REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DEL CORECOM 6 novembre 2006, n. 15/II/2006

Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI)

IL CORECOM DELL'EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 30 gennaio 2001, n. 1 recante "Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM)", modificata dalla L.R. 31 ottobre 2002, n.
27;
vista la Legge 14 aprile 1975, n. 103, recante "Nuove norme in materia
di diffusione radiofonica e televisiva";
vista la Legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato";
visto il "Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo
pubblico", emanato in data 30 gennaio 2001 dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;
viste le deliberazioni CORECOM n. 7/II/2005 del 16 maggio 2005 e n.
14/II/2005 del 15 luglio 2005, con le quali e' stato approvato e
modificato il "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle
trasmissioni regionali della concessionaria del servizio
radiotelevisivo pubblico";
valutata l'esigenza di apportare alcune ulteriori rettifiche ed
integrazioni di carattere tecnico, volte a semplificare le procedure
per l'attuazione del diritto d'accesso;
a voti unanimi e palesi,
delibera:
1) di approvare il "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo
regionale della Concessionaria del Servizio pubblico (RAI)", cosi'
rettificato ed integrato, allegato alla presente delibera, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente
della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa e
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi;
3) di disporre, inoltre, la pubblicazione del Regolamento approvato
con il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e sul sito Internet del CORECOM.
ALLEGATO N. 1 (alla delibera n. 15/II/2006)
Regione Emilia-Romagna
Comitato regionale per le Comunicazioni
(CORECOM)
Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni
regionali della Concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico
(RAI) - (Approvato con delibera CORECOM n. 14/II/2005 del 15/7/2005,
modificato con delibera CORECOM n. 15/II/2006 del 6/11/2006)
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6 della
Legge 14 aprile 1975, n. 103 ("Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva"), dell'articolo 7, comma 1 della Legge 6
agosto 1990, n. 223 ("Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico
e privato") e dell'art. 13, comma 2, lett. 1) della L.R. del 30
gennaio 2001, n. 1 ("Istituzione, organizzazione e funzionamento del
Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)"), l'accesso alle
trasmissioni radiotelevisive regionali della Concessionaria del
servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito denominata, per
brevita', Concessionaria).
Art. 2
Richieste di accesso
1. I soggetti, indicati nell'articolo 6, comma 1 della Legge 14 aprile
1975, n. 103, che intendono accedere alle trasmissioni regionali
diffuse in Emilia-Romagna dalla sede regionale della Concessionaria,
debbono presentare richiesta al Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM).
2. La richiesta, compilata in modo distinto per l'accesso alla radio e
per l'accesso alla televisione e redatta in conformita' alla
modulistica allegata al presente regolamento, deve contenere:
a) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'ente, istituto o
associazione;
b) l'indicazione del soggetto richiedente ai sensi dell'art. 6, comma
1 della Legge 103/75 e la sottoscrizione, autocertificata dalla
fotocopia di un documento valido, del suo legale rappresentante;
c) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e
penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione,
nonche' l'accettazione da parte della medesima, con sottoscrizione
autocertificata della fotocopia di un documento valido. Detto
responsabile puo' coincidere con il soggetto di cui alla lettera b);
d) la documentazione utile ad illustrare l'attivita' svolta, nonche'
altri elementi atti a dimostrare le caratteristiche e la consistenza
organizzativa dell'ente, istituto o associazione;
e) l'indicazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 6, comma 3 della
Legge 103/75, di ogni elemento idoneo ad attestare la rilevanza
dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di
accesso proposto;
f) il contenuto, in sintesi, del programma dell'accesso proposto, la
sua durata e le modalita' di realizzazione;
g) l'impegno del soggetto richiedente o del responsabile di evitare,
pena 1'esclusione, durante la trasmissione del programma ogni forma di
pubblicita' commerciale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 103/75.
3. Per ogni piano trimestrale puo' essere presentata una sola
domanda.
Art. 3
Esame delle richieste d'accesso
1. La richiesta di accesso deve essere inviata a mezzo fax o a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro e non oltre il primo
giorno non festivo del mese precedente quello di inizio del trimestre
cui si riferisce la domanda.
2. Le richieste di accesso pervenute entro i termini al CORECOM sono
inserite con numerazione progressiva in un apposito registro pubblico
dell'accesso, previo riscontro della regolarita' delle richieste
stesse. Le richieste pervenute fuori termine sono prese in esame per
il piano delle trasmissioni del trimestre successivo.
3. Il Presidente del CORECOM o la Commissione competente, di concerto
con l'Ufficio, procede all'istruttoria delle singole richieste
pervenute, riferendo al CORECOM con relazione motivata. Il CORECOM, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 103/75, procede all'esame
delle richieste di accesso che sono distribuite ai componenti del
CORECOM sette giorni prima della riunione, unitamente alla
convocazione.
4. Per ogni richiesta d'accesso viene messo ai voti il testo della
decisione, che deve essere motivata.
5. La decisione del CORECOM sulla richiesta di accesso e' comunicata
all'interessato a mezzo fax o a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento.
Art. 4
Piano trimestrale delle trasmissioni
1. Il CORECOM delibera i piani trimestrali delle trasmissioni
radiofoniche e televisive, ripartendo, tra i soggetti ammessi e
