REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2007, n. 8

PROMOZIONE DELLA COLTURA DELLA CANAPA (CANNABIS SATIVA L.) E ALTRE COLTURE INNOVATIVE NEL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle politiche di
multifunzionalita' e sostenibilita' delle produzioni agricole e nel
rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove
la strutturazione di filiere produttive di carattere innovativo
finalizzate a sostenere la competitivita' e la diversificazione
produttiva delle imprese agricole ed a favorire l'integrazione fra i
processi agricoli ed i processi industriali.
Art. 2
Attivita'
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, la
Regione Emilia-Romagna concede contributi per le seguenti attivita',
anche di carattere pilota:
a) studi di fattibilita' dei progetti da sviluppare;
b) reperimento del seme o del materiale di propagazione;
c) confronto per l'individuazione delle varieta' piu' idonee ai
singoli ambienti ed ai diversi impieghi e per la messa a punto delle
migliori agrotecniche;
d) meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta,
movimentazione e stoccaggio;
e) realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione a
carattere pilota;
f) ricerche e studi di fattibilita' per gli utilizzi industriali delle
materie prime compresi gli studi di mercato.
Art. 3
Beneficiari
1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, sono i
soggetti che hanno tra i propri scopi la produzione, la lavorazione,
la trasformazione e commercializzazione della canapa ed il
miglioramento dell'intera filiera (esclusa ogni attivita' finalizzata
alla produzione e alla estrazione di sostanza stupefacente). In
particolare:
a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;
b) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;
c) imprese, societa' e associazioni costituite tra imprenditori del
settore agricolo e/o del settore industriale, con priorita' ai
progetti che hanno attivato rapporti di collaborazione con
dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata
esperienza nel settore.
2. E' data priorita' nella concessione dei contributi ai soggetti
aggregati in filiera.
Art. 4
Criteri e priorita'
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale fissa i criteri e le priorita' per l'erogazione
dei contributi in applicazione della disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato ed in coerenza con le modalita' previste nella
programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale.
Art. 5
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante
l'istituzione di apposite Unita' previsionali di base e relativi
capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 giugno 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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