CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA

Ricorso n. 41 depositato il 4 ottobre 2007 contro la Regione Emilia-Romagna per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della Legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 27 luglio 2007, n. 112 come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 21/9/2007

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a
norma dell'art. 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956
Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
contro
la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro-tempore
per la declaratoria della illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 2, della Legge della Regione Emilia-Romagna del 27
luglio 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, n. 112 come da delibera del
Consiglio dei Ministri In data 21/9/2007.
In data 27 luglio 2007 e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna la Legge regionale n. 11 del 27 luglio
2007, che prevede e disciplina la partecipazione della Regione
all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche
(AERRS).
L'articolo 1 comma 2, della legge regionale in esame dispone: "Al fine
di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale, la Regione
Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 64
della Statuto, all'associazione Emilia-Romagna delle rievocazioni
storiche (AERRS).".
Tale formulazione non risulta in linea con la disciplina contenuta
nell'art. 117 della Costituzione, ne' con quanto disposto dagli artt.
3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al DLgs
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
Innanzitutto la norma regionale non appare in linea con il dettato
dell'articolo 117, che stabilisce, al comma 2, la legislazione
esclusiva dello Stato nelle materie elencate dalla lettera a) alla
lettera s) e, in particolare (lett. s), in materia di tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre nel comma
successivo indica quali sono le materie di legislazione concorrente,
tra cui individua specificamente la valorizzazione dei beni culturali
e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali.
Il fine della tutela enunciato nel secondo comma dell'articolo 2 della
legge regionale in esame, si pone, dunque, in contrasto con il secondo
comma del precetto costituzionale proponendosi una finalita', quella
della tutela dei valori ambientali e culturali, che lo Stato in via
esclusiva e' chiamato a perseguire.
Inoltre, la norma regionale, nell'attribuire alla Regione
Emilia-Romagna facolta' in materia di tutela, non richiama
espressamente i procedimenti che, in tale materia, sono stati
stabiliti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del Codice dei beni
culturali ai fini dell'esercizio indiretto delle funzioni che il
Ministero per i Beni e le Attivita' culturali ha il potere di
conferire alle Regioni.
In tal modo, risulta violato il principio - di diretta derivazione
costituzionale: articolo 118, terzo comma, Cost. - secondo il quale
spetta alla legge statale disciplinare "forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali",
disciplina che, proprio i richiamati commi dell'art. 5 del Codice
hanno dettato, attribuendo allo Stato, titolare dell'esercizio
unitario delle funzioni di tutela (c. art. 4, Codice), la potesta' di
valutare, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza,
la praticabilita' di accordi per l'individuazione di forme di
coordinamento con le Regioni, oltre quelle gia' attuate ai sensi dei
commi 2 e 6 del medesimo art. 5. Un potere regionale in materia,
previsto al di fuori dei limiti sopra richiamati, rischia di entrare
in conflitto con le statuizioni del piu' volte ricordato art. 5 del
Codice e, per riflesso, anche con l'art. 118, terzo comma, della
Costituzione.
La legge regionale in esame appare percio' invasiva delle prerogative
statali in materia e, ponendosi in contrasto con gli articoli 3, 4 e 5
del Codice di beni culturali, viola gli articoli 117, comma 2, lett.
s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potesta' legislativa
esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, nonche' con
l'articolo 118, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato
l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia
di tutela dei beni culturali.
Per le suesposte argomentazione il Presidente dei Ministri
chiede
che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare
costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'articolo
1, comma 2 della Legge della Regione Emila-Romagna n. 19 del 27 luglio
2007, pubblicata da delibera del Consiglio dei Ministri in data
21/9/2007 per i motivi illustrati nel presente ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1) estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 21/9/2007;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, 22/9/2007
IL CANCELLIERE	AVVOCATO DELLO STATO
M. R. Fruscella	Sergio Sabelli

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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