REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TREBBIA E TARO - PARMA 20 giugno 2005, n. 8740

(III BP 1974) - Agenzia di ambito per i Servizi pubblici di Parma - Domanda 20/1/2005 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso consumo umano, dalle falde sotterranee comune di San Secondo Parmense (PR), localita' Corticelli. R.R. 41/01 - artt. 5 e 6. Provvedimento di concessione di derivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
a) di assentire all'Agenzia di ambito per i Servizi pubblici di Parma,
codice fiscale 92114950345, con sede in Parma, Piazzale Della Pace n.
1 e legalmente domiciliato presso la sede del Comune di San Secondo
Parmense, la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde
sotterranee in comune di San Secondo Parmense, da destinare ad uso
consumo umano, mediante riattivazione di due pozzi perforati nell'anno
1927 di cui alle denunce inoltrate ai sensi del DLgs 275/93, art. 10,
nella quantita' stabilita fino ad un massimo e non superiore a moduli
0,18 (18,00 l/sec.), per un volume complessivo annuo di circa 200.000
metri cubi;
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del
R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel
disciplinare medesimo;
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 18,00
l/sec., pari a 0,18 moduli massimi, con limitazione del prelievo al
periodo irriguo;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 8740 in data 20/6/2005
(omissis)
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione ed all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, secondo le necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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