REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2007, n. 1073

Costruzione di un invaso artificiale per usi agricoli con volume inferiore a 1.000 mc da realizzarsi in escavazione in comune di Saludecio (RN) localita' San Rocco presentato da Bartolini Orazio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge regionale
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in
considerazione dei modesti impatti attesi, il progetto relativo alla
costruzione di un laghetto a scopo irriguo con volume inferiore a
1.000 mc da realizzarsi in escavazione in comune di Saludecio (RN),
localita' San Rocco presentato da Bartolini Orazio, dalla ulteriore
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) per il ripristino delle aree di cantiere e delle aree di riporto si
riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati e del quale si provvedera' alla
manutenzione per evitarne la morte biologica;
2) come misura di compensazione dovra' essere realizzato un adeguato
ripristino ambientale e vegetazionale dell'area di intorno al lago
provvedendo alla piantumazione di essenze autoctone arboree ed
arbustive secondo lineamenti naturali evitando forme geometriche e
seguendo un'ottica di ripristino e valorizzazione ambientale e non di
mera schermatura artificiale;
3) nell'area umida occupata dal laghetto di progetto dovranno essere
garantiti, nei limiti della sicurezza idraulica, della stabilita' dei
versanti e della funzionalita' irrigua, ambiti di ripa dolcemente
degradanti in modo da consentire l'espansione di vegetazione elofitica
di sponda secondo le naturali successioni floristico-vegetazionali e
contribuire ad una valorizzazione ecologica del contesto agricolo;
4) le sponde del laghetto non dovranno essere soggette a sfalci di
vegetazione ripariale se non per esigenze di manutenzione ordinaria
e/o straordinaria funzionale agli utilizzi dello stesso e comunque
evitando i periodi di nidificazione e riproduzione della fauna
autoctona evitando pirodiserbo e tagli con barra falciante inferiore a
15 cm dal suolo, nonche' rilasciando piccole porzioni di vegetazione
attorno ai nidi eventualmente individuati;
5) prevedere per la canaletta di deflusso a cielo aperto nei limiti
della funzionalita' e sicurezza idraulica, sezioni trapezie con
pendenze di sponda lievi tali da favorire l'attecchimento eventuale di
vegetazione elofitica ripariale dalla soglia di sfioro del laghetto
allo scarico nel corso d'acqua che dovra' essere localizzato in sede
di progetto esecutivo in modo da evitare danneggiamenti della
vegetazione ripariale e delle sponde del corso naturale;
6) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione dell'opera in oggetto della presente valutazione, ed in
particolare l'eventuale concessione di derivazione di acqua pubblica,
nel caso in cui oltre alle acque meteoriche vengano intercettate acque
di flusso subsuperficiale, dovranno essere rilasciate dalle autorita'
competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Bartolini Orazio,
al Comune di Saludecio, allo Sportello Unico per le Attivita'
produttive Unione della Valconca, al Servizio Tecnico Bacino Conca e
Marecchia, all'Amministrazione provinciale di Rimini;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della
Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni, il presente partito di deliberazione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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