REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GOVERNO DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E DELLE POLITICHE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 29 dicembre 2006, n. 18297

Assegnazione ai Comuni capofila dei Piani di zona o altro soggetto pubblico di cui all'art. 16 della L.R. 2/03 dei contributi per la realizzazione del programma finalizzato assegno di cura per anziani e disabili in attuazione della delibera Assemblea legislativa regionale 91/06 e della Giunta regionale 1791/06

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 91 del
23/11/2006 avente per oggetto "Programma annuale 2006: interventi,
obiettivi, criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi
dell'art. 47, comma 3, della L.R. 2/03. Stralcio del Piano regionale
sociale e sanitario. (Proposta della Giunta regionale in data 30
ottobre 2006, n. 1502) interventi, obiettivi, criteri generali di
ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L.R.
2/03. Stralcio del Piano regionale sociale e sanitario (Proposta della
Giunta regionale in data 30 ottobre 2006, n. 1502)";
- la L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, "Tutela e valorizzazione delle
persone anziane - Interventi a favore di anziani non
autosufficienti";
- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio
sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,
modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517";
- la deliberazione della Giunta regionale 1377/99, "Direttiva su
criteri, modalita' e procedure per la contribuzione alle famiglie
disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio
contesto" e la opportunita' di sostenere, almeno nella prima fase, il
coinvolgimento anche finanziario dei Comuni per ampliare le
possibilita' di intervento mediante gli assegni di cura;
- la deliberazione della Giunta regionale 1379/99, "Adeguamento degli
strumenti previsti dalla L.R. 5/94 in attuazione del Piano sanitario
regionale con particolare riferimento alla semplificazione degli
accessi ed al rapporto con i cittadini";
- la deliberazione della Giunta regionale 1122/02, "Direttiva per la
formazione di progetti personalizzati finalizzati a favorire le
condizioni di domiciliarita' e le opportunita' di vita indipendente
dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura e di
sostegno)";
- la deliberazione della Giunta regionale 2686/04, "Modifiche e
integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 26/7/1999, n.
1377 "Direttiva su criteri, modalita' e procedure per la contribuzione
alle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente
nel proprio contesto" (assegno di cura);
- il "Programma finalizzato Assegno di Cura per anziani e disabili",
approvato con la citata delibera dell'Assemblea regionale 91/06;
richiamate le specifiche indicazioni contenute nel dispositivo nonche'
quanto espressamente contenuto al punto 3.7.1 della citata delibera
dell'Assemblea regionale 91/06 che individua gli obiettivi, i
destinatari ed i criteri di ripartizione rinviando ad apposito atto
della Giunta regionale l'individuazione del percorso amministrativo
procedurale per garantire l'operativita' del programma;
vista la deliberazione di Giunta regionale 1791/06 "Programma annuale
2006: ripartizione delle risorse, del Fondo sociale regionale ai sensi
dell'art. 47, comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni
per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione
dell'Assemblea legislativa n. 91 del 23/11/2006" che al punto 3.7.1.
