REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n.
14 (che concerne Norme per la disciplina del commercio in sede fissa
in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114) e' il seguente:
"Art. 16 - Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta'
d'arte
1. La Giunta regionale individua i Comuni ad economia prevalentemente
turistica e le Citta' d'arte da sottoporre alla disciplina dell'art.
12 del DLgs n. 114 del 1998 prevedendo, di norma, che detta disciplina
si applichi alle sole parti del territorio comunale in cui tali
caratteristiche appaiono effettivamente rilevanti e per i periodi del
maggiore afflusso turistico.
2. L'attuazione del comma 1 avviene su proposta motivata del Comune
che indica le parti del territorio comunale interessate e i relativi
periodi. Detta proposta e' avanzata previa concertazione con le
associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori. Decorsi tre
mesi dall'inizio del procedimento di concertazione, il Comune puo'
comunque prescinderne.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 5 luglio 1999, n.
14 (che concerne Norme per la disciplina del commercio in sede fissa
in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114) e' il seguente:
"Art. 19 - Norme di prima attuazione
1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento, il
trasferimento e l'apertura delle grandi strutture di vendita sono
esaminate dalla Conferenza dei servizi, di cui all'art. 9 del DLgs n.
114 del 1998, successivamente all'adeguamento degli strumenti
urbanistici e attuativi comunali, ai sensi degli artt. 6 e 7 della
presente legge.
2. L'esame delle domande per l'apertura di grandi strutture di vendita
presentate alla Regione prima del 24 aprile 1998 e' prioritario
rispetto all'esame delle domande presentate successivamente
all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del DLgs n. 114
del 1998. In particolare, verranno esaminate nell'ordine:
a) le domande corredate a norma trasmesse dal Comune alla Regione per
il rilascio del nulla osta dopo il 16 gennaio 1998 e fino al 24 aprile
1998;
b) le restanti domande presentate al Comune e trasmesse alla Regione
entro il 24 aprile 1998.
3. Ai fini di cui al comma 2 la Regione trasmette alle amministrazioni
comunali competenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, dette domande con indicazione della relativa data di
ricevimento da parte della Regione nonche' la documentazione
presentata a corredo di ogni domanda. Il Comune assegna al richiedente
un termine non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giorni,
a pena di decadenza, per adeguare la domanda, ove necessario, alle
disposizioni della presente legge.
4. La Conferenza prevista dall'art. 7 individua gli ambiti di cui alla
lettera b) del comma 3 del medesimo articolo esaminando
prioritariamente le aree su cui insistono le domande di cui al comma
2.".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo
n. 114 del 1998 (che concerne Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15
marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
"Art. 22 - Sanzioni e revoca
1. (omissis)
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo'
inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un
periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora
sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno,
anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e
26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire
6.000.000.
(omissis)
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita'
competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla
medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in
misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 26 luglio
2003, n. 14 (che concerne Disciplina dell'esercizio delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande) e' il seguente:
"Art. 5 - Esercizio delle funzioni amministrative da parte dei Comuni
1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla
presente legge e' di competenza del Comune competente per territorio.
(omissis)
Comma 2
2) Il testo dell'art. 6, comma 2, lettera c) della legge regionale 26
luglio 2003, n. 14 (che concerne Disciplina dell'esercizio delle
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande) e' il seguente:
"Art. 6 - Requisiti per l'esercizio delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande
(omissis)
2. (omissis)
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti
il commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del
commercio), per attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la
gestione di impresa turistica.
(omissis)".
Comma 3
3) Il testo dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 26 luglio
2003, n. 14 (che concerne Disciplina dell'esercizio delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande) e' il seguente:
"TITOLO II - REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 6 - Requisiti per l'esercizio delle attivita' di somministrazione
di alimenti e bevande
(omissis)
5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), e' valido altresi' ai
fini dell'esercizio dell'attivita' commerciale nel settore
alimentare.
(omissis)".
Comma 4
4) Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 26 luglio
2003, n. 14 (che concerne Disciplina dell'esercizio delle attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande) e' il seguente:
"Art. 15 - Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni
(omissis)
2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese
quando venga meno la sorvegliabilita' dei locali. L'attivita' e'
sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a
novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di
comprovata necessita' e previa motivata istanza, il titolare puo'
riprendere l'attivita', ripristinati i requisiti mancanti.
(omissis)".
Comma 5
5) Il testo dell'art. 15, comma 3, lettera c) della legge regionale 26
luglio 2003, n. 14 (che concerne Disciplina dell'esercizio delle
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande) e' il seguente:
"Art. 15 - Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni
(omissis)
c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni
operative decise dai Comuni per la tutela dei cittadini contermini.".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
(che concerne Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale) e' il seguente:
"Art. 5
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
d), e) e f), del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare
attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16
novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e
alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalita'
previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di
apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza
personale e diretta al cliente di uno o piu' farmacisti abilitati
all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono,
comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite
sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente lo
sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1,
purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al
consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n.87, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma
incompatibile).
3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente normativa
in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per
le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali
e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del DLgs 24 aprile
2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'obbligo di
chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento
delle specialita' in commercio non si applica ai medicinali non
ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta
salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio di rifornirsi
presso altro grossista.".
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono soppresse le seguenti parole: "che gestiscano farmacie
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"; al
comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
"della provincia in cui ha sede la societa"; al comma 1, lettera a),
dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola:
"distribuzione,".
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della Legge 8
novembre 1991, n. 362).
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n.
362, sono sostituiti dai seguenti:
"9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano meno
i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede
la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto
medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della
farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo
comma dell'articolo 12 della Legge 2 aprile 1968, n. 475".
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della Legge 8 novembre 1991, n.
362, e' inserito il seguente:
"4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere titolare
dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella provincia
dove ha sede legale.".
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del DLgs 24 aprile 2006, n. 219, e'
abrogato. Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 4 agosto 2006,
n. 248, in sede di conversione.
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223 (che concerne Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale) e' il seguente:
"Art. 5
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
d), e) e f), del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare
attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16
novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute e
alla Regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalita'
previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma
incompatibile.".
3)Il testo dell'articolo 22, commi 1, 2 e 7, del DLgs n. 114 del 31
marzo1998 (che concerne Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo
1997, n. 59) e' il seguente:
"Art. 22 - Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16,
17, 18 e 19 del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo'
inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un
periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora
sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno,
anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
(omissis)
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita'
competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla
medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in
misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.".
4) Il testo dell'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223 (che concerne Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi  in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale) e' il seguente:
"Art. 5
(omissis)
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di
apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza
personale e diretta al cliente di uno o piu' farmacisti abilitati
all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono,
comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite
sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente lo
sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1,
purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al
consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma
incompatibile.
(omissis)".
5) Il testo dell'articolo 22, commi 2, 3, 7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 (che concerne Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15
marzo 1997, n. 59) e' gia' citato alla nota n. 3 dell'articolo 2.
NOTE ALL'ART. 6
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 22, commi 2, 3, 7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 e' gia' citato alla nota n. 3 dell'articolo 2.
Comma 4
2) Il testo dell'articolo 14, del decreto legislativo del 31 marzo
1998, n. 114 (che concerne Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio , a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15
marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
"Art. 14 - Pubblicita' dei prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine
esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze
dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque
collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo
di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre
modalita' idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore
e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e
nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del
libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere
osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al
pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi
gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo
che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi
dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo
dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di
misura.".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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