REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 2006 che
concerne Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
mutualistica in Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 3 - Consulta della cooperazione
1. Ai fini e per le attivita' indicate nella presente legge e fermo
restando quanto previsto dallo Statuto della Regione Emilia-Romagna in
ordine a partecipazione, informazione e consultazione
dell'associazionismo, nonche' le funzioni dell'organo previsto
all'articolo 59 dello Statuto, e' istituita presso la Presidenza della
Giunta regionale la Consulta della cooperazione. Essa e' composta:
a) dal Presidente della Regione o da un suo delegato che la presiede;
b) da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative
maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale;
c) da tre membri esperti designati dalla Giunta regionale.
2. Alle riunioni della Consulta partecipano gli Assessori regionali
competenti per le materie in discussione.
3. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente
della Regione.
4. La Consulta e' convocata dal Presidente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento di cui al comma 5.
5. Il funzionamento della Consulta e' disciplinato da un apposito
regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale,
sentita la Commissione assembleare competente.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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