REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006
n. 296 (che concerne "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007") e' il
seguente:
"558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle
regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti
dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale
non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi,
nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera
f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge . Alle iniziative di
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante
procedure diverse si provvede previo espletamento di prove
selettive.".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 48, della legge regionale 1 agosto 2005, n.
17 (che concerne "Norme per la promozione dell'occupazione, della
qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro") e' il seguente:
"Art. 48 - Norme finali
1. La Regione puo' stipulare con gli esperti dell'Agenzia per
l'Impiego dell'Emilia-Romagna trasferiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999 (Individuazione delle risorse
in materia di mercato del lavoro da trasferire alla Regione
Emilia-Romagna), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre
1999, contratti individuali di lavoro subordinato, anche a tempo
parziale, a termine, di durata triennale, rinnovabili, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche' di prestazione
d'opera intellettuale.
2. Nei casi in cui non sia raggiunta l'intesa di cui all'articolo 27,
comma 2 la Giunta regionale, sentita la competente commissione
assembleare, provvede con deliberazione motivata.".
Comma 4
2) Il testo dell'articolo 6, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4
( che concerne "Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di
copertura di posti vacanti per l'anno 2003") e' il seguente:
"Art. 6 - Concorso all'ottimale gestione di processi di mobilita'
1. La Regione e gli Enti di cui all'articolo 1, in via preliminare
all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di
personale, verificano con modalita' definite dalla Giunta regionale,
la possibilita' di dare copertura ai relativi posti oggetto della
programmazione dei fabbisogni per l'anno 2003, con personale presente
nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Accertata, per la singola procedura selettiva pubblica che si
intende indire, l'assenza di personale da segnalare, la Regione e gli
Enti di cui all'articolo 1 effettuano analoga verifica presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica relativamente al personale inserito nell'elenco di cui
all'articolo 34, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, nonche'
collocato in disponibilita' in forza di specifiche disposizioni
normative.
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio,
individuano i criteri e le modalita' per la selezione delle eventuali
disponibilita' segnalate ed il termine, decorrente dall'avvio delle
procedure di verifica, entro cui procedere all'avvio delle selezioni
pubbliche per le posizioni per le quali non sia intervenuta la
segnalazione di personale.
4. Per gli altri Enti di cui all'articolo 1, i criteri, le modalita'
ed il termine di cui al comma 3 sono stabiliti dalla Giunta
regionale.".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1)
1) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1997 n. 2
( che concerne "Misure straordinarie di gestione flessibile
dell'impiego regionale" abrogato dall'articolo 65 della legge
regionale 26 novembre 2001 n. 43 ) e' il seguente:
"Art. 65 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 1) legge regionale 26 ottobre 1981, n. 37 recante: "Indennita' di
fine servizio da corrispondere al personale privo dei requisiti
previsti dall'art. 2 della legge n. 152 del 1968";
 2) legge regionale 18 agosto 1984, n. 44 recante: "Norme per
l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della
Regione";
 3) legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27 recante: "Norme per
l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il
conferimento di incarichi regionali";
 4) legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 recante: "Disciplina del
rapporto di impiego regionale in applicazione dell'Accordo sindacale
di comparto 1985/1987, riguardante il personale delle Regioni a
statuto ordinario e degli Enti pubblici non economici da esse
dipendenti, fatto salvo l'articolo 24";
 5) legge regionale 20 marzo 1989, n. 7 recante: "Trattamento di
missione e di trasferimento del personale della Regione
Emilia-Romagna";
 6) legge regionale 13 maggio 1989, n. 13 recante: "Approvazione della
normativa risultante dall'Accordo intercompartimentale (Pubblico
Impiego) relativa al triennio 1988/1990";
 7) legge regionale 27 aprile 1990, n. 37 recante: "Approvazione
dell'Accordo nazionale di comparto per il triennio 1988-1990
riguardante il personale dipendente dalle Regioni a Statuto ordinario,
dagli Enti pubblici da esse dipendenti e dagli Istituti Autonomi per
le Case Popolari";
 8) legge regionale 3 agosto 1990, n. 45 recante: "Revisione della
dotazione delle qualifiche funzionali fino alla quinta compresa e
conseguenti norme di inquadramento";
 9) legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3 recante: "Assunzione in
ruolo di divulgatori agricoli";
10) legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 recante: "Disciplina della
dirigenza regionale";
11) legge regionale 28 dicembre 1992, n. 48 recante: "Inquadramento
nella qualifica immediatamente superiore del personale proveniente dai
ruoli tecnici della carriera direttiva delle Amministrazioni dello
Stato, in possesso di specifici requisiti";
12) legge regionale 25 gennaio 1993, n. 7 recante: "Revisione in
diminuzione della dotazione organica del ruolo regionale e del ruolo
dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)";
13) legge regionale 16 novembre 1993, n. 40 recante: "Revisione della
dotazione organica relativa alla terza, quarta e quinta qualifica
funzionale ai fini dell'attuazione dell'articolo 31 della L.R. 27
aprile 1990, n. 37";
14) legge regionale 28 febbraio 1994, n. 11 recante: "Disposizione