"Programma finalizzato assegno di cura per anziani e disabili"
allegato parte integrante della stessa definisce l'ammontare delle
risorse per complessive Euro 4.000.000,00 i destinatari gli obiettivi,
i criteri di ripartizione nonche' il percorso procedurale per
l'assegnazione delle risorse individuando nel dirigente regionale
competente la figura preposta a dare attuazione al punto 3.7.1.;
ritenuto, in attuazione della sopra citata delibera della Giunta
Regionale, di dover provvedere:
- alla ripartizione della somma complessiva di Euro 4.000.000,00 a
favore dei Comuni capofila dei piani di zona o altro soggetto
pubblico, tra quelli richiamati all'art. 16 della L.R. 2/03, designato
all'attuazione del Programma per la zona sociale, in accordo con gli
altri Comuni, come indicato negli Allegati 1 e 2, parte integrante del
presente atto, ed in particolare:
- Euro 2.000.000,00 per l'area anziani, con variazioni connesse ad
arrotondamenti, in base alla popolazione ultrasettantacinquenne
residente in ogni zona alla data del 31/12/2005;
- Euro 2.000.000,00 per l'area disabili, con variazioni connesse ad
arrotondamenti, in base alla popolazione residente in ogni zona alla
data del 31/12/2005;
- alla esatta definizione delle modalita' di liquidazione e
rendicontazione del contributo regionale;
preso atto di quanto determinato dalla citata deliberazione della
Giunta regionale in merito al limite del 70% per quanto riguarda il
concorso contributivo della Regione alle spese di realizzazione del
programma finalizzato area anziani e disabili;
precisato che gli obiettivi regionali riguardano:
a) l'impegno diretto dei Comuni in collaborazione con le Aziende
Unita' sanitarie locali, per la verifica delle modalita' di
concessione e controllo dell'assegno di cura per anziani previsto
dalla L.R. 5/94 e dalle deliberazioni di Giunta regionale 1377/99 e
2686/04, particolarmente per quanto attiene le azioni volte a
consolidare e qualificare la misura dell'assegno di cura cosi' come
previsto dalla delibera di Giunta regionale 1377/99 con particolare
riferimento alle innovazioni introdotte dalla delibera di Giunta
regionale 2686/04, anche al fine di garantire una maggiore continuita'
d'intervento, una piu' elevata integrazione con gli altri servizi
della rete ed una maggiore omogeneita' nell'utilizzo dello strumento;
b) la continuazione ed il consolidamento organizzativo della
sperimentazione avviata con la delibera di Giunta regionale 1122/02 ed
in particolare la costruzione in collaborazione con le Aziende Unita'
sanitarie locali di percorsi integrati per garantire continuita' ed
uniformita' di accesso e di gestione tra i due livelli contributivi
previsti dalla delibera di Giunta regionale 1122/02 ed il nuovo
livello contributivo introdotto per le gravissime disabilita'
acquisite dalla delibera di Giunta regionale 2068/04;
ritenuto pertanto opportuno:
- definire le modalita' di liquidazione e di rendicontazione, come
indicato nell'Allegato 3 parte integrante del presente atto, tenuto
conto di quanto previsto dalla lettera a), comma 3 dell'art. 8 della
Legge 328/00 circa l'opportunita' di favorire e incentivare ambiti
territoriali per la gestione dei servizi sociali a rete coincidenti
con i distretti sanitari, considerato che anche l'art. 14 della L.R.
5/94 prevede un ruolo propulsivo dei Comuni sede di distretto, anche
alla luce dell'art. 16 e dell'art. 47, comma 1, lettera b) ed in
particolare dell'art. 29 della L.R. 2/03, e di assegnare e concedere
le risorse ai Comuni capofila dei piani di zona o altro soggetto
pubblico tra quelli richiamati all'art. 16 della L.R. 2/03, designati
all'attuazione dei programmi finalizzati di ambito zonale;
- prevedere che le risorse assegnate e concesse con il presente atto
possono essere liquidate, per l'area anziani e/o per l'area disabili,
per lo stesso ambito territoriale di riferimento, ad altro soggetto
attuatore pubblico indicato dal Comune capofila dei Piani di zona in
accordo con gli altri Comuni;
viste:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24/3/2003,
esecutiva ai sensi di legge, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali" e successive modificazioni;
- le delibere della Giunta regionale n. 1057 del 24/7/2006 e n. 1150
del 31/7/2006;
- la L.R. 15 novembre 2001 ed in particolare gli artt. 47 e 49;
- la L.R. 22 dicembre 2005, n. 21 nonche' la L.R. 27 luglio 2006, n.
14;
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'articolo 47 della L.R.
40/01 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere assunto con il
presente atto;
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale 447/03 e successive modificazioni;
dato atto del parere di regolarita' contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott.
