REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 5 luglio 2007, n. 8680

Legge 82/2006. Campagna vitivinicola 2007/2008. Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo alla organizzazione
comune del mercato vitivinicolo e successive modifiche;
- il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione, che fissa talune
modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 e, in particolare,
istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti
enologici;
- il Reg. (CE) n. 1623/2000 della Commissione relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda
i meccanismi di mercato, ed in particolare il Titolo III, capo I, che
disciplina l'utilizzazione dei sottoprodotti della vinificazione;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 14
settembre 2001 "Applicazione del Reg. (CE) n. 1623/2000. Modalita' per
il rispetto dell'obbligo dei produttori vinicoli di consegnare le
fecce e le vinacce alla distillazione o di inviarle alla distruzione
sotto controllo";
- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della
normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato
(OCM) del vino" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
2006, Supplemento ordinario n. 59;
preso atto che la citata Legge 82/06 dispone:
- all'articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province autonome
stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le
fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale
periodo non puo' superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il
provvedimento viene adottato;
- all'articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli
stabilimenti enologici e' vietata a decorrere dal trentesimo giorno
dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il
provvedimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano;
ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto a fissare per la
campagna vitivinicola 2007/2008 il periodo vendemmiale ed il periodo
entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono
consentite con decorrenza dall'1 agosto 2007 al 31 dicembre 2007;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche;
viste altresi' le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 13 del 15 gennaio 2007, con la quale e' stata conferita efficacia
giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di
responsabilita' di struttura;
- n. 450 in data 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con
delibera 447/03 e successive modifiche";
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate:
1) di stabilire che, per la campagna vitivinicola 2007/2008, il
periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e
rifermentazioni vinarie sono consentite decorre dall'1 agosto 2007 e
termina il 31 dicembre 2007;
2) di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti
enologici e' vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del
periodo vendemmiale di cui al punto 1), fatta eccezione per i casi
previsti dalla normativa in vigore;
3) di dare atto che e' vietata qualsiasi fermentazione e
rifermentazione oltre il 31 dicembre 2007, ad eccezione di quelle
effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la
preparazione di "vini spumanti", "vini frizzanti" e "mosti
parzialmente fermentati" sottoposti a successive frizzantature;
4) di stabilire altresi' che le fermentazioni spontanee che avvengono
al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente
comunicate, a mezzo telegramma, o telefax (n. 051/6311719) ovvero
posta elettronica (E-mail: icrf.bologna@politicheagricole.it)
all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari - Ufficio di Bolgna (Via Jacopo di Paolo n. 30/32 -
40128 Bologna);
5) di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2008
per i vini da tavola a indicazione geografica tipica I.G.T. e per i
vini di qualita' prodotti in regioni determinate V.Q.P.R.D. che
possono utilizzare la menzione tradizionale "Passito" o "Vin Santo";
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franco Foschi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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