REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3, comma1 della legge regionale 30 gennaio
2001 n 1 che concerne Istituzione, organizzazione e funzionamento del
Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e' il seguente:
"Art. 3 - Composizione e procedimento
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal
Presidente e da altri otto componenti.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 3, comma 6 della legge regionale 30 gennaio
2001 n 1 che concerne Istituzione, organizzazione e funzionamento del
Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e' il seguente:
"Art. 3 - Composizione e procedimento
(omissis)
6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi; in
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'. Il voto e'
espresso, a pena di nullita', esclusivamente sulle persone proposte
dai consiglieri regionali, i cui curricula siano stati verificati
positivamente e corredati della relativa dichiarazione di
ammissibilita' da parte della competente Commissione consiliare,
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7. Ogni proposta, ed il
relativo curriculum, deve essere depositata, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data di iscrizione della elezione
all'ordine del giorno generale del Consiglio, presso la Segreteria
generale del Consiglio. Scaduto il termine, la Segreteria generale del
Consiglio provvede, entro il giorno successivo, alla trasmissione
delle proposte pervenute alla competente Commissione consiliare.
(omissis)".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 3 bis, comma 5 della legge regionale 30
gennaio 2001 n 1 che concerne Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e'
il seguente:
"Art. 3-bis - Durata in carica
(omissis).
5. Al rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si
provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal
verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 4. Al rinnovo parziale del
Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o
piu' membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della
carica.
(omissis)".
Comma 4
4) Il testo dell'articolo 11, comma 1 della legge regionale 30 gennaio
2001 n 1 che concerne Istituzione, organizzazione e funzionamento del
Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e' il seguente:
"Art. 11 - Indennita' di funzione e rimborsi
1. Al Presidente ed ai componenti del CO.RE.COM. e' attribuita
un'indennita' mensile di funzione, per dodici mensilita', il cui
importo e' stabilito con deliberazione del Consiglio regionale,
Ufficio di Presidenza, con riferimento all'indennita' mensile lorda
spettante al consigliere regionale.
(omissis)".
Comma 5
5) Il testo dell'articolo 3 bis, commi 2,3,4  della legge regionale 30
gennaio 2001 n 1 che concerne Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e'
il seguente:
"Art. 3-bis - Durata in carica
(omissis)
2. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Vicepresidente, cui
compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento,
nonche' svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata
cessazione dalla carica del Presidente e fino alla nomina del nuovo
Presidente.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del
Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti,
che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni
per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si
applica se le persone da eleggere siano piu' di una: in tal caso il
voto e' limitato alla meta', arrotondata per eccesso, del numero delle
persone da eleggere.
4. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede
al rinnovo integrale del Comitato stesso.
(omissis)".
6) Il testo dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 30 gennaio
2001 n 1 che concerne Istituzione, organizzazione e funzionamento del
Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e' il seguente:
"Art. 9 - Funzioni del Presidente
(omissis)
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni
sono esercitate dal Vicepresidente.".
7) Il testo dell'articolo 10, commi 1 e 2 della legge regionale 30
gennaio 2001 n 1 che concerne Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e'
il seguente:
"Art. 10 - Regolamento interno
1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
regolamento interno che disciplina:
a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la
possibilita' di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli
componenti;
b) le modalita' di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e
dell'informazione.
2. Il Comitato approva altresi', con la maggioranza di cui al comma 1,
un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei
dipendenti e dei consulenti.".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 14 gennaio
1989, n. 1 che concerne Istituzione dell'Azienda regionale per la
navigazione interna - ARNI e' il seguente:
"Art. 6 - La Commissione amministratrice
1. La Commissione amministratrice e' formata dal Presidente e da altri
sei componenti eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio
regionale con voto limitato a quattro.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 7, della legge regionale 14 gennaio 1989, n.
1 che concerne Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione
interna - ARNI e' il seguente:
"Art. 7 - Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' formato da tre componenti
titolari eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale
con voto limitato a due; il Consiglio elegge altresi', con voto
limitato, due revisori supplenti.
2. Il Collegio dei revisori resta in carica per la durata della
legislatura.
3. Il Collegio dei revisori:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente, che lo convoca e lo
presiede;
b) esamina i bilanci e il conto consuntivo e predispone apposita
relazione;
c) controlla la gestione finanziaria dell'Azienda;
d) invia al Presidente della Giunta una relazione semestrale
sull'andamento della gestione finanziaria dell'Azienda;
e) adotta un proprio regolamento di attivita'.
4. Il Collegio dei revisori e' invitato ad assistere alle sedute della
Commissione amministratrice.".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale
14 gennaio 1989, n. 1 che concerne Istituzione dell'Azienda regionale
per la navigazione interna - ARNI e' il seguente:
"Art. 4 - Organi dell'Azienda
1. Gli organi dell'Azienda sono:
(omissis)
c) il Collegio dei revisori dei conti.
(omissis)".
4) Il testo dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale 14 gennaio
1989, n. 1 che concerne Istituzione dell'Azienda regionale per la
navigazione interna - ARNI e' il seguente:
"Art. 5 - Il Presidente
(omissis)
3. La Commissione amministratrice elegge fra i suoi membri un Vice
Presidente".
5) Il testo dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale 14 gennaio
1989, n. 1 che concerne Istituzione dell'Azienda regionale per la
navigazione interna - ARNI e' il seguente:
"Art. 11 - Vigilanza
(omissis)
3. A richiesta della Giunta regionale il Collegio dei revisori
riferisce su specifici aspetti della gestione.
(omissis)".
Comma 4
6) Il testo dell'articolo 4, comma 2  della legge regionale 14 gennaio
1989, n. 1 che concerne Istituzione dell'Azienda regionale per la
navigazione interna - ARNI e' il seguente:
"Art. 4 - Organi dell'Azienda.
(omissis)
4. Ai componenti la Commissione amministratrice e il Collegio dei
revisori spettano le indennita' di carica, i gettoni di presenza, i
rimborsi per spese di viaggio e le diarie, fissate dalla vigente
legislazione regionale rispettivamente per i componenti degli organi
di amministrazione e di controllo di enti regionali.".
7) Il testo dell'articolo 8, della legge regionale 14 gennaio 1989, n.
1 che concerne Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione
interna - ARNI e' il seguente:
"Art. 8 - Permanenza in carica
1. Il Presidente, la Commissione amministratrice ed il Collegio dei
revisori allo scadere del loro mandato restano in carica assicurando
la continuita' delle funzioni fino al rinnovo delle cariche.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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