REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2006, n. 1657

Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di impianto idroelettrico in localita' Villarovere-Forli' in provincia di Forli'-Cesena, presentato da SOEMS SpA (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di impianto idroelettrico in localita'
Villarovere, nel comune di Forli', in provincia di Forli'-Cesena,
presentato dalla societa' SOEMS SpA, poiche' il progetto in oggetto,
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 7
settembre 2006, e' realizzabile a condizione che siano rispettate le
prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto
conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1,
parte integrante e sostanziale della presente delibera, di seguito
riportate:
 1) si prescrive il rispetto del minimo deflusso vitale (DMV),
calcolato secondo le modalita' definite nel Piano Tutela delle acque
della Regione Emilia-Romagna (P.T.A), per un valore pari a 320 l/s
comprensivo della quota parte del 20% di deflusso riservato al Canale
Schiavonia. Si ricorda, inoltre, che entro il 2016 si dovranno
applicare alla componente idrologica coefficienti moltiplicativi per
tenere conto di altri aspetti morfologico-ambientali, naturalistici,
ricreativi ecc.;
 2) nel realizzare le gavete, che in condizioni di magra portano ai
tre diversi percorsi, si prescrive che quella di larghezza pari a 50
cm, che porta allo scivolo della briglia, sia realizzata a una quota
superiore di circa 2 cm rispetto alle altre due, in modo che, quando
la portata e' al minimo (ben sotto il DMV) come spesso succede
d'estate, la portata sia riservata interamente alla scala di risalita
e al canale Schiavonia;
 3) si prescrive:
- l'esecuzione della fase di cantiere in periodi stagionali di minore
disturbo per la fauna; si dovra' in generale limitare la durata totale
dei lavori ed evitare, in particolare, le attivita' piu' rumorose nel
periodo di riproduzione della fauna;
- di prevedere, una volta completata l'opera, ad un'attivita' di
monitoraggio della fauna ittica a monte ed a valle della briglia, con
eventualmente un'operazione di marcatura dei soggetti presenti, almeno
nel primo anno di funzionamento della centralina idroelettrica;
- di osservare le misure di mitigazione indicate nello studio di
incidenza;
 4) si prescrive come gia' previsto nel SIA di:
- realizzare, appena possibile, le pavimentazioni delle piste per
automezzi nelle aree interessate dalla costruzione;
- le strade e le ruote degli automezzi saranno mantenute bagnate;
- i cumuli di inerti saranno periodicamente umidificati;
- i camion viaggeranno a bassa velocita' nelle aree interessate dalla
costruzione;
- saranno evitati sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti
sul suolo;
- l'area temporaneamente occupata dal cantiere sara' ripulita da ogni
tipo di materiale residuo eventualmente rimasto sul terreno al termine
della fase di costruzione;
- le aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti e dei materiali saranno
opportunamente recintate e, in caso di pericolosita' dei rifiuti,
pavimentate, in modo da confinare tali rifiuti, in attesa del loro
smaltimento, provvedendo anche al contenimento di eventuali acque
dilavanti;
 5) si prescrive come gia' previsto nel SIA di:
- di inserire dissuasori (griglie a maglia fitta, scacciapesci
elettrici) che possano limitare la possibilita' di attraversare le
maglie delle griglie di protezione e finire nella condotta di
derivazione da parte delle specie ittiche non in grado d'opporsi al
flusso;
 6) si prescrive come gia' previsto nel SIA di adottare piu' corrette
pratiche di gestione del cantiere, quali:
- preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno;
- imposizione di direttive agli operatori tali da evitare
comportamenti inutilmente rumorosi;
- per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte,
preferenza dell'uso di pale caricatrici piuttosto che escavatori in
quanto quest'ultimo, per le sue caratteristiche d'uso, durante
l'attivita' lavorativa viene posizionato sopra al cumulo di inerti da
movimentare, facilitando cosi' la propagazione del rumore, mentre la
pala caricatrice svolge la propria attivita', generalmente, dalla base
del cumulo in modo tale che quest'ultimo svolge un'azione mitigatrice
sul rumore emesso dalla macchina stessa;
- rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni
attrezzatura;
- nella progettazione dell'utilizzo delle varie aree del cantiere
venga privilegiato il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da
interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i
ricettori;
- i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere,
sono individuati e delimitati in maniera da minimizzare l'esposizione
al rumore dei ricettori. E' importante che esistano delle procedure a
garanzia della qualita' della gestione delle quali il gestore dei
cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni
impartite e delle cautele necessarie a mantenere l'attivita' entro i
limiti fissati dal progetto. A questo proposito sara' utile
disciplinare l'accesso di mezzi e macchine all'interno del cantiere
mediante procedure da concordare con la Direzione Lavori;
 7) si raccomanda di affidarsi a ditte di trasporto che utilizzino
automezzi con filtri antiparticolato e possibilmente a trazione non
inquinante (metanizzati o simili);
 8) poiche' l'area interessata dalle operazioni di scavo e'
classificata in CLASSE I e si ha il superamento dei limiti normativi
durante le attivita' di cantiere per un'area che si estende a circa
