REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 19

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMA- GNA ALL'ASSOCIAZIONE DELL'EMILIA-ROMAGNA DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE (AERRS)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione riconosce le piu' antiche manifestazioni
storico-rievocative organizzate in Emilia-Romagna e le considera,
percio', eccellenze da sostenere, contribuendo alla loro diffusione e
conoscenza. Sostiene, altresi', la promozione di nuovi eventi di tipo
storico-rievocativo.
2. Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio
storico-culturale, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a
partecipare, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, all'Associazione
dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS), d'ora in
avanti denominata associazione.
3. L'associazione persegue le seguenti finalita':
a) garantire l'adeguato supporto per lo svolgimento delle
manifestazioni di rievocazione storica;
b) valorizzare il patrimonio storico, artistico e l'identita'
culturale dei diversi territori regionali;
c) favorire lo sviluppo del turismo.
4. Il perseguimento degli scopi associativi deve coordinarsi con le
politiche di settore della Regione e degli enti locali interessati ed
in particolare con APT Servizi per quanto concerne il calendario degli
eventi e con le unioni di prodotto per la definizione e la promozione
di pacchetti turistici.
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
1. La partecipazione della Regione e' subordinata alle seguenti
condizioni:
a) l'associazione non puo' perseguire fini di lucro;
b) l'associazione deve conseguire il riconoscimento della personalita'
giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone
giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo
1997, n. 59);
c) l'associazione deve conformarsi, apportando le eventuali modifiche
al proprio statuto, alle disposizioni della legge regionale 9 dicembre
2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.
10 - Norme per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo).
2. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione
all'associazione.
3. Il Presidente della Regione, anche attraverso un proprio delegato,
esercita i diritti inerenti alla qualita' di associato.
Art. 3
Contributi
1. La Regione concorre al finanziamento dell'associa- zione mediante
la concessione di un contributo ordinario annuale quale quota
associativa.
2. Nell'ambito di iniziative coordinate ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, la Giunta regionale concede all'associazione contributi per
la realizzazione delle attivita' programmate, nel quadro delle leggi
settoriali vigenti e delle specifiche linee di programmazione, dandone
comunicazione alla competente commissione.
3. L'associazione presenta alla Giunta regionale i programmi delle
iniziative, corredati dei relativi piani finanziari, nonche' una
relazione annuale che attesti la realizzazione delle attivita'
programmate. La Giunta regionale trasmette copia della documentazione
ricevuta alla commissione assembleare competente.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 luglio 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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