabile
sul sito: http://www.bs.izs.it/cerev/index.htm; oppure puo' essere
richiesta direttamente al numero di telefono 051/6937455-6 della
Segreteria del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della
Direzione generale Sanita' e Politiche sociali della Regione
Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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