REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA) PER L'EMILIA-ROMAGNA 10 settembre 2007, n. 11481

Adozione di nuovi modelli di fideiussione per la costituzione delle garanzie previste dai regolamenti comunitari a fronte di erogazione anticipi o impegni assunti e revoca dei precedenti modelli

IL DIRETTORE
Visti:
- la Legge regionale 23/7/2001, n. 21, istitutiva dell'Agenzia
regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), destinata ad
assolvere il ruolo di "Organismo pagatore" di cui al Regolamento della
Commissione Europea n. 885/06 del 21 giugno 2006;
- i decreti del Ministero delle Politiche agricole e forestali del
13/11/2001, del 12 marzo 2003 prot. n. B/387 e dell'8 luglio 2004,
prot. n. B/1642 di riconoscimento di AGREA come Organismo pagatore
regionale ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE n. 1258/99, per quanto
riguarda i pagamenti, sul territorio della regione Emilia-Romagna,
relativamente alle OCM e alla programmazione di sviluppo rurale
prevista dai provvedimenti comunitari;
vista la normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in
particolare i seguenti regolamenti comunitari:
- Reg. (CE) 1698/05, del Consiglio, del 20 settembre 2005 (Titolo IV
Capo I "assi") e Reg. (CE) 1974/06, della Commissione, del 15 dicembre
2006, art. 56, di applicazione del Reg. 1698/05 - sostegno allo
sviluppo rurale;
- Reg. (CE) 1786/2003, del Consiglio, del 23 settembre 2003, art 7 e
Reg. (CE) 382/2005, della Commissione, del 7 marzo 2005 di
applicazione del Reg. (CE) 1786/2003 - OCM settore dei foraggi
essiccati;
- Reg. (CE) 1973/2004, della Commissione, del 29 ottobre 2004, art.
158, di applicazione del Reg (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda i
regimi di sostegno di cui ai Titoli IV e IV bis di detto regolamento e
l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere
materie prime (No Food);
- Reg. (CE) 1973/2004, della Commissione, del 29 ottobre 2004, art.
31, di applicazione del Reg. (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda i
regimi di sostegno di cui ai Titoli IV e IV bis di detto regolamento e
l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere
materie prime (Energetiche);
- Reg. (CE) 2201/96, del Consiglio, del 28 ottobre 1996 e Reg. (CE)
1535/2003, della Commissione, del 29 agosto 2003, art. 25, di
applicazione del Reg. (CE) 2201/96 - OCM settore dei prodotti
trasformati a base di ortofrutticoli;
- Reg. (CE) 2200/96, del Consiglio, del 28 ottobre 1996 e Reg. (CE)
1433/2003, della Commissione, dell'11 agosto 2003, art. 20, di
applicazione del Reg. (CE) 2200/96 - OCM settore degli ortofrutticoli
- fondi di esercizio, programmi operativi;
- il Reg. (CE) 1493/99, del Consiglio, del 17 maggio 1999 e il Reg.
(CE) 1227/00, della Commissione, del 31 maggio 2000, art. 15-bis, di
applicazione del Reg. (CE) 1493/99, - OCM mercato vitivinicolo -
potenziale produttivo;
- il Reg. (CE) 1898/05, della Commissione, del 9 novembre 2005, art.