Marcello Bonaccurso, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 447/03 e successive modificazioni;
determina:
1) di ripartire la somma complessiva di Euro 4.000.000,00 fra i Comuni
capofila dei piani di zona o altro soggetto pubblico, tra quelli
richiamati all'art. 16 della L.R. 2/03, designato all'attuazione del
programma per la zona sociale, di cui agli Allegati n. 1 e n. 2, parti
integranti e sostanziali della presente determinazione, assegnando e
concedendo la somma a fianco di ciascuno indicata - per l'area anziani
e per l'area disabili - per la realizzazione del programma finalizzato
area anziani e disabili, in attuazione della deliberazione n. 91 del
23/11/2006 dell'Assemblea legislativa nonche' della deliberazione
della Giunta regionale 1791/06;
2) di dare atto che le risorse sono assegnate e concesse ai Comuni
capofila dei piani di zona a nome e per conto di tutti i Comuni della
zona sociale stessa;
3) di approvare l'Allegato n. 3, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, avente per oggetto le modalita' di
liquidazione e rendicontazione dei contributi ripartiti con il
presente atto;
4) di impegnare la somma di Euro 4.000.000,00 registrata al n. 5536 di
impegno sul Cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata
ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani
di zona e per la realizzazione degli interventi relativi agli assegni
di cura, al sostegno economico ed alla mobilita' degli anziani, dei
disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.
2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali" U.P.B.
1.5.2.2.20101 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2006 che presenta la necessaria disponibilita';
5) di dare atto sulla base di quanto indicato nella delibera della
Giunta regionale sopracitata che le risorse sono assegnate, quanto a
Euro 2.000.000,00 per l'area anziani, con variazioni connesse ad
arrotondamenti, in base alla popolazione ultrasettantacinquenne
residente in ogni zona alla data del 31/12/2005, ed quanto a Euro
2.000.000,00 per l'area disabili, con variazioni connesse ad
arrotondamenti, in base alla popolazione residente in ogni zona alla
data del 31/12/2005;
6) di dare atto che, ferma restando l'assegnazione massima di cui alla
presente determinazione, il limite del concorso finanziario della
Regione e' fissato nel 70% del totale degli impegni di spesa che le
Amministrazioni destinatarie adotteranno per la realizzazione
nell'ambito distrettuale del programma finalizzato area anziani e
disabili;
7) di stabilire che alla liquidazione e alla richiesta di emissione
dei titoli di pagamento dei contributi regionali, si provvedera' con
propri atti formali, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/2001
nonche' della deliberazione di Giunta 447/03, e successive
modificazioni con le modalita' di cui al richiamato Allegato 3;
8) di stabilire che in sede di liquidazione si potranno apportare le
necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari delle somme
di cui al presente atto, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni
capofila dei piani di zona in merito all'eventuale individuazione per
l'area anziani e/o per l'area disabili di un altro soggetto attuatore
pubblico di cui all'art. 16 della L.R. 2/03 in qualita' di soggetto
capofila, fermo restando la rispondenza dell'ambito territoriale alla
"zona sociale" e ad ogni altro aspetto stabilito con il presente
atto;
9) di dare atto che per quanto non espressamente previsto con il
presente provvedimento si rinvia alle delibere dell'Assemblea
Legislativa regionale e di Giunta regionale sopracitate;
10) di pubblicare per estratto la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lorenzo Campioni
(segue allegato fotografato)
ALLEGATO 3
Modalita' di liquidazione e di rendicontazione dei contributi
Approvazione dei programmi attuativi territoriali
I Comuni capofila dei piani di zona predispongono un programma
attuativo per il proprio territorio del progetto di iniziativa
regionale area anziani e disabili approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1791 del 12/2006. Il contributo regionale e'
assegnato e concesso al Comune capofila dei piani di zona, o ad altro
soggetto attuatore pubblico tra quelli richiamati all'art. 16 della
L.R. 2/03, designato all'attuazione del programma per la zona sociale,
ed e' rivolto a tutta la popolazione anziana e disabile residente nel
territorio di riferimento.
L'obiettivo generale e' precisato nel programma finalizzato area
anziani e disabili allegato alla deliberazione della Giunta regionale
1791/06 ed e' il seguente:
a) l'impegno diretto dei Comuni in collaborazione con le Aziende
Unita' sanitarie locali, per la verifica delle modalita' di
concessione e controllo dell'assegno di cura per anziani previsto
dalla L.R. 5/94 e dalle deliberazioni di Giunta regionale 1377/99 e
2686/04, particolarmente per quanto attiene le azioni volte a:
- consolidare e qualificare la misura dell'assegno di cura cosi' come
previsto dalla delibera di Giunta regionale 1377/99 con particolare
riferimento alle innovazioni introdotte dalla delibera di Giunta
regionale 2686/04, anche al fine di garantire una maggiore continuita'
d'intervento, una piu' elevata integrazione con gli altri servizi
della rete ed una maggiore omogeneita' nell'utilizzo dello strumento;
b) la continuazione ed il consolidamento organizzativo della
sperimentazione avviata con la deliberazione di Giunta regionale
1122/02 ed in particolare la costruzione in collaborazione con le
Aziende Unita' sanitarie locali di percorsi integrati per garantire
continuita' ed uniformita' di accesso e di gestione tra i due livelli
contributivi previsti dalla deliberazione di Giunta regionale 1122/02
ed il nuovo livello contributivo introdotto per le gravissime
disabilita' acquisite dalla deliberazione di Giunta regionale
2068/04.
