REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 11

DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI

 L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina le modalita' di affidamento degli
impianti sportivi di proprieta' degli Enti locali non gestiti
direttamente dagli stessi, ai sensi dell'articolo 90, comma 25 della
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003).
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono individuati in quelli di
proprieta' degli Enti locali, o nelle loro disponibilita' per almeno
dieci anni, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e
attrezzati per una o piu' attivita' sportive, esercitate anche a
livello agonistico.
3. L'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima
fruibilita' da parte di cittadini, di associazioni e societa'
sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole,
per la pratica di attivita' sportive, ricreative e sociali ed e'
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' ed
associazioni sportive che praticano le attivita' a cui l'impianto e'
destinato.
4. La presente legge favorisce e valorizza la cultura
dell'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni
opera nel settore sportivo e senza finalita' di lucro.
Art. 2
Affidamento della gestione
1. Per "gestione dell'impianto sportivo" si intende l'insieme delle
operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare
servizi.
2. Sono esclusi dalla presente legge:
a) gli impianti per i quali l'affidamento del servizio di gestione e'
regolato dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
b) gli impianti gestiti direttamente dagli Enti locali, anche
attraverso convenzioni tra gli enti stessi, nonche' gestiti da
societa' a capitale interamente pubblico o aziende speciali, anche
consortili, da loro costituite, o da associazioni e istituzioni da
loro costituite e partecipate, tra gli altri, dai soggetti di cui al
comma 3.
3. Gli Enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti
sportivi ne affidano la gestione in via preferenziale a societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive
nazionali.
4. Le societa' e le associazioni dilettantistiche di cui al comma 3
indicano nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la
ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle forme di cui all'articolo 90, comma 17, della legge n. 289
del 2002, e hanno ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge
27 luglio 2004, n. 186, o sono iscritte nei Registri delle
associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre
2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di
promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.
10 "Norme per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo").
Art. 3
Modalita' di affidamento
1. L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione
degli impianti sportivi avviene nel rispetto delle procedure di
evidenza pubblica.
2. Il servizio di gestione puo' essere affidato in via diretta nei
seguenti casi:
a) quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario
dell'impianto e' presente un solo soggetto che promuova la disciplina
sportiva praticabile presso l'impianto, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1;
b) quando le societa' e le associazioni di promozione sportiva
operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un
unico soggetto sportivo;
c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che
consentono lo svolgimento di attivita' esclusivamente amatoriali e
ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.
3. Gli Enti locali disciplinano con proprio atto le condizioni della
gestione.
Art. 4
Criteri per l'affidamento
1. Nell'adozione dell'atto di cui all'articolo 3, comma 3, gli Enti
locali tengono conto dei seguenti criteri:
a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e, per le
piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
b) garanzia d'imparzialita' nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 3, che ne facciano richiesta
all'affidatario;
c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della
diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
d) utilizzo dell'avviso pubblico come modalita' di pubblicita' della
procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a
tutti i soggetti interessati;
e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel
settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza
dell'impianto, dell'affidabilita' economica, della qualificazione
professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati,
della compatibilita' dell'attivita' sportiva esercitata con quella
praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attivita'
a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che
consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della
gestione;
g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da
effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente
territoriale del canone minimo che si intende percepire e
dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a
sostegno della gestione;
h) garanzia della compatibilita' delle eventuali attivita' ricreative
e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il
normale uso degli impianti sportivi;
i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione
prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che
l'associazione affidataria, in accordo con l'Ente locale, e' disposta
a fare sull'impianto.
2. Gli Enti locali possono individuare altri criteri di valutazione
delle offerte oltre a quelli indicati al comma 1.
Art. 5
Convenzioni
1. Gli Enti locali proprietari degli impianti stipulano con il
soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto
sportivo.
2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le
condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle
finalita' e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce,
altresi', le modalita' ed i criteri per il monitoraggio dei costi e
dei benefici.
3. La convenzione e' improntata alle seguenti priorita':
a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto,
diversificati per livello e tipo d'utenza;
c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo
dell'impianto.
4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto
di funzionare ed erogare servizi all'utenza.
5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di
conduzione tecnica.
6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le
destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il gestore puo'
modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione
dell'ente proprietario dell'impianto.
7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle
attivita' di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di
guardiania, nonche' la descrizione delle attivita' concernenti il
funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
8. Le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto d'intervento
di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia, effettuati dal
soggetto gestore nei dieci anni precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge, conservano efficacia.
Art. 6
Informazione, vigilanza e controllo
1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori degli impianti
sportivi, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della legge
regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport), sono
tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati
statistici e ogni altro elemento utile all'attivita' di monitoraggio e
ricerca del sistema sportivo regionale.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti la gestione degli
impianti sportivi di cui all'articolo 1 sono esercitate dall'ente
proprietario.
Art. 7
Norma transitoria
1. Le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge sono adeguate alle disposizioni nella stessa contenute
entro il 31 dicembre 2009.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 luglio 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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