REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (che concerne "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003") e' il
seguente:
"Art. 90 - Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica
(omissis)
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29
della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non
intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e'
affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni
che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri
generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le
regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267(che concerne "Testo unco delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali") e' il seguente:
"Art. 113
1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalita'
di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la
tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle
discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore
e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori
disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio
2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , e successive
modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti,
delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi
pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
impianti di trasporti a fune per la mobilita' turistico-sportiva
esercitati in aree montane.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita'
di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei
servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere separata da
quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito
l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per
la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di
capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui
puo' essere affidata direttamente tale attivita', a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano);
b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza
pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore
e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento
della titolarita' del servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di
gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio
privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme
interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso provvedimenti
o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente
o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti
monopolistici, possono introdurre regole che assicurino
concorrenzialita' nella gestione dei servizi da esse disciplinati
prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri
di gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento del
servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o
integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con
gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti
commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di
evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o
integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con
procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai sensi
della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto ad
oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia
l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto
ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad
evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le
societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi;
tale divieto si estende alle societa' controllate o collegate, alle
loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con
queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard
qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul
territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di
settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara e'
aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e
delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani
di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di
innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente
comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e' consentito
l'affidamento contestuale con gara di una pluralita' di servizi
pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo
caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla
successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti locali o delle
societa' di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono,
inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli
impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di
investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e'
dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando
di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei
gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche'
alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni
per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione del
servizio e con le societa' di gestione delle reti e degli impianti
sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di
gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e
adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere in tutto o in parte la propria
partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi mediante procedure
ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di
affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle
concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia
vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprieta'
delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a
societa' a capitale interamente pubblico, che e' incedibile. Tali
societa' pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del
servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori
di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente
Autorita' di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla societa'
suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della
lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito di
espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli
impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi
di cui al comma 1 sono di proprieta' di soggetti diversi dagli enti
locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro
segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale,
salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative
Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in ogni caso
stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono
definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali
altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e
dalle relative norme di attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori
non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le
concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono
escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a capitale
misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto
mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di
rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza,
nonche' quelle affidate a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante
della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le concessioni
affidate alla data del 1 ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa
e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione
che siano concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa'
originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa
data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale
attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi
indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate
nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica,
salva la possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in
una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi
di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del
gestore.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo
servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis,
puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo,
raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni
sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del
suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla
costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di
utenza complessivamente non inferiore a due volte quello
originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il
differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si
trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero
territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni.
15-quater. A decorrere dall'1 gennaio 2007 si applica il divieto di
cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento
delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa'
partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del
settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni
per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane
che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere
a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso,
sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano garantiti tempi
certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati.
Comma 4
2) Il testo dell'articolo 90, comma 17 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (che concerne "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003") e' il
seguente:
"Art. 90
(omissis)
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono
indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la
ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa' sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le
disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le
finalita' di lucro.
(omissis)".
3) Il testo dell'articolo 7, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
(che concerne "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di
taluni  settori della pubblica amministrazione") e' il seguente:
"Art. 7
1. In relazione alla necessita' di confermare che il CONI e' unico
organismo certificatore della effettiva attivita' sportiva svolta
dalle societa' e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni
di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si
applicano alle societa' ed alle associazioni sportive dilettantistiche
che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato
dal CONI, quale garante dell'unicita' dell'ordinamento sportivo
nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini
sportivi.".
4) Il testo dell'articolo 4, della legge regionale 9 dicembre 2002, n.
34 (che concerne "Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale". Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995,
n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo") e' il seguente:
"Art. 4 - Registri delle associazioni di promozione sociale
1. Sono istituiti il registro regionale e i registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale, che sostituiscono a tutti gli
effetti rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali delle
associazioni di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme
per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).
2. Nei registri di cui al comma 1 possono iscriversi le associazioni
di promozione sociale che, avendo sede ed operando nel territorio
regionale ed essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2
e 3, sono costituite e svolgono effettivamente l'attivita' da almeno
un anno.
3. Nel registro regionale possono iscriversi le associazioni aventi
rilevanza regionale, e precisamente:
a) le associazioni che operino in almeno cinque province del
territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su
base associativa;
b) gli organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni
di promozione sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno
cinque registri provinciali.
4. Nei registri provinciali possono iscriversi le associazioni non
aventi rilevanza regionale.
5. L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo e' condizione
necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n.
383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e
valorizzazione previste dalla presente legge nonche' dalla normativa
di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da
quest'ultima richiesti.
6. L'iscrizione nei registri di cui alla presente legge e'
incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui
alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di
attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul
volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).".
NOTA ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4, della legge regionale 25 febbraio 2000,
n. 13 (che concerne "Norme in materia di sport") e' il seguente:
"Art. 4 - Monitoraggio e ricerca
1. La Regione esercita le funzioni di "Osservatorio del sistema
sportivo regionale", in attuazione della lettera a) del comma 1
dell'art. 2, mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in
collaborazione con gli enti locali, il CONI, gli enti di promozione
sportiva ed altri enti pubblici e privati, al fine di perseguire una
puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport ed una
costante informazione agli enti ed agli operatori del settore.
2. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresi', studi,
ricerche ed attivita' di divulgazione.
3. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente
legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento
delle attivita' di osservatorio. La Regione e' autorizzata a trattare,
anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti,
nonche' a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.".

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina