REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art 3, comma 1, lettera a) del  decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 194 (che concerne "Attuazione della direttiva
2002/49/CEE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale") e' il seguente:
"Art. 3 - Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche
1. Entro il 30 giugno 2007:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma
elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente
le mappe acustiche strategiche, nonche' i dati di cui all'allegato 6,
relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con piu' di
250.000 abitanti;
(omissis)".
2) Il testo dell'art. 2 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194(che concerne "Attuazione della direttiva
2002/49/CEE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale") e' il seguente:
"Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "agglomerato": area urbana, individuata dalla regione o provincia
autonoma competente, costituita da uno o piu' centri abitati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione
complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
(omissis)".
Comma 2
3) Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
(che concerne "Attuazione della direttiva 2002/49/CEE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale") e' il
seguente:
"Art. 3 - Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche
1. Entro il 30 giugno 2007:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma
elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente
le mappe acustiche strategiche, nonche' i dati di cui all'allegato 6,
relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con piu' di
250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o
alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i
dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli
assi stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di
veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano
piu' di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali. Nel
caso di infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli
stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui
all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province
autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera
a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche' i
dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006
all'autorita' individuata al comma 1, lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2012:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma
elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente
le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonche' i dati di
cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;
b) le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o
alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i
dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli
assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono la
mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette
infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera
a), la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche' i
dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011
all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).
5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai
commi 1 e 3 sono elaborate in conformita' ai requisiti minimi
stabiliti all'allegato 4, nonche' ai criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della
normazione tecnica di settore.
6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai
commi 1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni
cinque anni dalla prima elaborazione.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di
infrastrutture principali che interessano piu' regioni, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio verifica che le mappe
acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3
soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi
delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, coopera con le autorita' competenti di detti Stati ai fini
della mappa acustica strategica di cui al presente articolo.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
4) Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
(che concerne "Attuazione della direttiva 2002/49/CEE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale") e' il
seguente:
"Art. 4 - Piani d'azione
1. Entro il 18 luglio 2008:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma,
tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui
all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia
autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato
6 per gli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della
mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla
regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le
sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui
transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi
ferroviari principali su cui transitano piu' di 60.000 convogli
all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture
principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i
piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette
infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera
a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b), nonche' le
sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008
all'autorita' individuata al comma 1 lettera a).
3. Entro il 18 luglio 2013:
a) l'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma,
tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui
all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia
autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato
6 per gli agglomerati;
b) le societa' e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o
delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della
mappatura acustica di cui all'art. 3, elaborano e trasmettono alla
regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le
sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari
principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano piu'
regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di
cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province
autonome competenti.
4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera
a), i piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonche' le
sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013
all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).
5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in
conformita' ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonche' ai
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata,
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di
settore.
6. L'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma
competente e le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i
piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque,
ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si
ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di
infrastrutture principali che interessano piu' regioni, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio verifica che i piani
d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al
comma 5.
8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i
piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo
svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di
risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per
la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli
articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalita', ai criteri
ed ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti
dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia
adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione
europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
coopera con le autorita' competenti di detti Stati ai fini della
elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.
11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.".
5) Il testo dell'articolo 5, della legge regionale 9 maggio 2001, n.
15 (che concerne "Disposizioni in materia di inquinamento acustico")
e' il seguente:
"Art. 5 - Piani comunali di risanamento acustico
1. I comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:
a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il
divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti
destinazioni d'uso del territorio;
b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 447 del 1995.
2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il
Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base
di quanto previsto all'art. 7 della legge n. 447 del 1995 e dei
criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano e' corredato del
parere espresso dall'A.R.P.A. secondo le modalita' previste dall'art.
17 della L.R. n. 44 del 1995.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi
competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui
alla lettera b) del comma 1, il Comune entro i successivi centottanta
giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.
4. Il Piano urbano del traffico di cui al DLgs 30 aprile 1992, n. 285
recante "Nuovo codice della strada" e gli strumenti urbanistici
generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del
Piano comunale di risanamento acustico.
5. Il Piano di risanamento acustico e' trasmesso a cura del Comune
alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui
all'art. 7.".
6) Il testo dell'articolo 8, comma 1) della legge regionale 9 maggio
2001, n. 15 (che concerne "Disposizioni in materia di inquinamento
acustico") e' il seguente:
"Art. 8 - Risanamento infrastrutture di trasporto
1. Per le finalita' di cui al comma 5 dell'art. 10 della legge n. 447
del 1995 e in conformita' al decreto del ministero dell'ambiente 29
novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle
societa' e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e
delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento
e abbattimento del rumore" la Regione, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione
consiliare competente, fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di
interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei
piani e l'individuazione dei tempi e delle modalita' utili al
raggiungimento degli obiettivi di risanamento.
(omissis).".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (che concerne "Norme in materia ambientale") e' il seguente:
"Art. 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
1. Su proposta delle Autorita' d'ambito, le regioni, per mantenere e
migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse,
nonche' per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree
di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di
rispetto, nonche', all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di
ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le
Autorita' competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni
necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il
controllo delle caratteiristiche qualitative delle acque destinate al
consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente
circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque
sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere
un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione,
deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente
a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio
circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e
destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorva idrica captata e puo' essere suddivisa in
zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione
alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione
locale di vulnerabilita' e rischio della risorsa. In particolare,
nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri
di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo
che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle
indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da
piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque
destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione
dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e
sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per
ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di
stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attivita' di cui al comma 4,
preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in
ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano,
all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o
attivita':
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d)
pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui
alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle
province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la
medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le
indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la
protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure
relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e
prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici
comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle
non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province
autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di
protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
Comma 2)
2) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n.
25 (che concerne "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra  gli enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani") e' il seguente:
"Art. 3 - Forme di cooperazione
1. Le province e i comuni di ciascun a'mbito territoriale ottimale
costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una forma
di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli
Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni
amministrative spettanti ai comuni relativamente ai servizi previsti
al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:
a) convenzione di cui all'art. 30 del DLgs n. 267 del 2000;
b) consorzio di funzioni di cui all'art. 31 del DLgs n. 267 del 2000.
2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai
sensi della presente legge come "Agenzia di a'mbito per i servizi
pubblici" e ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di a'mbito per i
servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme
sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi
della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell'articolo 30,
comma 2 e dell'articolo 31, comma 3 del DLgs n. 267 del 2000. In ogni
caso l'Agenzia di a'mbito deve avere un Presidente, un Direttore,
un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.
3-bis. Sussiste incompatibilita' fra le funzioni di presidente,
direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di
a'mbito per i Servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi
nei gestori del Servizio idrico integrato, del Servizio di gestione
dei rifiuti urbani nonche' degli altri Servizi eventualmente affidati
ai sensi dell'articolo 5.
4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'a'mbito della
forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione del
loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente
in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.
5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione
delle province che non puo' essere inferiore a quella derivante dal
primo criterio previsto nel comma 4.
6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali e'
richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali partecipanti
alla forma di cooperazione fra cui rientra necessariamente, l'elezione
del Presidente dell'Agenzia.
7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalita' per il
concreto passaggio, dai comuni alla forma di cooperazione, delle
funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della
presente legge, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali
profili successori.".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 36 del Regolamento regionale 20 dicembre
2001 (che concerne "Regolamento per la disciplina di concessione
dell'acqua pubblica") e' il seguente:
"Art. 36 - Prelievi assoggettati a procedura semplificata
1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i
seguenti prelievi di acqua pubblica, purche' gli stessi non siano
ubicati all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientrino
nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art. 1 del DPR 20
ottobre 1998, n. 447:
a) prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisorieta',
conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di
durata temporale limitata e definita, con portata massima non
superiore a 5 1/s, esercitati mediante opere di prelievo mobili;
b) prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico nonche'
quelli ad uso irriguo, a condizione che l'esercizio del prelievo sia
effettuato con opere mobili e che la portata massima dello stesso non
sia superiore a 2 1/s;
c) i prelievi di acqua sotterranea, a qualsiasi uso extradomestico
destinati, quando il volume annuo di prelievo non superi i mc 3000 e
la profondita' della falda intercettata non ecceda i 30 metri, fatta
salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva
regionale per aree con particolari: caratteristiche di ricarica, di
salvaguardia o aree soggette a subsidenza o a ingressione salina.
2. Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle tipologie di
cui al comma 1 presenta apposita istanza al Servizio precisando:
a) la localizzazione dell'opera mediante riferimenti catastali e
indicazione delle coordinate geografiche UTM;
b) la descrizione delle opere mobili di prelievo o del pozzo da
perforare;
c) l'indicazione dettagliata e la motivazione del quantitativo di
acqua di cui si chiede il prelievo in rapporto all'uso;
d) la portata massima e media in l/s nonche' i volumi di prelievo in
metri cubi annui, mensili e giornalieri, quando coerenti con la
destinazione d'uso;
e) la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale orario
di funzionamento della pompa;
f) l'eventuale presenza di invasi, bacini di accumulo o altre fonti di
approvvigionamento complementari, indicandone la potenzialita' e le
modalita' di utilizzo da parte del richiedente.
3. All'istanza di cui al comma 2 e' allegata la seguente
documentazione:
a) corografia su Carta tecnica regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000;
b) planimetria catastale in scala 1:2000;
c) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
4. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, e' inviata
alla competente Autorita' di bacino per l'acquisizione del parere ai
sensi dell'art. 7, comma 2 del RD 1775/1933. In tale caso il termine
del procedimento non e' sospeso.
5. Decorsi 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2,
il richiedente puo' esercitare il prelievo fermo restando l'obbligo
del pagamento del canone con decorrenza dalla stessa data.
6. Il Servizio, verificata la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti, stabilisce la durata della concessione nonche' il
canone da corrispondere per l'utilizzo della risorsa idrica e
trasmette al richiedente il provvedimento ed il relativo disciplinare
di concessione, redatto sulla base dello schema tipo predisposto dalla
Direzione generale competente per ciascuna delle tipologie di prelievo
indicate al comma 1.
7. Nel termine di cui al comma 5 ed in alternativa a quanto previsto
al comma 6, il Servizio dispone l'assoggettamento della concessione
alla procedura ordinaria nei seguenti casi:
a) qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti
previsti per la procedura semplificata;
b) in caso di parere negativo espresso dall'Autorita' di bacino;
c) qualora la domanda o la documentazione debba essere integrata ai
fini istruttori;
d) per ragioni di pubblico interesse.
Conseguentemente il Servizio richiede le integrazioni documentali per
il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del
procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale
documentazione.
8. I prelievi di cui al presente articolo sono assentiti per un
massimo di anni cinque, fermo restando quanto disposto dall'art. 47,
comma 1.
9. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo
l'utente presenta apposita istanza al Servizio almeno sessanta giorni
prima della scadenza, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Qualora
l'utente non rispetti il termine per la presentazione la domanda di
rinnovo e' soggetta alla procedura ordinaria. In caso di mancata
pronuncia del Servizio, ai sensi dei commi 6 e 7, entro il termine
della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle
medesime condizioni della originaria.".
Comma 4
2) Il testo dell' articolo 42, comma 1 del Regolamento regionale 20
dicembre 2001, n. 41 (che concerne "Regolamento per la disciplina di
concessione dell'acqua pubblica") e' il seguente:
"Art. 42 - Norme speciali
1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi
mediante il servizio idrico integrato di cui alla Legge 36/94 e alla
L.R. 6 settembre 1999, n. 25, e' concessa all'Agenzia di ambito
competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove e'
ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i Comuni che
beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale
risorsa puo' essere altresi' concessa a soggetti titolari di sistemi
di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del
servizio idrico integrato.
(omissis)".
Comma 6
3) Il testo dell'articolo 3 , comma 1 del Regolamento regionale 29
dicembre 2005, n. 41 (che concerne "Disposizioni transitorie per la
gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed
attuazione del piano di tutela delle acque") e' il seguente:
"Art. 3 - Istanze di rinnovo
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 27, comma 1, nonche'
dell'art. 36, comma 9, del Reg. n. 41 del 2001, i titolari di
concessione di acqua pubblica di cui all'art. 2 possono presentare
istanza di rinnovo entro il 31 dicembre 2006. La mancata presentazione
dell'istanza comporta decadenza dalla possibilita' di continuare il
prelievo della risorsa ai sensi dell'art. 2. I rinnovi delle
concessioni decorrono dall'1 gennaio 2006.
(omissis)".
4) Il testo dell'articolo 77, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (che concerne "Norme in materia ambientale") e' il
seguente:
"Art. 77 - Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualita'
ambientale
(omissis)
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento
dell'obiettivo di qualita' ambientale corrispondente allo stato di
"buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale
classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello
stato di "sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 6 del DM 12 giugno 2003, n. 185 (che
concerne "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle
acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del DLgs 11
maggio 1999, n. 152") e' il seguente:
"Art. 6 - Autorizzazione allo scarico con finalita' di riutilizzo
1. Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con finalita' di
riutilizzo e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue
urbane, dell'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 47 del
decreto legislativo n. 152 del 1999, sono dettate le prescrizioni atte
a garantire che l'impianto autorizzato osservi i valori limite e le
norme del presente regolamento e della normativa regionale di
attuazione.".
Comma 4
2) Il testo dell'articolo 5 del DM 12 giugno 2003, n. 185 (che
concerne "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle
acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del DLgs 11
maggio 1999, n. 152") e' il seguente:
"Art. 5 - Pianificazione delle attivita' di recupero delle acque
reflue ai fini del riutilizzo
1. Le Regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, definiscono un primo elenco degli impianti di depurazione
di acque reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai limiti di
cui all'articolo 4. Le Regioni definiscono, in particolare, gli
impianti di depurazione, la tipologia delle reti di distribuzione da
impiegare per il riutilizzo e le infrastrutture di connessione con le
reti di distribuzione.
2. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui al comma 1, le Regioni
identificano, in relazione alle previsioni di riutilizzo, per ciascun
impianto di depurazione, il soggetto titolare, la portata attuale e a
regime dello scarico e le caratteristiche dello scarico.".
3) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n.
25 (che concerne "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani") e' gia citato alla nota 2) all'articolo
2.
Comma 5
3) Il testo dell'articolo 105, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (che concerne "Norme in materia ambientale") e' il seguente:
"Art. 105 - Scarichi in acque superficiali
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali
devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi
dell'articolo 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli
obiettivi di qualita'.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti
fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti
equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e
gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti
equivalenti, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad
un trattamento appropriato, in conformita' con le indicazioni
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente
in conformita' con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresi', i
valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1
e 2.
5. Le Regioni dettano specifica disciplina per gli scarichi di reti
fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale
degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e fermo
restando il conseguimento degli obiettivi di qualita'.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone d'alta
montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare, dove,
a causa delle basse temperature, e' difficile effettuare un
trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un
trattamento meno spinto di quello previsto al comma 3, purche'
appositi studi comprovino che i suddetti scarichi non avranno
ripercussioni negative sull'ambiente.".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 6
settembre 1999, n. 25 (che concerne "Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli
Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti urbani") e' il seguente:
"Art. 10 - Attivazione del servizio idrico integrato
(omissis)
3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna
gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della
lettera b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel periodo di
transizione del Servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 11 della
Legge n. 36 del 1994, di durata triennale. La stipula della
convenzione non costituisce nuovo affidamento.
(omissis)".
2) Il testo dell'articolo 12, della legge regionale 6 settembre 1999,
n. 25 (che concerne "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani") e' il seguente:
"Art. 12 - Piano di ambito per la gestione del servizio idrico
integrato
1. Per la compiuta attuazione del servizio idrico integrato,
l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di
cui al comma 3 dell'art. 10, approva il piano di ambito per
l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e
l'applicazione di un'unica tariffa di riferimento in ciascun ambito.
2. Il piano e' predisposto nel rispetto del piano regionale di tutela,
uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1,
lettera b) della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale) nonche' sulla base della ricognizione delle opere
di adduzione, di fognatura e di depurazione esistenti e, in
particolare:
a) stabilisce il modello gestionale e organizzativo;
b) determina i livelli di servizio da assicurare all'utenza;
c) determina il programma degli interventi con relative priorita' e il
piano finanziario;
d) determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito.
3. Nel caso in cui la convenzione abbia una durata superiore a quella
prevista all'articolo 10, comma 3, la stessa e' adeguata secondo le
previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione
dello stesso.
4. In coerenza con quanto stabilito alla lettera c) del comma 1
dell'art. 1 della L.R. n. 3 del 1999, in ordine all'introduzione di
regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi pubblici
locali, l'Agenzia nei sei mesi antecedenti la scadenza della
convenzione, espleta le procedure per l'affidamento del servizio
idrico integrato ai sensi della normativa vigente.".
Comma 2
3) Il testo dell'articolo 157, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (che concerne "Norme in materia ambientale") e' il seguente:
"Art. 157 - Opere di adeguamento del servizio idrico
1. Gli Enti locali hanno facolta' di realizzare le opere necessarie
per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai
piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone gia'
urbanizzate, previo parere di compatibilita' con il piano d'ambito
reso dall'Autorita' d'ambito e a seguito di convenzione con il
soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta
realizzate, sono affidate in concessione.".
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 112, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (che concerne "Norme in materia ambientale") e' il seguente:
"Art. 112 - Utilizzazione agronomica
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone
vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli
impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1
al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base
di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonche' dalle
acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma
7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari, cosi'
come individuate in base al decreto del Ministro delle Politiche
agricole e forestali di cui al comma 2, e' soggetta a comunicazione
all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 75 del presente
decreto.
2. Le Regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica di
cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali
adottati con decreto del Ministro delle Politiche agricole e
forestali, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Tutela del
territorio, delle Attivita' produttive, della Salute e delle
Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la
tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare
il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita' di cui
alla parte terza del presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinali in
particolare:
a) le modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge
11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalita' di effettuazione della comunicazione,
prevedendo procedure semplificate nonche' specifici casi di esonero
dall'obbligo di comunicazione per le attivita' di minor impatto
ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo
agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti
l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorita' competente, il
divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato
dell'attivita' di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o
mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto
disposto dall'articolo 137, comma 15.".
NOTE ALL'ART. 9
Comma 2
1) Il testo degli articoli 30 e 33 del decreto 7 aprile 2006 (che
concerne "Ministero delle Politiche agricole e forestali. Criteri e
norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del
DLgs 11 maggio 1999, n. 152") e' il seguente:
"Art. 30 - Controlli in zone vulnerabili
1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque
superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico
delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali
altre tipologie di acque superficiali individuate dalle Regioni, ai
sensi della parte AI dell'allegato 7 del DLgs 152/99, le Regioni,
sulla base di un programma di monitoraggio, effettuano i controlli in
stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali
interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.
2. La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati
sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei
nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e
della valutazione dell'efficacia dei Programmi di azione adottati
nelle zone vulnerabili. Le Regioni, ai fini della verifica
dell'efficacia dei Programmi di azione, possono fare riferimento, in
via orientativa, all'allegato VIII.
3. L'autorita' competente al controllo predispone un piano di
controllo sulle modalita' di utilizzazione agronomica nelle aziende,
al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente
decreto e provvede periodicamente all'analisi dei suoli interessati
dallo spandimento degli effluenti per la determinazione della
concetrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma
assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di
analisi chimica del suolo di cui al DM 13 settembre 1999 del Ministero
per le Politiche agricole e forestali, pubblicato nel Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999. Le
Regioni individuano i limiti di accettabilita' delle concentrazioni
nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche
condizioni locali.
4. Le Regioni prevedono altresi' forma di registrazione, da parte
delle aziende, delle operazioni di applicazione al suolo di cui al
presente Titolo, utili allo svolgimento dei controlli di cui al comma
3.
5. La verifica dei dati contenuti nel registro di cui al comma 4 e'
finalizzata all'accertamento:
della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli
ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da
soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi
di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.
6. Le Autorita' competenti effettuano sopralluoghi sugli appezzamenti
di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, prendendo in
considerazione i seguenti elementi:
effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
presenza delle colture indicate;
rispondenza dei mezzi e delle modalita' di spandimento dichiarate.
7. Le Regioni tengono anche conto delle procedure di controllo di cui
all'art. 33, comma 1.".
"Art. 33 - Criteri e procedure di controllo e informazioni nelle zone
non vulnerabili
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 30, le Regioni, sulla
base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro
disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle
coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche,
organizzano ed effettuano nelle zone non vulnerabili sia controlli
cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende
agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformita' delle
modalita' di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla
comunicazione di cui al presente decreto, impegnando le loro risorse
in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario. I controlli
cartolari sono raccomandati per il 10% delle comunicazioni effettuate
nell'anno; quelli aziendali per il 4%, con inclusione di analisi dei
suoli specie nei comprensori piu' intensamente coltivati per evitare
eccessi di azoto e fosforo.
2. Le Regioni trasmettono, anche per le zone non vulnerabili, i dati
conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda 27 del
decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalita' indicate nello
stesso.".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2000, n.
30 (che concerne "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") e' il seguente:
"Art. 2 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati
del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di
Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonche' della
Protezione Civile e dei Servizi di Emergenza sanitaria.
2. Gli apparati dei radioamatori regolati dal DPR 5 agosto 1966, n.
1214 saranno disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel
rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 381 del 1998, entro
centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.".
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 31 ottobre
2000, n. 30 (che concerne "Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") e' il
seguente:
"Art. 4 - Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza
radio e televisiva
(omissis)
2. Le installazioni di impianti sono altresi' vietate su edifici:
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, della legge regionale 31 ottobre 2000, n.
30 (che concerne "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") e' il seguente:
"Art. 6 - Funzione dei Comuni
1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere
autorizzati.
2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la
Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) e dell'Azienda Unita' sanitaria
locale (A.U.S.L.) con le modalita' previste all'art. 17 della L.R. 19
aprile 1995, n. 44, autorizza l'installazione degli impianti per
l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del DM n.
381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio
sul territorio, in conformita' con la pianificazione urbanistica
comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge fissa il termine del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione in conformita' con le procedure dello sportello
unico di cui all'art. 21.
4. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione
dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella
pianificazione urbanistica comunale, il Comune autorizza l'impianto su
parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza
radio e televisiva di cui all'art. 20.
5. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli
elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per
il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della
potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i
criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico
degli stessi.".
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8, comma 9-ter della legge regionale 31
ottobre 2000, n. 30 (che concerne "Norme per la tutela della salute e
la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") e'
il seguente:
"Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
(omissis)
9-ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il
rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende
accolta.".
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9, della legge regionale 31 ottobre 2000, n.
30 (che concerne "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") e' il seguente:
"Art. 9 - Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la
telefonia mobile
1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono
vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e
scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve
naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1988 nonche' su edifici di
valore storico-architettonico e monumentale.
2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimita' delle aree di
cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualita' che
minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.".
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 11, della legge regionale 31 ottobre 2000,
n. 30 (che concerne "Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") e' il
seguente:
"Art. 11 - Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile
1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni
comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata delle
caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi
elettromagnetici.
2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'A.R.P.A. valuta il
rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti
fissi di telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia
intervenuta in sede di autorizzazione.".
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 12, della legge regionale 31 ottobre 2000,
n. 30 (che concerne "Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") e' il
seguente:
"Art. 12 - Impianti mobili di telefonia mobile
1. Degli impianti mobili di telefonia mobile e' data comunicazione al
Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La
comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di A.R.P.A.
e dell'A.U.S.L. con le modalita' previste all'art. 17 della L.R. n. 44
del 1995. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione
puo' chiedere al gestore una diversa localizzazione.
2. Con la direttiva di cui al comma 9 dell'art. 8 sono individuati i
contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle
spese di istruttoria a carico del gestore nonche' al tempo massimo di
collocamento dell'impianto.
3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto
dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt.
3 e 4 del DM n. 381 del 1998 e non possono essere posizionati nelle
aree di cui all'art. 9.".