interpretativa dell'articolo 36 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37,
concernente l'indennita' di funzione dirigenziale";
15) legge regionale 4 agosto 1994, n. 31 recante: "Riforma
dell'impiego e dell'organizzazione regionale";
16) legge regionale 11 aprile 1996, n. 8 recante: "Disposizioni
straordinarie conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato,
Sezione IV, del 4 aprile-12 giugno 1995, n. 444/95";
17) legge regionale 9 aprile 1999, n. 2 recante: "Proroga di alcune
disposizioni della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 concernente Misure
straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale".
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, gli articoli 5 e 7 della
legge regionale 5 maggio 1980, n. 29 recante: "Indennita' premio di
servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la
ricongiunzione dei servizi - anticipazione al personale di una quota
del trattamento di fine servizio";
b) gli articoli 5, 6, 8 e 9 della legge regionale 14 dicembre 1982, n.
58 recante: "Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del
personale regionale";
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15 e 17 della legge
regionale 16 gennaio 1997, n. 2 recante: "Misure straordinarie di
gestione flessibile dell'impiego regionale";
d) i commi 3 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 8 settembre
1997, n. 32 recante: "Funzionamento dei gruppi consiliari -
modificazioni alla Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 42";
e) gli articoli 234, 235 e 236 della legge regionale 21 aprile 1999,
n. 3 recante: "Riforma del sistema regionale e locale".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006
n. 296 ( che concerne "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007" come il
seguente:
"560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma
557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato,
nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative
prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato
uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di
almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27
dicembre 2006 n. 296 ( che concerne "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2007" e' il seguente:
"565 - omissis
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a),
nell'ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni nella loro
autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della
spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a
tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la
relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del
31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo
determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa
spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette
consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di
personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla
lettera a), puo' essere valutata la possibilita' di trasformare le
posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni
di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le Regioni
nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono
nella loro autonomia far riferimento ai princi'pi desumibili dalle
disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni
recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi
stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di
personale e di rideterminazione della consistenza organica;
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (che concerne "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005" e' il seguente:
"93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princi'pi e criteri
di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e
all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna
amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione
tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate
misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e
razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei
compiti direttamente connessi con le attivita' istituzionali e dei
servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero
di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e
di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale
rideterminazione secondo le disposizioni e le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non
provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti
contenuti nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla
data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli
enti, finche' non provvedono alla rideterminazione del proprio
organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al
presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per
tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle
disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque
fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo
3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla data del 30
novembre 2004, le mobilita' che l'amministrazione di destinazione
abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e
quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di
amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione
di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente
comma costituiscono princi'pi e norme di indirizzo per le predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che
operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo
l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 98.".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 2, del Regolamento regionale 19 dicembre
2002, n. 35 (che concerne "Regolamento in materia di accesso agli
organici regionali .Attuazione dell'art. 15 della L.R. 43/01") e' il
seguente:
"Art. 2 - Pianificazione delle procedure selettive e relativi criteri
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
adottano il piano delle procedure selettive a seguito della
programmazione dei fabbisogni professionali di cui all'art.11 della
L.R. n. 43 del 2001, tenuto conto degli esiti dei processi di
mobilita' interna.
2. Il piano di cui al comma 1 e' adottato nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) una percentuale, stabilita in ragione dei fabbisogni professionali
dell'Ente, compresa tra il 40% ed il 60% delle posizioni lavorative da
coprire, relativamente a ciascuna categoria, e' riservata all'accesso
dall'esterno, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 15 della
L.R. n. 43 del 2001; la percentuale minima per la qualifica unica
dirigenziale e' fissata al 50%; l'eventuale arrotondamento e'
effettuato all'unita' superiore;
b) nel rispetto delle percentuali di cui alla lettera precedente, il
piano puo' prevedere la copertura fino al 100% delle posizioni
lavorative mediante procedura selettiva pubblica ovvero mediante
procedura selettiva per la progressione verticale nel caso di
professionalita' acquisibili esclusivamente dall'interno, individuate
anche tramite l'Osservatorio delle Competenze istituito ai sensi
dell'art. 3 del Contratto collettivo decentrato integrativo per il
personale dell'Ente Regione Emilia-Romagna 1998-2001;
c) l'acquisizione di personale da graduatorie valide di procedure
selettive gia' espletate e' da computarsi nella quota relativa
all'accesso dall'esterno nel caso di procedure selettive pubbliche e
nella quota relativa all'accesso dall'interno nel caso di procedure
selettive per la progressione verticale;
d) non puo' essere prevista una procedura per la progressione
verticale se, per la medesima posizione lavorativa, sia prevista una
procedura selettiva pubblica con l'applicazione della riserva di cui
all'art. 5;
e) la copertura di una sola posizione vacante, nell'ambito della
stessa categoria o della qualifica unica dirigenziale, avviene
mediante procedura selettiva pubblica.
3. Se in esito a procedure selettive per la progressione verticale non
si perviene alla copertura di tutte le posizioni lavorative messe a
selezione, le posizioni residue sono coperte tramite procedura
selettiva pubblica.
4. La procedura selettiva per la stipula di contratti di formazione e
lavoro puo' prevedere l'attivazione di un numero di contratti fino al
40% superiore al numero delle posizioni lavorative per le quali e'
prevista tale modalita' di accesso.
5. Fino alla conclusione delle procedure selettive previste nel
previgente piano, non potra' essere predisposto un nuovo piano delle
procedure selettive, relativamente a posizioni lavorative di analogo
profilo professionale ed ambito di attivita'.
6. Gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione devono
riservare all'accesso dall'esterno una percentuale pari ad almeno il
40% delle posizioni lavorative da coprire, relativamente a ciascuna
categoria, con arrotondamento all'unita' superiore. Per la copertura
di una sola posizione vacante, nell'ambito della stessa categoria, gli
Enti possono esperire, tenuto conto delle caratteristiche della
posizione lavorativa, una procedura selettiva pubblica o una procedura
selettiva per la progressione verticale; e' fatto salvo l'obbligo di
alternare la modalita' di accesso prescelta con la procedura,
successivamente pianificata, per la copertura di una sola posizione
classificata nella stessa categoria.".
Comma 6
3) Il testo dell'articolo 1, comma 519,   della legge 27 dicembre 2006
n. 296 (che concerne "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007") e' il
seguente:
"519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui
al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale
non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi,
nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme
di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad
avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente
del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31
dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di
stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi,
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da
almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il
possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile
del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i
criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il
corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono
autorizzate secondo le modalita' di cui alllarticolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".
fine testo

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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