REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 4

ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
CAPO I - Disposizioni in materia di inquinamento acustico
Art.	1 -  Prima attuazione del decreto legislativo n. 194 del 2005
CAPO II - Disposizioni in materia di demanio idrico
Art.	2 -  Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
Art.	3 -  Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico
Art.	4 -  Parere per gli scarichi nei canali di bonifica
Art.	5 -  Disposizioni in materia di reti fognarie separate e acque di
prima pioggia
CAPO III - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende
agricole e piccole aziende agro-alimentari
Art.	6 -  Finalita' e contenuti
Art.	7 -  Autorita' competente e funzioni amministrative
Art.	8 -  Disciplina dell'utilizzazione agronomica
Art.	9 -  Controlli
Art.	10 -  Adeguamento delle norme regolamentari locali
Art.	11 -  Sospensione dell'attivita' di utilizzazione agronomica
Art.	12 -  Sanzioni pecuniarie
Art.	13 -  Norme transitorie e finali
Art.	14 -  Abrogazione di norme
CAPO IV - Modificazioni di leggi regionali
Art.	15 -  Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000
Art.	16 -  Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000
Art.	17 -  Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 30 del
2000
Art.	18 -  Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000
Art.	19 -  Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 30 del
2000
Art.	20 -  Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 30
del 2000
Art.	21 -  Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 30
del 2000
Art.	22 -  Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 30 del
2000
Art.	23 -  Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del
2003
Art.	24 -  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del
2003
Art.	25 -  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 26 del
2003
Art.	26 -  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 26 del
2003
Art.	27 -  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del
2003
Art.	28 -  Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 26
del 2003
Art.	29 -  Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 26 del
2003
Art.	30 -  Modifica all'articolo 13 della legge regionale n. 26 del
2003
Art.	31 -  Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del
2003
Art.	32 -  Modifica all'articolo 15 della legge regionale n. 26 del
2003
Art.	33 -  Modifica all'articolo 22 della legge regionale n. 7 del
2004
Art.	34 -  Modifica all'articolo 51 della legge regionale n. 6 del
2005
Art.	35 -  Modifica all'articolo 60 della legge regionale n. 6 del
2005
Art.	36 -  Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del
2002
CAPO I
Disposizioni in materia di inquinamento acustico
Art. 1
Prima attuazione del decreto legislativo n. 194 del 2005
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati
l'Autorita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e gli
agglomerati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale).
2. Per i soggetti sottoposti all'applicazione degli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo n. 194 del 2005, non trovano applicazione gli
articoli 5 e 8, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15
(Disposizioni in materia di inquinamento acustico).
CAPO II
Disposizioni in materia di demanio idrico
Art. 2
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
1. Ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), la Regione adotta una direttiva con
cui stabilisce i principi e le linee guida per l'individuazione e la
delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.
2. Le Province, su proposta delle Agenzie d'ambito territoriali
ottimali di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999,
n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina
delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti
urbani), individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in coerenza con
la disciplina di cui al comma 1.
Art. 3
Disposizioni in materia di concessioni
di demanio idrico
1. La concessione di acqua puo' essere rivista con prescrizioni o
limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La concessione puo' essere
altresi' rivista in caso di realizzazione di reti di adduzione e
distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda
acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con
gli obiettivi della programmazione regionale qualora la risorsa
veicolata dalle suddette reti e sistemi di ricarica garantisca,
quantitativamente e qualitativamente, l'uso specifico e comunque al
verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In
tali casi la revisione non da' luogo ad indennizzo. La Regione,
nell'ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita l'Autorita' di
bacino territorialmente competente e le Province, individua le aree
soggette alle prescrizioni o alle limitazioni temporali o quantitative
di cui al presente comma, nonche' i criteri per la loro applicazione.
Tali criteri tengono conto degli eventuali disagi arrecati in capo ai
concessionari a seguito della rivisitazione della concessione in
essere.
2. Fatta eccezione per l'uso industriale e per l'uso
idroelettrico/forza motrice, il canone e' determinato sulla base della
portata massima assentita nell'unita' di tempo, espressa in litri al
secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi
variabili di prelievo il canone e' calcolato sulla portata massima
assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da
apposito misuratore. E' ammissibile l'assoggettamento alla procedura
di cui all'articolo 36 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n.
