PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Titolo III - Procedura di VIA - Decisione concernente il progetto di realizzazione attivita' di trattamento superficiale di metalli con processi elettrolitici con vasche destinate a trattamento di volume superiore a 30 mc. da realizzarsi nel comune di Castello d'Argile (BO)

L'Autorita' competente: Provincia di Bologna, comunica la
deliberazione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto:
"Realizzazione attivita' di trattamento superficiale di metalli con
processi elettrolitici con vasche destinate a trattamento di volume
superiore a 30 mc." da realizzarsi nel comune di Castello d'Argile
(BO).
Il progetto e' presentato da: Borghi Impianti Oleodinamici SpA.
Il progetto e' localizzato: in comune di Castello d'Argile (BO).
Il progetto interessa il territorio del comune di Castello d'Argile e
della provincia di Bologna.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente,
Provincia di Bologna, con atto delibera di Giunta provinciale 416/06
del 28/11/2006, ha assunto la seguente decisione:
1) il rilascio della valutazione di impatto ambientale positiva con
efficacia quinquennale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, L.R. 9/99 -
del progetto di "Realizzazione attivita' di trattamento superficiale
di metalli con processi elettrolitici con vasche destinate a
trattamento di volume superiore a 30 mc." sito in comune di Castello
d'Argile e proposte dalla Borghi Impianti Oleodinamici SpA con sede
legale in Ravarino (MO), Via Morotorto n. 1042, in quanto il progetto
nel complesso e' ambientalmente compatibile e ne e' possibile la
realizzazione a condizione che siano rispettate le prescrizioni
indicate nel Rapporto sull'impatto ambientale, Allegato sub A) al
presente atto a formarne parte integrante;
2) il rilascio, altresi' dell'autorizzazione integrata ambientale, ai
sensi degli artt. 10 della L.R. 21/04 e 5, comma 12, del DLgs 59/05,
in quanto il progetto e' conforme ai requisiti ed ai principi generali
di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, previsti dalla
Direttiva IPPC (96/61/CE) e dal decreto di recepimento, con le
prescrizioni di cui al Rapporto di autorizzazione integrata
ambientale, Allegato sub B) al presente atto a formarne parte
integrante;
3) di autorizzare, salvo il caso di variante che comporti
l'attivazione della procedura di verifica/screening, ai sensi
dell'art. 4, comma 1, della L.R. 9/99, l'adozione con determinazione
dirigenziale del riesame e del rinnovo dell'AIA previsti dall'art. 9
del DLgs 59/05, nonche' delle modifiche impiantistiche e delle
variazioni del gestore normate dal successivo art. 10, in
considerazione della loro natura gestionale;
4) di dare atto che il presente provvedimento ha valore di valutazione
di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;
5) di dare atto, altresi', che il rilascio dell'Autorizzazione
integrata ambientale:
- sostituisce l'atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di
cui al DLgs 152/06, rilasciato in data 27/4/2006 con nota P.G. n.
125078/2006;
6) di stabilire, in ordine all'autorizzazione integrata ambientale, le
seguenti condizioni:
- nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della
gestione dell'impianto, il vecchio ed il nuovo gestore ne diano
comunicazione entro 30 giorni alla Provincia, anche nelle forme
dell'autocertificazione;
- le attivita' di controllo programmato relative alla presente
autorizzazione siano eseguite  da ARPA, ai sensi dell'art. 14, comma 2
della L.R. 21/04;
- il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale sia efficace
a decorrere dalla data di rilascio ed abbia validita' di 5 anni: ai
fini del rinnovo, il gestore dovra' presentare, almeno 6 mesi prima
della scadenza, apposita domanda, come previsto dalla normativa in
materia;
- il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne
dia comunicazione alla Provincia di Bologna;
- il gestore, prima di apportare modifiche all'impianto, ne dia
comunicazione alla Provincia, all'ARPA e al Comune di Castello
d'Argile, per gli adempimenti previsti all'art. 10 del DLgs 59/05;
- l'autorizzazione integrata ambientale sia rinnovata e mantenuta
valida sino al completamento delle procedure previste al punto
"Gestione della fine vita dell'impianto" dell'Allegato sub B) alla
presente autorizzazione a formarne parte integrante;
7) di trasmettere, ai sensi delle L.R. 9/99 e 21/04, copia della
presente deliberazione al proponente ed alle Amministrazioni
interessate;
8) di pubblicare, ai sensi delle sopracitate disposizioni, il presente
partito di deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
9) di dare atto che le spese istruttorie, relativamente alla sola
procedura di VIA e quantificate in Euro 514,36, ai sensi della
normativa vigente in materia di impatto ambientale formeranno oggetto
di apposito atto di accertamento dell'Ufficio competente.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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