200 m. Sara' necessaria l'ottenimento, da parte dell'Amministrazione
comunale di Forli', della deroga ai limiti acustici definiti con la
classificazione acustica del territorio comunale e' definita mediante
l'apposito Titolo IX - la disciplina delle attivita' rumorose del
"Regolamento d'Igiene, Sanita' pubblica, veterinaria e Tutela
ambientale" del Comune di Forli';
 9) si prescrive, al fine di limitare l'impatto paesaggistico del
rialzo fuori terra dell'edificio della centralina, di realizzare il
manufatto completamente interrato ad esclusione dell'accesso;
10) si prescrive, al fine di limitare l'impatto paesaggistico
dell'opera, di rivestire le nuove strutture emergenti mediante
mattoni, coerentemente alle opere circostanti ed in particolare al
muro di contenimento "briglia Medicea";
11) si prescrive, in quanto medesima ditta proprietaria, quale misura
di compensazione ambientale, che la ditta predisponga un piano di
manutenzione del canale Schiavonia, per tutta la sua lunghezza;
12) si chiede inoltre che:
- tale piano di manutenzione sia presentato al Comune di Forli' entro
4 mesi dall'approvazione della deliberazione regionale di valutazione
di impatto ambientale;
- sia presentata al Comune di Forli', annualmente, una relazione
contenente descrizione ed esiti delle attivita' di controllo e
manutenzione svolte;
b) di dare atto che il proponente, con procedura separata, ha
acquisito la valutazione d'incidenza (determinazione della Direzione
generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 13584 del 22
settembre 2005) che costituisce l'Allegato n. 2, parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
c) di dare atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua
della Regione Emilia-Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva
della Conferenza di Servizi, per esprimersi in merito al parere di
competenza ai sensi dell'art. 12 R.R. 41/01; trova quindi applicazione
il disposto dell'art. 14-ter, comma 9, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni;
d) di dare atto che il parere espresso dalla Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, e dalla Amministrazione comunale di
Forli', previsto al comma 2 dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996 e'
espresso all'interno del Rapporto di cui alla lettera a);
e) di dare atto che l'Autorizzazione paesaggistica (DLgs n. 42 del 22
gennaio 2004) rilasciata dalla Amministrazione comunale di Forli', e'
espressa all'interno del Rapporto di cui alla lettera a);
f) di dare atto che il parere dell'Autorita' dei Bacini Romagnoli per
il rilascio della concessione alla derivazione e utilizzazione di
acque pubbliche (art. 12, R.R. 41/01) e' espresso all'interno del
Rapporto di cui alla lettera a);
g) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, ha
provveduto a far pervenire il provvedimento di propria competenza:
- concessione alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche
(R.R. 41/01), nonche' concessione per l'utilizzo di aree demaniali
(R.D. n. 523/04) determina n. 014480 del 19/10/2006, che costituisce
l'Allegato n. 3 parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
h) di dare atto che il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali
Direzione regionale Beni architettonici e Paesaggio, non ha
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha
provveduto a far pervenire, acquisito al prot. n. 76917/VIM del 7
settembre 2006, il proprio parere, che costituisce l'Allegato n. 4,
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
i) di dare atto che ARPA - Sezione di Forli'-Cesena non ha partecipato
alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, per esprimersi in
merito al parere di competenza, ma ha provveduto a far pervenire,
acquisito al prot. n. 41996/VIM del 3 maggio 2006, il proprio parere,
che costituisce l'Allegato n. 5, parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
j) di dare atto che l'AUSL di Forli', ha provveduto a far pervenire il
proprio parere di competenza, che costituisce l'Allegato n. 6, parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
k) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Forli', ha
provveduto a far pervenire il proprio permesso di costruire, che
costituisce l'Allegato n. 7, parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
l) di dare atto che tale atto e' stato rilasciato in deroga agli
strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 60 del regolamento edilizio
del Comune di Forli', sulla base del nulla osta espresso con delibera
del Consiglio comunale n. 195 del 22 dicembre 2003; pertanto non e'
necessario acquisire l'adeguamento dello strumento urbanistico
comunale;
m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente alla societa' SOEMS SpA, con sede
legale in Via Paul Harris n. 5, Mercato Saraceno (FC);
n) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della
presente deliberazione alla Amministrazione prov.le di Forli'-Cesena,
alla Amministrazione comunale di Forli', al Ministero per i Beni e le
Attivita' culturali Direzione regionale Beni architettonici e
Paesaggio, alla Regione Emilia-Romagna Servizio tecnico di Bacino
Fiumi Romagnoli, all'Autorita' dei Bacini Romagnoli, alla Regione
Emilia-Romagna Servizio Tutela Risanamento risorsa acqua, all'ARPA -
Sez. Forli' e alla AUSL Sez. Forli';
o) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 9 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
p) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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