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della legge regionale
17 dicembre 2003, n. 26 (che concerne "Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose") e' il seguente:
"Art. 2 - Funzioni della Regione
(omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1:
(omissis)
b) l'Amministrazione regionale coordina la raccolta delle informazioni
relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo
scambio di informazioni in materia di prevenzione di incidenti
rilevanti.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3, della legge regionale 17 dicembre 2003,
n. 26 (che concerne "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose") e' il
seguente:
"Art. 3 - Funzioni delle Province
1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose conferite alla
Regione ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59) competono alle Province.
(omissis)
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza
sono esercitate con il perfezionamento della procedura di cui
all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.".
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 17
dicembre 2003, n. 26 (che concerne "Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose") e' il seguente:
"Art. 4 - Comitato tecnico di valutazione dei rischi
1. La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di
sicurezza, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del
1999, si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi
costituito da:
a) il Direttore generale di ARPA (Agenzia regionale per la Prevenzione
e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna), previsto dall'articolo 9 della
legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli
ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) o suo delegato;
b) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
c) da un esperto in materia di ARPA;
d) da un esperto in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica designato dalla competente Direzione generale della
Regione;
e) da un esperto in materia del Dipartimento periferico dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS)
designato dall'Istituto stesso.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' integrato da un rappresentante del
Comune, uno della Provincia, uno dell'ARPA e uno dell'Azienda USL
territorialmente competenti, nonche' dal Comandante provinciale dei
Vigili del fuoco competente per territorio o suo delegato. Il Comitato
puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni
pubbliche competenti mediante convenzione. Qualora ritenuto necessario
dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a partecipare alle
riunioni del Comitato stesso.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 17
dicembre 2003, n. 26 (che concerne "Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose") e' il seguente:
"Art. 5 - Procedimento istruttorio
1. La Provincia, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo
4, effettuate le valutazioni di competenza, ivi compresa la
valutazione della compatibilita' dell'impianto, provvede a:
a) emanare l'atto che conclude l'istruttoria del rapporto di
sicurezza;
b) rilasciare il nulla-osta di fattibilita' e ad adottare gli altri
provvedimenti autorizzatori previsti dalla legislazione vigente, nel
caso di nuovi stabilimenti o di modifiche che possono aggravare il
preesistente livello di rischio.
2. La valutazione positiva del rapporto di sicurezza effettuata dalla
Provincia abilita all'esercizio dell'attivita'.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, della legge regionale 17 dicembre 2003,
n. 26 (che concerne "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose") e' il
seguente:
"Art. 6 - Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 334 del 1999 predispone una scheda tecnica, da
inviare alla Provincia, che dimostri l'avvenuta identificazione dei
pericoli e la valutazione della relativa probabilita' e gravita'. Con
direttiva della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della
presente legge, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione
e i criteri di valutazione.".
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10, della legge regionale 17 dicembre 2003,
n. 26 (che concerne "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose") e' il
seguente:
"Art. 10 - Piani di emergenza
1. Il gestore tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 334 del 1999 predispone un Piano di emergenza
interno (PEI) con le finalita', i contenuti e le modalita' di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999.
2. La Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni
interessati, predispone, sulla base delle informazioni fornite dal
gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, e dell'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nonche' delle conclusioni
dell'istruttoria tecnica, ove disponibili, appositi piani di emergenza
esterni per gli stabilimenti per cui il gestore e' tenuto a
trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 334 del 1999, al fine di limitare gli effetti dannosi
derivanti da incidenti rilevanti.".
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 12,comma 5, della legge regionale 17
dicembre 2003, n. 26 (che concerne "Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose") e' il seguente:
"Art. 12 - Adeguamento dei Piani territoriali di coordinamento
provinciale (PTCP) e dei Piani urbanistici generali per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
(omissis)
5. Gli atti di individuazione delle aree di danno, di cui ai commi 2 e
3, sono adottati in conformita' ai criteri di cui al decreto
ministeriale 9 maggio 2001. Ai fini dell'individuazione delle aree di
danno puo' essere richiesto apposito parere al Comitato tecnico di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della presente legge o,
fino alla sua costituzione, al Comitato di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo n. 334 del 1999.".
