REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 18

PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI IN AMBITO REGIONALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, riconosciuto che la fibrillazione
ventricolare e' causa rilevante di decessi sull'intero territorio
regionale, allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci,
promuove la diffusione e l'utilizzo di Defibrillatori semiautomatici
esterni (di seguito denominati "DAE") in maniera coordinata su tutto
il territorio regionale.
Art. 2
Finalita'
1. La Regione favorisce la diffusione dei DAE e la formazione dei
soggetti che li utilizzano.
2. Sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, le Aziende
sanitarie territorialmente competenti predispongono progetti di
defibrillazione precoce. Tali progetti individuano le sedi e le
strutture nelle quali sono collocati i DAE, tenuto conto
prioritariamente di esigenze motivate da flussi significativi di
popolazione e dalla distanza dalle sedi del sistema di emergenza
territoriale.
Art. 3
Formazione
1. La Giunta regionale provvede a definire, in forma poliennale,
misure di sostegno finanziario alla realizzazione di programmi di
formazione dei soggetti interessati dai progetti di cui al comma 2
dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 4
Monitoraggio
1. La Giunta regionale disciplina altresi' le modalita' di
monitoraggio dei progetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 in merito
ai principi, alla realizzazione degli obiettivi ed ai principi della
presente legge.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 luglio 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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