La sottoscrizione e l'approvazione di tale obiettivo generale dovra'
essere prevista nell'ambito piu' generale dell'Accordo di programma
che approva contestualmente i Piani di zona.
Procedure
I Comuni capofila dei piani di zona destinatari delle assegnazioni, o
altro soggetto attuatore pubblico individuato dai Comuni, approvano il
programma finalizzato "Assegni di cura per l'area anziani e l'area
disabili" nell'ambito del Programma attuativo dei Piani di zona, che
dovra' poi essere presentato alla Regione nei tempi previsti. Il
progetto dovra' indicare, articolata per l'area anziani e l'area
disabili, la spesa totale ammessa a contributo relativa all'intero
ammontare del Programma attuativo, specificando l'onere a carico del/i
Comune/i che dovra' essere almeno pari al 30% del totale della spesa
ammessa.
Inoltre, nell'ambito del Programma attuativo territoriale "Area
anziani", dovra' essere definita in accordo con l'Azienda Unita'
sanitaria locale di riferimento per ogni "zona sociale", la
composizione del budget  distrettuale, con l'indicazione delle risorse
derivanti dalla presente assegnazione, delle risorse proprie dei
Comuni e delle quote del Fondo sanitario specificamente destinate alla
realizzazione del programma finalizzato all'Assegno di cura per
anziani.
In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta,
l'assegnazione del contributo regionale di cui alla determinazione di
concessione si intende revocata.
Individuazione di un soggetto attuatore pubblico diverso dal Comune
sede di Distretto
Qualora un Comune capofila dei piani di zona individui il Soggetto
attuatore del progetto in un Soggetto diverso dal Comune capofila dei
piani di zona, e comunque tra quelli previsti dall'art. 16 della L.R.
2/03, il Soggetto attuatore medesimo nell'inviare la documentazione
richiesta, dovra' allegare:
- richiesta del Comune capofila dei Piani di zona individuato dal
presente atto come destinatario del contributo, affinche' i contributi
di cui trattasi siano assegnati e liquidati al Soggetto attuatore
individuato nella zona sociale;
- attestazione dell'accordo espresso da tutti gli altri Comuni
dell'ambito di riferimento.
Nell'atto di liquidazione saranno in questo caso apportate le
necessarie modifiche all'elenco dei soggetti assegnatari del
contributo regionale di cui all'atto di assegnazione del Dirigente
medesimo, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni capofila dei
Piani di zona.
Liquidazione dei contributi
La liquidazione dei contributi regionali, che non dovranno superare il
70% della spesa ammissibile, avverra' con atto formale del Dirigente
competente, previa comunicazione alla Regione da parte del Comune
capofila dell'effettivo soggetto attuatore del Programma finalizzato
"Assegni di cura per anziani e disabili" che dovra' comunque essere
ricompreso anche nell'ambito del Programma attuativo dei Piani di
zona.
Rendicontazione
Entro il termine di 15 mesi dall'avvenuta erogazione dei contributi le
Amministrazioni assegnatarie dovranno far pervenire un atto attestante
l'avvenuta attuazione dell'iniziativa finanziata unitamente alla
rendicontazione delle spese sostenute.
L'Amministrazione regionale potra' richiedere la documentazione delle
spese sostenute per un periodo non superiore a tre anni
dall'erogazione dei contributi.
Qualora l'ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta
dalle Amministrazioni assegnatarie dei contributi risultasse inferiore
a 10/7 (dieci/settimi) del contributo regionale erogato,
l'Amministrazione regionale procedera' al reintroito delle somme
erogate in eccedenza.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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