NOTA ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17
dicembre 2003, n. 26 (che concerne "Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose") e' il seguente:
"Art. 13 - Norme di salvaguardia per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante
(omissis)
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma
1, il Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4
della presente legge o, fino alla sua costituzione, il Comitato di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, esprime
parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di
trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 31
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 17
dicembre 2003, n. 26 (che concerne "Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose") e' il seguente:
"Art. 14 - Catasto degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante
(omissis)
4. Sulla base delle informazioni contenute nel Catasto, la Regione
provvede ad adempiere agli obblighi informativi previsti all'articolo
15 del decreto legislativo n. 334 del 1999.".
NOTA ALL'ART. 32
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17
dicembre 2003, n. 26 (che concerne "Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose") e' il seguente:
"Art. 15 - Misure di controllo
(omissis)
2. L'ARPA provvede allo svolgimento dei controlli, avvalendosi delle
competenze del Comitato tecnico di valutazione dei rischi.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 33
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 14 aprile
2004, n. 7 (che concerne "Disposizioni in materia ambientale.
Modifiche ed integrazioni a leggi regionali") e' il seguente:
"Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali relative alle aree del
demanio idrico
(omissis)
2. Chi abbia occupato senza regolare titolo aree del demanio idrico
anche con strutture a carattere precario puo' richiedere il rilascio
della concessione a condizione che le stesse strutture fossero
esistenti alla data del 21 febbraio 2001, non creino pregiudizio al
regime idraulico e siano conformi alle norme di pianificazione
territoriale e urbanistica, fermo restando, per le aree vincolate,
l'acquisizione del parere favorevole dell'autorita' preposta. La
Regione, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della
presente legge provvede ad emanare, sentite le associazioni
interessate, apposite direttive relative alle procedure intese a
definire, a fronte di domanda dell'interessato e sulla base della
pianificazione territoriale e urbanistica esistente o da adottare nel
termine dei due anni successivi, le condizioni per il mantenimento, la
ristrutturazione, la ricollocazione o la demolizione delle strutture.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 34
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 51, comma 1, della legge regionale 17
febbraio 2005, n. 6 (che concerne "Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti
della Rete Natura 2000") e' il seguente:
"Art. 51 - Disposizioni regionali in materia di condono edilizio
relative ai cambi di destinazione d'uso
1. In riferimento al DL 269/03 convertito in legge con modifiche
dall'art. 1 della Legge 326/03, al fine di una maggiore completezza
del quadro normativo relativo alle tipologie di abuso, e' consentito
il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere
ricomprese nella tipologia di abuso n. 4 di cui alla tabella allegata
alla legge 47/85: Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 35
Commi 1, 2 e 3
1) Il testo dell'articolo 60, nei primi sei commi, della legge
regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (che concerne "Disciplina della
formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali
protette e dei siti della Rete Natura 2000") e' il seguente:
"Art. 60 - Sanzioni in materia di aree protette
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui
all'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le
sanzioni penali di cui alla Legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi
vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:
a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;
b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000;
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di
riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;
e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera b);
e' applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2,
una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di
particolare tenuita' la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono cosi'
determinate:
a) da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di
ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione
statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
b) da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di
ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla
legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
c) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attivita',
opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
d) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di
attivita', opere o interventi che comportano trasformazioni
geomorfologiche, nonche' per la realizzazione di attivita' edilizie ed
impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in
difformita' dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di
cui al comma 1;
e) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la
perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di
habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva
n. 92/43/CEE.
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 puo' essere altresi'
ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore.
In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un
congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno
degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto
eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entita' della sanzione, irrogata dal soggetto
gestore dell'area protetta o del sito, sara' stabilita in base alla
gravita' dell'infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalita'
dell'azione;
b) dall'entita' del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilita' e dall'efficacia dei ripristini effettivamente
conseguibili;
e) dall'eventualita' di altre forme praticabili di riduzione o
compensazione del danno.
6. All'Ente di gestione dell'area protetta compete l'irrogazione della
sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 36
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 1 agosto
2002, n. 17 (che concerne "Interventi per la riqualificazione delle
stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione
Emilia-Romagna") e' il seguente:
"Art. 6 - Programma regionale
(omissis)
4. Per l'anno 2002 la Giunta regionale approva un piano stralcio,
entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, d'intesa con le Province interessate, per assicurare gli
investimenti necessari ed urgenti, al fine di garantire il corretto
funzionamento delle stazioni sciistiche.
(omissis)".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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