REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2007, n. 366

Valutazione impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di interventi viabilità principale di adduzione alla A21 Piacenza: adeguamenti tratte funzionali tangenziale urbana e della SP 6 Carpaneto - Presa d'atto det. CDS (Tit. III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di "interventi sulla viabilità principale
di adduzione alla A21 in Piacenza: adeguamenti di tratte funzionali
della tangenziale urbana e della SP 6 di Carpaneto", presentato da
Autostrade Centro Padane SpA, poiche' l'intervento previsto e',
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il
giorno 30 gennaio 2007, nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito riportate:
 1) con riferimento al ponte sul torrente Nure, Autostrade Centro
Padane SpA, in sede di progettazione esecutiva, dovrà:
- predisporre un apposito sistema di monitoraggio dell'evoluzione
planoaltimetrica dell'alveo e della funzionalità idraulica delle
opere, al fine di individuare per tempo possibili fenomeni rischiosi
in relazione sia alla stabilità del viadotto e dei rilevati di accesso
allo stesso interferenti con le fasce fluviali, sia agli usi del suolo
e alle condizioni ambientali esistenti nella porzione di territorio
interessata da possibili modificazioni locali delle condizioni di
deflusso in piena, con particolare riguardo all'eventuale formazione
di vie preferenziali di deflusso nell'attuale Fascia B in destra
idrografica; tale sistema di monitoraggio e' da considerarsi parte
integrante delle azioni da svolgere nell'ambito delle necessarie
funzioni periodiche di vigilanza e ispezione definite dalla Circolare
n. 34233 dell'ex Ministero dei Lavori pubblici;
- verificare le condizioni di sicurezza delle opere rispetto
all'azione idrodinamica della corrente di piena di riferimento,
nell'ipotesi di scalzamento delle fondazioni delle pile e delle spalle
per m 6,60 e conseguente scopertura dei pali;
- esplicitare una valutazione di dettaglio degli effetti sul sistema
territoriale dovuti all'interferenza delle opere provvisorie e
provvisionali con il deflusso della piena di tempo di ritorno 200
anni; qualora vi fossero significativi effetti negativi, ai sensi
della Direttiva n. 4, e' condizione di compatibilità la verifica
dell'assenza di tali effetti per la portata di riferimento il cui
tempo di ritorno e' quello calcolato come indicato, per questo tipo di
opere, dalla Direttiva stessa;
 2) in fase di organizzazione del cantiere per la realizzazione
dell'attraversamento del torrente Nure, dovrà essere rispettato il
protocollo relativo alla L.R. 11/93 (delibera di Giunta provinciale n.
352 del 27/10/1999) per la salvaguardia della fauna ittica;
 3) Autostrade Centro Padane SpA dovrà effettuare, servendosi di
operatori specializzati, indagini archeologiche preventive articolate
in due fasi:
Fase 1 - le indagini dovranno comprendere: schedatura dei dati
esistenti, da effettuarsi attraverso lo spoglio delle fonti e la
consultazione degli archivi della Soprintendenza Archeologica di
Bologna e di Parma; la ricognizione autoptica dei terreni estesa a
tutta l'area in progetto, integrata dalla lettura delle foto aeree;
Fase 2 - a seguito della prima fase, sulla scorta dei risultati emersi
e delle specifiche progettuali la Soprintendenza Archeologica per
l'Emilia-Romagna procederà a dare indicazioni in merito
all'effettuazione di alcuni sondaggi esplorativi da condursi nelle
aree a rischio, finalizzati all'accertamento della persistenza di
insediamenti antichi; tali controlli andranno eseguiti sotto la
direzione di personale specializzato non a carico della Soprintendenza
Archeologica per l'Emilia-Romagna; in caso di rinvenimento di resti
archeologici si dovrà procedere a regolare scavo stratigrafico e
scientifico;
 4) Autostrade Centro Padane SpA, in sede di progetto esecutivo,
dovrà:
- traslare la prevista bretella di raccordo tra la SP "Pontenure" e la
SC "Valconasso", in conformità alle previsioni del vigente PRG del
Comune di S. Giorgio Piacentino;
- studiare una soluzione idonea a garantire, in corrispondenza
dell'intersezione ad "Y" prevista a nord della frazione Crocetta in
Comune di Podenzano, il ritorno sulla strada principale del traffico
interno alla frazione;
- definire progettualmente ed ottimizzare i manufatti di
attraversamento delle strade Turro e Albone in comune di Podenzano,
Valconasso, Bassetto e Grigona in comune di S. Giorgio Piacentino, per
