REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28")
e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della
Regione Emilia-Romagna e definisce l'attivita' della Regione e
l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli Enti locali
territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del
turismo.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28")
e' il seguente:
"Art. 2 - Competenze della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede,
in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) programmazione e coordinamento delle attivita' ed iniziative
turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti di indirizzo nei
confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e
locale;
b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine
dell'offerta turistica regionale, nonche' per lo sviluppo qualitativo
delle attivita' di comunicazione e di commercializzazione turistica,
anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti
speciali;
c) interventi di incentivazione dell'offerta turistica;
d) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;
e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo,
anche in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio e di
altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale
conoscenza dei mercati turistici e per favorire lo sviluppo e
l'innovazione dell'offerta turistica regionale.
2. Le modalita' per il funzionamento del sistema informativo turistico
regionale sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta
regionale con l'obiettivo di disciplinare, in particolare:
a) una rete integrata per l'acquisizione e la diffusione di
informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla
collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel
territorio regionale;
b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del
settore.
3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2, avvalendosi
di norma della collaborazione degli Enti locali e degli altri soggetti
pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero
compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e
programmi.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28")
e' il seguente:
"Art. 3 - Funzioni delle Province
1. Alle Province e' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative
relative:
a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi
dell'art. 6;
b) alla gestione, ai sensi della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, degli
interventi per la incentivazione dell'offerta turistica e del relativo
vincolo di destinazione;
c) alle agenzie di viaggio e turismo;
d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti
leggi regionali;
e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di
statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni
interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;
f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui al comma 2
dell'art. 1 della Legge 25 agosto 1991, n. 284.
2. Alle Province e' altresi' delegata la istituzione e la tenuta di
elenchi provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle
professioni turistiche.
3. Le Province svolgono le attivita' amministrative connesse al
Programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione
dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi della lettera a), comma 3
dell'art. 7.
4. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province svolgono le
funzioni di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni
amministrative ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4, comma 3, della  legge regionale 4 marzo
1998, n. 7 (che concerne "Organizzazione turistica regionale -
interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9 agosto 1993, n. 28") e' il seguente:
"Art. 4 - Funzioni dei Comuni
(omissis)
3. Ai Comuni compete inoltre l'esercizio delle funzioni amministrative
relative:
a) alle strutture ricettive di cui all'art. 6 della Legge 17 maggio
1983, n. 217;
b) alle attivita' professionali di cui all'art. 11 della Legge n. 217
del 1983;
c) alle attivita' da svolgersi ai sensi della L.R. 11 gennaio 1993, n.
3 e successive integrazioni e modifiche ed ai sensi delle relative
disposizioni attuative regionali per gli interventi di incentivazione
dell'offerta turistica;
d) alla comunicazione dei prezzi, ai sensi del comma 6 dell'art. 1
della Legge 21 agosto 1991, n. 284, concernenti attivita' turistiche
ad uso pubblico gestite in regime di concessione;
e) alle attivita' da svolgersi in materia di demanio marittimo a fini
turistici previste da apposita direttiva regionale.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5 della  legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28")
e' il seguente:
"Art. 5 - Programmazione regionale
1. La programmazione regionale per la promozione e la
commercializzazione turistica e' definita nel Programma poliennale
degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione
turistica e nelle direttive applicative del Programma poliennale.
2. Il Programma poliennale e' approvato dal Consiglio regionale quale
articolazione del Programma regionale di sviluppo.
3. Nel Programma poliennale sono indicati, in particolare:
a) il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione
turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi
degli interventi regionali;
b) le aree e i prodotti turistici.
4. Le direttive applicative del Programma poliennale sono deliberate
dalla Giunta regionale. Esse indicano in particolare:
a) i criteri e i limiti per il cofinanziamento delle singole
attivita', le priorita' e le tipologie dei soggetti beneficiari degli
interventi;
b) le procedure e i termini per la presentazione delle domande e dei
progetti, nonche' le modalita' di gestione dei contributi;
c) le modalita', le procedure e i termini per la elaborazione del
Piano annuale delle azioni di carattere generale;
d) le modalita', le procedure e i termini relativi ai Programmi
turistici di promozione locale.".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28")
e' il seguente:
"Art. 6 - Programmi turistici di promozione locale
1. Ciascuna Provincia approva, sulla base delle direttive della Giunta
regionale di cui all'art. 5 e sentiti i Comuni, il Programma turistico
di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Tale Programma
costituisce l'atto con il quale ciascuna Provincia definisce le
priorita' degli interventi per lo sviluppo delle attivita' di
promozione a carattere locale.
