REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI

Domanda presentata dal Consorzio Vini Colli Bolognesi per la modifica del disciplinare di produzione della DOC Colli Bolognesi

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 164/92, si comunica che il
Presidente del Consorzio Vini Colli Bolognesi, ha presentato alla
Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura - Servizio Produzioni
vegetali - domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino
a DOC Colli Bolognesi.
Di seguito si riassumono le principali modifiche proposte. In
particolare si evidenzia che il nuovo disciplinare di produzione del
vino a DOC Colli Bolognesi prevede che le sette sottozone gia'
esistenti vengano trattate nell'Allegato 1, del disciplinare; in
particolare: tipologie, delimitazione, rese, caratteristiche dei vini,
ecc. previsto in diversi articoli dell'attuale disciplinare e'
spostato e dettagliato nell'Allegato 1.
Articolo 2
Sono dettagliati i vini e le versioni ammesse alla denominazione gia'
previste in diversi punti dell'attuale disciplinare (cfr. art. 6,
commi 2, 14 e 18).
Articolo 4
E' prevista l'irrigazione di soccorso e viene stabilito che per i
nuovi impianti e reimpianti dovra' essere adottato un sistema di
allevamento a spalliera con una densita' minima di 3000 ceppi/ettaro;
in un'unica tabella sono riassunti le rese massime di uva per ettaro
ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve; le rese
ad ettaro per ogni tipologia rimangono invariate, sono stati
modificati alcuni parametri chimici, sono stati aggiornati i valori
del titolo alcolometrico volumico minimo naturale e dell'acidita'
totale minima delle tipologie bianche.
Articolo 5
Il nuovo testo prevede di limitare al territorio della "Zona di
produzione delimitata dall'articolo 3" le operazioni di vinificazione,
invecchiamento, imbottigliamento e affinamento in bottiglia; tra le
operazioni da effettuare in zona di produzione e' compresa
l'elaborazione per la presa di spuma delle tipologie "frizzante" e
"spumante".
Articolo 6
Le caratteristiche chimico fisiche, organolettiche e sensoriali delle
tipologie di vini sono state riviste, aggiornate e dettagliate
apportando alcune modifiche: sono state riordinate le disposizioni
riguardo il contenuto in zuccheri riduttori residui dei prodotti
immessi in commercio, nella descrizione del prodotto, in linea
generale, sono previste le definizioni comunitarie dei tipi di vini
consentiti (alle quali si deve fare riferimento per determinare il
residuo zuccherino ammesso al momento dell'immissione al consumo):
1) per i vini commercializzati in bottiglia:
- "secco" e "abboccato" per le tipologie ferme;
- "secco" per le tipologie "frizzanti";
- "extra brut", "brut", "extra dry", "dry", "demi sec" per gli
spumanti;
2) per i vini commercializzati in recipienti di capacita' superiore ai
cinque litri, non a tenuta di pressione, ai fini delle vendita o
rivendita diretta al consumatore finale anche il tipo "amabile" per i
vini nelle tipologie "Bianco", "Pinot Bianco" "Chardonnay",
"Sauvignon", "Pignoletto", "Riesling italico" e "Barbera".
E' previsto eventuale "sentore di legno" peri vini elaborati in
recipienti di legno.
Articolo 7
Per le tipologie riserva, superiore e frizzante, tali qualificazioni
devono comparire a fianco del nome del vitigno/tipologia oppure al di
sotto della dicitura Denominazione di Origine Controllata.
Le tipologie frizzanti, se confezionati con tappo a fungo, deve essere
riportata in etichetta l'indicazione vino frizzante in caratteri di
almeno 5 mm di altezza.
Infine, e' stata esplicitata la possibilita' di utilizzare la menzione
"vigna", seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste dalle
norme vigenti.
Articolo 8
Per i vini riportanti le menzioni "riserva" e "vigna" la capacita'
massima delle bottiglie di vetro, tipo bordolese, e' stata portata a
1,5 litri; per i vini spumanti, oltre alla chiusura con tappo a fungo
in sughero, viene consentito l'utilizzo di tappi a fungo in materiale
sintetico pieno (tipo elastomero); per i vini "frizzanti" e'
consentito il tappo "a fungo" in sughero o di materiale sintetico
pieno (tipo "elastomero"), ancorato con gabbietta. Per le bottiglie di
capacita' inferiore a 200 ml. e' consentito il tappo a vite. Per i
vini fermi, se confezionati in recipienti di capacita' inferiore ai 5
litri, vi e' l'obbligo di immissione al consumo in bottiglie di vetro
chiuse con tappo raso bocca, in sughero o altri materiali consentiti.
L'uso del tappo a vite provvisto di capsula integrata e' consentito
per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,750.
Allegato 1: Sottozone
Articolo 1
Indicazione delle sottozone
Articolo 2
Vitigni ammessi
Articolo 3
Delimitazione areale
Articolo 4
Per i nuovi impianti e reimpianti nelle sottozone la densita' minima
e' 3300 ceppi/ha.
Rese massime di uva e gradazioni minime naturali delle diverse
tipologie.
La tipologia pignoletto passito e' estesa a tutte le sottozone.
Articolo 5
Resa in vino e le operazioni di vinificazione all'interno delle
sottozone.
Articolo 6
Caratteristiche dei vini all'immissione al consumo, invecchiamento.
Articolo 7
Designazione e indicazioni in etichetta; caratteristiche dei
contenitori.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
annuncio, chiunque abbia interesse puo' prendere visione della domanda
presso l'Assessorato regionale Agricoltura - Servizio Produzioni
vegetali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Franco Foschi

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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