REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TREBBIA E TARO - PARMA 28 settembre 2006, n. 13440

Comune di Sala Baganza - Domande 14/12/1999 e 14/9/2005 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per gli usi irrigazione d'attrezzature sportive e d'aree verdi e rifornimento piscina, dalle falde sotterranee in Comune di Sala Baganza (PR), loc. Centro Polisportivo comunale - R.R. 41/01 - Artt. 5 e 6. Provvedimento di concessione di derivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
a) di assentire al Comune di Sala Baganza, codice fiscale 00442530341
con sede in Comune di Sala Baganza (PR), Via Vittorio Emanuele II, n.
34, e legalmente domiciliato presso la sede del Comune medesimo, la
concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee tramite
quattro pozzi in Comune di Sala Baganza, da destinare agli usi
rifornimento di piscina ed irrigazione di attrezzature sportive e di
aree destinate a verde pubblico, nella quantita' massima stabilita in
40.567 mc./anno, cosi' suddivisa:
- relativamente al pozzo n. 1: portata fino ad un massimo e non
superiore a 4,00 1/s (0,04 mod.) e volume annuo max pari a 2.500 mc.
ad uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a
verde pubblico;
- relativamente al pozzo n. 2: portata fino ad un massimo e non
superiore a 4,00 1/s (0,04 mod.) e volume annuo max pari a 2.500 mc.
ad uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a
verde pubblico;
- relativamente al pozzo n. 3: portata fino ad un massimo e non
superiore a 4,00 1/s (0,04 mod.) e volume annuo max pari a 1.800 mc.
ad uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a
verde pubblico;
- relativamente al pozzo n. 4: portata fino ad un massimo e non
superiore a 10,00 1/s (0,10 mod.) e volume annuo max pari a 33.767 mc.
ad uso irrigazione di attrezzature sportive e di aree verdi e
rifornimento piscina;
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a
decorrere dall'anno 1999, data d'effettiva utilizzazione e per un
periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2015
subordinatamente all'espressione del giudizio di qualita' definitivo
(di seconda fase) della competente Autorita' sanitaria sulla scorta
delle analisi alla fonte secondo il dettato ex DPR 236/88, art. 12, e
DLgs 31/01; con possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui
all'art. 27 del R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e
delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte
integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel
disciplinare medesimo;
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare
complessivamente in 22,00 1/s massimi;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 013440 in data 28/9/2006.
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione ed all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, secondo le necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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