consentire l'inserimento di piste ciclabili o la fruizione
ciclopedonale;
- adottare la soluzione di allargamento in sede proposta per
salvaguardare gli edifici di interesse storico-testimoniale presenti
in località "Pozzo Pagano Superiore" e "Pozzo Pagano Inferiore" del
comune di S. Giorgio Piacentino;
- prevedere una nuova strada di servizio per garantire l'accesso
all'impianto di depurazione di S. Giorgio Piacentino;
 5) in sede di progetto esecutivo, la società proponente dovrà
rivedere l'inserimento paesaggistico ambientale del progetto inerente
la tangenziale di Piacenza, tramite uno studio specifico da
concordarsi con gli uffici competenti del Comune di Piacenza;
 6) con riferimento alla tangenziale di Piacenza, Autostrade Centro
Padane SpA dovrà comunque sempre garantire la continuità delle strade
esistenti;
 7) per l'attraversamento dei canali consorziali di competenza del
Consorzio Bacini Piacentini del Levante, in sede di progetto esecutivo
dovranno essere previsti i seguenti manufatti:
- Canale S. Giorgio (interferenza 1) - scatolare in cls di m
1,50x1,50;
- Canale Mulino (interferenza 2) - scatolare in cls di m 2,50x1,50;
- Canale Mulino (interferenza 3) - scatolare in cls di m 2,50x1,50;
- Canale Mancassola o Gandiola (interferenza 4) - scatolare in cls di
m 2,50x1,50;
 8) in merito alle interferenze del progetto con le opere di
competenza del Consorzio di Bonifica Bacini Tidone e Trebbia, si
impartiscono le seguenti prescrizioni che saranno meglio definite in
sede di progettazione esecutiva:
Tangenziale di Piacenza
- dovrà essere garantita un'ampiezza del viadotto in corrispondenza
della ferrovia PC-CR e del canale Diversivo di Est almeno pari
all'esistente, se non superiore, per consentire il passaggio dei mezzi
per le operazioni di spurgo del canale;
SP 6
- sono state individuate le interferenze in gestione al Consorzio, per
il prolungamento delle quali si prescrive il mantenimento almeno delle
dimensioni dei sottopassi esistenti; la necessità di aumentare
eventualmente le dimensioni dei manufatti sarà verificata tramite
sopralluoghi;
 9) in riferimento all'opera di scavalcamento della linea ferroviaria
Piacenza-Castelvetro:
a) non dovranno essere compromessi la regolarità e la sicurezza
dell'esercizio ferroviario;
b) il progetto esecutivo dovrà tener conto delle indicazioni contenute
nell'Istruzione n. 44/a "Criteri generali e prescrizioni tecniche per
la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo di cavalcavia e
passerelle pedonali sovrapassanti la sede ferroviaria" delle Ferrovie
dello Stato ora Rete Ferroviaria Italiana SpA, ed in particolare:
- l'opera dovrà garantire l'eventuale raddoppio della linea
ferroviaria che potrà avvenire sia in destra che in sinistra
dell'attuale binario;
- la struttura dell'impalcato della campata d'attraversamento deve
essere del tipo ispezionabile e la quota dell'intradosso dello stesso
dovrà essere inferiore a m 6,80 misurata dalla rotaia piu' alta;
- i parapetti laterali dell'impalcato della campata di scavalcamento
della sede ferroviaria dovranno avere un'altezza, dal piano di
calpestio, non inferiore a m 2,00 di cui la parte inferiore di almeno
m 1,00 del tipo cieco;
- lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall'impalcato
dovrà avvenire senza interessare la proprietà ed il corpo stradale
ferroviario;
- tutti gli interventi al di sotto del piano di rotolamento delle
rotaie dovranno essere eseguiti esternamente ad una linea ideale di
distribuzione dei carichi avente una pendenza minima di 1/1 a partire
dal piano d'appoggio delle traversine ferroviarie; in caso contrario
dovranno essere realizzate delle adeguate opere di sostegno della
massicciata;
- il progetto dovrà contenere almeno:
- sezioni in scala 1:100 longitudinali e trasversali al binario,
riportanti sia i dislivelli che le distanze dei vari elementi
strutturali relativi alla sola campata d'attraversamento (fondazioni,
spalle/pile, impalcato, ecc.) rispetto al binario esistente;
- planimetria, di adeguata scala, riportante la reale situazione
esistente nella zona dell'intervento nella quale siano pure
evidenziate tutte le infrastrutture ferroviarie presenti, quali
palificazioni di sostegno, canalette contenenti cavi ed altre
infrastrutture rilevabili;
- dovranno essere individuate le esatte progressive ferroviarie;
c) prima dell'inizio lavori dovrà essere stipulato un apposito atto
tra RFI SpA ed il proprietario o l'esecutore della struttura, per
