COMUNE DI MONTERENZIO (Bologna)

COMUNICATO

Modifica dell'art. 44 dello Statuto comunale approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 7 novembre 2007

Art. 44 - Societa' per azioni o a responsabilita' limitata
1) Per la gestione di servizi pubblici, il Consiglio comunale puo'
approvare la costituzione o la partecipazione a societa' a
responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale e a
Societa' per azioni a proprieta' pubblica maggioritaria o minoritaria,
inoltre puo' costituire come socio unico societa' di capitali per lo
svolgimento e gestione di servizi pubblici in coerenza con le
finalita' dell'Ente.
2) L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni
devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso
essere garantita la rappresentativita' del soggetto pubblico negli
organi di amministrazione e nell'ambito del collegio sindacale, che
deve in ogni caso essere previsto e costituito.
3) I rappresentanti del Comune all'interno degli organi societari sono
nominati con provvedimento del Sindaco, sulla base degli indirizzi
fissati dal Consiglio comunale.
4) I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di
amministrazione delle societa' in parola.
5) Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in
rappresentanza dell'Ente.
6) Il Consiglio comunale provvede annualmente a verificare l'andamento
della societa' e a controllare che l'interesse della collettivita' sia
adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attivita' esercitata dalla
societa' medesima.
LA RESPONSABILE
M. Teresa Maurizzi

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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