2. Il Programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo
presentati dai soggetti attuatori, in particolare Comuni, loro
societa' e organismi operativi, e societa' d'area. Esso puo' includere
progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, da
Comuni e societa' d'area, o elaborati, su richiesta dei Comuni
interessati, dalle Province.
3. Il Programma e' articolato in ambiti di attivita' sulla base delle
direttive della Giunta regionale e in particolare comprende:
a) i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza,
all'animazione e all'intrattenimento turistico;
b) le iniziative di promozione turistica di interesse locale.".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28")
e' il seguente:
"Art. 7 - Sistema dei finanziamenti
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attivita' turistiche, la
Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti,
iniziative di promozione e commercializzazione di interesse regionale,
nonche' per programmi, progetti, iniziative di promozione di interesse
locale.
2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo
previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:
a) l'attuazione, attraverso l'A.P.T. Servizi di cui all'art. 11, del
Piano annuale delle azioni di carattere generale, di cui al comma 3
dell'art. 8;
b) il cofinanziamento, anche tramite l'A.P.T. Servizi, di progetti di
promozione e di commercializzazione turistica presentati dalle Unioni
di cui all'art. 13, relativi al prodotto prevalente del comparto o ad
altri prodotti che lo integrino;
c) le attivita' di supporto tecnico svolte dall'A.P.T. Servizi su
richiesta della Regione.
3. La Regione, con le modalita' previste dalle direttive di cui al
comma 4 dell'art. 5:
a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del Programma
turistico di promozione locale di cui all'art. 6;
b) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata di
servizi di informazione turistica di interesse regionale di cui
all'art. 14.
4. La Giunta regionale assicura la continuita' gestionale
dell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2,
assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale
regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di
riferimento.
5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si
riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, anche
in accordo con le Province, o di iniziative di carattere straordinario
ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento
regionale.".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8,  della  legge regionale 4 marzo 1998, n.
7 (che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per
la promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle
leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25
ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993,
n. 28") e' il seguente:
"Art. 8 - L'Agenzia regionale
1. E' istituita l'Agenzia regionale per il turismo, di seguito
denominata "Agenzia", quale organismo per la elaborazione e la
concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo
delle attivita' di promozione e commercializzazione turistica, con la
partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e
privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna.
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia organizzativa ed ha i seguenti
compiti:
a) elaborazione e proposta alla Giunta regionale, sulla base delle
direttive applicative di cui all'art. 5, del Piano annuale delle
azioni di carattere generale di cui al comma 3, sentite le Unioni di
cui all'art. 13 e l'A.P.T. Servizi;
b) svolgimento di funzioni di verifica in corso d'opera e di
rendicontazione di risultato sull'attuazione del Piano annuale da
parte dell'A.P.T. Servizi;
c) proposta di temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio
regionale sul turismo;
d) formulazione alla Giunta regionale di proposte relative al
Programma poliennale e agli altri atti di indirizzo previsti dalla
presente legge.
3. Il Piano annuale delle azioni di carattere generale comprende la
promozione e la comunicazione dell'immagine turistica
dell'Emilia-Romagna, delle risorse, degli eventi e dei prodotti
componenti l'offerta turistica regionale, nonche' l'organizzazione di
servizi e di iniziative a supporto degli operatori pubblici e privati
per le attivita' di promozione e commercializzazione.
4. L'Agenzia e' diretta da un direttore e assume le sue determinazioni
attraverso il Comitato di concertazione.".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10  della  legge regionale 4 marzo 1998, n.
7 (che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per
la promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle
leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25
ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993,
n. 28") e' il seguente:
"Art. 10 - Il Comitato di concertazione
1. Il Comitato di concertazione e' composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale
rappresentante della Regione, che lo presiede;
b) dai rappresentanti delle Province;
c) da rappresentanti del sistema delle Camere di commercio e del
sistema dell'imprenditoria turistica.
2. Le procedure, i criteri e le modalita' di designazione dei
componenti il Comitato di concertazione sono stabilite con apposito
provvedimento della Giunta regionale.
