REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(che concerne Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio) e' il seguente:
"Art. 19-bis. - Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE
1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla
direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi
alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalita' degli
articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della
presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono
essere disposte solo per le finalita' indicate dall'articolo 9,
paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie
che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo
autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di
luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente
prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il
prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti
abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni,
d'intesa con gli a'mbiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori
alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi
determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono
avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in
grave diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei
Ministri, puo' annullare, dopo aver diffidato la regione interessata,
i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione
delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli
affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e
forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonche'
all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione
sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta
relazione e' altresi' trasmessa alle competenti Commissioni
parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui
all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 10, della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 (che concerne Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e' il seguente:
"Art. 10 - Consultazione sugli atti della Regione e delle Province
1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole,
le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale
regionali riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani (E.N.C.I.)
ed acquisisce il parere dell'I.N.F.S. su tutti i principali atti di
programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e dei
programmi faunistico-venatori la Regione, ove necessario, si avvale di
gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.
2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede
ad istituire una Commissione consultiva, espressione di tutte le
associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le
associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul
territorio e dell'E.N.C.I.".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (che
concerne Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio) e' il seguente:
"Art. 27 - Vigilanza venatoria
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi
regionali e' affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A
tali agenti e' riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la
qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di
istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonche' armi con
proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute
in conformita' al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della
legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di
protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle
quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 e', altresi', affidata agli
ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato,
alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali,
forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e' affidata
altresi' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi
regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, dell'ambito
della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria puo' essere concessa, a norma
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in
possesso di un attestato di idoneita' rilasciato dalle regioni previo
superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione
delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza
tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie,
agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza e'
vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui
esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie e' vietato
l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo
svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio,
sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle
produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle
associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della
regione.
7. Le province coordinano l'attivita' delle guardie volontarie delle
associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle
attivita' delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte
alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie
volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria
alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano
dell'attestato di idoneita' di cui al comma 4.".
2) Il testo dell'articolo 58 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 ( che concerne Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e' il seguente:
"Art. 58 - Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria
1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la
repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della
flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia ai
sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.
2. Alla Provincia competono in particolare:
a) le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della presente
legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale e
le attivita' di formazione e di impiego del personale d'istituto e
volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il
rilascio degli attestati di idoneita' ai cittadini che aspirano alla
qualifica di guardia venatoria;
c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali
agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di
protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare
nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle
produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.
3. La Provincia puo' richiedere all'autorita' di pubblica sicurezza la
qualifica di guardia giurata per i cittadini che, avendo i requisiti
di legge, diano sicuro affidamento d preparazione tecnica e siano
disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente per
conto del suddetto ente per le funzioni di cui agli artt. 99 e 100 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oppure per servizi di vigilanza
integrativa di quella d'istituto. La Provincia puo' altresi'
avvalersi, ai sensi dell'art. 27 della legge statale, dei
raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie attraverso le
convenzioni di cui all'art. 9 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23,
concernente la disciplina del Servizio volontario di vigilanza
ecologica.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le
modalita' di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica
di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e le
modalita' per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del
comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e pubblica
i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria volontaria
e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti locali e
delle guardie volontarie gia' riconosciute.".
3) Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 ( che concerne Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e' il seguente:
"Art. 59 - Coordinamento dei Servizi di vigilanza
1. La Provincia e i Comitati direttivi degli ambiti territoriali per
la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per
assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle
attivita' esercitate sui terreni agricoli.
2. La Provincia coordina l'attivita' di vigilanza faunistico-venatoria
e ittica svolta dal personale degli A.T.C. e dei parchi in
collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni
professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e
naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche
volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e
agri-turistico-venatorie nonche' delle aziende forestali al fine di
ottenere il piu' razionale ed economico impiego degli addetti.
3. La Regione; con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi
omogenei sull'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne
l'espletamento dei relativi compiti.".
NOTE ALL'ART. 6
Comma 2
1) L'art 1 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (che concerne
Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8"
Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attivita' venatoria) e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
1. In considerazione dell'accertata necessita' di prevenire gravi e
ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza
di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura
deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella
Regione Emilia-Romagna e' consentito nel corso della stagione
venatoria 2006-2007 il prelievo in deroga di esemplari appartenenti
alle specie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente
legge, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile
1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive
modifiche, articolo 9, comma 1, lettera a) e ai sensi della legge 3
ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.
157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE),
secondo le disposizioni della presente legge.
2) L'art. 2 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (che concerne
Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attivita' venatoria) e' il seguente:
"Art. 2 - Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
1. Il prelievo e' consentito:
a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle seguenti specie:
Storno (Sturnus vulgaris), Tortora dal collare orientale (Streptotelia
decaocto) e Cormorano (Phalacrocorax carbo);
b) con i mezzi di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), articolo 13, comma 1;
c) ai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC)
della Regione Emilia-Romagna, ai residenti in Emilia-Romagna che
esercitano la caccia in mobilita' alla fauna migratoria, a coloro che
esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria, nonche' ai
titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi;
d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun
cacciatore, rispettivamente di venticinque e duecento capi di storni,
di cinque e cinquanta capi di tortore e di cinque e trenta capi di
cormorano;
e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per
l'esercizio venatorio: dal 1 settembre al 30 ottobre alla tortora, dal
1 settembre al 31 gennaio allo storno ed al cormorano; limitatamente a
quest'ultima specie il prelievo dovra' essere circoscritto alle valli
ed ai bacini destinati all'allevamento del pesce, nonche' alle aree
immediatamente circostanti. Inoltre per eventuali soggetti muniti di
anello identificativo, per favorire lo studio sulla biologia e sulla
migrazione, si prevede la trasmissione dei dati all'Istituto nazionale
per la fauna selvatica (INFS);
f) nelle sole province di Forli'-Cesena, Ravenna e Rimini e'
consentito il prelievo delle specie Passero (Passer italiae) e Passera
mattugia (Passer montanus), dal 1 settembre al 10 ottobre,
esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, limitatamente alle
adiacenze delle coltivazioni sementicole, dei frutteti e dei vigneti,
per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore
rispettivamente di dieci e cinquanta capi.
2. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e
di richiami vivi provenienti da allevamenti autorizzati ai sensi delle
vigenti direttive regionali in materia, appartenenti alla specie
Storno.".
3) L'art. 3 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (che concerne
"Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attivita' venatoria) e' il seguente:
"Art. 3 - Controlli
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' esercitata
ai sensi degli articoli 58 e 59 della L.R. n. 8 del 1994 e successive
modifiche.
2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei
cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino
venatorio regionale, il quale dovra' essere inviato alla Provincia di
residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le province elaborano
detta documentazione ed entro il 30 aprile la trasmettono alla
Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di
applicazione della presente legge per i competenti organi statali e
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), nonche' ai
fini dei controlli previsti dalla Direttiva 79/409/CEE.".
4) L'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (che concerne
Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attivita' venatoria) e' il seguente:
"Art. 4 - Sospensione del prelievo
1. La Giunta regionale, su richiesta dell'I.N.F.S., puo' sospendere il
prelievo qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza
numerica delle specie.".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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