disciplinare sia le modalità di realizzazione che di mantenimento
dell'opera di scavalcamento; al fine di poter predisporre lo schema
del suddetto atto, il proprietario della struttura d'attraversamento
dovrà trasmettere a RFI SpA - Direzione Compartimentale Infrastruttura
Milano, n. 7 copie del progetto esecutivo firmate dal committente, dal
progettista e dal responsabile unico del procedimento; il progetto
dovrà essere corredato dalle tavole strutturali e dalla relazione di
calcolo;
d) il proprietario della struttura d'attraversamento dovrà
trasmettere, nel piu' breve tempo possibile, il programma dei lavori
interferenti con la linea ferroviaria, al fine di consentire a RFI SpA
la programmazione delle interruzioni dell'esercizio ferroviario,
l'istituzione dei rallentamenti treni e gli interventi del personale
ferroviario che si renderanno necessari per permettere l'esecuzione
dell'opera;
10) in riferimento alle interferenze con gli elettrodotti AT di Enel
SpA, si impartiscono le seguenti prescrizioni:
a) elettrodotto a 132 kV "Montale - Grazzano Visconti" n. 645 -
campata tra i sostegni 21 e 22 - in corrispondenza della fascia di
servitu' dell'elettrodotto, le opere di mitigazione realizzate con
siepi arboreo arbustive dovranno essere interrotte per quanto riguarda
piante di alto fusto;
b) elettrodotto a 132 kV "Piacenza Est - Montale" n. 105;
sostegno n. 11n - dovranno essere predisposti opportuni accorgimenti
di protezione (es. guardrail) del sostegno n. 11n, inglobato
nell'aiuola spartitraffico di una rotatoria;
sostegni n. 11n e 11bis - essendo la tangenziale di Piacenza definita
da ANAS "SS Tangenziale di Piacenza 084", le distanze di rispetto dei
sostegni devono essere, secondo quanto prescritto dal DM 31 marzo
1988, n. 449, superiori a m 15 dal confine di proprietà stradale. Non
essendo previsto lo spostamento dei sostegni, e' necessario che l'Ente
gestore la strada rilasci opportuna deroga per l'attuale posizione;
si ricordano inoltre le disposizioni del DPR 7/1/1956, n. 164 "Norme
per la prevenzioni infortuni sul lavoro nelle costruzioni", che
all'art. 11 prevedono "Non possono essere eseguiti lavori in
prossimità di linee elettriche aeree a distanza di cinque metri dalla
costruzione o dai ponteggi, salvo che, previa segnalazione
all'esercente di linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti
lavori per un'adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti
o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse";
11) in relazione all'interferenza del progetto col metanodotto
Cortemaggiore - Alessandria DN 900, si precisa che:
- per il superamento dell'interferenza sarà necessario procedere alla
realizzazione di opere di protezione al gasdotto, i cui aspetti
tecnici ed economici saranno analizzati in dettaglio da Snam Rete Gas
SpA a seguito della presentazione da parte di Autostrade Centro Padane
SpA del progetto esecutivo riferito alle sezioni del tratto di
interferenza;
- nessun lavoro potrà essere intrapreso all'interno di una fascia di
sicurezza della condotta (m 20 per parte rispetto all'asse della
stessa), senza preventiva autorizzazione da parte di Snam Rete Gas
SpA, e comunque prima che siano stati ultimati i lavori di adeguamento
della stessa per renderla compatibile con la presenza delle opere in
progetto;
12) con riferimento alle interferenze delle opere in progetto, in
particolare quelle relative alla SP 6, con gli impianti gestiti da
Eni'a SpA si impartiscono le seguenti prescrizioni:
rete acquedotto
a) dove le condotte di acquedotto interessano la nuova viabilità in
percorrenza occorrerà verificare l'esatta ubicazione delle stesse in
funzione del nuovo tracciato della viabilità stradale, ed
eventualmente individuare un nuovo percorso delle reti, da ubicarsi
possibilmente in sede di banchina stradale, per consentire eventuali
futuri interventi manutentivi alle tubazioni senza compromettere la
regolare viabilità stradale;
b) quando le condotte di acquedotto intersecano la nuova viabilità
dovranno essere rifatte e posizionate all'interno di una condotta di
protezione in acciaio per consentire gli eventuali interventi
manutentivi senza interessare la sede viabile della nuova strada;
c) nel caso di tombinamento del rio Ballerino con manufatto in CLS, le
condotte sottostanti dovranno essere riposizionate, poiche'
diversamente non ne potrebbe piu' essere garantita la manutenibilità;
d) l'esistente condotta in polietilene da mm 75, ubicata in sede
stradale nel tratto Cascina Bassetto - sottovia Bassetto, dovrà essere