41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di
acqua pubblica) anche dei prelievi da acque superficiali destinati ad
uso domestico ed irriguo che non superano il volume complessivo di
3000 metri cubi all'anno, qualora non sia possibile determinare con
certezza la portata massima derivata per le particolari
caratteristiche delle opere di prelievo.
3. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione
adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica
ad uso domestico.
4. Fermo restando quanto riportato all'articolo 42, comma 1, del
regolamento regionale n. 41 del 2001, l'acqua pubblica destinata ad
uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico
integrato di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e alla legge
regionale n. 25 del 1999, e utilizzata in territori diversi da quelli
in cui l'opera di presa e' collocata, e' concessa all'Agenzia d'Ambito
in cui avviene l'uso prevalente.
5. Ai prelievi e alle perforazioni da effettuarsi nell'ambito delle
procedure di bonifica dei siti inquinati non si applica la disciplina
di cui al regolamento regionale n. 41 del 2001. Il progetto di
bonifica che prevede un prelievo di risorsa idrica deve contenere le
valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo, all'impatto
sull'acquifero, e motivare le scelte relative. Dell'approvazione di
tale progetto e' data notizia alla struttura regionale
territorialmente competente per materia.
6. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale
29 dicembre 2005, n. 4 (Disposizioni transitorie per la gestione dei
prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano
di tutela delle acque) e' prorogato al 31 dicembre 2007 ultimo termine
utile ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 77,
comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
7. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che nella
presente legge, nel regolamento regionale n. 41 del 2001. Eventuali
modificazioni alla disciplina dei commi 2 e 4 sono disposte con
regolamento.
8. I soggetti titolari di piu' di rapporti concessori relativi al
demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalita'
procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad
ogni annualita' successiva alla prima in un'unica soluzione entro la
scadenza fissata per ciascun anno.
9. I soggetti esercenti pubblici servizi devono comunicare alla
Regione dati georeferiti in formato vettoriale relativi alle reti e
alle linee che interessano il demanio idrico. In caso di mancata
ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle
richieste di dati ovvero nel caso in cui i dati siano parziali o non
veritieri sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo a euro 20.000,00 e non superiori nel massimo a
euro 200.000,00; in caso di reiterazione delle violazioni la Regione
ha facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio
da parte degli utenti, di dichiarare la sospensione o la decadenza
delle concessioni in essere.
10. In via transitoria in attesa del completamento del processo di
ricognizione delle interferenze tra le reti e gli impianti ed i corpi
idrici, previo accordo con la Regione, si puo' procedere alla
determinazione del numero e della tipologia delle interferenze
applicando un criterio statistico, elaborato su un campione
significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo
annuo da corrispondere da parte dei soggetti esercenti pubblici
servizi. L'aggiornamento del canone e' effettuato sulla base delle
variazioni delle reti e degli impianti presenti sui territori
campione. Sino alla determinazione del canone con le regole di cui al
presente comma il medesimo e' versato sulla base di quelle fissate in
via ordinaria.
Art. 4
Parere per gli scarichi nei canali di bonifica
1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione,
acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della
compatibilita' idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in
canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio parere
entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale durante i quali
il termine del procedimento resta sospeso.
2. Il parere sulla compatibilita' irrigua viene rilasciato sui nuovi
scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.
3. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo e'
rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 12 giugno
2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo
delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del
Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
4. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui e' altresi'
rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 185
del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque
reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'articolo
5 del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali,
di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999,
nell'ambito dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate
previsti dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione
dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.
5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica promiscui
l'autorizzazione allo scarico e' rilasciata ai sensi dell'articolo 105
del decreto legislativo n. 152 del 2006 a condizione che sia
assicurata la compatibilita' con la successiva utilizzazione irrigua
delle acque fluenti nei canali di bonifica, in conformita' a quanto
stabilito dalle linee guida di cui al comma 6.
6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee
guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di
qualita' dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrita'
e la sicurezza delle colture e degli alimenti.