secondo i criteri di cui al successivo comma 4, il tempo effettivo
messo a disposizione dalla sede regionale della Concessionaria.
2. Il piano trimestrale dell'accesso e' pubblicato sul sito Internet
del CORECOM dell'Emilia-Romagna:
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/fr_cons_orggar_e
r.htm.
3. Ciascuna trasmissione consiste in un programma della durata non
superiore a cinque minuti, riferito ad una sola richiesta. E'
consentito lo scambio consensuale di turno tra due o piu' soggetti
ammessi.
4. Per garantire la piu' ampia pluralita' di accesso, il CORECOM
compila una graduatoria delle domande ritenute ammissibili, da parte
dei soggetti di cui all'art. 6 della Legge 103/75, secondo i seguenti
criteri:
a) precedenza ai soggetti che non hanno ancora usufruito delle
trasmissioni dell'accesso o che abbiano partecipato in epoca remota;
b) rilevanza sociale e culturale delle tematiche proposte nel
programma e attualita' dell'argomento;
c) precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con
mezzi propri;
d) ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. In caso di parita' di posizione nella graduatoria si procede al
sorteggio.
6. Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per
esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il piano
trimestrale successivo.
7. Nel caso che le domande non siano approvate all'unanimita' la
delibera riporta, per ciascuna domanda di accesso, i relativi voti.
8. Le domande di accesso respinte e la loro relativa motivazione sono
allegate al piano trimestrale.
9. La deliberazione del CORECOM, che approva i piani trimestrali, e'
trasmessa, per l'esecuzione, alla Concessionaria, sede regionale
dell'Emilia-Romagna e, per conoscenza, alla Sottocommissione
permanente per l'accesso, presso la Commissione parlamentare.
Art. 5
Ricorsi
1. Avverso le deliberazioni del CORECOM sulle domande di accesso
radiofonico e televisivo e' ammesso ricorso in opposizione al CORECOM
stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Il ricorso va indirizzato al Presidente del CORECOM, indicando i
motivi specifici su cui si fonda.
3. L'esame del ricorso, previa istruttoria curata dal Presidente del
CORECOM o dalla Commissione competente, di concerto con l'Ufficio,
deve svolgersi entro 20 giorni dalla sua ricezione.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano trimestrale.
5. La decisione del CORECOM sul ricorso e' comunicata al soggetto
interessato a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.
Art. 6
Registrazione dei programmi
1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso puo' essere
realizzata integralmente o parzialmente con mezzi propri esterni alla
Concessionaria o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze
minime di base, della Concessionaria.
2. Il soggetto che ha registrato il programma in proprio consegna la
registrazione alla Concessionaria entro e non oltre sette giorni prima
della data della trasmissione, anche per consentire al CORECOM la
vigilanza prevista dalla legge. In caso di mancata consegna del
programma entro il termine indicato, la Concessionaria puo' disporre
la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al
CORECOM.
3. Se la registrazione deve realizzarsi con la collaborazione tecnica
gratuita della Concessionaria quest'ultima concorda le modalita'
operative con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo
trimestre. La Concessionaria puo' affidare la conduzione della
trasmissione a figure professionali del servizio radiotelevisivo
pubblico (giornalisti o conduttori). E', comunque, garantita la
facolta' dei soggetti ammessi di stabilire in modo autonomo i
contenuti della trasmissione che li riguarda, escludendo, in ogni
caso, qualsiasi coinvolgimento della Concessionaria del servizio
radiotelevisivo pubblico sul contenuto dei programmi stessi e sulle
correlative responsabilita'.
4. Se le trasmissioni riguardano le stesse tematiche e si svolgono
sotto forma di intervista, il CORECOM si riserva la facolta', sentiti
i soggetti interessati, di proporne l'accorpamento e lo svolgimento,
sempre attraverso intervista, in un'unica trasmissione, nella quale a
ciascun soggetto sia assicurato il tempo che avrebbe avuto a
disposizione in caso di trasmissione singola.
Art. 7
Esecuzione del piano trimestrale
1. Il CORECOM vigila sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti
ammessi all'accesso, nonche' delle disposizioni previste dall'articolo
6, comma 6 della Legge 103/75 anche ai fini dell'applicazione delle
sanzioni previste dal successivo articolo 8.
2. Il CORECOM pone in essere tutte le azioni atte a garantire
l'esecuzione del piano trimestrale approvato.
3. Per assicurare un efficace esercizio della facolta' di accesso il
CORECOM, in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale
derivante da cause di forza maggiore, puo' disporre, in collaborazione
con la Concessionaria, l'attuazione del piano attraverso la
realizzazione di puntate speciali dei programmi, organizzate in modo
anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.
4. I soggetti ammessi all'accesso radiofonico o televisivo nei piani
trimestrali possono presentare al CORECOM esposti o osservazioni
sull'attuazione del piano o sulle eventuali difficolta' insorte
nell'esercizio dell'accesso.
5. Il CORECOM provvede tempestivamente ad eventuali rettifiche,
fissando appositi spazi nelle trasmissioni d'accesso.
Art. 8
Sanzioni
1. Il CORECOM, se ravvisa nel programma una violazione degli impegni
sottoscritti, nella domanda, dal soggetto richiedente o dal
responsabile, puo' sospendere la messa in onda del programma e negare,
con decisione motivata, il diritto d'accesso al soggetto per un
periodo di uno o piu' piani trimestrali, e proporre alla Commissione
parlamentare di vigilanza l'inibizione dei rappresentanti
dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo
equivalente.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
2. Il CORECOM ne assicura una adeguata diffusione attraverso gli
strumenti informativi che ritiene piu' idonei.
(segue allegato fotografato)

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina