CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA n. 375

Ordinanza n. 375 - Anno 2007 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 10, commi 2 e 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 febbraio 2005, depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 30 del Registro ricorsi 2005

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai
signori:
Franco Bile, Presidente; Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Paolo
Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi
Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Maria Rita Saulle,
Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, giudici;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 10, commi 2
e 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29
(Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio
sanitario regionale), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 25 febbraio 2005, depositato in
Cancelleria il 7 marzo 2005 ed iscritto al n. 30 del Registro ricorsi
2005;
visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il Giudice relatore Ugo
De Siervo;
uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Anna Maria
Miranda per la Regione Emilia-Romagna;
ritenuto che, con ricorso notificato il 25 febbraio 2005 e depositato
il successivo 7 marzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato tra gli altri, l'art. 10, commi 2 e 3, della Legge della
Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali
sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario
regionale), per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, in quanto violerebbe i principi fondamentali dettati
dallo Stato nella materia della tutela della salute, nonche' per
contrasto con il principio di leale collaborazione, di cui all'art.
120, secondo comma, della Costituzione;
che, in particolare, l'art. 10, comma 2, il quale prevede che gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) siano
organizzati in modo analogo alle Aziende USL, contrasterebbe con
l'art. 3, comma 2 del DLgs 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3),
il quale detta una specifica disciplina per l'organizzazione di tali
istituti;
che l'art. 10, comma 3 della medesima legge, nell'attribuire il potere
di nomina del Presidente del Collegio sindacale degli IRCCS alla
Regione, contrasterebbe con l'art. 4, comma 5 del DLgs n. 288 del 2003
- il quale ne prevede l'elezione ad opera dei sindaci nella prima
seduta - in tal modo ledendo l'autonomia dell'organo sindcale;
che, inoltre, nel riconoscere allo Stato la "mera possibilita'" di
designare due componenti del Collegio sindcale, la disposizione
censurata violerebbe l'art. 4, comma 3 del DLgs n. 288 del 2003, il
quale "configura come necessaria" la nomina statale, attribuendone la
competenza al Ministero della salute e al Ministero dell'economia;
che la disposizione impugnata, nella parte in cui prevede che la
nomina del Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica e del
Direttore scientifico sia effettuata d'intesa tra Stato e Regione,
violerebbe il "principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120
Cost., con riferimento all'art. 5 del DLgs n. 288 del 2003", secondo
cui tali nomine spettano al Ministro della Salute, sentito il
Presidente della Regione tenuto conto del fatto che tale ultima
disposizione avrebbe ricevuto specifica attuazione ad opera dell'Atto
d'intesa in data 1 luglio 2004 (in particolare, artt. 2, comma 1 e 3,
comma 5);
che, con atto depositato in data 16 marzo 2005, si e' costituita in
giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale ha concluso affinche' il
ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato;
che nella successiva memoria in data 22 febbraio 2006, la Regione
eccepisce, innanzitutto, la genericita' della censura prospettata in
relazione all'art. 10, comma 2 dal momento che non sarebbe specificato
il dedotto contrasto con la disposizione statale evocata;
che, in ogni caso, l'inammissibilita' delle censure conseguirebbe alla
irrilevanza del parametro invocato dal momento che la norma regionale
si occuperebbe degli IRCCS non trasformati in fondazioni, mentre
l'art. 3, comma 2 del DLgs n. 288 del 2003, evocato dallo Stato come
parametro interposto, disciplinerebbe soltanto l'organizzazione delle
Fondazioni IRCCS, cioe' gli Istituti trasformati in fondazioni;
che l'art. 5 del DLgs n. 288 del 2003, il quale si occupa degli IRCCS
non trasformati, stabilisce con le modalita' di organizzazione,
gestione ed il funzionamento di tali Istituti e' disciplinato con atto
di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e che tale intesa e'
stata stipulata con atto 1 luglio 2004, n. 2037;
che questa Corte, con sentenza n. 270 del 2005, nel respingere la
censura proposta avverso il citato art. 5, oltre ad affermare che "non
vi sono dubbi che un atto di intesa non possa produrre una vera e
propria fonte normativa", ha negato che la citata disposizione
escludesse una potesta' legislativa regionale in materia di
organizzazione di IRCCS non trasformati;
che la Regione ricorda come l'art. 3, comma 2 del DLgs n. 288 del 2003
e' stato dichiarato illegittimo nella parte in cui indicava chi
dovesse designare i membri del Consiglio di Amministrazione;
che, infine, l'art. 10, comma 2 non contrasterebbe con alcun principio
fondamentale e, anzi, il DLgs n. 502 del 1992 accentuerebbe l'analogia
tra IRCCS e Aziende sanitarie prevedendo, all'art. 4, che gli istituti
possano essere costituiti o confermati in aziende ai sensi dell'art. 3
del medesimo decreto e che sino all'emanazione delle disposizioni
attuative sugli IRCCS ad essi si applicano le disposizioni previste
dal DLgs n. 502 del 1992 relative alla dirigenza sanitaria, ai
dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al
collegio di direzione;
che anche la censura prospettata in relazione all'art. 10, comma 3,
Legge regionale n. 29 del 2004 sarebbe inammissibile per
l'inconferenza del parametro interposto evocato, cioe' l'art. 4, comma
5, il quale riguarderebbe soltanto le Fondazioni IRCCS e non gli
Istituti non trasformati;
che la censura sarebbe comunque infondata in quanto la disposizione
statale avrebbe contenuto eccessivamente analitico e dunque, per le
ragioni affermate dalla Corte nella Sentenza n. 270 del 2005, non
potrebbe costituire un limite alla potesta' legislativa statale;
considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
iscritto al n. 30 del Registro ricorsi del 2005, ha impugnato - per
quanto qui interessa - l'art. 10, commi 2 e 3, della Legge della
Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali
sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario
regionale), in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 120, secondo
comma, della Costituzione;
che, successivamente, la norma impugnata e' stata interamente
sostituita dall'art. 1 della Legge della Regione Emilia-Romagna 3
marzo 2006, n. 2 (Modifiche all'art. 10 della Legge regionale 23
dicembre 2004, n. 29, in materia di istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico);
che, in data 2 ottobre 2007, l'Avvocatura dello Stato ha depositato
atto di rinuncia parziale al ricorso nel quale si da' atto che il
Consiglio dei Ministri, nella seduta del 1 giugno 2006, ha deliberato
di rinunciare all'impugnativa dell'art. 10, commi 2 e 3, della Legge
regionale n.  29 del 2004, ritenendo che le censure originariamente
formulate, avverso tali disposizioni siano state superate dalle
modifiche normative sopravvenute;
che la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna; nella seduta
dell'1 ottobre 2007, ha deliberato l'accettazione dell'avvenuta
rinuncia;
che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte Costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita
dalla relativa accettazione della controparte, produce l'effetto di
estinguere il processo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 novembre 2007.
IL PRESIDENTE	IL REDATTORE
Franco Bile	Ugo De Siervo
IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2007.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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