Art. 5
Disposizioni in materia di reti fognarie separate
e acque di prima pioggia
1. Al fine di conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali,
la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e
degli impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque
meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a
depurazione, qualora effettuata dal soggetto gestore del servizio
idrico integrato ovvero direttamente dall'Ente locale, nonche' la
gestione dei sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di
pioggia e' ricompresa nella convenzione tipo di cui all'articolo 10,
comma 3, della legge regionale n. 25 del 1999. I relativi costi
vengono computati nella tariffa di riferimento media del segmento di
fognatura e depurazione, ai sensi del decreto del Presidente della
Giunta regionale 13 marzo 2006, n. 49 (Approvazione del metodo
tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del
Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna), a decorrere dalla prima
revisione tariffaria periodica successiva all'1 dicembre 2007. Sono
altresi' ricomprese nella convenzione del servizio idrico integrato
anche le nuove realizzazioni previste nel piano di ambito di cui
all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1999.
2. I costi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento
comprendono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del
capitale investito per la gestione delle infrastrutture esistenti e
per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' i costi di
realizzazione delle vasche di prima pioggia al servizio delle reti
previsti dal Piano di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 14 febbraio 2005, n. 286 (Direttiva concernente indirizzi
per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree
esterne (articolo 39, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152)).
Sono esclusi dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato i
costi relativi alla realizzazione di altre nuove infrastrutture. Gli
oneri per la realizzazione delle medesime infrastrutture sono a carico
dell'Ente locale ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo n.
152 del 2006.
3. Nelle more dell'entrata in vigore del metodo tariffario di cui al
comma 1, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui
all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999 possono includere
nella tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi del
decreto ministeriale 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la
definizione delle componenti di costo e la determinazione della
tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) i costi relativi
alla gestione di cui al medesimo comma 1 nel limite di incremento del
due per cento della tariffa prevista nel piano di ambito.
CAPO III
Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
derivanti da aziende agricole
e piccole aziende agro-alimentari
Art. 6
Finalita' e contenuti
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006
il presente Capo disciplina:
a) l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto
dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di
utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei
frantoi oleari), nonche' delle acque reflue provenienti dalle aziende
di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari,
cosi' come individuate dal decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali
per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
b) le procedure amministrative della comunicazione da presentarsi
all'Autorita' competente da parte del legale rappresentante
dell'azienda che effettua le attivita' di utilizzazione agronomica di
cui alla lettera a) nonche' i casi di esenzione dalla medesima.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) in
materia di riduzione integrata dell'inquinamento per gli allevamenti
intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.
Art. 7
Autorita' competente e funzioni amministrative
1. Spettano alla Provincia, quale Autorita' competente, le funzioni
amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e
piccole aziende agro-alimentari. Restano ferme le funzioni
amministrative in capo ai Comuni per l'utilizzazione agronomica delle
acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive.
Art. 8
Disciplina dell'utilizzazione agronomica
1. Le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti
e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari di allevamento sono emanate con regolamento della
Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche sono stabilite con atto
del competente direttore generale e pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Gli atti di cui al comma 1, relativamente all'utilizzo degli
effluenti di allevamento, devono contenere:
a) il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine
agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui
all'Allegato 7/A - IV della parte terza del decreto legislativo n. 152
del 2006 con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai
divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di
allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli
ammendanti organici;
b) i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione
agronomica;
c) la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle
zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
d) la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e
della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua
l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di
utilizzazione, nonche' dei casi di esonero della comunicazione;
e) i controlli delle attivita' di utilizzazione, il programma di
verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il
Programma di informazione e formazione professionale degli
agricoltori;
f) le disposizioni transitorie che consentono per le attivita' di
utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attivita' nonche' il
termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai
sensi della presente legge.
Art. 9
Controlli
1. La Provincia esercita le funzioni di controllo per l'applicazione
delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge avvalendosi
delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente
(ARPA), sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai sensi
della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei
controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).
2. I provvedimenti di cui all'articolo 8 individuano i criteri ed i
tempi di predisposizioni dei programmi di controllo in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 30 e 33 del decreto ministeriale 7
aprile 2006.
Art. 10
Adeguamento delle norme regolamentari locali
1. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai
sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che
sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro
competenza se ed in quanto in contrasto con le predette disposizioni.