3. Il Comitato di concertazione assume le determinazioni per le
attivita' indicate al comma 2 dell'art. 8 e le trasmette alla Giunta
regionale per l'approvazione.
4. Le determinazioni del Comitato sono valide quando esprime il
proprio consenso ognuna delle tre componenti. Per ciascuna delle
componenti indicate alle lettere b) e c) del comma 1, il consenso si
intende espresso con il voto favorevole di almeno la meta' dei
rappresentanti assegnati. Nel caso in cui dopo tre votazioni non si
raggiunga il consenso necessario a determinare, l'Assessore sottopone
il provvedimento alla Giunta indicando le diverse posizioni espresse
da ciascuna componente del Comitato. La Giunta, valutate tali
posizioni, decide nel merito.".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28")
e' il seguente:
"Art. 11 - L'A.P.T. Servizi
1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a promuovere e
partecipare alla costituzione di una societa' a responsabilita'
limitata denominata A.P.T. Servizi, a condizione che l'atto
costitutivo e lo statuto della societa' prevedano che:
a) l'oggetto sociale comprenda:
1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in
materia di turismo;
2) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in
materia di turismo;
3) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle
attivita' di realizzazione di programmi e iniziative in materia di
turismo;
4) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1%
del capitale sociale;
c) alla Regione spetti la nomina del Presidente della societa' e di un
componente il Collegio sindacale;
d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata
all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di
promozione e di commercializzazione turistica;
e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i
soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale
detenute.
2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualita' di socio e'
assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Il sistema delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna puo'
essere socio di riferimento per la costituzione della societa' di
servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la
Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle
azioni di promozione e di commercializzazione.".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 4 marzo
1998, n. 7 (che concerne "Organizzazione turistica regionale -
interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9 agosto 1993, n. 28") e' il seguente:
"Art. 12 - Rapporti tra Regione e A.P.T. Servizi
1. I rapporti tra Regione ed A.P.T. Servizi sono regolati da una
apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta
regionale, che disciplina:
a) le modalita' e le procedure di trasferimento all'A.P.T. Servizi dei
finanziamenti relativi al Piano annuale delle azioni di carattere
generale e alle altre attivita' che la societa' e' chiamata a svolgere
per conto della Regione;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di
risultato delle azioni svolte dall'A.P.T. Servizi per conto della
Regione;
c) le verifiche che la Regione, tramite l'Agenzia, puo' svolgere in
corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato di attuazione del Piano
annuale.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28")
e' il seguente:
"Art. 13 - Aggregazioni di prodotto di interesse regionale
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti
pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e l'attuazione
di progetti di promozione e di commercializzazione turistica, al fine
di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia
turistica regionale, di rafforzare e integrare i prodotti turistici,
nonche' di incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.
2. La Regione individua come prioritari per il turismo
dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Citta'
d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e
riconosce, con un apposito atto della Giunta le corrispondenti
aggregazioni di prodotto di interesse regionale, su richiesta delle
stesse.
3. Ai fini della presente legge, per aggregazioni di prodotto di
interesse regionale, denominate "Unioni", si intendono le aggregazioni
dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, quali
gli Enti locali, le Camere di commercio, le societa' e gli organismi
operativi locali e regionali, i "club di prodotto", le cooperative, le
imprese turistiche e le societa' d'area.
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei
cofinanziamenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7, le
Unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati
interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e
devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.
5. Le direttive applicative del Programma poliennale, di cui all'art.
5, stabiliscono i criteri e le modalita' per il cofinanziamento e la
presentazione alla Regione dei progetti distinguendo:
a) il cofinanziamento per i progetti di promozione e di marketing di
prodotto concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti
all'Unione e da essa proposti;
b) il cofinanziamento per i progetti di commercializzazione e di
promocommercializzazione finalizzati alla vendita promossi e
presentati da soggetti privati aderenti all'Unione.
6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera b) del comma 5, per
soggetti privati si intendono: i "club di prodotto", i consorzi e gli
altri raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma
costituiti, anche in via temporanea. I progetti sono ammissibili a
cofinanziamento anche nel caso che negli organismi sopra indicati vi
sia la partecipazione, purche' minoritaria, di soggetti pubblici o di
diritto pubblico o di altri soggetti privati non svolgenti specifica
attivita' di impresa turistica.
