REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 12

PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE

 L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l'attivita' di
solidarieta' e beneficenza svolta dagli enti no profit impegnati nel
recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione
organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle
eccedenze alimentari per la loro ridistribuzione ai soggetti che
assistono persone in stato di indigenza.
Art. 2
Soggetti
1. La Regione, per le finalita' di cui all'articolo 1, puo' avvalersi
di enti no profit, in possesso di documentata operativita' a livello
diffuso e continuativo sul territorio regionale.
Art. 3
Interventi
1. La Regione, per la realizzazione delle finalita' di cui
all'articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalita'
di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di
programmazione regionale.
Art. 4
Obiettivi
1. Gli strumenti di programmazione regionale, di cui all'articolo 3,
perseguono i seguenti obiettivi:
a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio
delle persone e delle famiglie legate a necessita' di natura
alimentare, favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso
la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti
assistenziali;
b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della
nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso
interventi e servizi formativi;
c) creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di
accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli
enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non
commerciabili, ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la
riduzione dei rifiuti;
d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla
definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la
realizzazione di un sistema di accreditamento.
Art. 5
Norma finanziaria
1. La copertura delle spese della presente legge e' assicurata con la
legge finanziaria regionale e con la legge di bilancio.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 luglio 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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