REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 27

RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) E DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (ARNI)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2001
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2001,
n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni (CORECOM)) e' sostituito dal seguente:
"1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal
presidente e da due componenti.".
2. Il primo capoverso del comma 6 dell'articolo 3 della legge
regionale n. 1 del 2001 e' sostituito dal seguente:
"6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'.".
3. Il comma 5 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 1 del 2001
e' sostituito dal seguente:
"5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta
giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a
cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti, si procede
entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.".
4. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001 e'
sostituito dal seguente:
"1. Ai componenti del Comitato e' corrisposta, per dodici mensilita'
annuali, un'indennita' mensile di funzione pari alle seguenti
percentuali della indennita' di carica mensile lorda spettante ai
consiglieri regionali:
a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;
b) per gli altri componenti, trenta per cento.".
5. Sono abrogati:
a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 1 del
2001;
b) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2001;
c) le parole ", a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e ", con
la maggioranza di cui al comma 1", contenute rispettivamente nei commi
1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2001.
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1989
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1989,
n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna
(ARNI)) e' sostituito dal seguente:
"1. La Commissione amministratrice e' formata dal presidente e da
altri due componenti eletti all'inizio di ogni legislatura dal
Consiglio regionale con voto limitato a un solo nome.".
2. L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 1989 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7
Revisore contabile
1. Il controllo della gestione finanziaria dell'azienda e' esercitato
da un revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili, nominato
dal Presidente della Regione.
2. Il revisore contabile esamina i bilanci e il conto consuntivo e
predispone apposita relazione. Trasmette al Presidente della Regione
una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria
dell'azienda. A richiesta del Presidente della Regione riferisce su
specifici aspetti della gestione.".
3. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale n. 1 del
1989:
a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4;
b) il comma 3 dell'articolo 5;
c) il comma 3 dell'articolo 11.
4. Al comma 2 dell'articolo 4 e all'articolo 8 i termini "collegio dei
revisori" sono sostituiti con "revisore contabile".
Art. 3
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere
dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere
dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della
presente legge.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 dicembre 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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