27, di applicazione del Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in
ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e
burro concentrato;
viste le parti in cui i suddetti regolamenti prevedono che
l'erogazione di anticipi, - o di altra tipologia di aiuti o premi
concessi in via anticipata, rispetto all'integrale effettuazione
dell'iter amministrativo - deve essere supportata dalla preventiva
costituzione di una garanzia fideiussoria emessa da una istituzione
che presenta idonee garanzie;
visto il Regolamento (CEE) n. 2220 della Commissione del 22 luglio
1985 relativo alla fissazione di modalita' comuni del regime delle
cauzioni per i prodotti agricoli;
vista la determina di AGREA n. 8395 del 15 giugno 2005 come
rettificata dalla determina n.1487 dell'8/2/2006 relativa alla
predisposizione di uno schema di garanzia per la presentazione della
cauzione di gara necessaria per la partecipazione alle gare parziali
per le offerte dei prodotti lattiero-caseari;
viste le determine di AGREA n. 11359 del 5 agosto 2005 e n. 5549 del
20 aprile 2006 con le quali sono state introdotte le schede-tipo
contenenti i soli dati tecnici quale nuova modalita' proposta per la
presentazione delle garanzie fideiussorie, unitamente agli schemi-tipo
cui le schede rimandavano per quanto concerne le condizioni generali;
preso atto che la maggior parte degli istituti garanti hanno aderito
alla nuova modalita' proposta presentando le sole schede, mentre altri
hanno presentato le schede con i relativi schemi ed altri ancora  i
soli schemi;
considerata l'esperienza positiva poiche' l'indicazione dell'utilizzo
delle schede ha accentuato la sensibilita' degli istituti garanti
circa l'esigenza di ottenere garanzie fideiussorie prive di
discordanze nella forma e nei contenuti definiti da AGREA a completa
salvaguardia dei fondi pubblici e per la velocizzazione dei controlli
di conformita';
ritenuto opportuno uniformare la modalita' di presentazione delle
garanzie in questione anche in vista di una loro successiva
informatizzazione, nel seguente modo:
- formulazione di un unico modulo costituito da una scheda atta a
contenere i soli dati variabili (beneficiario, tipo di contributo,
importo anticipo, garante ecc.) corredato dalle istruzioni di
compilazione e dalle condizioni generali comuni nell'ambito della
richiesta di anticipo di contributi;
- formulazione di un unico modulo costituito da una scheda atta a
contenere i soli dati variabili (beneficiario, tipo impegno, importo
garantito, garante ecc.) corredato dalle istruzioni di compilazione e
dalle condizioni generali comuni nell'ambito degli interventi che
prevedono un impegno alla trasformazione;
- semplificazione e formulazione di un unico  modulo di richiesta di
conferma di validita' delle garanzie presentate;
dato atto che i moduli cosi' uniformati non hanno quindi contenuti
innovativi rispetto alle condizioni generali di garanzia
precedentemente previste per ciascun settore;
ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza e razionalita', revocare
le precedenti determine: n. 4744 dell'8/4/2004, n. 5880 del 3/5/2004,
n. 6109 del 6/5/2004, n. 7549 del 4/6/2004, n. 8443 del 23/6/2004, n.
9812 del 19/7/2004, n. 10412 del 29/7/2004, n. 14287 dell'11/10/2004,
n. 19009 del 28/12/2004, n. 4271 del 4/4/2005, n. 6543 del 10/5/2005,
n. 8395 del 15/6/2005, n. 11359 del 5/8/2005, n. 1487 dell'8/2/2006,
n. 5549 del 20/4/2006;
vista la normativa nazionale relativa ai soggetti dai quali gli enti
pubblici possono accettare garanzie fideiussorie ed in particolare:
- la Legge 10 giugno 1982 n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze
fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti
pubblici" il cui art. 1 recita: "1. In tutti i casi in cui e' prevista
la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente
pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827 e successive modificazioni;
b) la fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui
all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e
successive modifiche ed integrazioni n. 827 (ora "banche" ai sensi del
comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
- Testo Unico bancario);
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione
debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti
nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento
o di liberta' di prestazione di servizi.";
- il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia" in particolare l'art. 13 che
stabilisce che la Banca d'Italia iscrive in apposito albo le banche
autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie
stabilite nel territorio della Repubblica;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175 "Attuazione della
direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita", che prevede che le polizze
assicurative possono essere rilasciate da imprese di assicurazione
debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (ramo 15);
dato atto che, sulla base di proprie valutazioni, di indicazioni
provenienti da altri organismi pagatori o dall'organismo di
coordinamento, AGREA si riserva la facolta' di non accettare
fideiussioni prestate da alcuni dei garanti di cui ai paragrafi
precedenti;
ritenuto opportuno di:
- riservarsi, in via transitoria, la valutazione di  accettare
garanzie fideiussorie rilasciate anche su modelli adottati con le
precedenti determine;
- richiedere la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,
della versione integrale del presente provvedimento, compresi gli
allegati, in ragione del particolare rilievo poiche' il suo contenuto
deve essere portato a conoscenza della generalita' dei cittadini;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dalla
Dirigente Professional "Pagamenti", Loretta Pompili, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale 450/07;
determina:
per le motivazioni esposte in premessa:
1) di approvare il modello di garanzia fideiussoria (Mod. GA) - comune
per tutte le garanzie da predisporre nell'ambito delle richieste di
anticipo di contributi e allegato al presente atto di cui fa parte
integrante e sostanziale - composto da tre sezioni: Sezione 1 "Scheda"
atta a contenere i soli dati variabili (contraente, tipo di
contributo, importo anticipo, garante ecc.), Sezione 2 "Istruzioni per
la compilazione della scheda" e Sezione 3 "Condizioni generali della
garanzia" (Allegato n. 1);
2) di approvare il modello di garanzia fideiussoria (Mod. GI) - comune
per tutte le garanzie da predisporre nell'ambito degli interventi che
prevedono un impegno alla trasformazione e allegato al presente atto
di cui fa parte integrante e sostanziale - composto da tre sezioni:
Sezione 1 "Scheda" atta a contenere i soli dati variabili (contraente,
tipo di impegno, importo garantito, garante ecc.), Sezione 2
"Istruzioni per la compilazione della scheda" e Sezione 3 "Condizioni
generali della garanzia" (Allegato n. 2);
3) di approvare il nuovo modulo (Mod. CO), allegato al presente atto
di cui fa parte integrante e sostanziale, per la richiesta di conferma
di validita' delle garanzie fideiussorie presentate (Allegato n. 3);
4) di stabilire che AGREA e/o i soggetti da essa delegati,  richiedono
la compilazione del modello di conferma di validita' delle garanzie
fideiussorie di cui al precedente punto 3) alla Direzione generale del
soggetto garante;
5) di revocare le determine: n. 4744 dell'8/4/2004, n. 5880 del
3/5/2004, n. 6109 del 6/5/2004, n. 7549 del 4/6/2004, n. 8443 del
23/6/2004, n. 9812 del 19/7/2004, n. 10412 del 29/7/2004, n. 14287
dell'11/10/2004, n. 19009 del 28/12/2004, n. 4271 del 4/4/2005, n.
6543 del 10/5/2005, n. 8395 del 15/6/2005, n. 11359 del 5/8/2005, n.
1487 dell'8/2/2006, n. 5549 del 20/4/2006;
6) di stabilire che AGREA accetta contratti fideiussori che sono:
a) conformi ai modelli tipo di garanzia/polizza fideiussoria di cui ai
precedenti punti 1) e 2);
b) rilasciati da istituti garanti di natura bancaria o assicurativa,
ove rispettivamente per banca deve intendersi l'impresa autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della Legge 10
giugno 1982, n. 348, e per impresa di assicurazione l'impresa
autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo di cui
n. 15 (cauzione) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 348;
7) di stabilire inoltre che AGREA, sulla base di proprie valutazioni,
di indicazioni provenienti da altri Organismi pagatori o
dall'organismo di coordinamento, si riserva la facolta' di non
accettare fideiussioni presentate da alcuni dei garanti di cui alla
lettera b) del precedente punto 6);
8) di stabilire che AGREA si riserva, in via transitoria, di accettare
garanzie fideiussorie rilasciate anche su modelli precedentemente
adottati;
9) di autorizzare la piu' ampia diffusione del presente atto completo
di tutti gli allegati, anche attraverso l'utilizzo del sito di AGREA:
http://agrea.regione.emilia-romagna.it;
10) di richiedere la pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale
della Regione della presente determina.
IL DIRETTORE
Gianni Mantovani
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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