rifatta in corrispondenza dell'interferenza con la nuova strada e le
soluzioni di posa della nuova rete sono le seguenti:
- realizzazione della nuova condotta nella struttura del manufatto di
attraversamento della nuova strada, in apposito vano tecnologico o
appesa alla struttura del ponte;
- realizzazione della nuova condotta nei terreni privati adiacenti al
sottovia e, in corrispondenza della nuova strada, posizionata
all'interno di una condotta di protezione in acciaio; per il
posizionamento della rete sulle aree di proprietà privata dovrà essere
costituito apposito atto di servitu' a favore di Eni'a per l'esercizio
e la manutenzione della condotta;
rete gasdotto
e) dove la condotta interseca perpendicolarmente il tracciato della
nuova viabilità e questa non varia significativamente la profondità di
interramento, risulta necessario porre detta condotta all'interno di
un'adeguata guaina di attraversamento sotterraneo, in acciaio,
corredata di sfiati e distanziatori;
f) nel caso di significativa variazione della profondità di
interramento o intralcio della condotta esistente con il tracciato
della nuova viabilità, sin d'ora si prevede la necessità di deviare il
percorso della condotta con una nuova ubicazione nel perimetro
esterno, possibilmente in area verde o banchina ad un'adeguata
profondità di interramento, anche in questo caso gli eventuali tratti
posti sull'asse viario dovranno essere collocati all'interno di una
guaina di attraversamento in acciaio;
g) da valutare l'esigenza di deviazione temporanea della condotta,
utile alla costruzione dei manufatti dell'opera viaria e
successivamente provvedere al riposizionamento della stessa nel
percorso originario, il tutto alle condizioni dei due punti
precedenti;
h) va precisato che l'eventuale esecuzione dei lavori di cui sopra
dovranno necessariamente prevedere la sicurezza e continuità del
servizio utilizzando eventuali by-pass;
gli aspetti economici e le proposte tecniche di risoluzione delle
interferenze sopra esposte saranno ulteriormente affinate e meglio
definite da Eni'a SpA a seguito della presentazione, da parte di
Autostrade Centro Padane SpA, degli elaborati progettuali esecutivi;
13) la necessità dei monitoraggi proposti per la fase di cantiere e le
relative modalità di esecuzione dovranno essere concordate
preventivamente con ARPA territorialmente competente;
14) in merito alle acque reflue domestiche provenienti dalle attività
di cantiere, Società Autostrade Centropadane SpA dovrà, in sede di
progetto esecutivo, dettagliare e documentare anche cartograficamente
le modalità realizzative delle opere, con particolare riferimento ai
calcoli per il dimensionamento, al fine di acquisire le necessarie
autorizzazioni ai sensi della normativa vigente (DLgs 152/06 e
delibera di Giunta regionale 1053/99);
15) in merito alle acque reflue industriali provenienti dalle attività
di cantiere e generate dalle operazioni di lavaggio delle carrozzerie
e delle ruote dei mezzi d'opera, in sede di progetto esecutivo, dovrà
essere prodotta tutta la documentazione necessaria ad acquisire le
necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa vigente (DLgs
152/06);
16) con riferimento alle acque reflue generate in fase di esercizio e
costituite essenzialmente dalle acque di dilavamento delle superfici
stradali, in sede di progetto esecutivo Autostrade Centro Padane SpA
dovrà valutare, sia per la tangenziale di Piacenza sia per la SP 6,
l'opportunità di:
- realizzare presidi (es. pozzetti trappola) utili a garantire un
intervento tempestivo in caso di sversamenti accidentali;
- inserire sistemi di trattamento primario delle acque di dilavamento
stradale e realizzare zone tampone, conformemente alle indicazioni
contenute nella delibera di Giunta regionale 286/05 e relative linee
guida applicative (Capo IV della delibera di Giunta regionale
1860/06);
detta valutazione dovrà essere sottoposta al parere della Provincia di
Piacenza e di ARPA territorialmente competente;
17) con riferimento all'impatto acustico indotto in fase d'esercizio
dall'intervento relativo alla tangenziale di Piacenza, Autostrade
Centro Padane SpA dovrà, in sede di progetto esecutivo, produrre al
Comune di Piacenza e ad ARPA territorialmente competente, una
specifica valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico
competente in acustica ambientale in conformità ai criteri tecnici
indicati nella delibera di Giunta regionale n. 673 del 14 aprile 2004.
Relativamente alle eventuali opere di contenimento e mitigazione,
orientate non soltanto al rispetto dei limiti ma anche al
raggiungimento dei minimi livelli sonori raggiungibili, dovrà essere
fornita ampia documentazione attestante la verifica dell'efficacia,
della fattibilità e della compatibilità dell'inserimento paesaggistico
nel contesto ambientale in oggetto;
18) con riferimento all'intervento relativo alla SP 6 di Carpaneto,
Autostrade Centro Padane SpA, in sede di progetto esecutivo, dovrà
presentare ai Comuni di Podenzano e S. Giorgio Piacentino e ad ARPA
territorialmente competente, una nuova valutazione di impatto acustico
redatta da tecnico competente in acustica ambientale in conformità ai
criteri tecnici indicati nella delibera di Giunta regionale n. 673 del
14 aprile 2004; relativamente alle opere di contenimento e
mitigazione, orientate non soltanto al rispetto dei limiti ma anche al
raggiungimento dei minimi livelli sonori raggiungibili, dovrà essere
fornita ampia documentazione attestante la verifica dell'efficacia,
della fattibilità e della compatibilità dell'inserimento paesaggistico
nel contesto ambientale in oggetto;
19) come previsto nel programma di monitoraggio acustico relativo alla
cantierizzazione dell'intervento sulla SP 6, durante le fasi di
lavorazione piu' rumorose, dovrà essere effettuata, concordandola
preventivamente con ARPA, una verifica metrologica presso i recettori
maggiormente esposti;
20) successivamente all'entrata in esercizio, Autostrade Centro Padane
SpA dovrà effettuare una campagna di monitoraggio strumentale sui
livelli di impatto acustico, sia per il tratto di tangenziale di
Piacenza sia per il tratto di SP 6 soggetti ad adeguamento; tale
campagna, realizzata con le modalità (tempi, modi, ricettori
sensibili) concordate con ARPA, dovrà verificare la veridicità delle
ipotesi assunte al fine di adottare eventuali provvedimenti correttivi
per il rispetto delle normative vigenti;
21) in sede di progetto esecutivo, Autostrade Centro Padane SpA dovrà
valutare in accordo con i competenti uffici del Comune di Piacenza,
l'opportunità di realizzare idonei passaggi per la fauna anche sul
tratto della tangenziale di Piacenza soggetto ad adeguamento;
c) di dare atto che i pareri della Provincia di Piacenza e dei Comuni
di Piacenza, Podenzano e S. Giorgio Piacentino, espressi ai sensi
dell'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile 1996 e dell'art. 18, comma 6,
della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sono contenuti all'interno del "Rapporto" conclusivo dei
lavori della Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente
valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante ai
vigenti strumenti urbanistici dei Comuni di Podenzano e S. Giorgio
Piacentino, qualora i rispettivi Consigli comunali ratifichino, entro
30 giorni dalla data di esecutività, il presente atto;
e) di dare atto che l'autorizzazione ambientale ex art. 159 del DLgs
22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata dal Comune di Podenzano con atto in
data 16 gennaio 2007, costituisce l'Allegato B, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
f) di dare atto che l'autorizzazione ambientale ex art. 159 del DLgs
22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata dal Comune di S. Giorgio Piacentino
con atto in data 30 gennaio 2007, costituisce l'Allegato C, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
g) di dare atto che il nulla-osta di cui all'art. 159 del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, di competenza del Ministero per i Beni e le
Attività culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna (DLgs 8 gennaio 2004, n. 3; DPR 8
giugno 2004, n. 173), e' contenuto all'interno del "Rapporto"
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
h) di dare atto che il nulla-osta archeologico di cui al DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, di competenza del Ministero per i Beni e le
Attività culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna (DLgs 8 gennaio 2004, n. 3; DPR 8
giugno 2004, n. 173), e' contenuto all'interno del "Rapporto"
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
i) di dare atto che il nulla-osta ai fini idraulici, ex RD 25 luglio
1904, n. 523, e' contenuto all'interno del "Rapporto" conclusivo dei
lavori della Conferenza di Servizi;
j) di dare atto che la concessione per l'utilizzo di aree del demanio
idrico, rilasciata ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 dal
Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Taro con determina dirigenziale n.