I medesimi Enti possono emanare discipline integrative delle norme
regionali.
2. Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle norme
regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge. Decorso il predetto termine le relative
disposizioni cessano di avere efficacia.
Art. 11
Sospensione dell'attivita' di utilizzazione agronomica
1. In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e
delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica previsti dalle
disposizioni attuative della presente legge, la Provincia sospende
l'attivita' di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi
entro un termine non superiore a centottanta giorni; decorso
inutilmente il termine assegnato, la stessa Provincia provvede a
dichiarare il divieto di esercizio dell'attivita'.
2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento agli
obblighi ed alle prescrizioni di cui al comma 1, la Provincia provvede
a dichiarare il divieto di esercizio dell'attivita'.
3. In caso di divieto di esercizio dell'attivita' di utilizzazione
agronomica, la ripresa dell'attivita' e' subordinata a nuova
comunicazione secondo quanto previsto dall'articolo 8.
Art. 12
Sanzioni pecuniarie
1. Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione agronomica
e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad
euro 2.580.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalita' di
utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari e'
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro
5.160.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche, le
dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo
stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle
aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari e' soggetto ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 ad euro 10.320.
Art. 13
Norme transitorie e finali
1. E' consentito il proseguimento delle attivita' di utilizzazione
esistenti abilitate sulla base di atti emanati o prodotti in forza
delle previgenti disposizioni in materia sino al termine indicato
negli atti attuativi di cui all'articolo 8.
Art. 14
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le norme contrarie o incompatibili ed in particolare:
a) la legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 (Disciplina dello
spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti
zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento);
b) la legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Modifiche alla legge
regionale 24 aprile 1995 n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo
dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio
degli effluenti di allevamento").
CAPO IV
Modificazioni di leggi regionali
Art. 15
Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
(Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico) e' inserito il seguente:
"Art. 2 bis
Nuove tecnologie
1. Con direttiva della Giunta regionale, rivolta agli Enti locali
previo parere della competente commissione assembleare, sono
individuate le procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni
di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali
a quelle previste al comma 2 dell'articolo 1.".
Art. 16
Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000
1. Dopo l'articolo 2 bis della legge n. 30 del 2000 e' aggiunto il
seguente:
"Art. 2 ter
Impianti a bassa potenza
1. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica
con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt
sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all'ARPA
quarantacinque giorni prima della loro installazione nonche' alle
disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della presente legge.".
Art. 17
Modifica all'articolo 4
della legge regionale n. 30 del 2000
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 30 del
2000 e' inserito il seguente:
"2 bis. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per
gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli
apparati di ripetizione del segnale previsti all'articolo 27 della
legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto
del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana
S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico
della radiotelevisione).".
Art. 18
Integrazione alla legge regionale n. 30 del 2000
1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 2000 e' inserito
il seguente:
"Art. 6 bis
Catasto degli impianti fissi
per l'emittenza radio e televisiva
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e
in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22 febbraio
2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e' istituito presso l'ARPA
il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva.
2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva sono tenuti a presentare ad ARPA, entro 6 mesi dalla
pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti
installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a
comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli
articoli 6 e 7.".
Art. 19
Modifica all'articolo 8
della legge regionale n. 30 del 2000
1. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 8 della legge regionale n. 30 del
2000 e' aggiunto il seguente:
"9 quater. Qualora la modifica di un impianto gia' autorizzato non
determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza
di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore
giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei
limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute
nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e
all'ARPA. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione il
Comune puo' chiedere che la modifica impiantistica sia soggetta al
procedimento di autorizzazione.".
Art. 20
Sostituzione dell'articolo 9
della legge regionale n. 30 del 2000
1. L'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2000 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 9
Divieto di localizzazione degli impianti fissi
per telefonia mobile
1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono
vietate nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali
e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve
naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).
2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimita' delle aree di
cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualita' che
minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.
3. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico -
architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui
alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' consentita qualora dimostri
tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il
parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni
culturali e paesaggistici.
4. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di
interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e
testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici
comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge
regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma
3, e' consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle
esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della
Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio di cui
all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.".
