REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICA SITI 27 luglio 2007, n. 9783

Diffusione risultati raccolta differenziata anno 2006 ai sensi del comma 1-ter, art. 18-bis della L.R. 25/99

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2007, n. 450,
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifica agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche", esecutiva ai sensi di legge;
premesso che la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Delimitazione degli Ambiti territoriali
ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali
per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di
Gestione dei rifiuti urbani" ed in particolare l'articolo 18-bis, ai
commi 1-bis ed 1-ter, stabilisce che:
- nella convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dei
rifiuti solidi urbani sono fissati gli standard di prestazione e di
qualita' che i gestori devono assicurare nello svolgimento delle
attivita' di raccolta anche differenziata e di avvio al recupero ed
allo smaltimento dei rifiuti, nonche' le penali per le eventuali
inadempienze contrattuali. Gli standard di prestazione e di qualita'
devono essere funzionali al raggiungimento dell'obiettivo di raccolta
differenziata indicato nel piano d'ambito, che non puo' comunque
essere inferiore alla percentuale stabilita dalla normativa vigente;
- la Giunta regionale negli indirizzi e linee guida per
l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti urbani definisce anche i criteri per
la quantificazione e la finalizzazione delle penali introitate
dall'Agenzia d'ambito. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle
penali suddette, qualora si riscontri il mancato raggiungimento della
percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa
vigente, sono destinati al finanziamento di iniziative di sostegno e
sviluppo della raccolta differenziata medesima, individuate in un
apposito programma e concordate tra Agenzia d'ambito ed Ente gestore.
Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e'
verificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui servizi idrici
e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominato Osservatorio
regionale, sulla base delle modalita' e dei criteri di calcolo fissati
dalla Giunta regionale con proprio atto;
dato atto che la Giunta regionale:
- con deliberazione n. 1620 del 31 luglio 2001, ha definito il metodo
standard per la valutazione dei risultati della raccolta differenziata
ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal DLgs 22/97 e
dal Piano provinciale gestione rifiuti;
- con deliberazione n. 76 del 24 gennaio 2005:
- ha definito la procedura di verifica annuale del raggiungimento
degli obiettivi di raccolta differenziata secondo le modalita' e i
criteri di calcolo indicati nell'Allegato A, alla medesima
deliberazione;
- ha affidato alla Sezione regionale del Catasto rifiuti il compito di
ricevere e validare i dati sulle raccolte differenziate nonche' di
trasmettere i dati, la loro analisi e le relative elaborazioni,
all'Osservatorio regionale;
- ha affidato all'Osservatorio regionale la verifica dei dati di cui
sopra;
- ha affidato al Responsabile del Servizio regionale competente
l'assunzione dei risultati definiti annuali di raccolta
differenziata;
preso atto delle disposizioni contenute nell'articolo 205 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia
ambientale", entrate in vigore il 29 aprile 2006, che prevedono il
contributo al raggiungimento degli obiettivi temporali di raccolta
differenziata della frazione organica umida dei rifiuti urbani
separata fisicamente;
considerato che quanto concordato tra Agenzia d'ambito ed ente gestore
nella convenzione per l'affidamento del servizio di gestione dei
rifiuti solidi urbani, in merito alla definizione degli obiettivi di
raccolta differenziata da raggiungere per l'anno 2006, tiene conto di
disposizioni previdenti all'entrata in vigore del decreto legislativo
di cui sopra;
ritenuto pertanto, per le finalita' di cui al presente atto, di
utilizzare il metodo standard per la valutazione dei risultati della
raccolta differenziata definito con deliberazione di Giunta regionale
n. 1620 del 31 luglio 2001;
vista la nota prot. n. PGIA/2007/516 del 29/6/2007, ns. prot.
2007.0181178 del 9/7/2007, presentata ai sensi della sopra citata DGR
76/05 da ARPA in qualita' di Sezione regionale del Catasto rifiuti,
con la quale e' stata formalizzata la trasmissione, all'Osservatorio
regionale, dei dati relativi ai risultati conseguiti dai servizi di
raccolte differenziate nella regione Emilia-Romagna nell'anno 2006;
effettuata con esito positivo la verifica delle informazioni contenute
nei rendiconti annuali sulle raccolte differenziate trasmessi dalla
Sezione regionale del Catasto rifiuti all'Osservatorio regionale;
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24
luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre
2006;
dato atto che il Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e
della costa ha il compito di assicurare lo svolgimento delle funzioni
del Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifica siti tuttora
vacante;
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale 447/03;
determina:
a) di assumere, quali risultati definitivi di raccolta differenziata
per l'anno 2006, i valori indicati per Comune e ATO nell'Allegato A,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
b) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Bortone
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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