REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 19 settembre 2007, n. 11897

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 DPR 753/80, relativamente alle opere di urbanizzazione del Comparto urbanistico "MZ" in comune di Formigine censito al fg. 14 m.le 104, lungo la Ferrovia Modena-Sassuolo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, le opere di
urbanizzazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata
relativo al Comparto B4-3 denominato "MZ", in comune di Formigine (MO)
localita' Casinalbo censito al foglio n. 14, mapp.le n. 104, secondo
quanto riportato negli elaborati progettuali allegati al presente atto
e vistati dal Servizio Ferrovie della Direzione generale Reti
infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilita', con particolare
attenzione al posizionamento delle segnalazioni orizzontali e
verticali sulla via Liandi previste in progetto;
2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
- la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente
atto;
- la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento
della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di
sorta;
- l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sulle opere in oggetto, della
presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa
contenute e dell'esistenza della dichiarazione liberatoria i cui
impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
3) di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente
autorizzazione dovra' ottemperare alle seguenti prescrizioni:
- le alberature dovranno essere messe a dimora nel rispetto dell'art.
52 del DPR 753/80;
- i lampioni stradali dovranno avere un'altezza non superiore alla
rispettiva distanza dalla rotaia piu' vicina;
4) di stabilire altresi' relativamente al presumibile aumento del
flusso veicolare sulla via Liandi e aree limitrofe (connesso ai nuovi
insediamenti abitativi in progetto, nell'ottica della maggior tutela
possibile della sicurezza ferroviaria) e di un significativo
disincentivo a possibili trasgressioni di manovra dei veicoli in
attraversamento della sede ferroviaria, l'installazione nei pressi del
P.L. di Via Liandi, di un impianto di video-sorveglianza con custodia
in armadio protetto del registratore, ivi compresa l'installazione
della segnaletica di avviso - da utilizzare a norma di legge - per
accertare il rispetto delle previste norme di transito sul PL da parte
degli utenti viari;
5) di rimandare ad uno specifico accordo tra Comune di Formigine e
ATCM, la definizione dell'ubicazione planimetrica dell'impianto di cui
al punto precedente, nonche' la relativa utilizzazione e
manutenzione;
6) di stabilire inoltre quanto segue:
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione
il proprietario richiedente dovra' presentare domanda al Comune
interessato per acquisire il relativo permesso di costruire o
depositare la denuncia d'inizio attivita', scaduto inutilmente tale
termine la presente autorizzazione decade di validita';
- qualora l'opera in questione sia soggetta a permesso di costruire
nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che
risulti indicato il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata:
"E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti
dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione
Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai sensi degli artt.
49 e 60 del DPR 753/80";
- qualora l'opera in questione sia soggetta a denuncia d'inizio
attivita' (DIA) e' fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
- il richiedente dovra' dare comunicazione all'azienda concessionaria
della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto e
successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla
sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in
oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
- la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla/e
proprieta' attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta
di presa visione del personale delle amministrazioni competenti alla
sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente
provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la decadenza dello
stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, e
la rimozione di quanto costruito, fatte salve le ulteriori sanzioni di
legge;
- all'azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua
corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
7) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione
Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i
diritti di terzi;
8) di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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