Art. 21
Sostituzione dell'articolo 11
della legge regionale n. 30 del 2000
1. L'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 2000 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 11
Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e
in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge n. 36 del 2001
e' istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi di
telefonia mobile.
2. I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad Arpa i
dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una
modificazione soggetta a comunicazione ai sensi del comma 9 quater
dell'articolo 8.".
Art. 22
Modifica all'articolo 12
della legge regionale n. 30 del 2000
1. All'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2000 prima del
comma 1 e' aggiunto il seguente:
"01. Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza nel
sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioe' non dotato di
opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di
quelle connesse alla sicurezza.".
Art. 23
Modifica all'articolo 2
della legge regionale n. 26 del 2003
1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge
regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
prima del punto sono aggiunte le parole "e adempiere agli obblighi di
cui all'articolo 18, comma 1, lett. c-bis del decreto legislativo n.
334 del 1999.".
Art. 24
Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 26 del 2003
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003,
dopo le parole "sostanze pericolose" sono aggiunte le seguenti:
"relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo n. 334 del 1999, gia' di competenza della Regione, ivi
comprese quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza
esterno di cui all'articolo 10 e quelle".
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003
dopo le parole "del rapporto di sicurezza" e' inserito il seguente
periodo: "e quelle relative alla predisposizione dei Piani di
emergenza esterni per gli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma
2, lett. b)".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del
2003, e' aggiunto il seguente:
"3bis. Per lo svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti
soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 334 del 1999,
ivi compresa la valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo
6, la Provincia si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo
svolgimento delle funzioni relative agli stabilimenti soggetti
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ivi compresa
la procedura di valutazione del rapporto di sicurezza, di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999, la Provincia
si avvale del Comitato di cui all'articolo 19 del decreto medesimo.".
Art. 25
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 26 del 2003
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 il
periodo "La Provincia per la procedura di valutazione del rapporto di
sicurezza, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999,
si avvale di un Comitato tecnico di valutazione dei rischi costituito
da:" e' sostituito da: "Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi
e' costituito da:".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale
n. 26 del 2003 la parola "Ispettore" e' sostituita con la parola
"Direttore".
3. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003, le
parole "mediante convenzione" sono soppresse.
Art. 26
Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 26 del 2003
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le
parole "acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 4" sono
sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere del competente
Comitato di cui all'articolo 3, comma 3 bis." e le parole "ivi
compresa la valutazione della compatibilita' dell'impianto" sono
soppresse.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale
n. 26 del 2003, le parole "del rapporto di sicurezza" sono soppresse.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale
n. 26 del 2003, le parole "provvedimenti autorizzatori" sono
sostituite da "permessi".
4. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003, le
parole "del rapporto di sicurezza" sono soppresse.
Art. 27
Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 26 del 2003
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003, le
parole "di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 334
del 1999" sono sostituite dalle parole: "di cui all'articolo 6, del
decreto legislativo n. 334 del 1999, qualora non assoggettato alle
disposizioni di cui all'articolo 8,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del
2003 e' inserito il seguente comma:
"1bis. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla Provincia e al
Comitato di cui al comma 3 bis dell'articolo 3 il rapporto di
sicurezza per la relativa valutazione.".
Art. 28
Sostituzione dell'articolo 10
della legge regionale n. 26 del 2003
1. L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 10
Piani di emergenza
1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 334 del 1999, il gestore predispone un piano di
emergenza interno (PEI) con le finalita', i contenuti e le modalita'
di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.
2. La Provincia, sentita l'ARPA, l'Azienda Unita' sanitaria locale ed
il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti, per
territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, al fine
di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti,
predispone appositi piani d'emergenza esterni:
a) per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal
gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo decreto,
nonche' delle conclusioni della valutazione della scheda tecnica entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
per gli stabilimenti gia' esistenti ovvero entro ventiquattro mesi
dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;
b) per gli stabilimenti soggetti all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal
gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e dell'articolo 12, comma
2, del medesimo decreto, nonche' delle conclusioni dell'istruttoria
tecnica, ove disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato
entro ventiquattro mesi dalla data di notifica dello stabilimento a
decorrere dal perfezionamento della procedura di cui all'articolo 72,
comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle
indicazioni di cui all'articolo 20 comma 4 del decreto legislativo n.
334 del 1999. Detti piani sono parte integrante dei Piani di
Protezione civile Provinciali.".
Art. 29
Modifica all'articolo 12
della legge regionale n. 26 del 2003
1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003,
le parole: "Comitato tecnico di valutazione dei rischi, di cui
all'articolo 4 della presente legge o fino alla sua costituzione, al
Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 334 del
1999," sono sostituite dalle seguenti "competente Comitato di cui al
comma 3 bis dell'articolo 3 della presente legge".
Art. 30
Modifica all'articolo 13
della legge regionale n. 26 del 2003
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003,
le parole: "Comitato tecnico di valutazione dei rischi, di cui
all'articolo 4 della presente legge o fino alla sua costituzione, al
Comitato di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 334 del 1999"
sono sostituite dalle seguenti "competente Comitato di cui al comma 3
bis dell'articolo 3 della presente legge".
Art. 31
Modifica all'articolo 14
della legge regionale n. 26 del 2003
1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003,
le parole "all'articolo 15" sono sostituite dalle parole "all'articolo
18, comma 1, lettera c-bis)".
Art. 32
Modifica all'articolo 15
della legge regionale n. 26 del 2003
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003,
le parole "Comitato tecnico di valutazione dei rischi" sono sostituite
dalle seguenti "competente Comitato di cui al comma 3 bis
dell'articolo 3 della presente legge".
Art. 33
Modifica all'articolo 22
della legge regionale n. 7 del 2004
1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 14 aprile 2004,
n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a
leggi regionali) e' sostituito dal seguente:
"2. Chi alla data del 21 febbraio 2001 aveva occupato senza regolare
titolo anche con strutture a carattere precario aree del demanio
idrico, puo' richiedere all'amministrazione regionale il rilascio
della concessione presentando apposita istanza, ove non gia' giacente,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La
concessione puo' essere rilasciata, a condizione che non si crei
pregiudizio a regime idraulico e sia acquisito il parere favorevole
dell'autorita' preposta per le aree soggette a vincolo, solo previa
regolarizzazione dei pagamenti per l'occupazione pregressa ed il
pagamento della sanzione amministrativa qualora non fosse stata
presentata domanda o comunque non fosse stato versato un corrispettivo
equiparabile ad un canone. In caso di mancata richiesta o di diniego
del titolo concessorio le eventuali strutture sono demolite a cura e
spese di colui che ha abusivamente occupato l'area ovvero, una volta
acquisite al demanio, date in concessione a seguito di procedura
concorsuale. I Comuni e le Province entro due anni dall'entrata in
vigore della presente legge definiscono attraverso gli strumenti di
pianificazione le condizioni per il mantenimento, la ristrutturazione
o la rilocalizzazione di tali strutture.".
Art. 34
Modifica all'articolo 51
della legge regionale n. 6 del 2005
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema
regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura
2000) e' sostituito dal seguente:
"1. Con l'atto istitutivo dei Paesaggi naturali e seminaturali
protetti la Provincia ne assume la gestione ovvero la attribuisce ai
Comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale n.
11 del 2001.".
Art. 35
Modifica all'articolo 60
della legge regionale n. 6 del 2005
1. Nella rubrica dell'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005
sono aggiunte le parole "e dei siti della Rete natura 2000".
2. Al comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata
effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti
difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e
seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai
sensi della direttiva n. 92/43/CEE;".
3. Al comma 6 dell'articolo 60 della legge regionale n. 6 del 2005 le
parole "All'Ente di gestione dell'area protetta" sono sostituite dalle
seguenti "Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente
legge".
Art. 36
Modifica all'articolo 6
della legge regionale n. 17 del 2002
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2002, n.
17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del
sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), e' sostituito dal
seguente:
"4. La Giunta regionale, ravvisata l'esigenza di investimenti urgenti
e necessari al fine di garantire il corretto funzionamento delle
stazioni sciistiche, puo' realizzare, d'intesa con le Province
interessate, piani stralcio rivolti a specifiche categorie di
interventi, in particolare per migliorare la sicurezza.".
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 marzo 2007	VASCO ERRANI

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