7. Le direttive applicative del Programma poliennale stabiliscono
altresi' i limiti delle quote regionali di cofinanziamento, nonche'
gli incrementi di tali limiti per i progetti di commercializzazione
funzionalmente collegati ai progetti di promozione o relativi a
comparti e prodotti turistici di interesse regionale economicamente
piu' deboli.".
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 13  della  legge regionale 4 marzo 1998, n.
7 (che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per
la promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle
leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25
ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993,
n. 28") e' il seguente:
"Art. 13 - Aggregazioni di prodotto di interesse regionale
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti
pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e l'attuazione
di progetti di promozione e di commercializzazione turistica, al fine
di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia
turistica regionale, di rafforzare e integrare i prodotti turistici,
nonche' di incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.
2. La Regione individua come prioritari per il turismo
dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Citta'
d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e
riconosce, con un apposito atto della Giunta le corrispondenti
aggregazioni di prodotto di interesse regionale, su richiesta delle
stesse.
3. Ai fini della presente legge, per aggregazioni di prodotto di
interesse regionale, denominate "Unioni", si intendono le aggregazioni
dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, quali
gli Enti locali, le Camere di commercio, le societa' e gli organismi
operativi locali e regionali, i "club di prodotto", le cooperative, le
imprese turistiche e le societa' d'area.
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei
cofinanziamenti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7, le
Unioni devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati
interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e
devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.
5. Le direttive applicative del Programma poliennale, di cui all'art.
5, stabiliscono i criteri e le modalita' per il cofinanziamento e la
presentazione alla Regione dei progetti distinguendo:
a) il cofinanziamento per i progetti di promozione e di marketing di
prodotto concordati dai soggetti pubblici e privati aderenti
all'Unione e da essa proposti;
b) il cofinanziamento per i progetti di commercializzazione e di
promocommercializzazione finalizzati alla vendita promossi e
presentati da soggetti privati aderenti all'Unione.
6. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera b) del comma 5, per
soggetti privati si intendono: i "club di prodotto", i consorzi e gli
altri raggruppamenti di imprese turistiche in qualsiasi forma
costituiti, anche in via temporanea. I progetti sono ammissibili a
cofinanziamento anche nel caso che negli organismi sopra indicati vi
sia la partecipazione, purche' minoritaria, di soggetti pubblici o di
diritto pubblico o di altri soggetti privati non svolgenti specifica
attivita' di impresa turistica.
7. Le direttive applicative del Programma poliennale stabiliscono
altresi' i limiti delle quote regionali di cofinanziamento, nonche'
gli incrementi di tali limiti per i progetti di commercializzazione
funzionalmente collegati ai progetti di promozione o relativi a
comparti e prodotti turistici di interesse regionale economicamente
piu' deboli.".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28")
e' il seguente:
"Art. 19 - Disposizioni transitorie
1. Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'art. 16, le
attivita' di gestione e di finanziamento della Regione, delle Province
e dei Comuni restano regolate dalla L.R. 9 agosto 1993, n. 28.
2. In attesa che vengano riconosciute le Unioni di cui all'art. 13, la
Regione, per assicurare la continuita' dell'intervento, finanzia i
"club di prodotto" e le aggregazioni degli operatori per progetti di
commercializzazione in base a quanto stabilito nelle direttive di cui
all'art. 5.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta
regionale puo' emanare le direttive di cui all'art. 5, anche nelle
more dell'approvazione del Programma poliennale.
4.  Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
revisione della legislazione in materia di promozione e valorizzazione
dell'associazionismo, resta in vigore la disciplina di cui all'art. 3
della L.R. 2 settembre 1981, n. 27, come sostituito dall'art. 20 della
L.R. n. 28 del 1993.".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 19  della  legge regionale 4 marzo 1998, n.
7 (che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per
la promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle
leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25
ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993,
n. 28") e' gia' citato nella nota precedente.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(che concerne "Organizzazione turistica regionale - interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28")
e' il seguente:
"Art. 9 - Il direttore dell'Agenzia
1. Il direttore dell'Agenzia e' nominato dalla Giunta regionale fra i
dirigenti di ruolo della Regione, ovvero tra quelli assunti a tempo
determinato; l'incarico non puo' essere conferito per un periodo
superiore a quattro anni.
2. Il direttore, in particolare:
a) cura l'istruttoria e propone al Comitato di concertazione gli atti
di sua competenza;
b) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di
concertazione.
3. Il direttore, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale di
personale regionale.".

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