1403 del 12 febbraio 2007, costituisce l'Allegato D, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
k) di dare atto che l'accertamento di conformità alle norme
urbanistiche ed edilizie dei Comuni di Piacenza, Podenzano e S.
Giorgio Piacentino, nonche' alle norme di sicurezza, sanitarie e di
tutela ambientale e paesaggistica, previsto dall'art. 7, comma 2,
della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e successive modifiche ed
integrazioni, e' stato effettuato all'interno del "Rapporto"
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
l) di dare atto che il nulla-osta alle interferenze con le
infrastrutture di competenza del Consorzio di Bonifica Bacini
Piacentini del Levante, del Consorzio di Bonifica Bacini Tidone e
Trebbia, di Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione Compartimentale
Infrastrutture Milano, di Enel Distribuzione SpA, di Snam Rete Gas SpA
e di ENIA SpA, e' contenuto all'interno del "Rapporto" conclusivo dei
lavori della Conferenza di Servizi;
m) di dare atto che successivamente alla conclusione dei lavori della
Conferenza di Servizi, il Comando Reclutamento e Forze di
Completamento Regionale Emilia-Romagna - Ufficio Affari generali,
acquisiti i pareri del Comando Regione Militare Nord, del Comando
Forze Operative Difesa, del Comando in Capo del Dipartimento Marina
militare dell'Adriatico, del Comando I Regione Aerea e del VI Reparto
Infrastrutture, ha rilasciato in data 7 febbraio 2007 il nulla-osta n.
52-07 alla realizzazione dell'opera senza l'imposizione di particolari
vincoli;
n) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il nulla-osta per le interferenze con le infrastrutture di
competenza di Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione
Compartimentale Infrastrutture Bologna e Telecom Italia SpA, non
intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
o) di dare atto che la successiva approvazione del progetto definitivo
da parte della Giunta provinciale di Piacenza, per quanto riguarda la
SP 6 di Carpaneto, e da parte di ANAS - Compartimento Emilia-Romagna,
per l'intervento inerente la tangenziale di Piacenza, comporterà
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, anche ai fini
dell'apposizione dei vincoli espropriativi sulle aree interessate dal
progetto ai sensi della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37;
p) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente Autostrade Centro Padane SpA;
q) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della
presente deliberazione alla Provincia di Piacenza - Servizio
Infrastrutture stradali e Viabilità; al Comune di Piacenza; al Comune
di Podenzano; al Comune di S. Giorgio Piacentino; alla Direzione
regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna;
all'Autorità di Bacino del Po; al Servizio Tecnico Bacini Trebbia e
Taro; all'ARPA - Sezione provinciale di Piacenza; all'Azienda Unità
sanitaria locale di Piacenza; al Consorzio di Bonifica Bacini
Piacentini del Levante; al Consorzio di Bonifica Bacini Tidone e
Trebbia; a Rete Ferroviaria Italiana SpA - Dir. Comp. Infrastrutture
Bologna; a Rete Ferroviaria Italiana SpA - Dir. Comp. Infrastrutture
Milano; a Enel Distribuzione SpA - Zona di Piacenza; a Snam Rete Gas
SpA; a Telecom Italia SpA - Zona di Piacenza; a ENIA SpA; a Comando
RFC Regione Emilia-Romagna; a Comando I Regione Aerea; a Ispettorato
Logistico Esercito; a Forze Armate Marina Militare; al Comando Regione
Militare Nord; al Comando Forze Operative Terrestri; al Ministero
della Difesa - XXVII Reparto Genio Campale; a Forze Armate Esercito -
VI Direzione Genio Militare; ad ANAS - Compartimento Emilia-Romagna;
alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di
Parma e Piacenza; alla Soprintendenza Archeologica per
l'Emilia-Romagna;
r) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 5;
s) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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